DECRETO-LEGGE 10 luglio 2003, n. 165

Interventi urgenti a favore della popolazione irachena ((. . .)).

note: Entrata in vigore del decreto: 11-7-2003.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2003, n. 219 (in G.U. 19/08/2003, n.191).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
Testo in vigore dal: 20-8-2003
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4
                Risorse umane e dotazioni strumentali

  1.  Il  Ministero  degli  affari  esteri e' autorizzato ad affidare
incarichi  temporanei  di  consulenza  anche ad enti e organismi ((di
diritto privato o pubblico)) specializzati ed a stipulare ((contratti
di   lavoro  previsti  dalla  legislazione  vigente))  con  personale
estraneo  alla  pubblica  amministrazione,  in possesso di specifiche
professionalita' in deroga a quanto stabilito dall'articolo 34, comma
13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
  2.  Il  Ministero degli affari esteri e' autorizzato, per la durata
degli  interventi  di  cui  all'articolo 1, ad avvalersi di personale
proveniente  da  altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo
1,  comma  2, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, posto in
posizione  di  comando  oppure reclutato a seguito delle procedure di
mobilita'  di  cui  all'articolo  30,  comma  1, del medesimo decreto
legislativo.
  3.  Il  Ministero  degli  affari  esteri e' autorizzato a stipulare
contratti  per l'acquisizione dei locali e delle necessarie dotazioni
materiali   e  strumentali  per  assicurare  la  realizzazione  delle
attivita'  di cui al comma 1, con le procedure previste dall'articolo
3, comma 3.
  ((3-bis. Il Ministro degli affari esteri identifica le misure volte
ad  agevolare  l'intervento  di  organizzazioni  non  governative che
intendano operare in Iraq per fini umanitari)).