DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2008, n. 209

Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-2009.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2009, n. 12 (in G.U. 26/02/2009, n.47).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/07/2010)
Testo in vigore dal: 1-1-2009
                               Art. 2.


             Interventi a sostegno dei processi di pace
                        e di stabilizzazione


  1.  E'  autorizzata,  a  decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30
giugno  2009,  la  spesa  di  euro  2.500.000  per  la partecipazione
italiana  ai Fondi fiduciari della NATO destinati all'assistenza alle
autorita'  locali per la riforma del settore sicurezza in Kosovo e al
reinserimento  nella  vita  civile  dei militari in esubero in Bosnia
Erzegovina.
  2.  E'  autorizzata,  a  decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30
giugno   2009,   la   spesa   di   euro  613.905  per  assicurare  la
partecipazione  dell'Italia  alle  operazioni  civili di mantenimento
della  pace  e  di  diplomazia  preventiva,  nonche'  ai  progetti di
cooperazione  dell'Organizzazione  per la Sicurezza e la Cooperazione
in Europa (OSCE).
  3.  E'  autorizzata,  a  decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30
giugno  2009,  la  spesa di euro 13.596.012 per la prosecuzione degli
interventi  di  ricostruzione e operativi di emergenza e di sicurezza
per  la tutela dei cittadini e degli interessi italiani nei territori
bellici e ad alto rischio.
  4.  E'  autorizzata,  a  decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30
giugno  2009,  la  spesa  di  euro 124.310 per l'invio in missione di
personale  non diplomatico presso le Ambasciate Italiane in Baghdad e
Kabul.  Il  relativo  trattamento  economico e' determinato secondo i
criteri  di  cui  all'articolo  204  del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.
  5.  E'  autorizzata,  a  decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30
giugno  2009,  la  spesa  di  euro  247.560  per la partecipazione di
funzionari  diplomatici  alle  operazioni  internazionali di gestione
delle   crisi,   comprese   le   missioni   PESD  e  gli  Uffici  dei
Rappresentanti  Speciali  UE.  Ai  predetti funzionari e' corrisposta
un'indennita',     detratta     quella     eventualmente     concessa
dall'Organizzazione  internazionale di riferimento e senza assegno di
rappresentanza,   pari   all'80%   di  quella  determinata  ai  sensi
dell'articolo  171  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Per incarichi presso
contingente  italiano  in  missioni  internazionali, l'indennita' non
puo'  comunque  superare  il  trattamento  attribuito  per  la stessa
missione all'organo di vertice del predetto contingente.
  6.  E'  autorizzata,  a  decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30
giugno   2009,   la   spesa   di   euro  880.483  per  assicurare  la
partecipazione italiana alle iniziative PESD.
  7.  Per  quanto  non  diversamente  previsto, alle attivita' e agli
interventi  di  cui  al  presente articolo si applicano l'articolo 3,
commi  1  e  5,  e l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 10 luglio
2003,  n.  165,  convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
2003, n. 219.
  8.  E'  autorizzata,  a  decorrere  dal 1 gennaio 2009 e fino al 30
giugno  2009,  la  spesa  di  euro  6.546.081  per  la  proroga della
partecipazione  di  personale militare impiegato in Iraq in attivita'
di  consulenza,  formazione  e  addestramento delle Forze armate e di
polizia irachene.
  9.  E'  autorizzata,  a  decorrere  dal 1 gennaio 2009 e fino al 30
giugno   2009,   la   spesa  di  euro  236.335  per  la  prosecuzione
dell'attivita'  formativa  in  Italia  relativa  al  corso in materia
penitenziaria  per  magistrati  e  funzionari  iracheni,  a  cura del
Ministero  della  giustizia,  nell'ambito  della  missione  integrata
dell'Unione  europea  denominata  EUJUST  LEX, di cui all'articolo 2,
comma  11,  del  decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  13  marzo  2008, n. 45. Con decreto del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono stabilite la misura delle indennita' orarie e dei
rimborsi  forfettari  delle  spese  di  viaggio  per  i docenti e gli
interpreti,  la  misura delle indennita' giornaliere e delle spese di
vitto  per  i  partecipanti  ai  corsi  e la misura delle spese per i
sussidi  didattici. I programmi del corso di formazione si conformano
al  diritto  umanitario internazionale e ai piu' recenti sviluppi del
diritto  penale  internazionale,  nonche'  alle regole di procedura e
prova  contenute  negli  statuti  dei  tribunali penali ad hoc, delle
corti speciali internazionali e della Corte penale internazionale.