DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1967, n. 18

Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2023)
Testo in vigore dal: 31-12-2016
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 204. 
(Trattamento dei componenti delle delegazioni diplomatiche speciali) 
 
  Ai  componenti  delle  delegazioni  diplomatiche  speciali  di  cui
all'articolo 35 ((nonche' ai consiglieri per la cooperazione civile))
e' attribuita, con decreto  del  Ministro  degli  affari  esteri,  di
concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del   bilancio   e   della
programmazione  economica  su  parere  della   commissione   di   cui
all'articolo 172, un'indennita' adeguata.  Il  trattamento  economico
complessivo e' comunque non superiore a quello che  il  personale  di
analogo rango percepisce o percepirebbe nel Paese in cui e' istituita
la delegazione diplomatica speciale. (21) (51) 
  Ai predetti si applica l'art. 186. Nei casi di cui al  primo  comma
dell'articolo   predetto,   all'indennita'   personale   si   intende
sostituita quella prevista dal primo  comma  del  presente  articolo.
L'indennita' giornaliera prevista dal secondo comma dell'art. 186  e'
calcolata, nei casi di cui al punto 1) dello stesso comma, sulla base
dell'indennita' di cui al primo comma del presente articolo. Nei casi
contemplati nel punto 2) dell'art. 186, l'indennita'  giornaliera  e'
stabilita con la  stessa  procedura  indicata  nel  primo  comma  del
presente articolo. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (21) 
  Il D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62 ha disposto (con l'art. 47, comma
1)  che  "Le  disposizioni  del  presente  decreto  hanno  effetto  a
decorrere dal 1  gennaio  1999  salvo  quanto  disposto  al  comma  2
dell'articolo 46 che ha effetto a partire dalla data  di  entrata  in
vigore del decreto stesso." 
------------ 
AGGIORNAMENTO (51) 
  Il D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con  modificazioni  dalla
L. 23 giugno 2014, n. 89 ha disposto (con  l'art.  16-bis,  comma  1,
alinea) che la presente modifica decorre dal 1° gennaio 2015.