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DECRETO-LEGGE 31 gennaio 2008, n. 8

Disposizioni urgenti in materia di interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonchè relative alla partecipazione delle Forze armate e di polizia a missioni internazionali.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-2-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 13 marzo 2008, n. 45 (in G.U. 28/03/2008, n.74).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  7-8-2009
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Art. 2

Interventi a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione
1. Per la realizzazione di interventi e di iniziative a sostegno del processo di pace e di rafforzamento della sicurezza in Somalia, Sudan e Repubblica Democratica del Congo è autorizzata, fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 2.000.000 per la Somalia, di euro 3.150.000 per il Sudan e di euro 120.000 per la Repubblica Democratica del Congo ad integrazione degli stanziamenti già assegnati per l'anno 2008 per l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180.
2. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 2.700.000 per la partecipazione italiana ai Fondi fiduciari della NATO destinati al reinserimento nella vita civile del personale militare in esubero in Serbia e Bosnia Erzegovina, per la bonifica di ordigni inesplosi in Giordania e per le iniziative di cooperazione per i Paesi del dialogo mediterraneo e dell'Istanbul Cooperation iniziative.
3. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 14.503.478 per la prosecuzione degli interventi di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq e Afghanistan. Le somme di cui al presente comma non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate nell'esercizio successivo.
((3))
4. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 1.640.000 per la partecipazione italiana ai Fondi fiduciari della NATO destinati al rafforzamento della gestione autonoma della sicurezza in Iraq, alla realizzazione di interventi di assistenza post operazioni, all'equipaggiamento e formazione circa le norme di sicurezza dell'esercito in Afghanistan, nonché all'addestramento in materia di lotta al narco-traffico di personale afghano e dei Paesi dell'Asia centrale.
5. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 293.370 per l'invio in missione di personale non diplomatico presso le Ambasciate italiane in Baghdad e Kabul. Il relativo trattamento economico è determinato secondo i criteri di cui all'articolo 204 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.
6. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 275.710 per l'invio in missione di un funzionario diplomatico con l'incarico di assistere la presenza italiana in Kurdistan. Al predetto funzionario è corrisposta un'indennità pari all'80 per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, ed il rimborso forfettario degli oneri derivanti dalle attività in Kurdistan, commisurato alla diaria per i viaggi di servizio all'interno dell'Iraq. Per l'espletamento delle sue attività, anche al fine di promuovere la presenza economica italiana nell'area, il predetto funzionario può impiegare fino a quattro unità di supporto da reperire in loco, con contratto a tempo determinato, di durata comunque inferiore alla scadenza del presente decreto.
7. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 200.025 per la partecipazione di funzionari diplomatici alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni PESD e gli Uffici dei Rappresentanti Speciali UE. Ai predetti funzionari è corrisposta un'indennità, detratta quella eventualmente concessa dall'organizzazione internazionale di riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari all'80 per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Per incarichi presso un contingente italiano in missioni internazionali, l'indennità non può comunque superare il trattamento attribuito per la stessa missione all'organo di vertice del medesimo contingente.
8. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 1.430.938 per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PESD.
9. Per quanto non diversamente previsto, alle attività e agli interventi di cui al presente articolo si applicano l'articolo 2, comma 2, l'articolo 3, commi 1, 2, 3, 5, e l'articolo 4, commi 2 e 3-bis, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.
10. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 8.157.721 per la proroga della partecipazione di personale militare impiegato in Iraq in attività di consulenza, formazione e addestramento delle Forze armate e di polizia irachene.
11. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino 31 dicembre 2008, la spesa di euro 236.335 per lo svolgimento in Italia del corso di formazione in materia penitenziaria per magistrati e funzionari iracheni, a cura del Ministero della giustizia, nell'ambito della missione integrata dell'Unione europea denominata EUJUST LEX, di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 2007, n. 38. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite la misura delle indennità orarie e dei rimborsi forfettari delle spese di viaggio per i docenti e gli interpreti, la misura delle indennità giornaliere e delle spese di vitto per i partecipanti ai corsi e la misura delle spese per i sussidi didattici. I programmi del corso di formazione si conformano al diritto umanitario internazionale e ai più recenti sviluppi del diritto penale internazionale, nonché alle regole di procedura e prova contenute negli statuti dei tribunali penali ad hoc, delle corti speciali internazionali e della Corte penale internazionale.
11-bis. Il Ministro degli affari esteri riferisce, entro il 31 dicembre di ogni anno, alle Commissioni parlamentari competenti sulla situazione, i risultati e le prospettive delle attività disposte dal
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 3 agosto 2009, n. 108 ha disposto (con l'art. 1, comma 7) che "Gli articoli 1, comma 1, e 2, comma 3, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45, si interpretano nel senso che le somme ivi previste, non impegnate entro il 31 dicembre 2008, possono essere impegnate nel corso dell'intero esercizio finanziario 2009".