DECRETO-LEGGE 31 gennaio 2008, n. 8

Disposizioni urgenti in materia di interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' relative alla partecipazione delle Forze armate e di polizia a missioni internazionali.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-2-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 13 marzo 2008, n. 45 (in G.U. 28/03/2008, n.74).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
Testo in vigore dal: 7-8-2009
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2.
   Interventi a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione

  1.  Per  la  realizzazione di interventi e di iniziative a sostegno
del  processo  di pace e di rafforzamento della sicurezza in Somalia,
Sudan  e  Repubblica Democratica del Congo e' autorizzata, fino al 31
dicembre  2008,  la  spesa  di euro 2.000.000 per la Somalia, di euro
3.150.000   per  il  Sudan  e  di  euro  120.000  per  la  Repubblica
Democratica   del  Congo  ad  integrazione  degli  stanziamenti  gia'
assegnati  per  l'anno  2008  per l'attuazione della legge 6 febbraio
1992, n. 180.
  2.  E'  autorizzata,  fino  al  31  dicembre 2008, la spesa di euro
2.700.000  per  la  partecipazione  italiana ai Fondi fiduciari della
NATO  destinati  al  reinserimento  nella  vita  civile del personale
militare in esubero in Serbia e Bosnia Erzegovina, per la bonifica di
ordigni  inesplosi  in  Giordania e per le iniziative di cooperazione
per  i  Paesi  del  dialogo  mediterraneo e dell'Istanbul Cooperation
iniziative.
  3.  E'  autorizzata,  fino  al  31  dicembre 2008, la spesa di euro
14.503.478  per la prosecuzione degli interventi di stabilizzazione e
di  ricostruzione  in Iraq e Afghanistan. Le somme di cui al presente
comma  non  impegnate  nell'esercizio  di  competenza  possono essere
impegnate nell'esercizio successivo. ((3))
  4.  E'  autorizzata,  fino  al  31  dicembre 2008, la spesa di euro
1.640.000  per  la  partecipazione  italiana ai Fondi fiduciari della
NATO   destinati  al  rafforzamento  della  gestione  autonoma  della
sicurezza  in  Iraq,  alla  realizzazione di interventi di assistenza
post  operazioni,  all'equipaggiamento e formazione circa le norme di
sicurezza  dell'esercito in Afghanistan, nonche' all'addestramento in
materia  di  lotta al narco-traffico di personale afghano e dei Paesi
dell'Asia centrale.
  5.  E'  autorizzata,  fino  al  31  dicembre 2008, la spesa di euro
293.370  per  l'invio in missione di personale non diplomatico presso
le  Ambasciate  italiane  in Baghdad e Kabul. Il relativo trattamento
economico  e'  determinato  secondo i criteri di cui all'articolo 204
del  decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e
successive modificazioni.
  6.  E'  autorizzata,  fino  al  31  dicembre 2008, la spesa di euro
275.710  per  l'invio  in  missione di un funzionario diplomatico con
l'incarico  di  assistere  la  presenza  italiana  in  Kurdistan.  Al
predetto  funzionario  e'  corrisposta  un'indennita' pari all'80 per
cento  di  quella  determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto
del  Presidente  della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive
modificazioni, ed il rimborso forfettario degli oneri derivanti dalle
attivita'  in  Kurdistan,  commisurato  alla  diaria  per i viaggi di
servizio   all'interno   dell'Iraq.   Per  l'espletamento  delle  sue
attivita', anche al fine di promuovere la presenza economica italiana
nell'area,  il  predetto  funzionario  puo'  impiegare fino a quattro
unita'  di  supporto  da  reperire  in  loco,  con  contratto a tempo
determinato,  di durata comunque inferiore alla scadenza del presente
decreto.
  7.  E'  autorizzata,  fino  al  31  dicembre 2008, la spesa di euro
200.025   per   la  partecipazione  di  funzionari  diplomatici  alle
operazioni  internazionali  di  gestione  delle  crisi,  comprese  le
missioni  PESD  e  gli  Uffici  dei  Rappresentanti  Speciali  UE. Ai
predetti  funzionari  e'  corrisposta  un'indennita', detratta quella
eventualmente    concessa   dall'organizzazione   internazionale   di
riferimento  e senza assegno di rappresentanza, pari all'80 per cento
di  quella  determinata  ai  sensi  dell'articolo 171 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  5  gennaio  1967,  n. 18, e successive
modificazioni.  Per  incarichi  presso  un  contingente  italiano  in
missioni  internazionali,  l'indennita' non puo' comunque superare il
trattamento  attribuito  per la stessa missione all'organo di vertice
del medesimo contingente.
  8.  E'  autorizzata,  fino  al  31  dicembre 2008, la spesa di euro
1.430.938  per  assicurare la partecipazione italiana alle iniziative
PESD.
  9.  Per  quanto  non  diversamente  previsto, alle attivita' e agli
interventi  di  cui  al  presente articolo si applicano l'articolo 2,
comma  2,  l'articolo  3, commi 1, 2, 3, 5, e l'articolo 4, commi 2 e
3-bis,  del  decreto-legge  10  luglio  2003, n. 165, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.
  10.  E'  autorizzata,  a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31
dicembre  2008,  la  spesa  di  euro  8.157.721  per la proroga della
partecipazione  di  personale militare impiegato in Iraq in attivita'
di  consulenza,  formazione  e  addestramento delle Forze armate e di
polizia irachene.
  11.  E'  autorizzata,  a  decorrere  dal  1° gennaio 2008 e fino 31
dicembre  2008, la spesa di euro 236.335 per lo svolgimento in Italia
del  corso  di  formazione  in materia penitenziaria per magistrati e
funzionari   iracheni,   a   cura   del  Ministero  della  giustizia,
nell'ambito  della  missione integrata dell'Unione europea denominata
EUJUST  LEX,  di  cui  all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 31
gennaio  2007,  n.  4,  convertito, con modificazioni, dalla legge 29
marzo  2007,  n.  38.  Con  decreto  del Ministro della giustizia, di
concerto   con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono
stabilite la misura delle indennita' orarie e dei rimborsi forfettari
delle  spese  di  viaggio  per  i docenti e gli interpreti, la misura
delle   indennita'   giornaliere   e  delle  spese  di  vitto  per  i
partecipanti  ai  corsi  e  la  misura  delle  spese  per  i  sussidi
didattici.  I  programmi  del  corso  di  formazione si conformano al
diritto  umanitario  internazionale  e  ai  piu' recenti sviluppi del
diritto  penale  internazionale,  nonche'  alle regole di procedura e
prova  contenute  negli  statuti  dei  tribunali penali ad hoc, delle
corti speciali internazionali e della Corte penale internazionale.
  11-bis.  Il  Ministro  degli  affari  esteri riferisce, entro il 31
dicembre di ogni anno, alle Commissioni parlamentari competenti sulla
situazione, i risultati e le prospettive delle attivita' disposte dal
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AGGIORNAMENTO (3)
  La L. 3 agosto 2009, n. 108 ha disposto (con l'art. 1, comma 7) che
"Gli  articoli 1, comma 1, e 2, comma 3, del decreto-legge 31 gennaio
2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008,
n.  45,  si  interpretano  nel  senso  che le somme ivi previste, non
impegnate  entro  il  31  dicembre 2008, possono essere impegnate nel
corso dell'intero esercizio finanziario 2009".