stai visualizzando l'atto

LEGGE 26 febbraio 1987, n. 49

Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/11/2014)
Testo in vigore dal:  29-8-2014
aggiornamenti all'articolo

Art. 16

(Personale addetto alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo)
1. Il personale addetto alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo è costituito da:
a) personale del Ministero degli affari esteri;
b) magistrati ordinari o amministrativi, avvocati dello Stato, comandati o nominati con le modalità previste dagli ordinamenti delle rispettive istituzioni, nel limite massimo di sette unità;
c) esperti e tecnici assunti con contratto di diritto privato, ai sensi dell'articolo 12; (12)
d) personale dell'amministrazione dello Stato, degli enti locali e di enti pubblici non economici posto in posizione di fuori ruolo o di comando anche in deroga ai limiti temporali previsti dalle vigenti disposizioni normative o contrattuali;
e) funzionari esperti, di cittadinanza italiana, provenienti da organismi internazionali nei limiti di un contingente massimo di trenta unità, assunti dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo sulla base di criteri analoghi a quelli previsti dalla lettera c). (12)
2. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 24 MARZO 2000, N.85.
((19))
-------------
AGGIORNAMENTO (12)

Il D.L. 6 luglio 2010, n. 102, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2010, n. 126, ha disposto (con l'art. 3, comma 12) che "I contratti degli esperti di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c) ed e), della legge 26 febbraio 1987, n. 49, in scadenza il 31 dicembre 2010, sono prorogati di dodici mesi, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. In ogni caso non si procede alla proroga dei rapporti contrattuali oltre il compimento del 67° anno di età".
---------------
AGGIORNAMENTO (19)

- La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera b)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...]
b) la legge 26 febbraio 1987, n. 49".
- Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 è stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.