LEGGE 26 febbraio 1987, n. 49

Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/11/2014)
Testo in vigore dal: 29-8-2014
aggiornamenti all'articolo
                              ART. 16. 
(Personale addetto alla Direzione generale per la  cooperazione  allo
                              sviluppo) 
 
  1. Il personale addetto alla Direzione generale per la cooperazione
allo sviluppo e' costituito da: 
    a) personale del Ministero degli affari esteri; 
    b) magistrati ordinari o amministrativi,  avvocati  dello  Stato,
comandati o nominati con  le  modalita'  previste  dagli  ordinamenti
delle rispettive istituzioni, nel limite massimo di sette unita'; 
    c) esperti e tecnici assunti con contratto di diritto privato, ai
sensi dell'articolo 12; (12) 
    d) personale dell'amministrazione dello Stato, degli enti  locali
e di enti pubblici non economici posto in posizione di fuori ruolo  o
di comando anche in deroga ai limiti temporali previsti dalle vigenti
disposizioni normative o contrattuali; 
    e) funzionari esperti, di cittadinanza italiana,  provenienti  da
organismi internazionali nei limiti  di  un  contingente  massimo  di
trenta unita', assunti dalla Direzione generale per  la  cooperazione
allo sviluppo sulla base di criteri analoghi a quelli previsti  dalla
lettera c). (12) 
  2. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 24 MARZO 2000, N.85. 
                                                               ((19)) 
 
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AGGIORNAMENTO (12) 
  Il D.L. 6 luglio 2010, n. 102, convertito con  modificazioni  dalla
L. 3 agosto 2010, n. 126, ha disposto (con l'art. 3, comma 12) che "I
contratti degli esperti di cui all'articolo 16, comma 1,  lettere  c)
ed e), della legge 26  febbraio  1987,  n.  49,  in  scadenza  il  31
dicembre 2010, sono  prorogati  di  dodici  mesi,  nei  limiti  delle
risorse disponibili a legislazione  vigente.  In  ogni  caso  non  si
procede alla proroga dei rapporti contrattuali  oltre  il  compimento
del 67° anno di eta'". 
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AGGIORNAMENTO (19) 
  - La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1,
lettera b)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data
di entrata in vigore del regolamento di cui  all'articolo  17,  comma
13, sono abrogati: [...] 
  b) la legge 26 febbraio 1987, n. 49". 
  - Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea  della  L.  11
agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio  2015,  n.
113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.