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MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 3 marzo 2009, n. 63

Regolamento recante l'accordo collettivo nazionale per la disciplina del rapporto convenzionale tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed i medici ambulatoriali, specialisti e generici, operanti negli ambulatori gestiti dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile (validità 1 gennaio 2001-31 dicembre 2005). (09G0075)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/7/2009
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Testo in vigore dal: 1-7-2009
                IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.
620,  recante  norme  sulla  disciplina  dell'assistenza sanitaria al
personale   navigante   marittimo  e  dell'aviazione  civile  ed,  in
particolare,  gli  articoli  6  e  12 concernenti l'esercizio di tale
attivita' tramite rapporti convenzionali;
  Visto  l'articolo  18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n.  502,  cosi'  come  modificato  dal  decreto  legislativo 7
dicembre  1993,  n.  517,  il  quale stabilisce che i rapporti con il
personale  sanitario  per  l'assistenza  al  personale navigante sono
disciplinati  con  regolamento  ministeriale  in  conformita', per la
parte compatibile, alle disposizioni di cui all'articolo 8;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita' 22 febbraio 1984,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 77 del 17 marzo 1984, con il
quale  sono  stati  fissati  i  livelli delle prestazioni sanitarie e
delle   prestazioni   economiche  accessorie  a  quelle  di  malattia
assicurate al personale di cui sopra;
  Visti  i decreti del Ministro della sanita' 22 giugno 1987, n. 576,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1988; 31
dicembre  1992,  n.  582,  pubblicato nel supplemento ordinario n. 46
alla  Gazzetta  Ufficiale n. 64 del 18 marzo 1994; 29 maggio 1998, n.
227,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n.  121  alla Gazzetta
Ufficiale  n.  162  del  14  luglio  1998;  23  luglio  2002, n. 206,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 2002, con
i  quali  e'  stata  adottata,  per  i  trienni 1986-1988, 1989-1991,
1995-1997     e     1998-2000,    la    disciplina    dei    rapporti
libero-professionali  tra  il  Ministero  della  salute  ed i medici,
specialisti  e  generici,  operanti  presso gli ambulatori a gestione
diretta per l'assistenza sanitaria al personale navigante;
  Atteso  che la disciplina, in relazione anche ai compiti svolti dai
medici  ambulatoriali,  e'  necessariamente  correlata,  per la parte
compatibile,   agli  istituti  normativi  ed  economici  dell'accordo
collettivo  nazionale  per  i  medici  ambulatoriali  operanti  nelle
strutture del Servizio sanitario nazionale;
  Visto l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti
con  i  medici specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre
professionalita' (biologi, chimici e psicologi), stipulato in data 23
marzo 2005 ai sensi del sopra citato decreto legislativo n. 502/1992,
e successive modificazioni;
  Ritenuto  di  adeguare,  per la parte compatibile, la disciplina di
cui al decreto ministeriale 23 luglio 2002, n. 206, tuttora applicata
in  regime di prorogatio, al predetto accordo collettivo nazionale 23
marzo 2005;
  Considerato  che  in  data  11  dicembre  2006  e'  stata raggiunta
l'intesa  con  il  Sindacato  nazionale  medici  servizio  assistenza
sanitaria  naviganti  (SNAMESASN),  con  il  Sindacato  unico  medici
ambulatoriali  italiani  (SUMAI)  e con lo SNUBCI Federbiologi, sulla
disciplina  dei  rapporti tra il Ministero del lavoro, della salute e
delle  politiche  sociali  ed  i  medici ambulatoriali, specialisti e
generici,   operanti   negli   ambulatori  direttamente  gestiti  dal
Ministero  del  lavoro,  della  salute  e delle politiche sociali per
l'assistenza   sanitaria   al   personale   navigante,   marittimo  e
dell'aviazione civile;
  Ritenuto di disciplinare i rapporti in questione per il quinquennio
2001-2005 in conformita' alla predetta intesa;
  Considerato  che  l'applicazione  della  suindicata  disciplina dei
rapporti   convenzionali   relativi   agli  anni  2006-2007-2008-2009
comporta   un   presumibile   maggior  onere,  a  regime,  di  €
5.685.813,32;
  Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze in data 4
ottobre 2007, prot. n. 127796;
  Visto  l'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 18
novembre  1988,  n.  566,  per  il quale gli uffici competenti per il
Servizio  di  assistenza  sanitaria  ai naviganti del Ministero della
sanita'  sono  tenuti  ad  effettuare  le  visite  mediche iniziali e
periodiche  per  l'accertamento  della  idoneita' psicofisica al volo
agli  aspiranti  al  conseguimento  ed  ai  titolari  di  licenze  ed
attestati aeronautici;
  Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio
del  diritto  di  sciopero  nei  servizi  pubblici essenziali e sulla
salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli
atti   normativi,   il   quale  ha  espresso  parere  favorevole  con
osservazioni nell'adunanza del 3 dicembre 2007;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
cosi'  come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con
nota prot. n. DAGL/18.3.4/2008/18 in data 29 ottobre 2008;
  Visto  il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge,
con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 14 luglio 2008, n.
121,  recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture
di  Governo  in  applicazione  dell'articolo 376 e 377 della legge 24
dicembre  2007,  n.  244», ed, in particolare, l'articolo 1, comma 1,
che  istituisce, tra gli altri, il Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali;

                             A d o t t a

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.



  1.   E'  reso  esecutivo  l'accordo  collettivo  nazionale  per  la
disciplina  dei  rapporti tra il Ministero del lavoro, della salute e
delle  politiche  sociali  ed  i  medici ambulatoriali, specialisti e
generici,   operanti   negli   ambulatori   a  gestione  diretta  per
l'assistenza  sanitaria  e  medico  legale  al  personale  navigante,
marittimo  e  dell'aviazione  civile,  per  il quinquennio 2001-2005,
sottoscritto  ai  sensi  dell'articolo  6  del decreto del Presidente
della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, dell'articolo 48 della legge
23  dicembre  1978,  n.  833 e dell'articolo 18, comma 7, del decreto
legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  cosi' come modificato dal
decreto  legislativo  7  dicembre  1993,  n. 517, riportato nel testo
allegato.
  2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente regolamento,
valutati  per  gli  anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005 in complessive
€  3.026.000,00  si  fara'  fronte con gli stanziamenti del cap.
2422  dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali.
  3.  Il  presente  decreto  e' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione,  ai  sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della
legge 14 gennaio 1994, n. 20.
  4.  Il  presente  decreto,  munito  del  sigillo dello Stato, sara'
inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
   Roma, 3 marzo 2009

                                                Il Ministro : Sacconi

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 2009
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
   persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 398
          Avvertenza:
             Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   in  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura  delle disposizioni di legge, alle quali e' operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Si riporta il testo dell'art. 37, comma 3 della legge
          23  dicembre  1978,  n.  833,  concernente «Istituzione del
          servizio sanitario nazionale»:
             «3. Entro il termine di cui al primo comma il Governo e'
          delegato   ad  emanare,  su  proposta  del  Ministro  della
          sanita',   di   concerto   con   i  Ministri  della  marina
          mercantile,  dei trasporti, degli affari esteri, un decreto
          avente   valore   di   legge   ordinaria  per  disciplinare
          l'erogazione   dell'assistenza   sanitaria   al   personale
          navigante,  marittimo  e  dell'aviazione  civile, secondo i
          principi  generali e con l'osservanza dei criteri direttivi
          indicati   nella   presente   legge,   tenuto  conto  delle
          condizioni specifiche di detto personale.».
             -  Si riporta il testo degli articoli 6 e 12 del decreto
          del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, con
          il  quale  e' stato previsto che il Ministero della sanita'
          puo'   avvalersi   del   personale   sanitario  a  rapporto
          convenzionale:
             «Art.  6  (Assistenza  nel  territorio  italiano).  - Le
          unita'  sanitarie locali provvedono ad erogare al personale
          navigante, escluso quello di cui al secondo comma dell'art.
          3,  ed  ai  loro  familiari  aventi  diritto le prestazioni
          sanitarie  di competenza nel rispetto dei livelli stabiliti
          ai sensi dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
             Il personale ha diritto di accedere ai presidi e servizi
          di  assistenza di qualsiasi unita' sanitaria locale nel cui
          territorio si trovi per ragioni di servizi.
             Gli  uffici  di sanita' marittima ed aerea del Ministero
          della sanita' provvedono:
              a)  alle  visite  di  prima  iscrizione nelle matricole
          della  gente di mare e dell'aria, avvalendosi dell'Istituto
          di   medicina  legale  dell'aeronautica  militare  per  gli
          accertamenti a carico degli aeronaviganti;
              b)  alle  visite  preventive  di imbarco ed alle visite
          periodiche   di  idoneita'  del  personale  previste  dalla
          vigente  normativa  sulla  navigazione  marittima ed aerea,
          nonche'  alle eventuali indagini sanitarie necessarie fermo
          restando quanto indicato al punto a) per gli aeronaviganti;
              c)  alle visite di controllo dei familiari imbarcati in
          base a contratto di cui all'art. 9.
             Gli    uffici    svolgono   direttamente   le   funzioni
          medico-legali   ed   assicurano  l'erogazione  delle  altre
          prestazioni  sanitarie  avvalendosi sulla base di direttive
          ministeriali,  emanate  sentito il comitato di cui all'art.
          11,  anche dei presidi e dei servizi delle unita' sanitarie
          locali  e  dei presidi e dei servizi multizonali competenti
          per  territorio, nonche', ove occorra e in base ad apposite
          convenzioni,   di   strutture  pubbliche  o  private  e  di
          personale sanitario a rapporto convenzionale.
             Gli uffici provvedono altresi' agli interventi di igiene
          e  profilassi  di  propria competenza e collaborano con gli
          organi  competenti in materia di prevenzione delle malattie
          e degli infortuni professionali negli impianti a terra ed a
          bordo   dei   natanti   e   degli  aeromobili  italiani  e,
          compatibilmente con le norme internazionali, negli impianti
          e sui mezzi delle imprese straniere che impiegano personale
          italiano.
             Il  Ministro  della  sanita'  con  proprio  decreto,  di
          concerto con i Ministri del tesoro, della marina mercantile
          e  dei trasporti, sentito il Consiglio sanitario nazionale,
          disciplina   i   rapporti   finanziari   conseguenti   alle
          prestazioni sanitarie erogate dalle USL.
             Il  Ministero  della  sanita'  coordina  l'attivita' dei
          servizi,  di  intesa,  per  quanto occorra, con i Ministeri
          della marina mercantile, dei trasporti, degli affari esteri
          e della difesa, nonche' con le regioni nel cui territorio i
          servizi  stessi  hanno sede. Entro la scadenza indicata nel
          terzo  comma  dell'art. 53 della legge 23 dicembre 1978, n.
          833,  il  Ministro  della sanita', di intesa con i Ministri
          della  marina  mercantile  e  dei  trasporti  e  sentito il
          comitato  di  rappresentanza  degli  assistiti previsto dal
          successivo  art. 11, verifica la situazione dell'assistenza
          al  personale  navigante,  al fine di formulare, in sede di
          piano  sanitario  nazionale,  opportune  proposte in ordine
          agli  uffici,  alla  delimitazione  delle circoscrizioni ed
          alla dotazione di mezzi e di personale.
             Con  la  procedura  di  cui  all'art.  5  della legge 23
          dicembre  1978,  n.  833, sono emanati gli indirizzi per la
          disciplina  dei rapporti fra gli uffici sanitari di porto e
          aeroporto  e  le  unita'  sanitarie  locali, competenti per
          territorio, e per la definizione di modalita' di erogazione
          delle prestazioni atte a garantire, in considerazione della
          particolare  condizione  dei  lavoratori  interessati,  una
          assistenza efficace e tempestiva.».
             «Art.  12  (Attribuzione  dei beni e del personale delle
          soppresse  gestioni  sanitarie  delle casse marittime). - I
          beni mobili ed immobili e le attrezzature appartenenti alle
          soppresse   gestioni   sanitarie   delle   casse  marittime
          necessari  per  i servizi sanitari di cui al terzo e quarto
          comma  dell'art.  6, sono trasferiti dal 1° gennaio 1981 al
          patrimonio  dello  Stato,  con vincolo di destinazione agli
          uffici  sanitari  di  porto ed aereoporto, mediante decreto
          del  Ministro  del tesoro, di concerto con i Ministri della
          sanita'  e  delle  finanze.  I restanti beni e attrezzature
          sono  trasferiti  con  lo  stesso decreto al patrimonio del
          comune  in  cui  sono collocati con vincolo di destinazione
          alle unita' sanitarie locali.
             Entro  la  data  di  cui  al  primo  comma  i commissari
          liquidatori  delle soppresse gestioni sanitarie delle casse
          marittime dispongono, sulla base di contingenti determinati
          dal  Ministero della sanita' d'intesa con le organizzazioni
          sindacali  maggiormente rappresentative in campo nazionale,
          l'assegnazione  del  personale  amministrativo  e sanitario
          delle   gestioni  stesse  presso  gli  uffici  portuali  ed
          aeroportuali del Ministero della sanita' o presso le unita'
          sanitarie locali.
             Ai  fini  dell'inquadramento  del personale assegnato al
          Ministero  della sanita' si applicano le norme dell'art. 24
          del  decreto-legge  30  dicembre  1969, n. 663 , convertito
          nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.
             Con  decorrenza  dal  1° gennaio 1981 i vigenti rapporti
          convenzionali  tra  le  soppresse  gestioni sanitarie delle
          casse  marittime  e  i  medici  fiduciari  generici, medici
          ambulatoriali   generici  e  specialisti  nonche'  con  gli
          specialisti   convenzionati   esterni  sono  trasferiti  al
          Ministero  della  sanita'  o  alle  unita' sanitarie locali
          competenti  per  territorio  in  relazione  alle rispettive
          esigenze  di  erogazione delle prestazioni disciplinate dal
          presente decreto.».
             -  Si riporta il testo dell'art. 18, comma 7 del decreto
          legislativo   30   dicembre  1992,  n.  502,  e  successive
          modificazioni   e  integrazioni,  recante  «Riordino  della
          disciplina  in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421»:
             «7.  Restano  salve  le  norme  previste dal decreto del
          Presidente  della  Repubblica  31  luglio 1980, n. 616, dal
          decreto  del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.
          618,  e  dal  decreto  del  Presidente  della Repubblica 31
          luglio  1980,  n.  620, con gli adattamenti derivanti dalle
          disposizioni   del  presente  decreto  da  effettuarsi  con
          decreto  del  Ministro  della  sanita'  di  concerto con il
          Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. I
          rapporti  con  il  personale  sanitario per l'assistenza al
          personale   navigante  sono  disciplinati  con  regolamento
          ministeriale in conformita', per la parte compatibile, alle
          disposizioni  di cui all'art. 8. A decorrere dal 1° gennaio
          1995  le  entrate  e  le  spese  per l'assistenza sanitaria
          all'estero in base ai regolamenti della Comunita' europea e
          alle  convenzioni  bilaterali  di  sicurezza  sociale  sono
          imputate,  tramite  le  regioni,  ai  bilanci  delle unita'
          sanitarie  locali  di residenza degli assistiti. I relativi
          rapporti  finanziari  sono definiti in sede di ripartizione
          del Fondo sanitario nazionale.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  27 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  18  novembre  1988,  n. 566,
          concernente  «Approvazione  del  regolamento  in materia di
          licenze,  attestati  e  abilitazioni aeronautiche, ai sensi
          dell'art. 731 del codice della navigazione, come modificato
          dall'art. 3 della legge 13 maggio 1983, n. 213»:
             «Art.  27  (Visite  mediche).  -  1.  Gli  aspiranti  al
          conseguimento   ed  i  titolari  di  licenze  ed  attestati
          aeronautici  devono  sottoporsi a visita medica tendente ad
          accertare  la  loro idoneita' psicofisica, o la persistenza
          di tale idoneita'. La visita e' effettuata presso uno degli
          Uffici  di  sanita'  marittima ed aerea del Ministero della
          sanita'   -  Servizio  assistenza  sanitaria  al  personale
          navigante,  o  presso  uno  degli  Istituti  medico  legali
          dell'Aeronautica militare o presso altri qualificati organi
          sanitari,   autorizzati  dal  Ministro  della  sanita',  di
          concerto con il Ministro dei trasporti, sentito il Ministro
          della difesa.
             2.  Gli  aspiranti  al  conseguimento  ed  i titolari di
          licenze  od  attestati  devono  fornire  ogni  informazione
          sanitaria  utile  ai  fini  dell'emissione  del giudizio di
          idoneita' psicofisica.
             3.  Gli  organi  sanitari  possono  assumere  ogni altra
          informazione    sanitaria    ritenuta    utile    ai   fini
          dell'emissione  del  predetto  giudizio,  a prescindere dai
          dati    forniti   dall'interessato,   purche'   questi   vi
          acconsenta.
             4.   Gli   esami   medici   devono  essere  condotti  in
          conformita'     ai     requisiti     psicofisici    fissati
          dall'Organizzazione  dell'aviazione  civile  internazionale
          (OACI)  ed approvati con decreto del Ministro dei trasporti
          di  concerto  con quello della sanita', sentito il Ministro
          della difesa.».
             -  Si  trascrive  il  testo dell'art. 17, comma 3, della
          legge   23   agosto   1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri»:
             «3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  1,  comma  1,  del
          decreto-legge  16  maggio 2008, n. 85, convertito in legge,
          con  modificazioni,  dall'art.  1, comma 1, legge 14 luglio
          2008,   n.   121,   recante   «Disposizioni   urgenti   per
          l'adeguamento     delle    strutture    di    Governo    in
          applicazione dell'art.  1,  commi 376  e 377 della legge 24
          dicembre 2007, n. 244»:
             «1.  Al  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il
          comma 1 dell'art. 2 e' sostituito dal seguente:
              ''1. I Ministeri sono i seguenti:
               1) Ministero degli affari esteri;
               2) Ministero dell'interno;
               3) Ministero della giustizia;
               4) Ministero della difesa;
               5) Ministero dell'economia e delle finanze;
               6) Ministero dello sviluppo economico;
               7)  Ministero  delle  politiche  agricole alimentari e
          forestali;
               8)   Ministero   dell'ambiente   e  della  tutela  del
          territorio e del mare;
               9) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
               10)   Ministero  del  lavoro,  della  salute  e  delle
          politiche sociali;
               11)   Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca;
               12)    Ministero   per   i   beni   e   le   attivita'
          culturali.''.».

          Nota all'art. 1:
             -  Per il testo dell'art. 6 del decreto Presidente della
          Repubblica  31 luglio 1980, n. 620, si veda nelle note alle
          premesse.
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  48  della legge 23
          dicembre 1978, n. 833:
             «Art.    48 (Personale    a   rapporto   convenzionale).
          - L'uniformita'  del  trattamento economico e normativo del
          personale  sanitario  a rapporto convenzionale e' garantita
          sull'intero  territorio  nazionale  da  convenzioni, aventi
          durata   triennale,   del   tutto   conformi  agli  accordi
          collettivi nazionali stipulati tra il Governo, le regioni e
          l'Associazione  nazionale  dei  comuni italiani (ANCI) e le
          organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative in
          campo  nazionale  di ciascuna categoria. La delegazione del
          Governo,  delle  regioni  e  dell'ANCI per la stipula degli
          accordi   anzidetti   e'  costituita  rispettivamente:  dai
          Ministri  della  sanita',  del  lavoro  e  della previdenza
          sociale  e  del  tesoro; da cinque rappresentanti designati
          dalle  regioni  attraverso la commissione interregionale di
          cui  all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281; da sei
          rappresentanti designati dall'ANCI.
             L'accordo  nazionale  di cui al comma precedente e' reso
          esecutivo  con  decreto del Presidente della Repubblica, su
          proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri. I
          competenti organi locali adottano entro trenta giorni dalla
          pubblicazione  del  suddetto  decreto  i necessari e dovuti
          atti deliberativi.
             Gli  accordi  collettivi nazionali di cui al primo comma
          devono prevedere:
              1)  il  rapporto  ottimale  medico-assistibili  per  la
          medicina  generale e quella pediatrica di libera scelta, al
          fine  di  determinare  il  numero dei medici generici e dei
          pediatri  che hanno diritto di essere convenzionati di ogni
          unita'  sanitaria  locale, fatto salvo il diritto di libera
          scelta del medico per ogni cittadino;
              2)  l'istituzione  e i criteri di formazione di elenchi
          unici  per  i  medici  generici,  per  i  pediatri, per gli
          specialisti,  convenzionati esterni e per gli specialisti e
          generici ambulatoriali;
              3)  l'accesso  alla  convenzione,  che e' consentito ai
          medici   con  rapporto  di  impiego  continuativo  a  tempo
          definito;
              4)   la   disciplina  delle  incompatibilita'  e  delle
          limitazioni  del  rapporto  convenzionale rispetto ad altre
          attivita'   mediche,   al  fine  di  favorire  la  migliore
          distribuzione  del  lavoro medico e la qualificazione delle
          prestazioni;
              5) il numero massimo degli assistiti per ciascun medico
          generico  e pediatra di libera scelta a ciclo di fiducia ed
          il massimo delle ore per i medici ambulatoriali specialisti
          e  generici, da determinare in rapporto ad altri impegni di
          lavoro  compatibili; la regolamentazione degli obblighi che
          derivano al medico in dipendenza del numero degli assistiti
          o   delle   ore;  il  divieto  di  esercizio  della  libera
          professione  nei  confronti  dei  propri  convenzionati; le
          attivita'   libero-professionali   incompatibili   con  gli
          impegni  assunti  nella  convenzione.  Eventuali deroghe in
          aumento  al  numero  massimo degli assistiti e delle ore di
          servizio   ambulatoriale  potranno  essere  autorizzate  in
          relazione  a  particolari  situazioni locali e per un tempo
          determinato  dalle  regioni,  previa  domanda motivata alla
          unita' sanitaria locale;
              6)    l'incompatibilita'   con   qualsiasi   forma   di
          cointeressenza diretta o indiretta e con qualsiasi rapporto
          di   interesse   con  case  di  cura  private  e  industrie
          farmaceutiche.  Per  quanto  invece  attiene al rapporto di
          lavoro  si applicano le norme previste dal precedente punto
          4);
              7)  la  differenziazione  del  trattamento  economico a
          seconda  della  quantita' e qualita' del lavoro prestato in
          relazione   alle  funzioni  esercitate  nei  settori  della
          prevenzione,  cura  e riabilitazione. Saranno fissate a tal
          fine  tariffe  socio-sanitarie  costituite,  per  i  medici
          generici  e per i pediatri di libera scelta, da un compenso
          globale  annuo  per  assistito;  e,  per  gli specialisti e
          generici  ambulatoriali,  da  distinti compensi commisurati
          alle  ore di lavoro prestato negli ambulatori pubblici e al
          tipo  e  numero  delle  prestazioni  effettuate  presso gli
          ambulatori  convenzionati esterni. Per i pediatri di libera
          scelta     potranno    essere    previste    nell'interesse
          dell'assistenza forme integrative di remunerazione;
              8)  le  forme  di  controllo  sull'attivita' dei medici
          convenzionati,  nonche'  le  ipotesi di infrazione da parte
          dei  medici  degli obblighi derivanti dalla convenzione, le
          conseguenti  sanzioni, compresa la risoluzione del rapporto
          convenzionale  e  il  procedimento per la loro irrogazione,
          salvaguardando   il  principio  della  contestazione  degli
          addebiti   e   fissando   la  composizione  di  commissioni
          paritetiche di disciplina;
              9)  le  forme  di  incentivazione  in favore dei medici
          convenzionati  residenti in zone particolarmente disagiate,
          anche  allo  scopo di realizzare una migliore distribuzione
          territoriale dei medici;
              10)   le   modalita'   per  assicurare  l'aggiornamento
          obbligatorio professionale dei medici convenzionati;
              11)   le   modalita'   per  assicurare  la  continuita'
          dell'assistenza  anche  in assenza o impedimento del medico
          tenuto alla prestazione;
              12)  le forme di collaborazione fra i medici, il lavoro
          medico di gruppo e integrato nelle strutture sanitarie e la
          partecipazione  dei  medici a programmi di prevenzione e di
          educazione sanitaria;
              13)  la  collaborazione dei medici per la parte di loro
          competenza,   alla   compilazione   di   libretti  sanitari
          personali di rischio.
             I   criteri  di  cui  al  comma  precedente,  in  quanto
          applicabili,  si  estendono  alle  convenzioni con le altre
          categorie   non  mediche  di  operatori  professionali,  da
          stipularsi con le modalita' di cui al primo e secondo comma
          del presente articolo.
             Gli   stessi  criteri,  per  la  parte  compatibile,  si
          estendono, altresi', ai sanitari che erogano le prestazioni
          specialistiche e di riabilitazione in ambulatori dipendenti
          da enti o istituti privati convenzionati con la regione.
             Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
          anche  alle  convenzioni da stipulare da parte delle unita'
          sanitarie locali con tutte le farmacie di cui all'art. 28.
             E'   nullo   qualsiasi   atto,  anche  avente  carattere
          integrativo,  stipulato  con organizzazioni professionali o
          sindacali  per  la  disciplina  dei rapporti convenzionali.
          Resta  la  facolta'  degli  organi di gestione delle unita'
          sanitarie   locali  di  stipulare  convenzioni  con  ordini
          religiosi  per  l'espletamento  di servizi nelle rispettive
          strutture.
             E'  altresi'  nulla  qualsiasi  convenzione  con singoli
          appartenenti  alle  categorie  di cui al presente articolo.
          Gli  atti  adottati  in  contrasto  con  la  presente norma
          comportano     la     responsabilita'    personale    degli
          amministratori.
             Le federazioni degli ordini nazionali, nonche' i collegi
          professionali,  nel  corso  delle trattative per la stipula
          degli   accordi   nazionali   collettivi   riguardanti   le
          rispettive  categorie,  partecipano  in  modo  consultivo e
          limitatamente agli aspetti di carattere deontologico e agli
          adempimenti  che saranno ad essi affidati dalle convenzioni
          uniche.
             Gli  ordini  e  collegi professionali sono tenuti a dare
          esecuzione  ai  compiti che saranno ad essi demandati dalle
          convenzioni  uniche.  Sono altresi' tenuti a valutare sotto
          il profilo deontologico i comportamenti degli iscritti agli
          albi  professionali  che  si  siano  resi inadempienti agli
          obblighi  convenzionali,  indipendentemente  dalle sanzioni
          applicabili a norma di convenzione.
             In  caso di grave inosservanza delle disposizioni di cui
          al  comma  precedente,  la  regione  interessata provvede a
          farne   denuncia  al  Ministro  della  sanita'  e  a  darne
          informazione contemporaneamente alla competente federazione
          nazionale  dell'ordine.  Il Ministro della sanita', sentita
          la   suddetta  federazione,  provvede  alla  nomina  di  un
          commissario,    scelto    tra    gli   iscritti   nell'albo
          professionale della provincia, per il compimento degli atti
          di cui l'ordine provinciale non ha dato corso.
             Sino  a quando non sara' riordinato con legge il sistema
          previdenziale  relativo  alle  categorie  professionistiche
          convenzionate,  le  convenzioni di cui al presente articolo
          prevedono  la  determinazione  della  misura dei contributi
          previdenziali  e  le modalita' del loro versamento a favore
          dei  fondi di previdenza di cui al decreto del Ministro del
          lavoro  e della previdenza sociale in data 15 ottobre 1976,
          pubblicato  nel  supplemento alla Gazzetta Ufficiale del 28
          ottobre 1976, n. 289.».
             -  Per  il  testo  dell'art.  18,  comma  7  del decreto
          legislativo  30  dicembre  1992, n. 502, si veda nelle note
          alle premesse.
             -  Si  riporta il testo dell'art. 3, comma 1 della legge
          14 gennaio 1994, n. 20:
             «1.  Il controllo preventivo di legittimita' della Corte
          dei  conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non
          aventi forza di legge:
              a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del
          Consiglio dei Ministri;
              b)  atti  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri e
          atti  dei  Ministri  aventi ad oggetto la definizione delle
          piante  organiche, il conferimento di incarichi di funzioni
          dirigenziali  e le direttive generali per l'indirizzo e per
          lo svolgimento dell'azione amministrativa;
              c)   atti   normativi  a  rilevanza  esterna,  atti  di
          programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
          di norme comunitarie;
              d)  provvedimenti  dei  comitati  interministeriali  di
          riparto  o  assegnazione  di  fondi  ed altre deliberazioni
          emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);
              e)  [autorizzazioni  alla  sottoscrizione dei contratti
          collettivi,   secondo  quanto  previsto  dall'art.  51  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29];
              f)  provvedimenti  di  disposizione  del  demanio e del
          patrimonio immobiliare;
              g)    decreti    che    approvano    contratti    delle
          amministrazioni  dello  Stato, escluse le aziende autonome:
          attivi,  di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i
          quali   ricorra   l'ipotesi   prevista   dall'ultimo  comma
          dell'art.  19  del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
          di  appalto  d'opera,  se di importo superiore al valore in
          ECU    stabilito    dalla    normativa    comunitaria   per
          l'applicazione   delle   procedure  di  aggiudicazione  dei
          contratti  stessi;  altri  contratti passivi, se di importo
          superiore ad un decimo del valore suindicato;
              h)  decreti  di variazione del bilancio dello Stato, di
          accertamento  dei  residui  e  di  assenso  preventivo  del
          Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
          di esercizi successivi;
              i)  atti  per il cui corso sia stato impartito l'ordine
          scritto del Ministro;
              l)  atti  che  il Presidente del Consiglio dei Ministri
          richieda   di   sottoporre   temporaneamente   a  controllo
          preventivo   o   che   la   Corte  dei  conti  deliberi  di
          assoggettare,  per  un  periodo  determinato,  a  controllo
          preventivo  in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta
          irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo.».