DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1980, n. 620

Disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile (art. 37, ultimo comma, della legge n. 833 del 1978).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/09/2012)
Testo in vigore dal: 11-11-2012
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6. 
 
                 Assistenza nel territorio italiano 
 
  Le unita' sanitarie  locali  provvedono  ad  erogare  al  personale
navigante, escluso quello di cui al secondo comma dell'art. 3, ed  ai
loro familiari aventi diritto le prestazioni sanitarie di  competenza
nel rispetto dei livelli stabiliti ai sensi dell'art. 3  della  legge
23 dicembre 1978, n. 833. 
  Il personale ha  diritto  di  accedere  ai  presidi  e  servizi  di
assistenza di qualsiasi unita' sanitaria locale nel cui territorio si
trovi per ragioni di servizio. 
  Gli uffici di  sanita'  marittima  ed  aerea  del  Ministero  della
sanita' provvedono: 
    a) alle visite di prima iscrizione nelle matricole della gente di
mare  e  dell'aria,  avvalendosi  dell'Istituto  di  medicina  legale
dell'aeronautica  militare  per  gli  accertamenti  a  carico   degli
aeronaviganti; 
    b) alle visite preventive di imbarco ed alle visite periodiche di
idoneita'  del  personale  previste  dalla  vigente  normativa  sulla
navigazione marittima  ed  aerea,  nonche'  alle  eventuali  indagini
sanitarie necessarie fermo restando quanto indicato al punto  a)  per
gli aeronaviganti; 
    c) alle visite di controllo dei familiari  imbarcati  in  base  a
contratto di cui all'art. 9. 
  Gli uffici svolgono direttamente le funzioni  medico  -  legali  ed
assicurano l'erogazione delle altre prestazioni sanitarie avvalendosi
sulla base di direttive ministeriali, emanate sentito il comitato  di
cui all'art. 11,  anche  dei  presidi  e  dei  servizi  delle  unita'
sanitarie locali e dei presidi e dei servizi  multizonali  competenti
per  territorio,  nonche',  ove  occorra  e  in  base   ad   apposite
convenzioni,  di  strutture  pubbliche  o  private  e  di   personale
sanitario a rapporto convenzionale. 
  Gli  uffici  provvedono  altresi'  agli  interventi  di  igiene   e
profilassi  di  propria  competenza  e  collaborano  con  gli  organi
competenti in materia di prevenzione delle malattie e degli infortuni
professionali negli impianti a terra ed a bordo dei natanti  e  degli
aeromobili italiani e, compatibilmente con le  norme  internazionali,
negli impianti e sui mezzi  delle  imprese  straniere  che  impiegano
personale italiano. 
  Il Ministro della sanita' con proprio decreto, di  concerto  con  i
Ministri del tesoro, della marina mercantile e dei trasporti, sentito
il Consiglio sanitario nazionale, disciplina  i  rapporti  finanziari
conseguenti alle prestazioni sanitarie erogate dalle USL. 
  Il Ministero della sanita' coordina  l'attivita'  dei  servizi,  di
intesa, per quanto occorra, con i Ministeri della marina  mercantile,
dei trasporti, degli affari esteri e della  difesa,  nonche'  con  le
regioni nel cui territorio i servizi  stessi  hanno  sede.  Entro  la
scadenza indicata  nel  terzo  comma  dell'art.  53  della  legge  23
dicembre 1978, n. 833, il Ministro della sanita',  di  intesa  con  i
Ministri della  marina  mercantile  e  dei  trasporti  e  sentito  il
comitato di rappresentanza degli assistiti  previsto  dal  successivo
art.  11,  verifica  la  situazione  dell'assistenza   al   personale
navigante,  al  fine  di  formulare,  in  sede  di  piano   sanitario
nazionale,  opportune  proposte   in   ordine   agli   uffici,   alla
delimitazione delle circoscrizioni ed alla dotazione di  mezzi  e  di
personale. 
  Con la procedura di cui all'art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, sono emanati gli indirizzi per la disciplina  dei  rapporti  fra
gli uffici sanitari di  porto  e  aeroporto  e  le  unita'  sanitarie
locali, competenti per territorio, e per la definizione di  modalita'
di erogazione delle prestazioni atte a garantire,  in  considerazione
della  particolare  condizione  dei   lavoratori   interessati,   una
assistenza efficace e tempestiva. 
                                                                ((3)) 
 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  La L. 12 novembre  2011,  n.  183,  come  modificata  dal  D.L.  13
settembre 2012, n. 158,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  8
novembre 2012, n. 189, ha disposto (con l'art. 4, comma 90) che  "Con
uno o piu' decreti del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta del Ministro  della  salute,  di  concerto  con  i  Ministri
dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione  e  la
semplificazione, delle infrastrutture e dei trasporti,  d'intesa  con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, da  adottare  entro  il  31
marzo 2013, sono individuati, ai fini del trasferimento  al  Servizio
sanitario nazionale, i beni, le risorse finanziarie e strumentali, le
risorse umane di cui ai commi 91 e 92, i relativi criteri e modalita'
del  trasferimento  e  riparto  tra  le  regioni,  i  livelli   delle
prestazioni  da  assicurare  al  personale  navigante,  nonche',   di
concerto anche  con  il  Ministro  della  difesa,  le  modalita'  dei
rimborsi  delle  prestazioni  rese   dagli   Istituti   medico-legali
dell'Aeronautica  militare.  La   decorrenza   dell'esercizio   delle
funzioni conferite e' contestuale all'effettivo  trasferimento  delle
risorse, finanziare, umane e strumentali. Con la medesima  decorrenza
e' abrogato il decreto del  Presidente  della  Repubblica  31  luglio
1980, n. 620, fatto salvo l'articolo 2  concernente  l'individuazione
dei beneficiari dell'assistenza".