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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1969, n. 663

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

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Testo in vigore dal:  25-10-1969

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Gli articoli 109, 110, 111, 112 e 113 relativi alla scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni, e gli articoli 114, 115 e 116 relativi alla scuola di specializzazione in radiologia medica e terapia fisica, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola

di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni

Art. 1

Art. 109.

Alla scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni potranno accedere i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione.

Art. 110.

La durata della scuola è di tre anni.
Il numero totale degli iscritti è di 30, distribuiti per non oltre dieci iscritti per ogni anno.

Art. 111.

Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare le lezioni e le esercitazioni, nonché di prestare servizio di medico interno per almeno sei mesi per ciascun anno.

Art. 112.

Alla fine di ogni anno gli iscritti sosterranno, gli esami di profitto sulle singole materie di insegnamento.
Lo specializzando che non abbia superato tutti gli esami dell'anno frequentato non potrà essere iscritto all'anno successivo.
L'esame di diploma consisterà in una dissertazione scritta su un argomento di medicina legale o di medicina delle assicurazioni.
I candidati non riconosciuti idonei all'esame di diploma si potranno ripresentare dopo un altro anno di frequenza alla scuola; se al secondo esame non sarà loro riconosciuta l'idoneità verranno senz'altro esclusi da ulteriori prove.

Art. 113.

Le materie d'insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
Medicina legale generale.
Elementi di diritto pubblico e privato.
Tecnica e diagnostica anatomopatologica generale e medico-legale.
Semeiotica medico-legale.
Traumatologia medico-legale.
2° Anno:
Medicina legale penalistica.
Deontologia medica.
Neuropsichiatria medico-legale.
Elementi di medicina criminologica e di medicina penitenziaria.
Indagini di sopraluogo.
Identificazione personale.
3° Anno:
Medicina legale civilistica e canonistica.
Tossicologia medico-legale.
Tecniche di laboratorio medico-legale ed ematologia forense.
Ostetricia e ginecologia forensi.
Elementi di legislazione del lavoro.
Elementi di medicina del lavoro.
Medicina delle assicurazioni.
Medicina legale militare e pensionistica civile.

Scuola di specializzazione in radiologia

Art. 114.

La scuola conferisce, due tipi di diplomi e cioè:
a) Diploma di specialista in radiologia che abilita all'esercizio specialistico della roentgendiagnostica, della radioterapia, della medicina nucleare (diagnostica e terapeutica). Tale scuola deve avere la durata di anni 4. Questo diploma deve ritenersi pertanto valido agli effetti di quanto disposto dal comma quattro dell'articolo 97 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.
b) Diploma di specialista in radiologia diagnostica che abilita all'esercizio professionale specialistico della roentgendiagnostica.
Durata della scuola anni 3.
Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare tutti i corsi e di assistere alle rispettive esercitazioni.
Il numero degli iscritti non può superare complessivamente i 40 (10 per ogni anno).

Art. 115.

Le materie e il programma di insegnamento a seconda dei due diplomi previsti sono i seguenti:

A) Diploma di specializzazione in radiologia (durata anni 4)
1° Anno:
1) Fisica, con particolare riguardo alla costituzione della materia, alla produzione, all'assorbimento ed alla misura delle radiazioni.
2) Nozioni sugli apparecchi ed istrumenti della radiologia.
3) Anatomia radiologica normale.
4) Fisiologia radiologica.
5) Tecnica radiologica generale.
6) Semeiotica radiologica generale.
7) Fondamenti di radiobiologia.
8) Nozioni di statistica e matematica.
2° Anno:
1) Tecnica e metodica dell'esame radiologico dei vari organi, apparati e sistemi.
2) Semeiotica radiologica speciale e diagnosi differenziale.
3) Fondamenti di radioterapia.
4) Danni da radiazioni e mezzi di protezione.
5) Dimostrazioni cliniche di diagnostica radiologica.
6) Dimostrazioni cliniche di radioterapia.
3° Anno:
1) Diagnostica radiologica differenziale.
2) Dimostrazioni di casistica di roentgendiagnostica con confronto del quadro anatomopatologico.
3) Dimostrazioni di casistica di roentgenterapia con particolare riferimento all'anatomia patologica.
4) Radioterapia tradizionale. Curieterapia.
5) Radioterapia con alte energie.
6) Elementi di medicina nucleare.
7) Istrumentario, tecnica e metodica di applicazione.
8) Dosimetria.
4° Anno:
1) Moderne tecniche di esplorazione e terapia radiologica.
2) Diagnostica e terapia con isotopi radioattivi somministrati per via interna.
3) Radiodiagnostica e radioterapia clinica (casistica).
4) Medicina legale e legislazione sanitaria in relazione alla radiologia.
I corsi saranno integrati da conferenze, esercitazioni e seminari.
È obbligatorio l'internato.

B) Diploma di specializzazione in radiologia diagnostica (durata anni 3).
1° Anno:
1) Fisica, con particolare riguardo alla costituzione della materia, alla produzione, all'assorbimento ed alla misura delle radiazioni.
2) Nozioni sugli apparecchi ed istrumenti della radiologia.
3) Anatomia radiologica normale.
4) Fisiologia radiologica.
5) Tecnica radiologica generale.
6) Semeiotica radiologica generale.
7) Fondamenti di radiobiologia.
8) Nozioni di statistica e matematica.
2° Anno:
1) Metodica di esplorazione dei vari organi ed apparati.
2) Semeiotica radiologica speciale e diagnosi differenziale.
3) Nozioni generali sulle lesioni da radiazioni e mezzi di protezione.
4) Moderne tecniche di esplorazione radiologica.
3° Anno:
1) Esplorazione radiologica nella patologia dei vari organi ed apparati. Diagnostica differenziale. Rapporti con l'anatomia patologica.
2) Radiodiagnostica clinica.
3) Medicina legale e legislazione sanitaria in relazione alla radiologia.
I corsi saranno integrati da conferenze, esercitazioni e seminari.
È obbligatorio l'internato.

Art. 116.

Gli esami di profitto e di diploma vengono eseguiti alla fine del quarto anno per il diploma di radiologia a alla fine del terzo anno per il diploma in radiologia diagnostica. Tuttavia alla fine di ogni anno gli iscritti dovranno sostenere un colloquio orale.
Data l'uniformità dei programmi delle altre scuola italiane, alla fine di ogni anno accademico è consentito agli iscritti di trasferirsi, ove lo credano, in altra sede.
Dopo l'articolo 216 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in "Gerontologia e geriatria" e in Tossicologia medica".

Scuola di specializzazione in gerontologia e geriatria

Art. 217.

La scuola ha la durata di tre anni.
Il programma prevede 12 insegnamenti (8 annuali e 4 biennali) con obbligo di esame, così ripartiti:
1° Anno:
1) Biologia della senescenza (annuale).
2) Fisiopatologia della senescenza (biennale: I).
3) Semeiologia della senescenza (biennale: II).
4) Anatomia patologica (biennale: I).
5) Farmacologia e farmacoterapia (annuale).
2° Anno:
1) Fisiopatologia della senescenza (biennale: II).
2) Semeiologia della senescenza (biennale: II).
3) Anatomia patologica (biennale: II).
4) Clinica geriatrica e terapia (biennale: I).
5) Chirurgia geriatrica (annuale).
6) Radiologia e radioterapia (annuale).
7) Neurologia (annuale).
3° Anno:
1) Clinica geriatrica e terapia (biennale: II).
2) Tecniche di riabilitazione (annuale).
3) Psichiatria (annuale).
4) Medicina sociale (annuale).
Nel terzo anno sono previste conferenze d'aggiornamento su problemi speciali.
Gli insegnamenti verranno integrati da lezioni e dimostrazioni pratiche presso istituti di ricovero; case di riposo per anziani e altre istituzioni di interesse geriatrico.

Art. 218.

Alla scuola sono ammessi complessivamente 10 iscritti, per i tre anni di corso.
La direzione della scuola si riserva di procedere ad una scelta in base ai titoli di studio ed eventualmente a mezzo di esami.

Art. 219.

Il corso si svolge, oltre che nei reparti clinici, compresi quelli specialistici, di cui nel piano di studi, anche nei laboratori annessi alla cattedra di gerontologia e geriatria. Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare tutti i corsi della scuola di specializzazione e di assistere alle esercitazioni.
Alla fine di ogni anno gli iscritti dovranno sostenere un esame sulla materia dei corsi di lezioni e delle esercitazioni, e, se riconosciuti idonei, verranno ammessi al corso successivo.
Alla fine del terzo anno essi presenteranno e discuteranno una dissertazione scritta.

Scuola di specializzazione in tossicologia medica

Art. 220.

La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specialista in tossicologia medica è di tre anni.
Le materie di insegnamento sono così suddivise nei tre anni di corso:
1° Anno:
Chimica tossicologica con esercizi.
Tossicologia generale.
Tossicologia sperimentale con esercizi, I.
2° Anno:
Tossicologia sistematica.
Cancerogenesi da agenti chimici.
Teratogenesi da agenti chimici.
Tossicologia sperimentale con esercizi, II.
Clinica e terapia delle malattie da agenti chimici, I.
3° Anno:
Diagnostica chimica delle malattie da agenti chimici.
Clinica e terapia delle malattie da agenti chimici, II.
Tecniche di rianimazione in tossicologia.
Legislazione in campo tossicologico.

Art. 221.

Durante i tre anni di frequenza alla scuola, tutti gli ammalati che vengono ricoverati in clinica saranno seguiti e studiati dai laureati in medicina che sono iscritti al corso: casi interessanti di intossicazioni singole o collettive potranno essere oggetto di ricerche speciali o di pubblicazioni da parte di uno o più iscritti al corso a seconda del giudizio del direttore.
Alla fine del 1°, 2° e 3° anno, avranno luogo esami speciali sugli insegnamenti impartiti e per ottenere il diploma i candidati dovranno superare un esame finale riassuntivo e discutere una tesi sperimentale (o clinica) su argomenti di tossicologia.

Art. 222.

L'allievo è tenuto alla frequenza obbligatoria delle lezioni e delle esercitazioni relative, oltre a partecipare a ricerche concernenti problemi di tossicologia. Per la iscrizione al corso di specializzazione, i candidati dovranno dare prova di avere nozioni di cultura tossicologica nell'esame di ammissione.
Il numero totale massimo degli iscritti per i tre anni di corso è di quindici.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 agosto 1969

SARAGAT FERRARI AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1969

Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 75. - GRECO