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MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 3 marzo 2009, n. 63

Regolamento recante l'accordo collettivo nazionale per la disciplina del rapporto convenzionale tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed i medici ambulatoriali, specialisti e generici, operanti negli ambulatori gestiti dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile (validità 1 gennaio 2001-31 dicembre 2005). (09G0075)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/7/2009
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Testo in vigore dal:  1-7-2009

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE

E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, recante norme sulla disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante marittimo e dell'aviazione civile ed, in particolare, gli articoli 6 e 12 concernenti l'esercizio di tale attività tramite rapporti convenzionali;
Visto l'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, il quale stabilisce che i rapporti con il personale sanitario per l'assistenza al personale navigante sono disciplinati con regolamento ministeriale in conformità, per la parte compatibile, alle disposizioni di cui all'articolo 8;
Visto il decreto del Ministro della sanità 22 febbraio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 17 marzo 1984, con il quale sono stati fissati i livelli delle prestazioni sanitarie e delle prestazioni economiche accessorie a quelle di malattia assicurate al personale di cui sopra;
Visti i decreti del Ministro della sanità 22 giugno 1987, n. 576, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1988; 31 dicembre 1992, n. 582, pubblicato nel supplemento ordinario n. 46 alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 1994; 29 maggio 1998, n. 227, pubblicato nel supplemento ordinario n. 121 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 14 luglio 1998; 23 luglio 2002, n. 206, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 2002, con i quali è stata adottata, per i trienni 1986-1988, 1989-1991, 1995-1997 e 1998-2000, la disciplina dei rapporti libero-professionali tra il Ministero della salute ed i medici, specialisti e generici, operanti presso gli ambulatori a gestione diretta per l'assistenza sanitaria al personale navigante;
Atteso che la disciplina, in relazione anche ai compiti svolti dai medici ambulatoriali, è necessariamente correlata, per la parte compatibile, agli istituti normativi ed economici dell'accordo collettivo nazionale per i medici ambulatoriali operanti nelle strutture del Servizio sanitario nazionale;
Visto l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità (biologi, chimici e psicologi), stipulato in data 23 marzo 2005 ai sensi del sopra citato decreto legislativo n. 502/1992, e successive modificazioni;
Ritenuto di adeguare, per la parte compatibile, la disciplina di cui al decreto ministeriale 23 luglio 2002, n. 206, tuttora applicata in regime di prorogatio, al predetto accordo collettivo nazionale 23 marzo 2005;
Considerato che in data 11 dicembre 2006 è stata raggiunta l'intesa con il Sindacato nazionale medici servizio assistenza sanitaria naviganti (SNAMESASN), con il Sindacato unico medici ambulatoriali italiani (SUMAI) e con lo SNUBCI Federbiologi, sulla disciplina dei rapporti tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed i medici ambulatoriali, specialisti e generici, operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile;
Ritenuto di disciplinare i rapporti in questione per il quinquennio 2001-2005 in conformità alla predetta intesa;
Considerato che l'applicazione della suindicata disciplina dei rapporti convenzionali relativi agli anni 2006-2007-2008-2009 comporta un presumibile maggior onere, a regime, di € 5.685.813,32;
Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze in data 4 ottobre 2007, prot. n. 127796;
Visto l'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566, per il quale gli uffici competenti per il Servizio di assistenza sanitaria ai naviganti del Ministero della sanità sono tenuti ad effettuare le visite mediche iniziali e periodiche per l'accertamento della idoneità psicofisica al volo agli aspiranti al conseguimento ed ai titolari di licenze ed attestati aeronautici;
Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati;
Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, il quale ha espresso parere favorevole con osservazioni nell'adunanza del 3 dicembre 2007;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota prot. n. DAGL/18.3.4/2008/18 in data 29 ottobre 2008;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 376 e 377 della legge 24 dicembre 2007, n. 244», ed, in particolare, l'articolo 1, comma 1, che istituisce, tra gli altri, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1. È reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed i medici ambulatoriali, specialisti e generici, operanti negli ambulatori a gestione diretta per l'assistenza sanitaria e medico legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, per il quinquennio 2001-2005, sottoscritto ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, riportato nel testo allegato.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente regolamento, valutati per gli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005 in complessive € 3.026.000,00 si farà fronte con gli stanziamenti del cap. 2422 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
3. Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 3 marzo 2009

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la

registrazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della

legge 14 gennaio 1994, n. 20.

4. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 3 marzo 2009 Il Ministro : Sacconi

Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 2009 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla

persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 398

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 37, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente «Istituzione del servizio sanitario nazionale»:
«3. Entro il termine di cui al primo comma il Governo è delegato ad emanare, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri della marina mercantile, dei trasporti, degli affari esteri, un decreto avente valore di legge ordinaria per disciplinare l'erogazione dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, secondo i principi generali e con l'osservanza dei criteri direttivi indicati nella presente legge, tenuto conto delle condizioni specifiche di detto personale.».
- Si riporta il testo degli articoli 6 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, con il quale è stato previsto che il Ministero della sanità può avvalersi del personale sanitario a rapporto convenzionale:
«Art. 6 (Assistenza nel territorio italiano). - Le unità sanitarie locali provvedono ad erogare al personale navigante, escluso quello di cui al secondo comma dell'art. 3, ed ai loro familiari aventi diritto le prestazioni sanitarie di competenza nel rispetto dei livelli stabiliti ai sensi dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Il personale ha diritto di accedere ai presidi e servizi di assistenza di qualsiasi unità sanitaria locale nel cui territorio si trovi per ragioni di servizi.
Gli uffici di sanità marittima ed aerea del Ministero della sanità provvedono:
a) alle visite di prima iscrizione nelle matricole della gente di mare e dell'aria, avvalendosi dell'Istituto di medicina legale dell'aeronautica militare per gli accertamenti a carico degli aeronaviganti;
b) alle visite preventive di imbarco ed alle visite periodiche di idoneità del personale previste dalla vigente normativa sulla navigazione marittima ed aerea, nonché alle eventuali indagini sanitarie necessarie fermo restando quanto indicato al punto a) per gli aeronaviganti;
c) alle visite di controllo dei familiari imbarcati in base a contratto di cui all'art. 9.
Gli uffici svolgono direttamente le funzioni medico-legali ed assicurano l'erogazione delle altre prestazioni sanitarie avvalendosi sulla base di direttive ministeriali, emanate sentito il comitato di cui all'art. 11, anche dei presidi e dei servizi delle unità sanitarie locali e dei presidi e dei servizi multizonali competenti per territorio, nonché, ove occorra e in base ad apposite convenzioni, di strutture pubbliche o private e di personale sanitario a rapporto convenzionale.
Gli uffici provvedono altresì agli interventi di igiene e profilassi di propria competenza e collaborano con gli organi competenti in materia di prevenzione delle malattie e degli infortuni professionali negli impianti a terra ed a bordo dei natanti e degli aeromobili italiani e, compatibilmente con le norme internazionali, negli impianti e sui mezzi delle imprese straniere che impiegano personale italiano.
Il Ministro della sanità con proprio decreto, di concerto con i Ministri del tesoro, della marina mercantile e dei trasporti, sentito il Consiglio sanitario nazionale, disciplina i rapporti finanziari conseguenti alle prestazioni sanitarie erogate dalle USL.
Il Ministero della sanità coordina l'attività dei servizi, di intesa, per quanto occorra, con i Ministeri della marina mercantile, dei trasporti, degli affari esteri e della difesa, nonché con le regioni nel cui territorio i servizi stessi hanno sede. Entro la scadenza indicata nel terzo comma dell'art. 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il Ministro della sanità, di intesa con i Ministri della marina mercantile e dei trasporti e sentito il comitato di rappresentanza degli assistiti previsto dal successivo art. 11, verifica la situazione dell'assistenza al personale navigante, al fine di formulare, in sede di piano sanitario nazionale, opportune proposte in ordine agli uffici, alla delimitazione delle circoscrizioni ed alla dotazione di mezzi e di personale.
Con la procedura di cui all'art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono emanati gli indirizzi per la disciplina dei rapporti fra gli uffici sanitari di porto e aeroporto e le unità sanitarie locali, competenti per territorio, e per la definizione di modalità di erogazione delle prestazioni atte a garantire, in considerazione della particolare condizione dei lavoratori interessati, una assistenza efficace e tempestiva.».
«Art. 12 (Attribuzione dei beni e del personale delle soppresse gestioni sanitarie delle casse marittime). - I beni mobili ed immobili e le attrezzature appartenenti alle soppresse gestioni sanitarie delle casse marittime necessari per i servizi sanitari di cui al terzo e quarto comma dell'art. 6, sono trasferiti dal 1° gennaio 1981 al patrimonio dello Stato, con vincolo di destinazione agli uffici sanitari di porto ed aereoporto, mediante decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri della sanità e delle finanze. I restanti beni e attrezzature sono trasferiti con lo stesso decreto al patrimonio del comune in cui sono collocati con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali.
Entro la data di cui al primo comma i commissari liquidatori delle soppresse gestioni sanitarie delle casse marittime dispongono, sulla base di contingenti determinati dal Ministero della sanità d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale, l'assegnazione del personale amministrativo e sanitario delle gestioni stesse presso gli uffici portuali ed aeroportuali del Ministero della sanità o presso le unità sanitarie locali.
Ai fini dell'inquadramento del personale assegnato al Ministero della sanità si applicano le norme dell'art. 24 del decreto-legge 30 dicembre 1969, n. 663 , convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.
Con decorrenza dal 1° gennaio 1981 i vigenti rapporti convenzionali tra le soppresse gestioni sanitarie delle casse marittime e i medici fiduciari generici, medici ambulatoriali generici e specialisti nonché con gli specialisti convenzionati esterni sono trasferiti al Ministero della sanità o alle unità sanitarie locali competenti per territorio in relazione alle rispettive esigenze di erogazione delle prestazioni disciplinate dal presente decreto.».
- Si riporta il testo dell'art. 18, comma 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»:
«7. Restano salve le norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 616, dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, con gli adattamenti derivanti dalle disposizioni del presente decreto da effettuarsi con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. I rapporti con il personale sanitario per l'assistenza al personale navigante sono disciplinati con regolamento ministeriale in conformità, per la parte compatibile, alle disposizioni di cui all'art. 8. A decorrere dal 1° gennaio 1995 le entrate e le spese per l'assistenza sanitaria all'estero in base ai regolamenti della Comunità europea e alle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale sono imputate, tramite le regioni, ai bilanci delle unità sanitarie locali di residenza degli assistiti. I relativi rapporti finanziari sono definiti in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale.».
- Si riporta il testo dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566, concernente «Approvazione del regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche, ai sensi dell'art. 731 del codice della navigazione, come modificato dall'art. 3 della legge 13 maggio 1983, n. 213»:
«Art. 27 (Visite mediche). - 1. Gli aspiranti al conseguimento ed i titolari di licenze ed attestati aeronautici devono sottoporsi a visita medica tendente ad accertare la loro idoneità psicofisica, o la persistenza di tale idoneità. La visita è effettuata presso uno degli Uffici di sanità marittima ed aerea del Ministero della sanità - Servizio assistenza sanitaria al personale navigante, o presso uno degli Istituti medico legali dell'Aeronautica militare o presso altri qualificati organi sanitari, autorizzati dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dei trasporti, sentito il Ministro della difesa.
2. Gli aspiranti al conseguimento ed i titolari di licenze od attestati devono fornire ogni informazione sanitaria utile ai fini dell'emissione del giudizio di idoneità psicofisica.
3. Gli organi sanitari possono assumere ogni altra informazione sanitaria ritenuta utile ai fini dell'emissione del predetto giudizio, a prescindere dai dati forniti dall'interessato, purché questi vi acconsenta.
4. Gli esami medici devono essere condotti in conformità ai requisiti psicofisici fissati dall'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (OACI) ed approvati con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con quello della sanità, sentito il Ministro della difesa.».
- Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377 della legge 24 dicembre 2007, n. 244»:
«1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 1 dell'art. 2 è sostituito dal seguente:
''1. I Ministeri sono i seguenti:
1) Ministero degli affari esteri;
2) Ministero dell'interno;
3) Ministero della giustizia;
4) Ministero della difesa;
5) Ministero dell'economia e delle finanze;
6) Ministero dello sviluppo economico;
7) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
8) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
9) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
10) Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
11) Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
12) Ministero per i beni e le attività culturali.''.».

Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 6 del decreto Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833:
«Art. 48 (Personale a rapporto convenzionale).
- L'uniformità del trattamento economico e normativo del personale sanitario a rapporto convenzionale è garantita sull'intero territorio nazionale da convenzioni, aventi durata triennale, del tutto conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati tra il Governo, le regioni e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale di ciascuna categoria. La delegazione del Governo, delle regioni e dell'ANCI per la stipula degli accordi anzidetti è costituita rispettivamente: dai Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro; da cinque rappresentanti designati dalle regioni attraverso la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281; da sei rappresentanti designati dall'ANCI.
L'accordo nazionale di cui al comma precedente è reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. I competenti organi locali adottano entro trenta giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto i necessari e dovuti atti deliberativi.
Gli accordi collettivi nazionali di cui al primo comma devono prevedere:
1) il rapporto ottimale medico-assistibili per la medicina generale e quella pediatrica di libera scelta, al fine di determinare il numero dei medici generici e dei pediatri che hanno diritto di essere convenzionati di ogni unità sanitaria locale, fatto salvo il diritto di libera scelta del medico per ogni cittadino;
2) l'istituzione e i criteri di formazione di elenchi unici per i medici generici, per i pediatri, per gli specialisti, convenzionati esterni e per gli specialisti e generici ambulatoriali;
3) l'accesso alla convenzione, che è consentito ai medici con rapporto di impiego continuativo a tempo definito;
4) la disciplina delle incompatibilità e delle limitazioni del rapporto convenzionale rispetto ad altre attività mediche, al fine di favorire la migliore distribuzione del lavoro medico e la qualificazione delle prestazioni;
5) il numero massimo degli assistiti per ciascun medico generico e pediatra di libera scelta a ciclo di fiducia ed il massimo delle ore per i medici ambulatoriali specialisti e generici, da determinare in rapporto ad altri impegni di lavoro compatibili; la regolamentazione degli obblighi che derivano al medico in dipendenza del numero degli assistiti o delle ore; il divieto di esercizio della libera professione nei confronti dei propri convenzionati; le attività libero-professionali incompatibili con gli impegni assunti nella convenzione. Eventuali deroghe in aumento al numero massimo degli assistiti e delle ore di servizio ambulatoriale potranno essere autorizzate in relazione a particolari situazioni locali e per un tempo determinato dalle regioni, previa domanda motivata alla unità sanitaria locale;
6) l'incompatibilità con qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e con qualsiasi rapporto di interesse con case di cura private e industrie farmaceutiche. Per quanto invece attiene al rapporto di lavoro si applicano le norme previste dal precedente punto 4);
7) la differenziazione del trattamento economico a seconda della quantità e qualità del lavoro prestato in relazione alle funzioni esercitate nei settori della prevenzione, cura e riabilitazione. Saranno fissate a tal fine tariffe socio-sanitarie costituite, per i medici generici e per i pediatri di libera scelta, da un compenso globale annuo per assistito; e, per gli specialisti e generici ambulatoriali, da distinti compensi commisurati alle ore di lavoro prestato negli ambulatori pubblici e al tipo e numero delle prestazioni effettuate presso gli ambulatori convenzionati esterni. Per i pediatri di libera scelta potranno essere previste nell'interesse dell'assistenza forme integrative di remunerazione;
8) le forme di controllo sull'attività dei medici convenzionati, nonché le ipotesi di infrazione da parte dei medici degli obblighi derivanti dalla convenzione, le conseguenti sanzioni, compresa la risoluzione del rapporto convenzionale e il procedimento per la loro irrogazione, salvaguardando il principio della contestazione degli addebiti e fissando la composizione di commissioni paritetiche di disciplina;
9) le forme di incentivazione in favore dei medici convenzionati residenti in zone particolarmente disagiate, anche allo scopo di realizzare una migliore distribuzione territoriale dei medici;
10) le modalità per assicurare l'aggiornamento obbligatorio professionale dei medici convenzionati;
11) le modalità per assicurare la continuità dell'assistenza anche in assenza o impedimento del medico tenuto alla prestazione;
12) le forme di collaborazione fra i medici, il lavoro medico di gruppo e integrato nelle strutture sanitarie e la partecipazione dei medici a programmi di prevenzione e di educazione sanitaria;
13) la collaborazione dei medici per la parte di loro competenza, alla compilazione di libretti sanitari personali di rischio.
I criteri di cui al comma precedente, in quanto applicabili, si estendono alle convenzioni con le altre categorie non mediche di operatori professionali, da stipularsi con le modalità di cui al primo e secondo comma del presente articolo.
Gli stessi criteri, per la parte compatibile, si estendono, altresì, ai sanitari che erogano le prestazioni specialistiche e di riabilitazione in ambulatori dipendenti da enti o istituti privati convenzionati con la regione.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle convenzioni da stipulare da parte delle unità sanitarie locali con tutte le farmacie di cui all'art. 28.
È nullo qualsiasi atto, anche avente carattere integrativo, stipulato con organizzazioni professionali o sindacali per la disciplina dei rapporti convenzionali.
Resta la facoltà degli organi di gestione delle unità sanitarie locali di stipulare convenzioni con ordini religiosi per l'espletamento di servizi nelle rispettive strutture.
È altresì nulla qualsiasi convenzione con singoli appartenenti alle categorie di cui al presente articolo.
Gli atti adottati in contrasto con la presente norma comportano la responsabilità personale degli amministratori.
Le federazioni degli ordini nazionali, nonché i collegi professionali, nel corso delle trattative per la stipula degli accordi nazionali collettivi riguardanti le rispettive categorie, partecipano in modo consultivo e limitatamente agli aspetti di carattere deontologico e agli adempimenti che saranno ad essi affidati dalle convenzioni uniche.
Gli ordini e collegi professionali sono tenuti a dare esecuzione ai compiti che saranno ad essi demandati dalle convenzioni uniche. Sono altresì tenuti a valutare sotto il profilo deontologico i comportamenti degli iscritti agli albi professionali che si siano resi inadempienti agli obblighi convenzionali, indipendentemente dalle sanzioni applicabili a norma di convenzione.
In caso di grave inosservanza delle disposizioni di cui al comma precedente, la regione interessata provvede a farne denuncia al Ministro della sanità e a darne informazione contemporaneamente alla competente federazione nazionale dell'ordine. Il Ministro della sanità, sentita la suddetta federazione, provvede alla nomina di un commissario, scelto tra gli iscritti nell'albo professionale della provincia, per il compimento degli atti di cui l'ordine provinciale non ha dato corso.
Sino a quando non sarà riordinato con legge il sistema previdenziale relativo alle categorie professionistiche convenzionate, le convenzioni di cui al presente articolo prevedono la determinazione della misura dei contributi previdenziali e le modalità del loro versamento a favore dei fondi di previdenza di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 15 ottobre 1976, pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 1976, n. 289.».
- Per il testo dell'art. 18, comma 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20:
«1. Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge:
a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri;
b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa;
c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie;
d) provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);
e) [autorizzazioni alla sottoscrizione dei contratti collettivi, secondo quanto previsto dall'art. 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29];
f) provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare;
g) decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome: attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'art. 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato;
h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi;
i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro;
l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo o che la Corte dei conti deliberi di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta irregolarità rilevate in sede di controllo successivo.».