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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 febbraio 2009, n. 29

Regolamento recante disposizioni in materia di intermediari finanziari di cui agli articoli 106, 107, 113 e 155, commi 4 e 5 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. (09G0037)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/4/2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2015)
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  • 1
  • TITOLO I

    CONTENUTO DELLE ATTIVITÀ
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • TITOLO II

    ESERCIZIO DI ATTIVITÀ
    NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO
  • 9
  • TITOLO III

    ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DEL TITOLO V DEL TESTO UNICO


    CAPO I

    Elenco generale
  • 10
  • 11
  • CAPO II

    Sezioni dell'elenco generale
  • 12
  • 13
  • 14
  • CAPO III

    Elenco speciale
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • TITOLO IV

    INTERMEDIARI FINANZIARI ESTERI
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • TITOLO V

    DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
  • 23
  • 24
Testo in vigore dal:  18-4-2009 al: 22-5-2015
aggiornamenti all'articolo

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito: «Testo unico») e, in particolare:
l'articolo 1, comma 2, lettera f), relativo alle attività ammesse al mutuo riconoscimento;
l'articolo 11, commi 3, 4, 4-bis, 4-ter e 4-quater, relativo ai poteri attribuiti al Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio al fine di stabilire limiti e criteri inerenti la raccolta del risparmio fra il pubblico;
l'articolo 18, che disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica, mediante stabilimento di succursale o in regime di libera prestazione di servizi, di attività ammesse al mutuo riconoscimento da parte di società finanziarie aventi sede legale in uno Stato comunitario e controllate da una o più banche aventi sede legale nel medesimo Stato;
l'articolo 59, comma 1, lettere b) e c), concernente le definizioni adottate, ai fini della vigilanza su base consolidata, in tema di società finanziarie e strumentali, escluso l'ultimo periodo della lettera b), che include le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
l'articolo 106, comma 1, che prevede l'obbligo dell'iscrizione nell'elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario; l'articolo 106, comma 4, lettera a), in base al quale il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentito la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi ed in quali circostanze ricorra l'esercizio delle suddette attività nei confronti del pubblico indicate nello stesso articolo 106, comma 1; l'articolo 106, comma 4, lettera b), che attribuisce, tra l'altro, al Ministro dell'Economia e delle Finanze il potere di stabilire, per gli intermediari finanziari che svolgono determinati tipi di attività, diversi requisiti patrimoniali in deroga a quanto previsto dal medesimo articolo 106, comma 3;
l'articolo 106, comma 5, il quale prevede, tra l'altro, che le modalità di iscrizione nell'elenco generale sono indicate dalla Banca d'Italia;
l'articolo 107, comma 1, che stabilisce che il Ministro dell'Economia e delle Finanze determina, sentite la Banca d'Italia e la Consob, criteri oggettivi riferibili all'attività svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono iscrivere nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia;
l'articolo 113, che prevede un'apposita sezione dell'elenco generale nella quale vengono iscritti i soggetti non operanti nei confronti del pubblico ed attribuisce al Ministro dell'Economia e delle Finanze il compito di emanare disposizioni attuative del medesimo articolo;
l'articolo 114, che attribuisce al Ministro dell'Economia e delle Finanze il potere di disciplinare l'esercizio nei confronti del pubblico e nel territorio della Repubblica delle attività indicate nell'articolo 106, comma 1, del Testo unico da parte di soggetti aventi sede legale all'estero, non rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 18 del Testo unico e prevede che le disposizioni del Titolo V del Testo unico medesimo non si applicano ai soggetti già sottoposti, per legge, a forme di vigilanza sostanzialmente equivalenti sull'attività finanziaria svolta, disponendo che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia, verifica se sussistono le condizioni per l'esenzione;
l'articolo 121, riguardante la nozione di credito al consumo;
l'articolo 132, che prevede sanzioni penali a carico di chiunque svolga una o più delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del Testo unico senza essere iscritto negli Elenchi previsti dal Titolo V del Testo unico medesimo;
l'articolo 155, comma 2, che include nell'ambito di applicazione dell'articolo 107 le società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo di cui all'articolo 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317;
l'articolo 155, comma 3, che stabilisce che le agenzie di prestito su pegno, previste dall'articolo 32, terzo comma, della legge 10 maggio 1938, n. 745, sono sottoposte alle disposizioni dell'articolo 106 del Testo unico;
l'articolo 155, comma 4, sulla base del quale i consorzi di garanzia collettiva dei fidi, anche di secondo grado, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106, comma 1, del Testo unico, non sono abilitati ad effettuare le altre operazioni riservate agli intermediari finanziari iscritti nel citato elenco, e non sono soggetti alle disposizioni di cui al Titolo V del medesimo Testo unico;
l'articolo 155, comma 5, ove si dispone che i soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambiavalute, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'art. 106 del Testo unico e che il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni applicative del comma 5 medesimo, individuando in particolare le attività che possono essere esercitate congiuntamente con quella di cambiavalute;
Vista la legge 30 aprile 1999, n. 130, recante «Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti» e, in particolare:
l'articolo 2, comma 6, concernente le banche e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, previsto dall'articolo 107 del Testo unico, incaricati della riscossione dei crediti ceduti, dei servizi di cassa e pagamento e di verificare la conformità delle operazioni alla legge e al prospetto informativo;
l'articolo 7-bis, comma 1, concernente le obbligazioni bancarie garantite;
Vista la deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio del 19 luglio 2005, come modificata dalla deliberazione del 22 febbraio 2006, concernente la raccolta del risparmio da parte di soggetti diversi dalle banche;
Considerata l'esigenza di definire le condizioni in presenza delle quali sussiste l'esercizio in via prevalente delle attività indicate nell'articolo 106, comma 1, del Testo unico;
Considerato che la finalità di assoggettare a controllo solo gli intermediari finanziari aventi rilevanza nei circuiti di finanziamento dell'economia è perseguibile con l'adozione di criteri di selezione degli intermediari medesimi riferiti anche solo ad alcuni dei parametri indicati dall'articolo 107, comma 1, del Testo unico;
Considerato che, ai sensi dell'articolo 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, le società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo devono avere come oggetto sociale esclusivo l'assunzione di partecipazioni temporanee al capitale di rischio di piccole imprese costituite in forma di società di capitali. Esse pertanto sono equiparabili agli intermediari che assumono partecipazioni;
Ravvisata, alla luce dei mutamenti interventi nel contesto normativo e nell'operatività degli intermediari, la necessità di modificare e di coordinare in un unico provvedimento i Decreti ministeriali emanati in materia di intermediari finanziari e, in particolare, i Decreti ministeriali del:
6 luglio 1994, recante la determinazione, ai sensi dell'articolo 106, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del contenuto delle attività indicate nello stesso articolo 106, comma 1, nonché in quali circostanze ricorre l'esercizio nei confronti del pubblico;
6 luglio 1994, recante la determinazione, ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dei criteri in base ai quali sussiste l'esercizio in via prevalente, non nei confronti del pubblico delle attività finanziarie di cui all'articolo 106, comma 1;
6 luglio 1994, recante modalità di iscrizione dei soggetti che operano nel settore finanziario di cui agli articoli 106, 113 e 155, commi 3 e 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
28 luglio 1994, recante la disciplina dell'esercizio nel territorio della Repubblica, da parte di soggetti aventi sede legale all'estero, delle attività finanziarie elencate all'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
13 maggio 1996, recante i criteri di iscrizione degli intermediari finanziari nell'elenco speciale di cui all'articolo 107, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
2 aprile 1999, recante la determinazione, ai sensi dell'articolo 106, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dei requisiti patrimoniali relativi agli intermediari che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie nonché a quelli che operano quali intermediari in cambi senza assunzione di rischi in proprio (money brokers);
31 luglio 2001, n. 372, contenente le disposizioni applicative dell'articolo 155, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante disposizioni sui soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambiavalute;
9 novembre 2007, concernente i criteri di iscrizione dei Confidi nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante «Attuazione della Direttiva 2005/60/CE, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della Direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione» e, in particolare:
l'art. 62, comma 1, che trasferisce, tra l'altro, alla Banca d'Italia le competenze e i poteri attribuiti all'Ufficio Italiano dei Cambi (UIC) in tema di controlli finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale;
l'art. 62, comma 2, in base al quale ogni riferimento all'UIC contenuto nelle leggi o in atti normativi si intende effettuato alla Banca d'Italia;
l'art. 62, comma 3, che, tra l'altro, sopprime l'UIC e fa succedere la Banca d'Italia nei diritti e nei rapporti giuridici di cui l'UIC è titolare.
Sentite la Banca d'Italia e la Consob;

Visto

il parere del Consiglio di Stato numero 2903 del 24 novembre 2008; Adotta il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni
1. Ai sensi del presente decreto si intende per:
a) «Testo unico», il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
b) «Testo unico della finanza», il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, emanato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
c) «elenco generale», l'elenco di cui all'articolo 106, comma 1, del Testo unico;
d) «elenco speciale», l'elenco di cui all'articolo 107, comma 1, del Testo unico;
e) «CICR», il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio;
f) «confidi», i soggetti indicati nell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed iscritti, ai sensi dell'articolo 155, comma 4, del Testo unico nell'apposita sezione dell'elenco generale;
g) «cambiavalute», i soggetti di cui all'articolo 155, comma 5, del Testo unico che esercitano professionalmente l'attività consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta;
h) «gruppo di appartenenza», le società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile nonché controllate dalla stessa controllante. Ai fini della definizione dell'ambito dei soggetti di natura cooperativa che costituiscono gruppo di appartenenza dell'intermediario finanziario si applica la delibera del CICR 19 luglio 2005, come modificata dalla deliberazione del 22 febbraio 2006, concernente la raccolta del risparmio da parte di soggetti diversi dalle banche;
i) «mezzi patrimoniali», l'ammontare determinato dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 18 del presente decreto;
j) «carte di credito», le carte che, quali strumenti di pagamento, danno luogo ad un regolamento posticipato rispetto alla transazione;
k) «carte di debito», le carte che realizzano una mera funzione di trasmissione della moneta dando luogo ad un regolamento contestuale alla transazione;
l) «esercizio di attività finanziarie nel territorio della Repubblica da parte di soggetti esteri», l'esercizio nei confronti del pubblico in Italia, con organizzazione stabile, delle attività di cui all'articolo 106, comma 1, del Testo unico da parte di società finanziarie aventi sede legale all'estero;
m) «esercizio in via prevalente dell'attività di rilascio di garanzie», la situazione in cui, in base al bilancio ovvero alla situazione semestrale di cui al successivo articolo 10, l'ammontare delle garanzie in essere sia superiore al totale delle attività dello stato patrimoniale, ovvero l'ammontare dei ricavi prodotti dal rilascio di garanzie sia superiore al 50% dei ricavi complessivi dell'intermediario finanziario;
n) «esercizio in via rilevante dell'attività di rilascio di garanzie», la situazione in cui l'ammontare medio delle garanzie nel semestre sia superiore a euro 25 milioni;
o) «intermediari finanziari», i soggetti iscritti nell'elenco generale;
p) «intermediari finanziari comunitari», i soggetti aventi sede legale in uno Stato dell'Unione europea, non ammessi al mutuo riconoscimento ai sensi dell'articolo 18 del Testo unico che esercitano nei confronti del pubblico, nello stesso Paese, una o più delle attività di cui all'articolo 106, comma 1, del Testo unico;
q) «intermediari finanziari extracomunitari», i soggetti aventi sede legale in uno Stato diverso da quelli dell'Unione europea che esercitano nei confronti del pubblico, nello stesso Paese, una o più delle attività di cui all'articolo 106, comma 1, del Testo unico;
r) «rilascio di garanzie», l'attività indicata dall'articolo 3, comma 1, lettera f), del presente decreto;
s) «società cessionarie per la garanzia di obbligazioni bancarie», le società che, ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130, hanno per oggetto esclusivo l'acquisto dei crediti e dei titoli individuati dal regolamento del Ministro dell'Economia e delle Finanze 14 dicembre 2006, n. 310, mediante l'assunzione di finanziamenti concessi o garantiti anche dalle banche cedenti, e la prestazione di garanzie per le obbligazioni emesse dalle stesse banche ovvero da altre;
t) «rete limitata di prestatori di beni o servizi», ridotto numero di imprese che può essere chiaramente individuato in base: alla loro ubicazione negli stessi luoghi o in un'area locale circoscritta; allo stretto rapporto finanziario o commerciale con un soggetto in funzione, ad esempio, di un sistema comune di commercializzazione o distribuzione.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo degli articoli: 1, comma 2, lettera f); 11, commi 3, 4, 4-bis,4-ter e 4-quater; 18; 59, comma 1, lettere b) e c); 106, comma 1, comma 4, lettera a), lettera b) e comma 5; 107, comma 1; 113; 114; 121; 132, 155 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230, supplemento ordinario:
«Art. 1, comma 2, lettera f) «UIC» indica l'Ufficio italiano dei cambi;
Art. 11, commi 3, 4, 4-bis, 4-ter e 4-quater.
3. Il CICR stabilisce limiti e criteri, anche con riguardo all'attività ed alla forma giuridica del soggetto che acquisisce fondi, in base ai quali non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico quella effettuata presso specifiche categorie individuate in ragione di rapporti societari o di lavoro.
4. Il divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico non si applica:
a) agli Stati comunitari, agli organismi internazionali ai quali aderiscono uno o più Stati comunitari, agli enti pubblici territoriali ai quali la raccolta del risparmio è consentita in base agli ordinamenti nazionali degli Stati comunitari;
b) agli Stati extracomunitari ed ai soggetti esteri abilitati da speciali disposizioni del diritto italiano;
c) alle società, per la raccolta effettuata ai sensi del codice civile mediante obbligazioni, titoli di debito od altri strumenti finanziari;
d) alle altre ipotesi di raccolta espressamente consentite dalla legge, nel rispetto del principio di tutela del risparmio.
4-bis. Il CICR determina i criteri per l'individuazione degli strumenti finanziari, comunque denominati, la cui emissione costituisce raccolta del risparmio.
4-ter. Se non disciplinati dalla legge, il CICR fissa limiti all'emissione e, su proposta formulata dalla Banca d'Italia sentita la CONSOB, può determinare durata e taglio degli strumenti finanziari, diversi dalle obbligazioni, utilizzati per la raccolta tra il pubblico.
4-quater. Il CICR, a fini di tutela della riserva dell'attività bancaria, stabilisce criteri e limiti, anche in deroga a quanto previsto dal codice civile, per la raccolta effettuata dai soggetti che esercitano nei confronti del pubblico attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
Art. 18 (Società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento). - 1. Le disposizioni dell'art. 15, comma 1, e dell'art. 16, comma 1, si applicano anche alle società finanziarie con sede legale in Italia sottoposte a forme di vigilanza prudenziale, quando la partecipazione di controllo è detenuta da una o più banche italiane e ricorrono le condizioni stabilite dalla Banca d'Italia.
2. Le disposizioni dell'art. 15, comma 3, e dell'art. 16, comma 3, si applicano, in armonia con la normativa comunitaria, anche alle società finanziarie aventi sede legale in uno Stato comunitario quando la partecipazione di controllo è detenuta da una o più banche aventi sede legale nel medesimo Stato.
3. La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di attività di intermediazione mobiliare, comunica alla CONSOB le società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dei commi 1 e 2.
4. Alle società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni previste dall'art. 54, commi 1, 2 e 3.
5. Alle società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi del comma 2 si applicano altresì le disposizioni previste dall'art. 79.
Art. 59 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente capo:
a) Omissis;
b) per «società finanziarie» si intendono le società che esercitano, in via esclusiva o prevalente: l'attività di assunzione di partecipazioni aventi le caratteristiche indicate dalla Banca d'Italia in conformità alle delibere del CICR; una o più delle attività previste dall'art. 1, comma 2, lettera f), numeri da 2 a 12; altre attività finanziarie previste ai sensi del numero 15 della medesima lettera; le attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
c) per «società strumentali» si intendono le società che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attività che hanno carattere ausiliario dell'attività delle società del gruppo, comprese quelle consistenti nella proprietà e nell'amministrazione di immobili e nella gestione di servizi anche informatici.
1-bis. Le disposizioni del presente capo relative alle banche si applicano anche agli istituti di moneta elettronica.
Art. 106 (Elenco generale). - 5. L'UIC indica le modalità di iscrizione nell'elenco e dà comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e alla CONSOB.
Art. 107 (Elenco speciale). - 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina criteri oggettivi, riferibili all'attività svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia.
Art. 113 (Soggetti non operanti nei confronti del pubblico). - 1. L'esercizio in via prevalente, non nei confronti del pubblico, delle attività indicate nell'art. 106, comma 1, è riservato ai soggetti iscritti in una apposita sezione dell'elenco generale. Il Ministro dell'economia e delle finanze emana disposizioni attuative del presente comma.
2. Si applicano l'art. 108, commi 1, 2 e 3 e, con esclusivo riferimento ai requisiti di onorabilità e di indipendenza, l'art. 109.
Art. 114 (Norme finali). - 1. Fermo quanto disposto dall'art. 18, il Ministro dell'economia e delle finanze disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica, da parte di soggetti aventi sede legale all'estero, delle attività indicate nell'art. 106, comma 1.
2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai soggetti già sottoposti, in base alla legge, a forme di vigilanza sostanzialmente equivalenti sull'attività finanziaria svolta. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC, verifica se sussistono le condizioni per l'esenzione.
Art. 121 (Nozione). - 1. Per credito al consumo si intende la concessione, nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (consumatore).
2. L'esercizio del credito al consumo è riservato:
a) alle banche;
b) agli intermediari finanziari;
c) ai soggetti autorizzati alla vendita di beni o di servizi nel territorio della Repubblica, nella sola forma della dilazione del pagamento del prezzo.
3. Le disposizioni del presente capo e del capo III si applicano, in quanto compatibili, ai soggetti che si interpongono nell'attività di credito al consumo.
4. Le norme contenute nel presente capo non si applicano:
a) ai finanziamenti di importo rispettivamente inferiore e superiore ai limiti stabiliti dal CICR con delibera avente effetto dal trentesimo giorno successivo alla relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
b) ai contratti di somministrazione previsti dagli articoli 1559 e seguenti del codice civile, purché stipulati preventivamente in forma scritta e consegnati contestualmente in copia al consumatore;
c) ai finanziamenti rimborsabili in un'unica soluzione entro diciotto mesi, con il solo eventuale addebito di oneri non calcolati in forma di interesse, purché previsti contrattualmente nel loro ammontare;
d) ai finanziamenti privi, direttamente o indirettamente, di corrispettivo di interessi o di altri oneri, fatta eccezione per il rimborso delle spese vive sostenute e documentate;
e) ai finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o da edificare, ovvero all'esecuzione di opere di restauro o di miglioramento;
f) ai contratti di locazione, a condizione che in essi sia prevista l'espressa clausola che in nessun momento la proprietà della cosa locata possa trasferirsi, con o senza corrispettivo, al locatario.
Art. 132 (Abusiva attività finanziaria). - 1. Chiunque svolge, nei confronti del pubblico, una o più delle attività finanziarie previste dall'art. 106, comma 1, senza essere iscritto nell'elenco previsto dal medesimo articolo è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni. [La pena pecuniaria è aumentata fino al doppio quando il fatto è commesso adottando modalità operative tipiche delle banche o comunque idonee a trarre in inganno il pubblico circa la legittimazione allo svolgimento dell'attività bancaria]. La stessa pena si applica a chiunque svolge l'attività riservata agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107, in assenza dell'iscrizione nel medesimo elenco.
2. Chiunque svolge in via prevalente, non nei confronti del pubblico, una o più delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, senza essere iscritto nell'apposita sezione dell'elenco generale indicata nell'articolo 113 è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni.
Art. 155 (Soggetti operanti nel settore finanziario).
- 1. I soggetti che esercitano le attività previste dall'art. 106, comma 1, si adeguano alle disposizioni del comma 2 e del comma 3, lettera b), del medesimo articolo entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
2. L'art. 107 trova applicazione anche nei confronti delle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo previste dall'art. 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 .
3. Le agenzie di prestito su pegno previste dal terzo comma dell'art. 32 della legge 10 maggio 1938, n. 745 , sono sottoposte alle disposizioni dell'art. 106.
4. I confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'art. 106, comma 1. L'iscrizione nella sezione non abilita a effettuare le altre operazioni riservate agli intermediari finanziari iscritti nel citato elenco. A essi non si applica il titolo V del presente decreto legislativo.
4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, determina i criteri oggettivi, riferibili al volume di attività finanziaria e ai mezzi patrimoniali, in base ai quali sono individuati i confidi che sono tenuti a chiedere l'iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'art. 107. La Banca d'Italia stabilisce, con proprio provvedimento, gli elementi da prendere in considerazione per il calcolo del volume di attività finanziaria e dei mezzi patrimoniali. Per l'iscrizione nell'elenco speciale i confidi devono adottare una delle forme societarie previste dall'art. 106, comma 3.
4-ter. I confidi iscritti nell'elenco speciale esercitano in via prevalente l'attività di garanzia collettiva dei fidi.
4-quater. I confidi iscritti nell'elenco speciale possono svolgere, prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attività:
a) prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie;
b) gestione, ai sensi dell'art. 47, comma 2, di fondi pubblici di agevolazione;
c) stipula, ai sensi dell'art. 47, comma 3, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione.
4-quinquies. I confidi iscritti nell'elenco speciale possono svolgere in via residuale, nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia, le attività riservate agli intermediari finanziari iscritti nel medesimo elenco.
4-sexies. Ai confidi iscritti nell'elenco speciale si applicano gli articoli 107, commi 2, 3, 4 e 4-bis, 108, 109, 110 e 112. La Banca d'Italia dispone la cancellazione dall'elenco speciale qualora risultino gravi violazioni di norme di legge o delle disposizioni emanate ai sensi del presente decreto legislativo; si applica l'art. 111, commi 3 e 4.
5. I soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambiavalute, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'art. 106, comma 1. A tali soggetti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 106, comma 6, 108, 109, con esclusivo riferimento ai requisiti di onorabilità, e 111. L'iscrizione nella sezione non abilita a effettuare le altre operazioni riservate agli intermediari finanziari. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC, emana disposizioni applicative del presente comma individuando, in particolare, le attività che possono essere esercitate congiuntamente con quella di cambiavalute. Il Ministro dell'economia e delle finanze detta altresì norme transitorie dirette a disciplinare le abilitazioni già concesse ai cambiavalute ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.
6. I soggetti diversi dalle banche, già operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, i quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti, possono continuare a svolgere la propria attività, in considerazione del carattere marginale della stessa, nel rispetto delle modalità operative e dei limiti quantitativi determinati dal CICR.».
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 7-bis della legge 30 aprile 1999 n. 130, recante disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 maggio 1999, n. 111:
«Art. 2 (Programma dell'operazione). - 1. I titoli di cui all'art. 1 sono strumenti finanziari e agli stessi si applicano le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.
2. La società cessionaria o la società emittente i titoli, se diversa dalla società cessionaria, redige il prospetto informativo.
3. Nel caso in cui i titoli oggetto delle operazioni di cartolarizzazione siano offerti ad investitori professionali, il prospetto informativo contiene le seguenti indicazioni:
a) il soggetto cedente, la società cessionaria, le caratteristiche dell'operazione, con riguardo sia ai crediti sia ai titoli emessi per finanziarla;
b) i soggetti incaricati di curare l'emissione ed il collocamento dei titoli;
c) i soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento;
d) le condizioni in presenza delle quali, a vantaggio dei portatori dei titoli, è consentita alla società cessionaria la cessione dei crediti acquistati;
e) le condizioni in presenza delle quali la società cessionaria può reinvestire in altre attività finanziarie i fondi derivanti dalla gestione dei crediti ceduti non immediatamente impiegati per il soddisfacimento dei diritti derivanti dai titoli;
f) le eventuali operazioni finanziarie accessorie stipulate per il buon fine dell'operazione di cartolarizzazione;
g) il contenuto minimo essenziale dei titoli emessi e l'indicazione delle forme di pubblicità del prospetto informativo idonee a garantirne l'agevole conoscibilità da parte dei portatori dei titoli;
h) i costi dell'operazione e le condizioni alle quali la società cessionaria può detrarli dalle somme corrisposte dal debitore o dai debitori ceduti, nonché l'indicazione degli utili previsti dall'operazione e il percettore;
i) gli eventuali rapporti di partecipazione tra il soggetto cedente e la società cessionaria.
4. Nel caso in cui i titoli oggetto delle operazioni di cartolarizzazione siano offerti ad investitori non professionali, l'operazione deve essere sottoposta alla valutazione del merito di credito da parte di operatori terzi.
5. La Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), con proprio regolamento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, stabilisce i requisiti di professionalità e i criteri per assicurare l'indipendenza degli operatori che svolgono la valutazione del merito di credito e l'informazione sugli eventuali rapporti esistenti tra questi e i soggetti che a vario titolo partecipano all'operazione, anche qualora la valutazione non sia obbligatoria.
6. I servizi indicati nel comma 3, lettera c), del presente articolo sono svolti da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del testo unico bancario, i quali verificano che le operazioni siano conformi alla legge ed al prospetto informativo.
7. Il prospetto informativo deve essere, a semplice richiesta, consegnato ai portatori dei titoli.».
«Art. 7-bis (Obbligazioni bancarie garantite). - 1. Le disposizioni di cui all'art. 3, commi 2 e 3, all'art. 4 e all'art. 6, comma 2, si applicano, salvo quanto specificato ai commi 2 e 3 del presente articolo, alle operazioni aventi ad oggetto le cessioni di crediti fondiari e ipotecari, di crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni o garantiti dalle medesime, anche individuabili in blocco, nonché di titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti della medesima natura, effettuate da banche in favore di società il cui oggetto esclusivo sia l'acquisto di tali crediti e titoli, mediante l'assunzione di finanziamenti concessi o garantiti anche dalle banche cedenti, e la prestazione di garanzia per le obbligazioni emesse dalle stesse banche ovvero da altre.
2. I crediti ed i titoli acquistati dalla società di cui al comma 1 e le somme corrisposte dai relativi debitori sono destinati al soddisfacimento dei diritti, anche ai sensi dell'art. 1180 del codice civile, dei portatori delle obbligazioni di cui al comma 1 e delle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti e degli altri contratti accessori, nonché al pagamento degli altri costi dell'operazione, in via prioritaria rispetto al rimborso dei finanziamenti di cui al comma 1.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 2, e 4, comma 2, si applicano a beneficio dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo. A tali fini, per portatori di titoli devono intendersi i portatori delle obbligazioni di cui al comma 1.
4. Alle cessioni di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. Dell'affidamento o trasferimento delle funzioni di cui all'art. 2, comma 3, lettera c), a soggetti diversi dalla banca cedente, è dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale nonché comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle pubbliche amministrazioni debitrici. Ai finanziamenti concessi alle società di cui al comma 1 e alla garanzia prestata dalle medesime società si applica l'art. 67, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento emanato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Banca d'Italia, adotta disposizioni di attuazione del presente articolo aventi ad oggetto, in particolare, il rapporto massimo tra le obbligazioni oggetto di garanzia e le attività cedute, la tipologia di tali attività e di quelle, dagli equivalenti profili di rischio, utilizzabili per la loro successiva integrazione, nonché le caratteristiche della garanzia di cui al comma 1.
6. Ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono emanate disposizioni di attuazione del presente articolo. Tali disposizioni disciplinano anche i requisiti delle banche emittenti, i criteri che le banche cedenti adottano per la valutazione dei crediti e dei titoli ceduti e le relative modalità di integrazione, nonché i controlli che le banche effettuano per il rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo, anche per il tramite di società di revisione allo scopo incaricate.
7. Ogni imposta e tassa è dovuta considerando le operazioni di cui al comma 1 come non effettuate e i crediti e i titoli che hanno formato oggetto di cessione come iscritti nel bilancio della banca cedente, se per le cessioni è pagato un corrispettivo pari all'ultimo valore di iscrizione in bilancio dei crediti e dei titoli, e il finanziamento di cui al comma 1 è concesso o garantito dalla medesima banca cedente.».
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali].
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di ''regolamentò', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».
- Si riporta il testo della Delibera CICR del 19 luglio 2005 recante disposizioni sulla raccolta del risparmio da parte di soggetti diversi dalle banche pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2005, n. 188:
«Sezione I - Disposizioni di carattere generale - 1 (Raccolta del risparmio). - 1. È raccolta del risparmio l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma.
2. I tempi e l'entità del rimborso possono essere condizionati da clausole di postergazione o dipendere da parametri oggettivi, compresi quelli rapportati all'andamento economico dell'impresa o dell'affare in relazione ai quali i fondi sono stati acquisiti.
3. L'obbligo di rimborso, anche se escluso o non esplicitamente previsto, si considera sussistente nei casi in cui esso sia desumibile dalle caratteristiche dei flussi finanziari connessi con l'operazione.
4. Non costituisce rimborso la partecipazione a una quota degli utili netti o del patrimonio netto risultante dalla liquidazione dei beni dell'impresa o relativi all'affare in relazione ai quali i fondi sono stati acquisiti.
2 (Raccolta del risparmio tra il pubblico). - 1. La raccolta del risparmio tra il pubblico è vietata ai soggetti diversi dalle banche, fatto salvo quanto previsto dall'art. 11 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e, con riguardo all'emissione di strumenti finanziari, dalla presente delibera.
2. Non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico quella effettuata:
in connessione all'emissione di moneta elettronica;
presso soci, dipendenti o società del gruppo secondo le disposizioni della presente delibera;
sulla base di trattative personalizzate con singoli soggetti, mediante contratti dai quali risulti la natura di finanziamento.
Sezione II - Raccolta mediante emissione di strumenti finanziari - 3 (Strumenti finanziari di raccolta). - 1.
Costituiscono strumenti finanziari di raccolta del risparmio le obbligazioni, i titoli di debito e gli altri strumenti finanziari che, comunque denominati e a prescindere dall'eventuale attribuzione di diritti amministrativi, contengono un obbligo di rimborso ai sensi dell'art. 1.
4 (Limiti all'emissione degli strumenti finanziari di raccolta). - 1. L'importo complessivo delle emissioni di strumenti finanziari di raccolta di cui all'art. 3, effettuate da società per azioni e in accomandita per azioni e da società cooperative, comprese quelle indicate al comma 2, non deve eccedere il limite previsto dall'art. 2412, primo comma, del codice civile; alle suddette emissioni si applicano le deroghe previste dallo stesso articolo del codice civile.
1-bis. Al computo del limite di cui al primo comma concorrono gli importi relativi a garanzie comunque prestate dalla società per obbligazioni e altri strumenti finanziari di raccolta di cui all'art. 3, emessi da altre società, anche estere.
2. Le società a responsabilità limitata e le società cooperative cui si applicano le norme sulla società a responsabilità limitata emettono strumenti finanziari di raccolta nel rispetto di quanto previsto, rispettivamente, dagli articoli 2483 e 2526 del codice civile.
5 (Caratteristiche degli strumenti finanziari di raccolta). - 1. Gli strumenti finanziari di raccolta di cui all'art. 3, diversi dalle obbligazioni, con esclusione di quelli destinati alla quotazione in mercati regolamentati emessi da società con azioni quotate in mercati regolamentati, sono emessi con un taglio minimo unitario non inferiore a euro 50.000.
2. L'identità del garante e l'ammontare della garanzia devono essere indicati sugli strumenti finanziari di raccolta di cui all'art. 3 e sui registri a essi relativi.
Sezione III - Raccolta presso soci, dipendenti e nell'ambito di gruppi - 6 (Raccolta presso soci). - 1. Le società possono raccogliere risparmio presso soci, con modalità diverse dall'emissione di strumenti finanziari, purché tale facoltà sia prevista nello statuto. Resta comunque preclusa la raccolta di fondi a vista e ogni forma di raccolta collegata all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento.
2. Le società diverse dalle cooperative possono effettuare la raccolta di cui al comma 1 esclusivamente presso i soci che detengano almeno il 2 per cento del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato e siano iscritti nel libro soci da almeno tre mesi. Per le società di persone tali condizioni non sono richieste.
3. Le società cooperative possono effettuare la raccolta di cui al comma 1 purché non abbiano più di 50 soci. Per le società cooperative con più di 50 soci, l'ammontare complessivo della suddetta raccolta non deve eccedere il triplo del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Tale limite viene elevato al quintuplo qualora la raccolta sia assistita, per almeno il 30 per cento, da garanzia rilasciata dai soggetti individuati nelle istruzioni applicative della Banca d'Italia ovvero quando la società aderisca a uno schema di garanzia avente le caratteristiche indicate nelle medesime istruzioni.
7 (Raccolta presso dipendenti). - 1. Le società possono raccogliere risparmio presso propri dipendenti, con modalità diverse dall'emissione di strumenti finanziari, purché tale facoltà sia prevista nello statuto. Resta comunque preclusa la raccolta di fondi a vista ed ogni forma di raccolta collegata all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento.
2. Per le società diverse dalle cooperative l'ammontare complessivo della raccolta di cui al comma 1 non deve eccedere il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.
3. Per le società cooperative l'ammontare complessivo della raccolta di cui al comma 1 non deve eccedere, unitamente a quella presso soci, i limiti previsti dal comma 3 dell'art. 6 per le cooperative con più di 50 soci. 8 (Raccolta nell'ambito di gruppi). - 1. Le società possono raccogliere risparmio, con modalità diverse dall'emissione di strumenti finanziari, presso società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e presso controllate da una stessa controllante.
2. La Banca d'Italia ai fini della presente disciplina definisce la nozione di «gruppo» al quale partecipano soggetti di natura cooperativa.
Sezione IV - Società finanziarie - 9 (Raccolta delle società finanziarie). - 1. Per le società che svolgono l'attività di concessione di finanziamenti tra il pubblico sotto qualsiasi forma, l'emissione di strumenti finanziari di raccolta è consentita per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.
2. Per le società di cui al comma 1, iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 107 TUB, l'emissione di strumenti finanziari di raccolta è consentita per somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. La Banca d'Italia può elevare tale limite fino al quintuplo ove le predette società abbiano azioni quotate in mercati regolamentati e gli strumenti finanziari di raccolta siano destinati alla quotazione in mercati regolamentati.
3. Per le società di cui ai commi 1 e 2, costituite in forma di società a responsabilità limitata e di società cooperativa cui si applicano le norme sulla società a responsabilità limitata, la raccolta di cui agli stessi commi 1 e 2 viene effettuata nel rispetto di quanto previsto, rispettivamente, dagli articoli 2483 e 2526 del codice civile.
4. Alle società di cui ai commi 1 e 2, costituite in forma di società cooperativa, non è consentita la raccolta del risparmio presso soci con modalità diverse dall'emissione di strumenti finanziari.
Sezione V - Disposizioni finali - 10 (Disposizioni transitorie). - 1. La Banca d'Italia emana istruzioni applicative della presente delibera, avendo riguardo, in particolare, alla tutela delle riserve di attività di raccolta del risparmio tra il pubblico e di attività bancaria.
2. Le disposizioni della presente delibera entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana delle istruzioni applicative della Banca d'Italia.
11 (Disposizioni revocate). - 1. Con la presente delibera vengono revocate le seguenti disposizioni:
Del.CICR 3 marzo 1994, contenente la disciplina generale di attuazione dell'art. 11 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, ad esclusione dell'art. 5, comma 1;
decreto ministeriale 7 ottobre 1994, sulle caratteristiche delle cambiali finanziarie e dei certificati di investimento;
decreto ministeriale 29 marzo 1995, concernente la raccolta del risparmio tra i propri dipendenti delle società di capitali e cooperative, ad esclusione dell'art. 2, sulla disciplina della raccolta tra soci di organismi costituiti tra dipendenti di una medesima amministrazione pubblica;
Del.CICR 3 maggio 1999, concernente limiti e criteri di emissione di obbligazioni da parte di società cooperative».
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 5 ottobere 1991, n. 317, recante interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 ottobre 1991, n. 237, supplemento ordinario.
«Art. 2 (Società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo). - 1. Al fine di poter beneficiare delle agevolazioni di cui all'art. 9, possono essere costituite società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo aventi come oggetto sociale esclusivo l'assunzione di partecipazioni temporanee al capitale di rischio di piccole imprese costituite in forma di società di capitali, che non possano comunque dar luogo alla determinazione delle condizioni di cui all'art. 2359 del codice civile.
2. Le società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo, ivi comprese le società finanziarie regionali aventi i requisiti di cui al comma 1, devono avere forma di società per azioni.
3. Con decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a istituire un albo al quale devono essere iscritte le società finanziarie di cui al comma 2 per poter esercitare l'attività di cui al comma 1 e beneficiare delle agevolazioni di cui all'art. 9.
4. Il decreto di cui al comma 3 determina:
a) le modalità della domanda di iscrizione all'albo e dell'iscrizione medesima;
b) i requisiti della società, dei suoi amministratori, dei dirigenti muniti di poteri di rappresentanza, dei componenti il collegio sindacale, nonché dei soggetti che esercitano il controllo della società stessa ai sensi dell'art. 2359 del codice civile;
c) l'ammontare minimo del capitale sociale, i limiti dell'indebitamento, i rapporti tra il patrimonio netto e l'ammontare degli investimenti in partecipazioni;
d) le modalità di verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c), ai fini dell'iscrizione all'albo;
e) le modalità applicative del vincolo di temporaneità delle partecipazioni assunte.
5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasmette alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) l'elenco delle società iscritte all'albo di cui al comma 3.».
- Si riporta il testo dell'art. 62 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonchedella direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2007, n. 290, supplemento ordinario:
«Art. 62 (Disposizioni sull'Ufficio italiano dei cambi).
- 1. Alla Banca d'Italia sono trasferiti le competenze e i poteri, con le relative risorse strumentali, umane e finanziarie, attribuiti all'Ufficio italiano dei cambi (UIC) dal decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319, dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, dal decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e dai successivi provvedimenti in tema di controlli finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale.
2. Ogni riferimento all'Ufficio italiano dei cambi contenuto nelle leggi o in atti normativi si intende effettuato alla Banca d'Italia.
3. L'Ufficio italiano dei cambi è soppresso. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319, la Banca d'Italia succede nei diritti e nei rapporti giuridici di cui l'Ufficio italiano cambi è titolare. Ai fini delle imposte sui redditi si applica, in quanto compatibile, l'art. 172 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ad eccezione del comma 7. La successione avviene applicando ai dipendenti dell'Ufficio italiano dei cambi la medesima disciplina del rapporto di impiego prevista per il personale della Banca d'Italia, con mantenimento delle anzianità di grado e di servizio maturate e senza pregiudizio del trattamento economico e previdenziale già riconosciuto ai dipendenti medesimi dall'Ufficio.
4. Fino all'emanazione del regolamento di cui all'art. 6, comma 2, i compiti e le funzioni attribuiti alla UIF sono esercitati, in via transitoria, dal Servizio antiriciclaggio del soppresso Ufficio italiano dei cambi.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° gennaio 2008.».