DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 1993, n. 385

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/1994. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 18-12-2010
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 155 
 
         ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 141 
                             (37) ((38)) 
 
    
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AGGIORNAMENTO (37)
Il  D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 ha disposto (con l'art. 10, comma
7)  che  "Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto
legislativo,  sono abrogati gli elenchi previsti dagli articoli 113 e
155,  comma  5,  del  decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e
cancellati i soggetti ivi iscritti".

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AGGIORNAMENTO (38) 
  Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n.  141,  come  modificato  dall'art.  7,
comma 3 del D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, ha disposto (con  l'art.
10, comma 7) che "Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto  legislativo  sono  soppressi  gli  elenchi  previsti   dagli
articoli 113 e 155, comma 5  del  decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010 e  cancellati  i
soggetti ivi iscritti". 
  Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, nel  modificare  il  D.Lgs.  13
agosto 2010, n. 141, ha disposto (con l'art. 16,  comma  8)  che  "Le
disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto
si applicano  a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei
corrispondenti articoli del decreto legislativo 13  agosto  2010,  n.
141.  I  termini  di  conclusione  dei  procedimenti  amministrativi,
stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data  del
19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni  successivi  alla
data di entrata in vigore del presente decreto".