DECRETO LEGISLATIVO 14 dicembre 2010, n. 218

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche del titolo IV del testo unico bancario (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi. (10G0242)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/12/2010
Testo in vigore dal: 18-12-2010
                               Art. 7 
 
 
Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 13 agosto 2010,  n.
                                 141 
 
  1. All'articolo 10 i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: 
  «1. Fermo restando quanto previsto  dall'articolo  37  del  decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, per le  attivita'  diverse  dalla
prestazione di servizi di pagamento gli intermediari finanziari  e  i
confidi che, alla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto
legislativo,  risultano  iscritti   nell'elenco   generale   di   cui
all'articolo 106, nell'elenco speciale  di  cui  all'articolo  107  o
nella  sezione  di  cui  all'articolo  155,  comma  4,  del   decreto
legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,  vigenti  alla  data  del  4
settembre 2010, nonche' le societa' fiduciarie previste dall'articolo
199, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,  come
modificato dal presente  decreto  legislativo  possono  continuare  a
operare per un periodo di 12 mesi successivi al  completamento  degli
adempimenti indicati al comma 3. 
  2. Fino alla scadenza del periodo indicato al comma  1  e  comunque
fino al completamento degli adempimenti di cui al comma 4,  la  Banca
d'Italia continua a tenere l'elenco generale, l'elenco speciale e  le
sezioni separate previste dalle disposizioni del decreto  legislativo
1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del  4  settembre  2010;
fino al completamento degli adempimenti indicati al comma  3  possono
essere iscritti nuovi soggetti, ai quali si applicano i commi 1, 4  e
8. 
  3. L'iscrizione nell'albo e negli elenchi, ivi comprese le relative
sezioni separate, previsti dalla nuova disciplina introdotta  con  il
presente Titolo  III  e'  subordinata  all'entrata  in  vigore  delle
disposizioni attuative nonche', per gli  elenchi,  alla  costituzione
degli Organismi ivi previsti, se posteriore. Le Autorita'  competenti
provvedono  all'emanazione  delle  disposizioni  attuative   e   alla
costituzione degli Organismi al  piu'  tardi  entro  il  31  dicembre
2011.». 
  2. All'articolo 10, comma 4, le lettere b)  e  c)  sono  sostituite
dalle seguenti: 
    «b) entro tre mesi  dall'entrata  in  vigore  delle  disposizioni
attuative  del  presente  Titolo  III,  gli   intermediari   iscritti
nell'elenco di  cui  all'articolo  107  del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, vigente alla data  del  4  settembre  2010  o
inclusi nella  vigilanza  consolidata  bancaria,  che  alla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto  legislativo   esercitano
l'attivita' di concessione di finanziamenti  sotto  qualsiasi  forma,
presentano istanza di autorizzazione ai fini dell'iscrizione all'albo
di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, come modificato dal presente  decreto.  L'istanza  e'  corredata
della sola documentazione attestante il rispetto delle previsioni  di
cui all'articolo 107, comma 1, lettere c), d), e) ed f), del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato  dal  presente
decreto legislativo; 
    c) almeno sei mesi prima della scadenza del termine  indicato  al
comma 1, gli intermediari iscritti nell'elenco  di  cui  all'articolo
106 o in quello di cui all'articolo 107 del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre  2010,  che
esercitano attivita' di intermediazione in cambi, chiedono alla Banca
d'Italia la cancellazione dagli elenchi, attestando di non esercitare
attivita' riservate ai sensi di  legge.  Agli  intermediari  iscritti
nell'elenco di cui all'articolo 106 o in quello di  cui  all'articolo
107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  vigenti  alla
data  del   4   settembre   2010,   che   esercitano   attivita'   di
intermediazione in cambi rimane in  ogni  caso  preclusa  l'attivita'
rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, comma 4,  del
decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,  come  modificato  dal
presente decreto;». 
  3. All'articolo 10, il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
  «7.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del   presente   decreto
legislativo sono soppressi gli elenchi previsti dagli articoli 113  e
155, comma 5 del decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,
vigenti alla data del 4 settembre 2010 e cancellati  i  soggetti  ivi
iscritti.». 
  4. All'articolo 10, il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
  «8. Fino alla data di  entrata  di  vigore  delle  disposizioni  di
attuazione del presente Titolo III, e, per i soggetti di cui ai commi
1 e 2, fino al completamento degli adempimenti di  cui  al  comma  4,
continuano ad applicarsi, salvo quanto previsto dai Titoli I e II del
presente decreto legislativo, le norme  del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385 abrogate o  sostituite  dal  presente  decreto
legislativo e le relative disposizioni di  attuazione,  ivi  compresi
gli articoli 132, comma 1, 133, 139, 140 e 144, commi 1  e  2,  e  ad
eccezione degli articoli 113,  132,  comma  2,  155,  commi  2  e  5;
continuano altresi' ad applicarsi le norme  sostituite  dall'articolo
9, commi 1, 2, 4, 5 e 6. L'articolo 3, comma 3 della legge 30  aprile
1999, n. 130, continua ad applicarsi fino alla  data  di  entrata  in
vigore  delle  disposizioni  delle  Autorita'  creditizie  volte   ad
assicurare la continuita'  delle  segnalazioni  relative  ai  crediti
cartolarizzati; le Autorita' vi provvedono entro  centottanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto.  Ai  soggetti
cessionari di cui all'articolo 7-bis della legge 30 aprile  1999,  n.
130,  l'articolo  3,  comma  3,  della  medesima  legge  continua  ad
applicarsi fino alla data di entrata  in  vigore  delle  disposizioni
attuative indicate all'articolo 9, comma 3, del presente decreto.». 
  5. All'articolo 10, dopo il comma 8, e' inserito il seguente: 
  «8-bis. Fino alla data di entrata di vigore delle  disposizioni  di
attuazione del  presente  Titolo  III,  l'articolo  106  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,  vigente  alla  data  del  4
settembre 2010, continua ad applicarsi, ad  eccezione  del  comma  7,
limitatamente all'attivita' di  concessione  di  finanziamenti  sotto
qualsiasi forma. In attesa delle disposizioni di  attuazione  di  cui
all'articolo 106, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, come modificato dal presente decreto, non configura esercizio
nei confronti del pubblico l'attivita' di rilascio di garanzie quando
il garante  e  l'obbligato  garantito  facciano  parte  del  medesimo
gruppo.  Per  gruppo  si  intendono  le   societa'   controllanti   e
controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile nonche'  le
societa' controllate dalla stessa controllante.». 
  6. All'Articolo 10, il comma 9 e' sostituito dal seguente: 
  «9. A  decorrere  dall'entrata  in  vigore  delle  disposizioni  di
attuazione del presente Titolo III tutte le disposizioni  legislative
che fanno riferimento agli  intermediari  finanziari  iscritti  negli
elenchi di cui agli articoli 106 o 107  del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del 4  settembre  2010,  si
intendono riferite agli intermediari finanziari iscritti nell'albo di
cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.
385,  come  modificato  dal   presente   decreto.   Le   disposizioni
legislative che fanno riferimento ai confidi iscritti  nella  sezione
separata dell'elenco di cui all'articolo 106 del decreto  legislativo
1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010, si
intendono  riferite  ai   confidi   iscritti   nell'elenco   previsto
dall'articolo 112, comma 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, come  modificato  dal  presente  decreto;  quelle  che  fanno
riferimento ai confidi iscritti  nell'elenco  previsto  dall'articolo
107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  vigente  alla
data del 4 settembre 2010, si intendono riferite ai confidi  iscritti
nell'albo previsto  dall'articolo  106  del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, come  modificato  dal  presente  decreto.  Ai
soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 111 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente  decreto,  si
applica l'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108.». 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 10, del decreto
          legislativo 13 agosto 2010, n. 141, citato nelle  premesse,
          cosi' come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 10 (Disposizioni  transitorie  e  finali).  -  1.
          Fermo restando quanto previsto  dall'art.  37  del  decreto
          legislativo 27  gennaio  2010,  n.  11,  per  le  attivita'
          diverse dalla  prestazione  di  servizi  di  pagamento  gli
          intermediari finanziari e  i  confidi  che,  alla  data  di
          entrata  in  vigore  del  presente   decreto   legislativo,
          risultano iscritti nell'elenco  generale  di  cui  all'art.
          155, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
          385, vigenti alla data del 4  settembre  2010,  nonche'  le
          societa' fiduciarie previste dall'art. 199,  comma  2,  del
          decreto  legislativo  24  febbraio  1998,   n.   58,   come
          modificato  dal  presente   decreto   legislativo   possono
          continuare a operare per un periodo di 12  mesi  successivi
          al completamento degli adempimenti indicati al comma 3. 
              2. Fino alla scadenza del periodo indicato al comma 1 e
          comunque fino al completamento degli adempimenti di cui  al
          comma 4, la  Banca  d'Italia  continua  a  tenere  l'elenco
          generale, l'elenco speciale e le sezioni separate  previste
          dalle disposizioni del  decreto  legislativo  1°  settembre
          1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010;  fino
          al completamento degli  adempimenti  indicati  al  comma  3
          possono  essere  iscritti  nuovi  soggetti,  ai  quali   si
          applicano i commi 1, 4 e 8. 
              3. L'iscrizione nell'albo e negli elenchi, ivi comprese
          le  relative  sezioni   separate,   previsi   dalla   nuova
          disciplina  introdotta  con  il  presente  Titolo  III   e'
          subordinata  all'entrata  in  vigore   delle   disposizioni
          attuative, nonche',  per  gli  elenchi,  alla  costituzione
          degli  organismi  previsti,  se  posteriore.  Le  Autorita'
          competenti  provvedono  all'emanazione  delle  disposizioni
          attuative e alla costituzione degli Organismi al piu' tardi
          entro il 31 dicembre 2011. 
              4. Per assicurare  un  passaggio  ordinato  alla  nuova
          disciplina introdotta con il presente titolo III: 
                a)  entro  il  termine  indicato  al  comma  1,   gli
          intermediari finanziari che alla data di entrata in  vigore
          del presente decreto legislativo esercitano  nei  confronti
          del pubblico l'attivita' di  assunzione  di  partecipazioni
          ivi compresi quelli di  cui  all'art.  155,  comma  2,  del
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385  abrogato  ai
          sensi dell'art. 8 del presente decreto, chiedono alla Banca
          d'Italia la cancellazione dagli elenchi di cui al comma  1,
          attestando di non esercitare attivita' riservate  ai  sensi
          di legge; 
                b)  entro  tre  mesi  dall'entrata  in  vigore  delle
          disposizioni  attuative  del  presente  Titolo   III,   gli
          intermediari iscritti nell'elenco di cui all'art.  107  del
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla
          data  del  4  settembre  2010  o  inclusi  nella  vigilanza
          consolidata bancaria, che alla data di  entrata  in  vigore
          del presente decreto legislativo esercitano l'attivita'  di
          concessione  di  finanziamenti   sotto   qualsiasi   forma,
          presentano    istanza    di    autorizzazione    ai    fini
          dell'iscrizione all'albo di cui all'art.  106  del  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato  dal
          presente  decreto.  L'istanza  e'  corredata   della   sola
          documentazione attestante il rispetto  delle  revisioni  di
          cui all'art. 107, comma 1, lettere c), d), e)  ed  f),  del
          decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,   come
          modificato dal presente decreto legislativo; 
                c) almeno sei mesi prima della scadenza  del  termine
          indicato al comma 1, gli intermediari iscritti  nell'elenco
          di cui all'art. 106 o in quello di  cui  all'art.  107  del
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,vigenti  alla
          data del 4 settembre  2010,  che  esercitano  attivita'  di
          intermediazione in cambi, chiedono alla Banca  d'Italia  la
          cancellazione dagli elenchi, attestando di  non  esercitare
          attivita' riservate ai sensi di  legge.  Agli  intermediari
          iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 o in quello di cui
          all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.
          385, vigenti alla data del 4 settembre 2010, che esercitano
          attivita' di intermediazione in cambi rimane in  ogni  caso
          preclusa l'attivita' rientrante nell'ambito di applicazione
          dell'art. 1, comma 4, del decreto legislativo  24  febbraio
          1998, n. 58, come modificato dal presente decreto; 
                d) almeno tre mesi prima della scadenza  del  termine
          indicato  al  comma  1,  le  societa'  fiduciarie  previste
          all'art. 199, comma 2, del decreto legislativo 24  febbraio
          1998,  n.  58,  come  modificato  dal   presente   decreto,
          presentano    istanza    di    autorizzazione    ai    fini
          dell'iscrizione alla  sezione  separata  dell'albo  di  cui
          all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.
          385, come modificato  dal  presente  decreto.  In  pendenza
          dell'istanza di autorizzazione, esse possono continuare  ad
          operare anche oltre il termine previsto dal comma 1; 
                e) almeno tre mesi prima della scadenza  del  termine
          indicato al  comma  1,  gli  altri  soggetti  ivi  indicati
          presentano    istanza    di    autorizzazione    ai    fini
          dell'iscrizione  all'albo  di  cui  all'art.  106,   ovvero
          istanza di iscrizione nell'elenco di  cui  all'art.  111  o
          nelle relative sezioni separate ovvero nell'elenco  di  cui
          all'art. 112, comma 1 del decreto legislativo 1°  settembre
          1993, n. 385, come  modificato  dal  presente  decreto.  In
          pendenza  dell'istanza  di  autorizzazione,  essi   possono
          continuare ad operare anche oltre il termine  previsto  dal
          comma 1. 
              5. In caso di mancato accoglimento delle istanze di cui
          al comma 4, lettere b), c) ed e), i soggetti  ivi  indicati
          deliberano la liquidazione della societa' ovvero modificano
          il proprio oggetto sociale, eliminando  il  riferimento  ad
          attivita' riservate ai sensi  di  legge.  Per  le  societa'
          fiduciarie di  cui  al  comma  4  il  mancato  accoglimento
          dell'istanza comporta la decadenza  dell'autorizzazione  di
          cui all'art. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966. 
              6. Decorsi i termini  stabiliti,  i  soggetti  che  non
          abbiano presentato istanza di autorizzazione, iscrizione  o
          cancellazione ai sensi del comma 4, lettere a), b),  c)  ed
          e)  deliberano  la  liquidazione  della   societa'   ovvero
          modificano  il  proprio  oggetto  sociale,  eliminando   il
          riferimento ad attivita' riservate ai sensi  di  legge.  Le
          societa' fiduciarie di cui  al  comma  4  che  non  abbiano
          presentato istanza entro il termine ivi stabilito eliminano
          le condizioni che comportano l'obbligo di iscrizione  nella
          speciale sezione dell'albo di cui all'art. 106 del  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato  dal
          presente decreto. In mancanza, decade  l'autorizzazione  di
          cui all'art. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966. 
              7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
          legislativo  sono  soppressi  gli  elenchi  previsti  dagli
          articoli 113, comma 5 del decreto legislativo 1°  settembre
          1993, n. 385, vigenti alla data  del  4  settembre  1010  e
          cancellati i soggetti vi iscritti. 
              8.  Fino  alla  data  di  entrata   di   vigore   delle
          disposizioni di attuazione del presente Titolo III, e,  per
          i soggetti di cui ai commi 1 e  2,  fino  al  completamento
          degli  adempimenti  di  cui  al  comma  4,  continuano   ad
          applicarsi, salvo quanto previsto dai Titoli  I  e  II  del
          presente  decreto  legislativo,  le   norme   del   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385 abrogate o sostituite
          dal presente decreto legislativo e le relative disposizioni
          di attuazione, ivi compresi gli articoli 132, comma 1, 133,
          139, 140 e 144, commi 1 e 2, e ad eccezione degli  articoli
          113, 132, comma 2, 155, commi 2 e 5; continuano altresi' ad
          applicarsi le norme sostituite dall'art. 9, commi 1,2,4,5 e
          6. L'art. 3, comma 3 della legge 30  aprile  1999,  n.  130
          continua ad applicarsi fino alla data di entrata in  vigore
          delle  disposizioni  dell'Autorita'  creditizie  volte   ad
          assicurare la continuita' delle  segnalazioni  relative  ai
          crediti cartolarizzati; le Autorita'  vi  provvedono  entro
          centoottanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto. Ai soggetti cessionari  di  cui  all'art.
          7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, l'art.  3,  comma
          3, della medesima legge continua ad  applicarsi  fino  alla
          data di entrata  in  vigore  delle  disposizioni  attuative
          indicate all'art. 9, comma 3, del presente decreto. 
              8-bis. Fino  alla  data  di  entrata  di  vigore  delle
          disposizioni di attuazione del presente Titolo III,  l'art.
          106 del decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,
          vigente  alla  data  del  4  settembre  2010  continua   ad
          applicarsi,  ad  eccezione  del  comma   7,   limitatamente
          all'attivita'  di  concessione   di   finanziamenti   sotto
          qualsiasi forma. In attesa delle disposizioni di attuazione
          di cui all'art. 106, comma 3, del  decreto  legislativo  1°
          settembre  1993,  n.  385,  come  modificato  dal  presente
          decreto, non configura esercizio nei confronti del pubblico
          l'attivita' di rilascio di garanzie  quando  il  garante  e
          l'obbligato garantito facciano parte del  medesimo  gruppo.
          Per gruppo  si  intendono  le  societa'  controllate  dalla
          stessa controllante. 
              9.   A   decorrere   dall'entrata   in   vigore   delle
          disposizioni di attuazione del presente Titolo III tutte le
          disposizioni  legislative  che   fanno   riferimento   agli
          intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui  agli
          articoli   106   o   107   del   decreto   legislativo   1°
          settembre1993, n. 385, vigenti alla data  del  4  settembre
          2010, si intendono riferite  agli  intermediari  finanziari
          iscritti  nell'albo  di  cui  all'art.  106   del   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato  dal
          presente decreto. Le  disposizioni  legislative  che  fanno
          riferimento ai  confidi  iscritti  nella  sezione  separata
          dell'elenco di cui all'art. 106 del decreto legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, vigente alla data del  4  settembre
          2010, si intendono riferite ai confidi iscritti nell'elenco
          previsto dall'art. 112, comma 1 del decreto legislativo  1°
          settembre  1993,  n.  385,  come  modificato  dal  presente
          decreto; quelle che fanno riferimento ai  confidi  iscritti
          nell'elenco previsto dall'art. 107 del decreto  legislativo
          1°  settembre  1993,  n.  385,  vigente  alla  data  del  4
          settembre 2010, si intendono riferite ai  confidi  iscritti
          nell'albo previsto dall'art. 106 del decreto legislativo 1°
          settembre  1993,  n.  385,  come  modificato  dal  presente
          decreto. Ai soggetti abilitati ai sensi dell'art.  111  del
          decreto legislativo 1° settembre 1993, come modificato  dal
          presente decreto, si applica l'art. 2 della legge  7  marzo
          1996, n. 108. 
              10. Gli obblighi comunicativi di cui all'art. 7,  sesto
          e  undicesimo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  605,  permangono  nei
          confronti  dei  soggetti  che,   esclusi   dagli   obblighi
          dell'art. 106, del decreto legislativo 1°  settembre  1993,
          n. 385, esercitano in via prevalente, non nei confronti del
          pubblico,  le  attivita'  di  assunzione  e   gestione   di
          partecipazione,  di  concessione  di  finanziamenti   sotto
          qualsiasi forma, di prestiti obbligazionari e  di  rilascio
          di  garanzie.  L'esercizio  in  via  prevalente   sussiste,
          quando, in base ai dati dei bilanci approvati relativi agli
          ultimi due esercizi chiusi, ricorrono entrambi  i  seguenti
          presupposti: 
                a) l'ammontare complessivo degli elementi dell'attivo
          di natura finanziaria  di  cui  alle  anzidette  attivita',
          unitariamente considerate, inclusi gli impegni  ad  erogare
          fondi e le garanzie rilasciate, sia  superiore  al  50  per
          cento del  totale  dell'attivo  patrimoniale,  inclusi  gli
          impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate; 
                b) l'ammontare complessivo dei ricavi prodotti  dagli
          elementi dell'attivo di cui alla  lettera  a),  dei  ricavi
          derivanti da operazioni  di  intermediazione  su  valute  e
          delle commissioni attive percepite  sulla  prestazione  dei
          servizi di pagamento sia superiore  al  50  per  cento  dei
          proventi complessivi.».