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DECRETO-LEGGE 17 giugno 2008, n. 107

Ulteriori norme per assicurare lo smaltimento dei rifiuti in Campania.

note: Entrata in vigore del decreto: 17-6-2008.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/07/2008)
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Testo in vigore dal:  17-6-2008 al: 16-7-2008
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 9 e 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di attuare un quadro di adeguate iniziative volte al definitivo superamento dell'emergenza nel settore dei rifiuti in atto nel territorio della regione Campania;
Considerata la gravità del contesto socio-economico-ambientale derivante dalla situazione di emergenza in atto, suscettibile di compromettere gravemente i diritti fondamentali della popolazione della regione Campania, attualmente esposta a rischi di natura igienico-sanitaria ed ambientale;
Considerate le ripercussioni in atto sull'ordine pubblico;
Tenuto conto degli addebiti di natura penale a carico dei rappresentanti delle società FIBE S.p.a. e FIBE Campania S.p.a., già affidatarie del servizio di smaltimento rifiuti nella regione Campania;
Ritenuta, quindi, la straordinaria necessità ed urgenza di adottare le occorrenti iniziative per assicurare la continuità nel servizio di trattamento dei rifiuti, allo scopo di prevenire l'aggravamento delle situazioni di pericolo in atto per l'incolumità pubblica, anche mediante l'utilizzo degli impianti ex CDR;
Considerato che le aree di stoccaggio e le discariche disponibili nella regione Campania non presentano volumetrie sufficienti a ricevere, nel medio termine, la massa indifferenziata dei rifiuti giornalmente prodotti nel territorio campano e che appare necessario disporre di una preventiva riduzione volumetrica dei rifiuti che soltanto i predetti impianti ex CDR possono assicurare;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 giugno 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Impianti di selezione e trattamento rifiuti
termovalorizzatore di Acerra
1. Allo scopo di favorire il rientro nelle competenze degli enti che vi sono ordinariamente preposti, è trasferita alle province della regione Campania la titolarità degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, ubicati nei rispettivi ambiti territoriali. Le province rimangono estranee alle situazioni debitorie e creditorie insorte anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Le province della regione Campania nelle more dell'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti si avvalgono, in via transitoria e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, delle risorse umane e strumentali strettamente afferenti alla gestione degli impianti di cui al comma 1.
3. In attesa della definizione delle procedure previste dal comma 2, il Sottosegretario di Stato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, richiede, in via transitoria e non oltre il 31 dicembre 2009, l'impiego delle Forze armate per la conduzione tecnica ed operativa degli impianti predetti.
4. Resta fermo l'obbligo del completamento del termovalorizzatore di Acerra (Napoli) per le società già affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti nella regione Campania.
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Presidente della regione Campania provvede all'aggiornamento del piano regionale di gestione dei rifiuti sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto.
6. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 2 si provvede a valere sulla tariffa di smaltimento dei rifiuti. Per la copertura degli oneri derivanti dalle prestazioni di lavoro straordinario delle Forze armate si provvede con le risorse di cui all'articolo 17 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90.