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DECRETO-LEGGE 23 maggio 2008, n. 90

Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile.

note: Entrata in vigore del decreto: 23-5-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 14 luglio 2008, n. 123 (in G.U. 16/07/2008, n.165).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2018)
Testo in vigore dal:  17-7-2008
aggiornamenti all'articolo

Art. 6

Impianti di selezione e trattamento
e di termovalorizzazione dei rifiuti
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, deve essere realizzata una valutazione in ordine al valore dei seguenti impianti di selezione e trattamento dei rifiuti, anche ai fini dell'eventuale acquisizione a titolo oneroso da parte della stessa società affidataria del servizio di gestione dei rifiuti, che tenga conto dell'effettiva funzionalità, della vetustà e dello stato di manutenzione degli stessi: Caivano (NA), Tufino (NA), Giugliano (NA), Santa Maria Capua Vetere (CE), Avellino - località Pianodardine, Battipaglia (SA) e Casalduni (BN), nonché del termovalorizzatore di Acerra (NA). Detta valutazione è effettuata da una Commissione composta da cinque componenti di comprovata professionalità tecnica, nominati dal Presidente della Corte d'appello di Napoli, con spese a carico delle parti private interessate e
(( senza nuovi o maggiori oneri ))
a carico del bilancio dello Stato.
2. All'esito della procedura di valutazione di cui al comma 1, gli impianti di selezione e trattamento possono essere convertiti in impianti per il compostaggio di qualità e per le attività connesse alla raccolta differenziata ed al recupero,
(( . . . ))
per la trasferenza dei rifiuti urbani
(( , nonché per la produzione di combustibile da rifiuti di qualità (CDR-Q) da utilizzarsi in co-combustione nei cementifici e nelle centrali termoelettriche ))
. A tale fine, il Sottosegretario di Stato dispone per la progettazione, la realizzazione e la gestione, in termini di somma urgenza, delle conseguenti opere necessarie, nell'ambito delle risorse del Fondo di cui all'articolo 17
(( , entro un limite di spesa di euro 10.900.000 ))
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