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DECRETO-LEGGE 23 maggio 2008, n. 90

Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile.

note: Entrata in vigore del decreto: 23-5-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 14 luglio 2008, n. 123 (in G.U. 16/07/2008, n.165).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2018)
Testo in vigore dal:  17-7-2008
aggiornamenti all'articolo

Art. 17

Copertura finanziaria investimenti
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1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per l'emergenza rifiuti Campania, con una dotazione pari a 150 milioni di euro nell'anno 2008, che costituisce limite di spesa per l'attuazione degli interventi di cui al presente decreto, ad eccezione delle spese derivanti dagli articoli 11, comma 12, e 16. La dotazione del Fondo di cui al periodo precedente è assegnata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è trasferita, nell'anno 2008, su apposita contabilità speciale per l'attuazione degli interventi di cui al precedente periodo. Una quota della medesima dotazione, pari al 10 per cento, è destinata a spese di parte corrente.
))
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per un importo di 450 milioni di euro, per l'anno 2008, al fine di compensare gli effetti sui saldi di finanza pubblica.
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2-bis. All'attuazione dell'articolo 16, comma 1, lettera b), si provvede a valere sulle risorse di parte corrente del Fondo per la protezione civile, come determinato dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
))
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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3-bis. Il Sottosegretario di Stato provvede al monitoraggio degli impegni finanziari assunti, a valere sulla contabilità speciale di cui al comma 1, in attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, informando il Ministro dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Per il periodo strettamente necessario all'adozione dei predetti provvedimenti correttivi, alle eventuali eccedenze di spesa rispetto alla dotazione del Fondo di cui al comma 1 si provvede a valere sul Fondo per la protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225.
3-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definiti criteri, tempi e modalità per l'acquisizione al bilancio dello Stato, attraverso la riduzione dei trasferimenti, di somme corrispondenti alle entrate previste dalla riscossione della tassa o della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani dei comuni riconosciuti, sulla base dei criteri determinati dal decreto medesimo, inadempienti agli obblighi relativi all'attività di raccolta e smaltimento dei suddetti rifiuti. La disposizione di cui al presente comma si applica anche in relazione alle somme già destinate dallo Stato alle regioni interessate dalla dichiarazione dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Relativamente alla quota della tariffa riferita alla contribuzione statale, il decreto determina, con riferimento agli enti che rientrino in entrambe le fattispecie di cui al primo e al secondo periodo del presente comma, l'importo delle somme da acquisire al bilancio dello Stato, in misura tale da non pregiudicare l'equilibrio finanziario degli enti medesimi.
))