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DECRETO-LEGGE 17 giugno 2008, n. 107

Ulteriori norme per assicurare lo smaltimento dei rifiuti in Campania.

note: Entrata in vigore del decreto: 17-6-2008.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/07/2008)
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Testo in vigore dal: 17-6-2008
al: 16-7-2008
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visti  gli  articoli  9  e 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
  Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il  decreto-legge  11  maggio  2007,  n. 61, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87;
  Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di attuare un
quadro   di  adeguate  iniziative  volte  al  definitivo  superamento
dell'emergenza  nel  settore dei rifiuti in atto nel territorio della
regione Campania;
  Considerata  la  gravita'  del  contesto socio-economico-ambientale
derivante  dalla  situazione  di  emergenza  in atto, suscettibile di
compromettere  gravemente  i  diritti  fondamentali della popolazione
della  regione  Campania,  attualmente  esposta  a  rischi  di natura
igienico-sanitaria ed ambientale;
  Considerate le ripercussioni in atto sull'ordine pubblico;
  Tenuto   conto  degli  addebiti  di  natura  penale  a  carico  dei
rappresentanti  delle  societa'  FIBE  S.p.a. e FIBE Campania S.p.a.,
gia'  affidatarie  del  servizio di smaltimento rifiuti nella regione
Campania;
  Ritenuta,   quindi,  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
adottare  le  occorrenti iniziative per assicurare la continuita' nel
servizio   di  trattamento  dei  rifiuti,  allo  scopo  di  prevenire
l'aggravamento delle situazioni di pericolo in atto per l'incolumita'
pubblica, anche mediante l'utilizzo degli impianti ex CDR;
  Considerato  che  le aree di stoccaggio e le discariche disponibili
nella  regione  Campania  non  presentano  volumetrie  sufficienti  a
ricevere,  nel  medio  termine,  la massa indifferenziata dei rifiuti
giornalmente  prodotti nel territorio campano e che appare necessario
disporre  di  una  preventiva  riduzione  volumetrica dei rifiuti che
soltanto i predetti impianti ex CDR possono assicurare;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 giugno 2008;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare, di
concerto  con  i  Ministri  dell'interno e del lavoro, della salute e
delle politiche sociali;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1
             Impianti di selezione e trattamento rifiuti
                    termovalorizzatore di Acerra

  1.  Allo  scopo  di favorire il rientro nelle competenze degli enti
che  vi  sono  ordinariamente  preposti,  e' trasferita alle province
della  regione  Campania la titolarita' degli impianti di selezione e
trattamento  dei  rifiuti, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23
maggio  2008,  n.  90, ubicati nei rispettivi ambiti territoriali. Le
province  rimangono  estranee  alle situazioni debitorie e creditorie
insorte  anteriormente  alla  data  di entrata in vigore del presente
decreto.
  2.  Le  province della regione Campania nelle more dell'affidamento
del  servizio  di gestione integrata dei rifiuti si avvalgono, in via
transitoria  e  comunque non oltre il 31 dicembre 2009, delle risorse
umane  e  strumentali  strettamente  afferenti  alla  gestione  degli
impianti di cui al comma 1.
  3.  In  attesa della definizione delle procedure previste dal comma
2,   il   Sottosegretario   di   Stato  di  cui  all'articolo  1  del
decreto-legge  23  maggio 2008, n. 90, richiede, in via transitoria e
non  oltre  il  31 dicembre 2009, l'impiego delle Forze armate per la
conduzione tecnica ed operativa degli impianti predetti.
  4.  Resta  fermo l'obbligo del completamento del termovalorizzatore
di  Acerra  (Napoli) per le societa' gia' affidatarie del servizio di
gestione dei rifiuti nella regione Campania.
  5.  Entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore del
presente  decreto  il  Presidente  della  regione  Campania  provvede
all'aggiornamento  del  piano regionale di gestione dei rifiuti sulla
base delle disposizioni di cui al presente decreto.
  6.  Alla  copertura degli oneri derivanti dal comma 2 si provvede a
valere  sulla  tariffa  di  smaltimento dei rifiuti. Per la copertura
degli oneri derivanti dalle prestazioni di lavoro straordinario delle
Forze  armate  si  provvede con le risorse di cui all'articolo 17 del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90.