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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 2007, n. 258

Regolamento concernente la riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 2/2/2008 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/02/2017)
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Testo in vigore dal:  2-2-2008 al: 8-7-2010
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l'articolo 1, comma 404;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare l'articolo 12;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2007;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 27 agosto 2007;
Acquisito il parere delle Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 2007;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Amministrazione centrale
1. Ferma restando la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, l'Amministrazione centrale degli affari esteri è articolata nelle seguenti strutture di primo livello:
a) Segreteria generale;
b) Cerimoniale diplomatico della Repubblica;
c) Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero;
d) Direzioni generali:
1) Direzione generale per i Paesi dell'Europa;
2) Direzione generale per i Paesi delle Americhe;
3) Direzione generale per i Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente;
4) Direzione generale per i Paesi dell'Africa sub-sahariana;
5) Direzione generale per i Paesi dell'Asia, dell'Oceania, del Pacifico e dell'Antartide;
6) Direzione generale per l'integrazione europea;
7) Direzione generale per la cooperazione politica multilaterale ed i diritti umani;
8) Direzione generale per la cooperazione economica e finanziaria multilaterale;
9) Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale;
10) Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie;
11) Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo;
12) Direzione generale per le risorse umane e l'organizzazione;
13) Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio;
e) Servizi:
1) Servizio stampa e informazione;
2) Servizio per l'informatica, le comunicazioni e la cifra.
2. Le articolazioni interne delle strutture di primo livello sono stabilite in 106 unità, ivi comprese le seguenti strutture di livello dirigenziale non generale: nell'ambito della Segreteria generale, l'Unità per il contenzioso diplomatico ed i trattati e l'Unità per la documentazione storico-diplomatica e gli archivi, nonché l'Istituto diplomatico, nell'ambito della Direzione generale per le risorse umane e l'organizzazione. I compiti delle strutture di livello dirigenziale non generale sono definiti con decreto ministeriale non regolamentare, adottato nel termine di sessanta giorni dalla data di emanazione del presente regolamento.
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi e sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione, conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il testo dell'art. 17, comma 4-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:
«4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e perferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».
- La legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario.
- Il testo dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), è il seguente:
«404. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare, entro il 30 aprile 2007, ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede:
a) alla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale, procedendo alla riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di quelli di livello dirigenziale non generale nonché alla eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti, garantendo comunque nell'ambito delle procedure sull'autorizzazione alle assunzioni la possibilità della immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti assunti ai sensi dell'art. 28, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in misura non inferiore al 10 per cento degli uffici dirigenziali;
b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica;
c) alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e, ove possibile, la costituzione di uffici regionali o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali ed il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica;
d) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo;
e) alla riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione;
f) alla riduzione delle dotazioni organiche in modo da assicurare che il personale utilizzato per funzioni di supporto (gestione delle risorse umane, sistemi informativi, servizi manutentivi e logistici, affari generali, provveditorati e contabilita) non ecceda comunque il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate da ogni amministrazione, mediante processi di riorganizzazione e di formazione e riconversione del personale addetto alle predette funzioni che consentano di ridurne il numero in misura non inferiore all'8 per cento all'anno fino al raggiungimento del limite predetto;
g) all'avvio della ristrutturazione, da parte del Ministero degli affari esteri, della rete diplomatica, consolare e degli istituti di cultura in considerazione del mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa, ed in particolare all'unificazione dei servizi contabili degli uffici della rete diplomatica aventi sede nella stessa città estera, prevedendo che le funzioni delineate dagli articoli 3, 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, siano svolte dal responsabile dell'ufficio unificato per conto di tutte le rappresentanze medesime.».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a noema dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1999, n. 193.
- Il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) è il seguente:
«Art. 12 (Attribuzioni). - 1. Al Ministero degli affari esteri sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di rapporti politici, economici, sociali e culturali con l'estero; di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale, di analisi, definizione e attuazione dell'azione italiana in materia di politica internazionale; di rapporti con gli altri Stati con le organizzazioni internazionali; di stipulazione e di revisione dei trattati e delle convenzioni internazionali e di coordinamento delle relative attività di gestione; di studio e di risoluzione delle questioni di diritto internazionale, nonché di contenzioso internazionale; di rappresentanza della posizione italiana in ordine all'attuazione delle disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune previste dal Trattato dell'Unione europea e di rapporti attinenti alle relazioni politiche ed economiche esterne dell'Unione europea, di cooperazione allo sviluppo; di emigrazione e tutela delle collettività italiane e dei lavoratori all'estero, cura delle attività di integrazione europea in relazione alle istanze ed ai processi negoziali riguardanti i trattati dell'Unione europea, della Comunità europea, della CECA, dell'EURATOM.
2. Nell'esercizio delle sue attribuzioni, il Ministero degli affari esteri assicura la coerenza delle attività internazionali ed europee delle singole amministrazioni con gli obiettivi di politica internazionale.
3. Restano attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le funzioni ad essa spettanti in ordine alla partecipazione dello Stato italiano all'Unione europea, nonché all'attuazione delle relative politiche.».
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 1967, n. 44, supplemento ordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267 (Regolamento recante norme per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, nonché delle relative funzioni, dell'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri), abrogato dal presente decreto, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 1999, n. 183, supplemento ordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2002, n. 157 (Regolmento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, nonché delle relative funzioni, dell'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri), abrogato dal presente decreto, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2002, n. 176.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 2000, n. 368 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei posti di funzione di livello dirigenziale del Ministero degli affari esteri non attribuibili alla carriera diplomatica, a norma dell'art. 2 della legge 28 luglio 1999, n. 266) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 2000, n. 290.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 2007 (Linee guida per l'attuazione delle disposizioni contenute nell'art. l, commi da 404 a 416 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Finanziaria 2007) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2007, n. 152.