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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2007, n. 102

Regolamento per il riordino della Commissione per l'attuazione dell'articolo 18 del testo unico sull'immigrazione, operante presso il Dipartimento per i diritti e le pari opportunità, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 4/8/2007
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Testo in vigore dal: 4-8-2007
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti
la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
  Visti gli articoli 25, commi 2 e 3, e 26 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
  Visti gli articoli 12 e 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228;
  Visti   gli  articoli 3  e  4  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 19 settembre 2005, n. 237;
  Visto  il  decreto-legge  18  maggio  2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
  Visto  il  decreto-legge  4 luglio  2006,  n.  223, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare
l'articolo 29;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 7 marzo 2007;
  Sentita  la  Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 10 maggio 2007;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 aprile 2007;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 maggio 2007;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  i  diritti  e le pari opportunita', di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le riforme e
le  innovazioni  nella  pubblica  amministrazione,  del  Ministro per
l'attuazione  del  programma  di Governo, del Ministro per gli affari
regionali  e  le  autonomie  locali,  del  Ministro dell'interno, del
Ministro  della  giustizia, del Ministro della solidarieta' sociale e
del Ministro delle politiche per la famiglia;

Emana
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
Commissione interministeriale per il sostegno alle vittime di tratta,
                    violenza e grave sfruttamento

  1.    La    Commissione    interministeriale    per    l'attuazione
dell'articolo 18  del  testo  unico delle disposizioni concernenti la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero,  di  cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di
seguito denominato: «testo unico», istituita presso la Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  per  i  diritti  e le pari
opportunita',  ai  sensi  dell'articolo 25 del decreto del Presidente
della   Repubblica   31 agosto   1999,   n.   394,  e'  ridenominata:
«Commissione  interministeriale  per  il  sostegno  alle  vittime  di
tratta,   violenza  e  grave  sfruttamento»  di  seguito  denominata:
«Commissione».
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma  3 del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Note alle premesse:

              - L'art.   87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare  le  leggi ed emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              - Il   testo  del  comma 2  dell'art.  17  della  legge
          23 agosto   1988,   n.   400,  e  successive  modificazioni
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente:
              «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.».
              -   Il   testo  dell'art.  18  del  testo  unico  delle
          disposizioni  concernenti la disciplina dell'immigrazione e
          norme  sulla  condizione dello straniero, di cui al decreto
          legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e' il seguente:
              «Art.  18 (Soggiorno per motivi di protezione sociale).
          1.  Quando, nel corso di operazioni di Polizia, di indagini
          o di un procedimento per taluno dei delitti di cui all'art.
          3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti
          dall'art.  380  del  codice di procedura penale, ovvero nel
          corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli
          enti  locali,  siano  accertate situazioni di violenza o di
          grave  sfruttamento  nei  confronti  di  uno  straniero, ed
          emergano  concreti  pericoli  per  la  sua incolumita', per
          effetto  dei  tentativi  di sottrarsi ai condizionamenti di
          un'associazione  dedita ad uno dei predetti delitti o delle
          dichiarazioni  rese  nel corso delle indagini preliminari o
          del   giudizio,   il   questore,   anche  su  proposta  del
          procuratore  della  Repubblica,  o con il parere favorevole
          della  stessa  autorita', rilascia uno speciale permesso di
          soggiorno  per  consentire allo straniero di sottrarsi alla
          violenza    ed   ai   condizionamenti   dell'organizzazione
          criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed
          integrazione sociale.
              2.  Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono
          comunicati  al  questore  gli  elementi  da  cui risulti la
          sussistenza  delle condizioni ivi indicate, con particolare
          riferimento  alla  gravita'  ed  attualita' del pericolo ed
          alla  rilevanza  del contributo offerto dallo straniero per
          l'efficace  contrasto  dell'organizzazione criminale ovvero
          per  la  individuazione  o  cattura  dei  responsabili  dei
          delitti  indicati  nello  stesso  comma.  Le  modalita'  di
          partecipazione  al  programma di assistenza ed integrazione
          sociale sono comunicate al sindaco.
              3.  Con  il regolamento di attuazione sono stabilite le
          disposizioni    occorrenti    per    l'affidamento    della
          realizzazione  del  programma  a soggetti diversi da quelli
          istituzionalmente  preposti  ai  servizi  sociali dell'ente
          locale, e per l'espletamento dei relativi controlli. Con lo
          stesso  regolamento  sono  individuati i requisiti idonei a
          garantire   la   competenza  e  la  capacita'  di  favorire
          l'assistenza   e   l'integrazione   sociale,   nonche'   la
          disponibilita'  di  adeguate  strutture  organizzative  dei
          soggetti predetti.
              4.  Il  permesso  di  soggiorno  rilasciato a norma del
          presente  articolo  ha  la durata di sei mesi e puo' essere
          rinnovato  per un anno, o per il maggior periodo occorrente
          per  motivi  di  giustizia.  Esso  e'  revocato  in caso di
          interruzione  del programma o di condotta incompatibile con
          le  finalita' dello stesso, segnalate dal procuratore della
          Repubblica  o,  per  quanto  di  competenza,  dal  servizio
          sociale   dell'ente   locale,   o  comunque  accertate  dal
          questore,  ovvero  quando  vengono meno le altre condizioni
          che ne hanno giustificato il rilascio.
              5.  Il  permesso  di  soggiorno  previsto  dal presente
          articolo consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo
          studio,  nonche' l'iscrizione nelle liste di collocamento e
          lo   svolgimento  di  lavoro  subordinato,  fatti  salvi  i
          requisiti  minimi  di  eta'.  Qualora,  alla  scadenza  del
          permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in corso
          un   rapporto   di   lavoro,   il   permesso   puo'  essere
          ulteriormente  prorogato  o  rinnovato  per  la  durata del
          rapporto  medesimo  o,  se questo e' a tempo indeterminato,
          con le modalita' stabilite per tale motivo di soggiorno. Il
          permesso  di  soggiorno previsto dal presente articolo puo'
          essere  altresi'  convertito  in  permesso di soggiorno per
          motivi  di  studio  qualora  il titolare sia iscritto ad un
          corso regolare di studi.
              6.  Il  permesso  di  soggiorno  previsto  dal presente
          articolo puo'  essere  altresi'  rilasciato, all'atto delle
          dimissioni  dall'istituto  di  pena,  anche su proposta del
          procuratore  della Repubblica o del giudice di sorveglianza
          presso  il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha
          terminato  l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per
          reati  commessi  durante  la minore eta', e gia' dato prova
          concreta  di  partecipazione a un programma di assistenza e
          integrazione sociale.
              6-bis.   Le   disposizioni   del  presente  articolo si
          applicano,  in  quanto  compatibili,  anche ai cittadini di
          Stati  membri  dell'Unione  europea  che  si trovano in una
          situazione di gravita' ed attualita' di pericolo.
              7.  L'onere derivante dal presente articolo e' valutato
          in  lire  5  miliardi per l'anno 1997 e in lire 10 miliardi
          annui a decorrere dall'anno 1998.».
              -Il  testo  degli  articoli 25,  commi 2  e 3, e 26 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
          394  (Regolamento  recante  norme  di  attuazione del testo
          unico   delle   disposizioni   concernenti   la  disciplina
          dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
          a  norma  dell'art.  1,  comma 6,  del  decreto legislativo
          25 luglio 1998, n. 286), e' il seguente:
              «Art.  25  (Programmi  di  assistenza  ed  integrazione
          sociale)   2.   Presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri,   Dipartimento   per  le  pari  opportunita',  e'
          istituita la Commissione interministeriale per l'attuazione
          dell'art.  18  del testo unico, composta dai rappresentanti
          dei  Ministri per le pari opportunita', per la solidarieta'
          sociale,  dell'interno  e  di  grazia  e giustizia, i quali
          designano  i  rispettivi  supplenti.  La  Commissione  puo'
          avvalersi  di consulenti ed esperti, designati dal Ministro
          per  le  pari opportunita', d'intesa con gli altri Ministri
          interessati.
              3.  La  Commissione  svolge  i  compiti  di  indirizzo,
          controllo  e  di  programmazione delle risorse in ordine al
          programmi   previsti  dal  presente  capo.  In  particolare
          provvede a:
                a) esprimere  il parere sulle richieste di iscrizione
          nell'apposita  sezione  del  registro  di  cui all'art. 52,
          comma 1, lettera c);
                b) esprimere  i  pareri e le proposte sui progetti di
          convenzione  dei  comuni e degli enti locali con i soggetti
          privati  che intendono realizzare i programmi di assistenza
          e di integrazione sociale di cui all'art. 26;
                c) selezionare   i   programmi  di  assistenza  e  di
          integrazione  sociale  da  finanziare a valere sul fondo di
          cui  al  comma 1,  sulla base dei criteri e delle modalita'
          stabiliti   con   decreto   del   Ministro   per   le  pari
          opportunita',   di   concerto   con   i   Ministri  per  la
          solidarieta' sociale, dell'interno e di grazia e giustizia;
                d) verificare  lo stato di attuazione dei programmi e
          la  loro  efficacia. A tal fine gli enti locali interessati
          devono  far  pervenire  alla  Commissione ogni sei mesi una
          relazione  sulla  base  dei  rapporti  di  cui all'art. 96,
          comma 4, lettera c).».
              «Art.  26  (Convenzioni  con  soggetti privati). - 1. I
          soggetti   privati  che  intendono  svolgere  attivita'  di
          assistenza  ed integrazione sociale per le finalita' di cui
          all'art.   18  del  testo  unico  debbono  essere  iscritti
          nell'apposita  sezione  del  registro  di  cui all'art. 42,
          comma 2,   del   medesimo   testo   unico,  a  norma  degli
          articoli 52   e   seguenti   del  presente  regolamento,  e
          stipulare  apposita convenzione con l'ente locale o con gli
          enti locali di riferimento.
              2.  L'ente locale stipula la convenzione con uno o piu'
          soggetti privati di cui al comma 1 dopo aver verificato:
                a) l'iscrizione  nella  apposita sezione del registro
          di cui all'art. 42, comma 2, del testo unico;
                b) la  rispondenza  del  programma o dei programmi di
          assistenza  e  di  integrazione  sociale,  che  il soggetto
          intende  realizzare, ai criteri ed alle modalita' stabiliti
          con  il  decreto  di  cui all'art. 25, comma 3, lettera c),
          tenuto  conto dei servizi direttamente assicurati dall'ente
          locale;
                c) la   sussistenza   dei   requisiti  professionali,
          organizzativi  e  logistici occorrenti per la realizzazione
          dei programmi.
              3.  L'ente  locale  dispone  verifiche semestrali sullo
          stato  di  attuazione  e  sull'efficacia  del programma, ed
          eventualmente   concorda  modifiche  che  lo  rendano  piu'
          adeguato agli obiettivi fissati.
              4. I soggetti privati convenzionati con gli enti locali
          che  attuano  programmi  di  assistenza  e  di integrazione
          sociale sono tenuti a:
                a) comunicare  al  sindaco  del  luogo in cui operano
          l'inizio del programma;
                b) effettuare   tutte   le  operazioni  di  carattere
          amministrativo, anche per conto degli stranieri assistiti a
          norma  dell'art.  18,  comma 3,  del  testo  unico, qualora
          impossibilitati,   per   la   richiesta   del  permesso  di
          soggiorno,  l'iscrizione  al Servizio sanitario nazionale e
          ogni  altro adempimento volto alla effettivita' dei diritti
          riconosciuti ai medesimi stranieri;
                c) presentare   all'ente   locale   convenzionato  un
          rapporto semestrale sullo stato di attuazione del programma
          e sugli obiettivi intermedi raggiunti;
                d) rispettare  le  norme in materia di protezione dei
          dati  personali  nonche'  di riservatezza e sicurezza degli
          stranieri   assistiti,   anche   dopo  la  conclusione  del
          programma;
                e) comunicare  senza ritardo al sindaco e al questore
          che  ha  rilasciato  il  permesso  di soggiorno l'eventuale
          interruzione,  da  parte dello straniero interessato, della
          partecipazione al programma.».
              - Il testo degli articoli 12 e 13 della legge 11 agosto
          2003,  n.  228, (Misure contro la tratta di persone), e' il
          seguente:
              «Art.  12  (Fondo  per  le  misure anti-tratta). - 1. A
          decorrere  dalla  data  di entrata in vigore della presente
          legge  e'  istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
          Ministri il Fondo per le misure anti-tratta.
              2. Il Fondo e' destinato al finanziamento dei programmi
          di  assistenza  e  di  integrazione sociale in favore delle
          vittime,   nonche'  delle  altre  finalita'  di  protezione
          sociale   previste  dall'art.  18  del  testo  unico  delle
          disposizioni  concernenti la disciplina dell'immigrazione e
          norme  sulla  condizione dello straniero, di cui al decreto
          legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
              3.  Al  Fondo di cui al comma 1 sono assegnate le somme
          stanziate  dall'art.  18  del testo unico di cui al decreto
          legislativo  25 luglio  1998,  n.  286,  nonche' i proventi
          della confisca ordinata a seguito di sentenza di condanna o
          di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno
          dei  delitti previsti dagli articoli 416, sesto comma, 600,
          601  e  602  del  codice penale e i proventi della confisca
          ordinata,  per  gli  stessi  delitti,  ai  sensi  dell'art.
          12-sexies   del   decreto-legge   8 giugno  1992,  n.  306,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992,
          n.   356,   e  successive  modificazioni,  in  deroga  alle
          disposizioni  di  cui  ai  commi 4-bis e 4-ter del medesimo
          articolo.
              4.  All'art.  80,  comma 17,  lettera m),  della  legge
          23 dicembre  2000,  n.  388,  sono  aggiunte,  in  fine, le
          seguenti  parole:  ",  ad  esclusione delle somme stanziate
          dall'art. 18".
              5.  Il  comma 2  dell'art. 58 del regolamento di cui al
          decreto  del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
          394, e' abrogato».
              «Art.  13  (Istituzione  di  uno  speciale programma di
          assistenza   per   le  vittime  dei  reati  previsti  dagli
          articoli 600  e 601 del codice penale). - 1. Fuori dei casi
          previsti  dall'art.  16-bis  del  decreto-legge  15 gennaio
          1991,  n.  8,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge
          15 marzo  1991,  n.  82, e successive modificazioni, per le
          vittime  dei  reati  previsti  dagli articoli 600 e 601 del
          codice  penale,  come  sostituiti,  rispettivamente,  dagli
          articoli 1  e  2  della  presente  legge, e' istituito, nei
          limiti  delle  risorse  di  cui  al  comma 3,  uno speciale
          programma di assistenza che garantisce, in via transitoria,
          adeguate  condizioni  di alloggio, di vitto e di assistenza
          sanitaria.  Il  programma  e'  definito  con regolamento da
          adottare  ai  sensi  dell'art.  17,  comma 1,  della  legge
          23 agosto  1988,  n.  400,  su proposta del Ministro per le
          pari  opportunita' di concerto con il Ministro dell'interno
          e con il Ministro della giustizia.
              2.  Qualora  la  vittima  del  reato  di  cui ai citati
          articoli 600  e 601 del codice penale sia persona straniera
          restano  comunque  salve  le  disposizioni dell'art. 18 del
          citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del
          1998.
              3.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del presente
          articolo,  determinato  in  2,5  milioni  di  euro  annui a
          decorrere  dal  2003,  si  provvede mediante corrispondente
          riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
          triennale  2003-2005,  nell'ambito dell'unita' previsionale
          di  base  di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
          previsione  del Ministero dell'economia e delle finanze per
          l'anno    2003,   allo   scopo   parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento relativo allo stesso Ministero.
              4.   Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.».
              -  Il  testo  degli  articoli 3  e  4  del  decreto del
          Presidente  della  Repubblica  19 settembre  2005,  n.  237
          (Regolamento   di   attuazione  dell'art.  13  della  legge
          11 agosto  2003, n. 228, recante misure contro la tratta di
          persone), e' il seguente:
              «Art.  3 (Valutazione dei progetti). - 1. I progetti di
          fattibilita'  sono  valutati,  ai  fini  dell'ammissione al
          finanziamento  di  cui all'art. 2, dalla Commissione di cui
          all'art.  25,  comma 2,  del  decreto  del Presidente della
          Repubblica  31 agosto 1999, n. 394, integrata allo scopo da
          due  rappresentanti designati dalla Conferenza unificata di
          cui  all'art.  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
          281, sulla base dei criteri di cui al presente regolamento.
              2. La Commissione di cui al comma 1:
                a) esprime  parere  sugli  schemi tipo di convenzioni
          stipulate  tra  le  regioni  o  gli  enti locali e gli enti
          privati che intendono realizzare i progetti;
                b) verifica lo stato di attuazione degli stessi sulla
          base  di  una  relazione  trasmessa  con cadenza semestrale
          dalle  regioni  o  dagli  enti  locali  di riferimento alla
          Commissione  e  avvalendosi  di  una scheda di monitoraggio
          predisposta dalla Commissione medesima.».
              «Art.  4 (Indicatori per la valutazione dei progetti di
          fattibilita).   -  1.  La  presentazione  dei  progetti  di
          fattibilita'  di  cui  all'art.  1,  comma 2,  deve  essere
          corredata da:
                a) una  relazione  illustrativa  sulla tipologia e la
          natura degli interventi con le indicazioni circa:
                  1)   gli   obiettivi  da  conseguire,  i  tempi  di
          realizzazione  e  le  varie  fasi  in  cui  si  articola il
          progetto;
                  2)  le  metodologie utilizzate e la tipologia delle
          azioni;
                  3)  i  destinatari  dei  progetti  e  la  rete  dei
          soggetti pubblici e privati coinvolti;
                  4)  le risorse umane utilizzate e le strutture, gli
          immobili e le attrezzature occorrenti, i costi previsti;
                b) una analisi costi-benefici relativa alla finalita'
          da perseguire indirizzata verso i seguenti indicatori:
                  1) numero di persone destinatarie;
                  2) effetto moltiplicatore;
                  3) trasferibilita' dei risultati;
                  4) promozione delle buone pratiche;
                c) una  scheda  contenente tutti i dati relativi alla
          natura  ed  alle  caratteristiche del soggetto attuatore se
          diverso  dal proponente, con l'indicazione delle esperienze
          maturate.
              2. La Commissione, tenuto conto dei criteri generali di
          cui  all'art.  1,  comma 3,  valuta  i  progetti mediante i
          seguenti indicatori:
                a) esperienza    e    capacita'   organizzativa   del
          proponente;
                b) articolazione   e   consistenza   delle  strutture
          logistiche di accoglienza;
                c) previsione   di   forme   di   partenariato  o  di
          collaborazione istituzionale con altri soggetti che operano
          nella materia;
                d) localizzazione  del  progetto  in zone a piu' alta
          diffusione del fenomeno;
                e) carattere innovativo del progetto;
                f) ottimale rapporto costi/benefici.
              3.   La   Commissione  provvede  alla  valutazione  dei
          progetti  entro  novanta  giorni dalla scadenza del termine
          per la loro presentazione».
              - Il  decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, reca
          «Disposizioni   urgenti   in   materia  di  riordino  delle
          attribuzioni  della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
          dei Ministeri.».
              -  Il  testo  dell'art.  29  del decreto-legge 4 luglio
          2006,   n.   223  (Disposizioni  urgenti  per  il  rilancio
          economico   e   sociale,   per   il   contenimento   e   la
          razionalizzazione  della spesa pubblica, nonche' interventi
          in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale),
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
          n. 248, e' il seguente:
              «Art.  29  (Contenimento spesa per commissioni comitati
          ed  altri  organismi).  -  1.  Fermo  restando  il  divieto
          previsto  dall'art.  18,  comma  1, della legge 28 dicembre
          2001   n.   448,   la  spesa  complessiva  sostenuta  dalle
          amministrazioni  pubbliche  di cui all'art. 1, comma 2, del
          decreto  legislativo  30  marzo  2001, n. 165, e successive
          modificazioni,  per  organi  collegiali  e altri organismi,
          anche  monocratici,  comunque  denominati,  operanti  nelle
          predette  amministrazioni,  e' ridotta del trenta per cento
          rispetto  a  quella  sostenuta  nell'anno 2005. Ai suddetti
          fini   le  amministrazioni  adottano  con  immediatezza,  e
          comunque  entro  trenta  giorni  dalla  data  di entrata in
          vigore  del  presente  decreto,  le  necessarie  misure  di
          adeguamento  ai  nuovi  limiti  di spesa. Tale riduzione si
          aggiunge  a  quella  prevista  dall'art. 1, comma 58, della
          legge 23 dicembre 2005, n. 266.
              2.  Per  realizzare  le finalita' di contenimento delle
          spese  di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si
          procede,  entro  centoventi giorni dalla data di entrata in
          vigore  del  presente decreto, al riordino degli organismi,
          anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture,
          con  regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2,
          della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  per gli organismi
          previsti  dalla  legge  o da regolamento e, per i restanti,
          con  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
          concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze, su
          proposta  del  Ministro competente. I provvedimenti tengono
          conto dei seguenti criteri:
                a) eliminazione  delle  duplicazioni  organizzative e
          funzionali;
                b) razionalizzazione delle competenze delle strutture
          che svolgono funzioni omogenee;
                c) limitazione del numero delle strutture di supporto
          a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli
          organismi;
                d) diminuzione   del   numero  dei  componenti  degli
          organismi;
                e) riduzione  dei  compensi  spettanti  ai componenti
          degli organismi;
                e-bis)  indicazione  di  un  termine  di  durata, non
          superiore  a  tre anni, con la previsione che alla scadenza
          l'organismo e' da intendersi automaticamente soppresso;
                e-ter)  previsione  di  una relazione di fine mandato
          sugli  obiettivi  realizzati dagli organismi, da presentare
          all'amministrazione   competente   e  alla  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri;
              2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta,
          prima  della scadenza del termine di durata degli organismi
          individuati  dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di
          concerto  con  l'amministrazione  di settore competente, la
          perdurante    utilita'    dell'organismo    proponendo   le
          conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata
          dello stesso.
              3.   Le  amministrazioni  non  statali  sono  tenute  a
          provvedere,  entro  lo  stesso  termine  e sulla base degli
          stessi  criteri  di  cui  al  comma 2,  con  atti di natura
          regolamentare   previsti  dai  rispettivi  ordinamenti,  da
          sottoporre  alla verifica degli organi interni di controllo
          e   all'approvazione  dell'amministrazione  vigilante,  ove
          prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti
          le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite
          di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.
              4.  Ferma  restando la realizzazione degli obiettivi di
          risparmio  di  spesa  di  cui al comma 1, gli organismi non
          individuati  dai  provvedimenti  previsti  dai  commi 2 e 3
          entro  il  15 maggio  2007  sono  soppressi. A tale fine, i
          regolamenti  ed  i  decreti  di cui al comma 2, nonche' gli
          atti  di  natura  regolamentare  di  cui al comma 3, devono
          essere  trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri,
          ovvero  per  la  verifica  da parte degli organi interni di
          controllo     e     per     l'approvazione     da     parte
          dell'amministrazione  vigilante,  ove  prevista,  entro  il
          28 febbraio 2007.
              5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che
          si  sia  provveduto  agli adempimenti ivi previsti e' fatto
          divieto  alle  amministrazioni di corrispondere compensi ai
          componenti degli organismi di cui al comma 1.
              6.  Le  disposizioni  del presente articolo non trovano
          diretta  applicazione alle regioni, alle province autonome,
          agli  enti  locali  e  agli  enti  del  Servizio  sanitario
          nazionale,   per  i  quali  costituiscono  disposizioni  di
          principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
              7.   Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si
          applicano  ai  commissari  straordinari  del Governo di cui
          all'art.  11  della  legge  23 agosto  1988, n. 400, e agli
          organi di direzione, amministrazione e controllo.».
              -   Il   testo  dell'art.  8  del  decreto  legislativo
          28 agosto  1997,  n.  281 (Definizione ed ampliamento delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo  Stato,  le  regioni  e le province autonome di Trento e
          Bolzano  ed  unificazione,  per  le materie ed i compiti di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni,   con   la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali), e' il seguente:
              «Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli   affari   regionali   nella   materia   di  rispettiva
          competenza;  ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
          e   del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro  della  sanita',  il  presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma 1  e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.».
          Nota all'art. 1:
              - Per l'art. 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998
          e  l'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n.
          394 del 1999 si vedano le note alle premesse.