LEGGE 11 agosto 2003, n. 228

Misure contro la tratta di persone.

note: Entrata in vigore della legge: 7-9-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/2017)
Testo in vigore dal: 6-5-2017
aggiornamenti all'articolo
                              ART. 13. 
(Istituzione di uno speciale programma di assistenza per  le  vittime
   dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale). 
 
  1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 16-bis  del  decreto-legge
15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge  15
marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni,  per  le  vittime  dei
reati previsti dagli articoli 600  e  601  del  codice  penale,  come
sostituiti, rispettivamente, dagli articoli  1  e  2  della  presente
legge, e' istituito, nei limiti delle risorse di cui al comma 3,  uno
speciale programma di assistenza che garantisce, in via  transitoria,
adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza  sanitaria.
Il programma  e'  definito  con  regolamento  da  adottare  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
proposta del Ministro per le pari opportunita'  di  concerto  con  il
Ministro dell'interno e con il Ministro della giustizia. 
  2. Qualora la vittima del reato di cui ai citati articoli 600 e 601
del codice penale sia persona straniera  restano  comunque  salve  le
disposizioni dell'articolo 18  del  citato  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo n. 286 del 1998. ((Particolare tutela deve essere
garantita  nei  confronti  dei  minori  stranieri  non  accompagnati,
predisponendo un  programma  specifico  di  assistenza  che  assicuri
adeguate condizioni di accoglienza  e  di  assistenza  psico-sociale,
sanitaria e legale, prevedendo  soluzioni  di  lungo  periodo,  anche
oltre il compimento della maggiore eta')). 
  2-bis. Al fine di definire strategie pluriennali di intervento  per
la prevenzione e il contrasto al fenomeno della tratta  e  del  grave
sfruttamento degli esseri  umani,  nonche'  azioni  finalizzate  alla
sensibilizzazione,  alla   prevenzione   sociale,   all'emersione   e
all'integrazione sociale delle vittime, con  delibera  del  Consiglio
dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e
del Ministro dell'interno nell'ambito  delle  rispettive  competenze,
sentiti  gli  altri   Ministri   interessati,   previa   acquisizione
dell'intesa in sede di Conferenza Unificata,  e'  adottato  il  Piano
nazionale d'azione contro la tratta e  il  grave  sfruttamento  degli
esseri umani. 
  In sede di prima applicazione, il Piano e' adottato entro tre  mesi
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 
  3.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  articolo,
determinato in 2,5 milioni di euro annui a  decorrere  dal  2003,  si
provvede  mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
iscritto, ai  fini  del  bilancio  triennale  2003-2005,  nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente  "Fondo  speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo allo stesso Ministero. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.