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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 2005, n. 237

Regolamento di attuazione dell'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, recante misure contro la tratta di persone.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 4/12/2005
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Testo in vigore dal:  4-12-2005

Art. 3

Valutazione dei progetti
1. I progetti di fattibilità sono valutati, ai fini dell'ammissione al finanziamento di cui all'articolo 2, dalla Commissione di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, integrata allo scopo da due rappresentanti designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base dei criteri di cui al presente regolamento.
2. La Commissione di cui al comma 1:
a) esprime parere sugli schemi tipo di convenzioni stipulate tra le regioni o gli enti locali e gli enti privati che intendono realizzare i progetti;
b) verifica lo stato di attuazione degli stessi sulla base di una relazione trasmessa con cadenza semestrale dalle regioni o dagli enti locali di riferimento alla Commissione e avvalendosi di una scheda di monitoraggio predisposta dalla Commissione medesima.
Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394:
«2. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità, è istituita la Commissione interministeriale per l'attuazione dell'art. 18 del testo unico, composta dai rappresentanti dei Ministri per le pari opportunità, per la solidarietà sociale, dell'interno e di grazia e giustizia, i quali designano i rispettivi supplenti. La Commissione può avvalersi di consulenti ed esperti, designati dal Ministro per le pari opportunità, d'intesa con gli altri Ministri interessati.».