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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 2007, n. 75

Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero della pubblica istruzione, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 4/7/2007
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Testo in vigore dal: 4-7-2007
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
  Visto  il  decreto-legge  4 luglio  2006,  n.  223, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 23 agosto 2006, n. 248 e, in particolare,
l'articolo 29;
  Visto  il  testo  unico  delle  disposizioni  vigenti in materia di
istruzione,  relative  alle  scuole di ogni ordine e grado, di cui al
decreto   legislativo   16 aprile   1994,   n.   297,   e  successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto-legge  28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17;
  Vista  la  deliberazione  preliminare  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 22 dicembre 2006;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 22 gennaio 2007;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 marzo 2007;
  Sulla  proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto
con  i  Ministri  dell'economia  e delle finanze, per le riforme e le
innovazioni  nella  pubblica  amministrazione  e per l'attuazione del
programma di Governo;

                              E m a n a

il seguente regolamento:

                               Art. 1.
Riordino  degli  organi collegiali ed altri organismi operanti presso
               il Ministero della pubblica istruzione

  1.  Ai  sensi dell'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 4 luglio
2006,  n.  223,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006,  n.  248,  sono riordinati secondo quanto previsto dal presente
regolamento  e  continuano  ad  operare  presso  il  Ministero  della
pubblica  istruzione  i  seguenti  organismi,  istituiti  con legge o
regolamento:
    a) Comitato  nazionale  per  il  sistema  dell'istruzione e della
formazione  tecnica  superiore,  istituito ai sensi dell'articolo 69,
comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144;
    b) Comitato  per il monitoraggio e la valutazione dell'alternanza
scuola-lavoro,  istituito  ai  sensi  dell'articolo 3,  comma 2,  del
decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77;
    c) Comitato   per   le  pari  opportunita',  istituito  ai  sensi
dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio
1987, n. 266;
    d) Osservatorio  per  l'edilizia  scolastica,  istituito ai sensi
dell'articolo 6 della legge 11 gennaio 1996, n. 23;
    e) Forum  nazionale delle associazioni studentesche, previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, come
modificato  dal  decreto  del Presidente della Repubblica 23 dicembre
2005, n. 301;
    f) Forum  nazionale delle associazioni dei genitori, previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, come
modificato  dal  decreto  del Presidente della Repubblica 23 dicembre
2005, n. 301;
    g) Conferenza nazionale dei Presidenti delle consulte provinciali
degli studenti, istituita dal decreto del Presidente della Repubblica
10 ottobre  1996,  n. 567, come modificato dal decreto del Presidente
della Repubblica 9 aprile 1999, n. 156;
    h) Comitato  interministeriale  di  sorveglianza per l'attuazione
del Piano operativo nazionale (PON), previsto dal regolamento (CE) n.
1260/99 del Consiglio, del 21 giugno 1999 e dal Quadro comunitario di
sostegno, obiettivo 1 2000/2006;
    i) Organi    collegiali    regionali,    istituiti    ai    sensi
dell'articolo 75 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
    l) Commissione  per la concessione di diplomi ai benemeriti della
scuola, della cultura e dell'arte, istituita ai sensi dell'articolo 6
della legge 16 novembre 1950, n. 1093;
    m) Comitati  provinciali  di  educazione  e prevenzione dei danni
alla salute derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope,
istituiti  ai sensi della legge 20 giugno 1990, n. 162, e del decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
    n) Consulte   provinciali   degli   studenti   e   i   nuclei  di
coordinamento   regionale,   istituiti   ai  sensi  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  9 aprile  1999,  n.  156, e successive
modificazioni;
    o) Gruppi   di   lavoro   interistituzionali  provinciali  (GLIP)
istituiti  ai  sensi dell'articolo 15 della legge 5 febbraio 1992, n.
104;
    p) Organi   provinciali   di   garanzia,   istituiti   ai   sensi
dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno
1998, n. 249;
    q) Comitati  per  la  sicurezza,  istituiti  ai sensi del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
    r) Commissioni  provinciali  di cui all'articolo 26, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416;
    s) Gruppi  di  lavoro  provinciali  per  l'handicap, istituiti ai
sensi della citata legge n. 104 del 1992;
    t) Commissioni    di    lavoro   regionali   per   l'handicap   e
l'integrazione,  istituite  ai  sensi  della  citata legge n. 104 del
1992;
    u) Conferenze   regionali   delle   Consulte  per  gli  studenti,
istituite  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica
10 ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni;
    v) Forum  regionali  dei genitori, istituiti ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e successive
modificazioni;
    z) Commissioni  per  lo scarto d'archivio, istituite ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.
  2.  Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della
legge  23 dicembre  2005,  n.  266,  le  spese di funzionamento degli
organismi  di  cui  al comma 1 sono ridotte del 30 per cento rispetto
all'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006 la riduzione prevista
dall'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, opera in misura
proporzionale  al  periodo  intercorrente  tra  la data di entrata in
vigore  del citato decreto-legge ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto
degli  impegni di spesa gia' assunti alla medesima data di entrata in
vigore del decreto-legge.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note al preambolo:
              - L'art.   87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare  le  leggi ed emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              - Si  riporta  il  comma 2  dell'art.  17  della  legge
          23 agosto    1988,    n.   400,   che   reca:   «Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri»;
              «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.».
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 29 del decreto-legge
          4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  4 agosto  2006,  n.  248,  che reca: «Conversione in
          legge,  con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006,
          n.  223,  recante  disposizioni  urgenti  per  il  rilancio
          economico   e   sociale,   per   il   contenimento   e   la
          razionaliz-zazione della spesa pubblica, nonche' interventi
          in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale»:
              «Art.  29  (Contenimento spesa per commissioni comitati
          ed  altri  organismi).  -  1.  Fermo  restando  il  divieto
          previsto  dall'art.  18,  comma 1,  della legge 28 dicembre
          2001,   n.   448,  la  spesa  complessiva  sostenuta  dalle
          amministrazioni  pubbliche  di cui all'art. 1, comma 2, del
          decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n. 165, e successive
          modificazioni,  per  organi  collegiali  e altri organismi,
          anche  monocratici,  comunque  denominati,  operanti  nelle
          predette  amministrazioni,  e' ridotta del trenta per cento
          rispetto  a  quella  sostenuta  nell'anno 2005. Ai suddetti
          fini   le  amministrazioni  adottano  con  immediatezza,  e
          comunque  entro  trenta  giorni  dalla  data  di entrata in
          vigore  del  presente  decreto,  le  necessarie  misure  di
          adeguamento  ai  nuovi  limiti  di spesa. Tale riduzione si
          aggiunge  a  quella  prevista  dall'art. 1, comma 58, della
          legge 23 dicembre 2005, n. 266.
              2.  Per  realizzare  le finalita' di contenimento delle
          spese  di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si
          procede,  entro  centoventi giorni dalla data di entrata in
          vigore  del  presente decreto, al riordino degli organismi,
          anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture,
          con  regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2,
          della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  per gli organismi
          previsti  dalla  legge  o da regolamento e, per i restanti,
          con  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
          concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze, su
          proposta  del  Ministro competente. I provvedimenti tengono
          conto dei seguenti criteri:
                a) eliminazione  delle  duplicazioni  organizzative e
          funzionali;
                b) razionalizzazione delle competenze delle strutture
          che svolgono funzioni omogenee;
                c) limitazione del numero delle strutture di supporto
          a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli
          organismi;
                d) diminuzione   del   numero  dei  componenti  degli
          organismi;
                e) riduzione  dei  compensi  spettanti  ai componenti
          degli organismi;
                e-bis) indicazione  di  un  termine  di  durata,  non
          superiore  a  tre anni, con la previsione che alla scadenza
          l'organismo e' da intendersi automaticamente soppresso;
                e-ter) previsione  di  una  relazione di fine mandato
          sugli  obiettivi  realizzati dagli organismi, da presentare
          all'amministrazione   competente   e  alla  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri.
              2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta,
          prima  della scadenza del termine di durata degli organismi
          individuati  dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di
          concerto  con  l'amministrazione  di settore competente, la
          perdurante    utilita'    dell'organismo    proponendo   le
          conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata
          dello stesso.
              3.   Le  amministrazioni  non  statali  sono  tenute  a
          provvedere,  entro  lo  stesso  termine  e sulla base degli
          stessi  criteri  di  cui  al  comma 2,  con  atti di natura
          regolamentare   previsti  dai  rispettivi  ordinamenti,  da
          sottoporre  alla verifica degli organi interni di controllo
          e   all'approvazione  dell'amministrazione  vigilante,  ove
          prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti
          le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite
          di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.
              4.  Ferma  restando la realizzazione degli obiettivi di
          risparmio  di  spesa  di  cui al comma 1, gli organismi non
          individuati  dai  provvedimenti  previsti  dai  commi 2 e 3
          entro  il  15 maggio  2007  sono  soppressi. A tale fine, i
          regolamenti  ed  i  decreti  di cui al comma 2, nonche' gli
          atti  di  natura  regolamentare  di  cui al comma 3, devono
          essere  trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri,
          ovvero  per  la  verifica  da parte degli organi interni di
          controllo     e     per     l'approvazione     da     parte
          dell'amministrazione  vigilante,  ove  prevista,  entro  il
          28 febbraio 2007.
              5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che
          si  sia  provveduto  agli adempimenti ivi previsti e' fatto
          divieto  alle  amministrazioni di corrispondere compensi ai
          componenti degli organismi di cui al comma 1.
              6.  Le  disposizioni  del presente articolo non trovano
          diretta  applicazione alle regioni, alle province autonome,
          agli  enti  locali  e  agli  enti  del  Servizio  sanitario
          nazionale,   per  i  quali  costituiscono  disposizioni  di
          principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
              7.   Le   disposizioni  del  presente  articolo non  si
          applicano  ai  commissari  straordinari  del Governo di cui
          all'art.  11  della  legge  23 agosto  1988, n. 400, e agli
          organi di direzione, amministrazione e controllo.».
              - Il  decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, reca:
          «Approvazione    del   testo   unico   delle   disposizioni
          legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
          scuole di ogni ordine e grado».
              - Il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca:
          «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
          11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».
              - Il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca:
          «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
          delle amministrazioni pubbliche».
              - Si riporta il comma 177 dell'art. 2 del decreto-legge
          3 ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con modificazioni,
          dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che reca «Conversione
          in  legge,  con  modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre
          2006,  n.  262,  recante  disposizioni  urgenti  in materia
          tributaria e finanziaria»:
              «177.  All'art. 29, comma 4, del decreto-legge 4 luglio
          2006,  n.  223,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          4 agosto  2006, n. 248, le parole: "centoventi giorni" sono
          sostituite dalle seguenti: "centottanta giorni".».
          Note all'art. 1:
              - Per il testo dell'art. 29, comma 2, del decreto-legge
          4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
          legge   4 agosto  2006,  n.  248,  si  vedano  le  note  al
          preambolo.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  69, comma 2, della
          legge  17 maggio  1999, n. 144, che reca «Misure in materia
          di  investimenti,  delega  al Governo per il riordino degli
          incentivi  all'occupazione e della normativa che disciplina
          l'INAIL,  nonche'  disposizioni  per il riordino degli enti
          previdenziali»:
              «Art. 69 (Istruzione e formazione tecnica superiore). -
          1. (Omissis).
              2.  Le  regioni  programmano  l'istituzione  dei  corsi
          dell'IFTS,   che   sono   realizzati   con   modalita'  che
          garantiscono  l'integrazione  tra  sistemi formativi, sulla
          base  di linee guida definite d'intesa tra i Ministri della
          pubblica  istruzione, del lavoro e della previdenza sociale
          e   dell'universita'   e   della   ricerca   scientifica  e
          tecnologica,  la  Conferenza  unificata  di  cui al decreto
          legislativo  28 agosto  1997,  n.  281,  e le parti sociali
          mediante  l'istituzione  di un apposito comitato nazionale.
          Alla   progettazione   dei   corsi   dell'IFTS   concorrono
          universita',  scuole  medie  superiori,  enti  pubblici  di
          ricerca,  centri  e  agenzie  di  formazione  professionale
          accreditati  ai  sensi  dell'art.  17 della legge 24 giugno
          1997,  n.  196,  e  imprese  o  loro associazioni, tra loro
          associati anche in forma consortile.».
              - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 2, del decreto
          legislativo  15 aprile  2005,  n. 77, che reca «Definizione
          delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro,
          a norma dell'art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53»:
              «Art.  3  (Realizzazione dei percorsi in alternanza). -
          1. (Omissis).
              2.  Ai  fini  dello  sviluppo,  nelle  diverse  realta'
          territoriali, dei percorsi di cui all'art. 1 che rispondano
          a criteri di qualita' sotto il profilo educativo ed ai fini
          del   monitoraggio   e  della  valutazione  dell'alternanza
          scuola-lavoro,  nonche'  ai  fini  di  cui  al  comma 3, e'
          istituito,   a   livello  nazionale,  il  Comitato  per  il
          monitoraggio     e     la    valutazione    dell'alternanza
          scuola-lavoro,  con  decreto  del Ministro dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il
          Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche sociali e con il
          Ministro  delle attivita' produttive, previa intesa in sede
          di  Conferenza  unificata,  di  cui  all'art. 8 del decreto
          legislativo   28 agosto   1997,  n.  281.  Il  Comitato  e'
          istituito   assicurando   la  rappresentanza  dei  soggetti
          istituzionali   interessati,  delle  camere  di  commercio,
          industria, artigianato e agricoltura e delle rappresentanze
          dei  lavoratori  e dei datori di lavoro. Per la valutazione
          dei   percorsi  il  Comitato  si  coordina  con  l'Istituto
          nazionale   di   valutazione  del  sistema  dell'istruzione
          (INVALSI),  di  cui  all'art.  2  del  decreto  legislativo
          19 novembre 2004, n. 286.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  41 del decreto del
          Presidente  della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, recante
          «Norme  risultanti  dalla  disciplina prevista dall'accordo
          del  26 marzo  1987  concernente  il comparto del personale
          dipendente dai Ministeri»:
              «Art.  41  (Pari  opportunita).  -  1.  Nell'intento di
          attivare  misure  e  meccanismi tesi a consentire una reale
          parita'  tra uomini e donne all'interno del comparto di cui
          all'art.  2  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
          5 marzo   1986,   n.   68,   saranno   definiti,   con   la
          contrattazione  decentrata  di  livello nazionale e di area
          territoriale cosi' come individuata nell'art. 17, specifici
          interventi  che  si concretizzino in vere e proprie "azioni
          positive" a favore delle lavoratrici.
              2.  Pertanto,  al  fine di consentire una reale parita'
          uomini-donne,  vengono istituiti, presso tutti i Ministeri,
          con  la  presenza  delle organizzazioni sindacali, appositi
          comitati  per  le  pari opportunita', che propongano misure
          adatte a creare effettive condizioni di pari opportunita' e
          relazionino  almeno  una  volta  all'anno, sulle condizioni
          oggettive  in  cui  si trovano le lavoratrici rispetto alle
          attribuzioni,  alle  mansioni, alla partecipazione ai corsi
          di  formazione  ed  aggiornamento,  ai  nuovi  ingressi, al
          rispetto   dell'applicazione   della   normativa   per   la
          prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali,
          alla  promozione  di misure idonee a tutelarne la salute in
          relazione    alle   peculiarita'   psicofisiche   ed   alla
          prevedibilita'   di  rischi  specifici  per  le  donne  con
          particolare   attenzione  alle  situazioni  di  lavoro  che
          possono rappresentare rischi per la salute riproduttiva.».
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  6  della  legge
          11 gennaio  1996,  n.  23,  che  reca «Norme per l'edilizia
          scolastica»:
              «Art.  6 (Osservatorio per l'edilizia scolastica). - 1.
          E'  istituito presso il Ministero della pubblica istruzione
          l'Osservatorio  per  l'edilizia  scolastica,  composto  dai
          rappresentanti   degli  organismi  nazionali,  regionali  e
          locali   competenti  in  materia  di  edilizia  scolastica,
          nonche'  da  una  rappresentanza  del  Ministero per i beni
          culturali  e  ambientali,  con  compiti  di  promozione, di
          indirizzo  e  di  coordinamento  delle attivita' di studio,
          ricerca  e  normazione  tecnica  espletate  dalle regioni e
          dagli  enti  locali  territoriali nel campo delle strutture
          edilizie  per  la  scuola  e  del loro assetto urbanistico,
          nonche'  di supporto dei soggetti programmatori e attuatori
          degli interventi previsti dalla presente legge.
              2.  L'Osservatorio  e'  presieduto  dal  Ministro della
          pubblica  istruzione, il quale ne determina la composizione
          con  proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome  di  Trento  e  di Bolzano. La partecipazione alle
          riunioni   dell'Osservatorio  non  comporta  il  diritto  a
          percepire   alcun   compenso  a  carico  del  bilancio  del
          Ministero della pubblica istruzione.
              3.  I  competenti  uffici  e  i  servizi  statistico ed
          informatico  operanti  presso  il  Ministero della pubblica
          istruzione sono di supporto all'Osservatorio, ai fini delle
          attivita'  di  cui al comma 1. Ai medesimi fini, nonche' ai
          fini  di cui all'art. 5, comma 1, opera presso il Ministero
          della  pubblica  istruzione  un'apposita  struttura tecnica
          funzionalmente   incardinata  nel  competente  Ufficio  per
          l'edilizia  scolastica.  Per  le esigenze di tale struttura
          puo'  essere  disposto  il comando di personale qualificato
          appartenente  ai  ruoli  delle amministrazioni dello Stato,
          fino   ad  un  massimo  di  cinque  unita'  nella  fase  di
          predisposizione  delle  norme  tecniche  di cui all'art. 5,
          comma 1, e di due unita' per l'attivita' ordinaria.».
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre
          1996,  n.  567,  reca:  «Regolamento  recante la disciplina
          delle    iniziative   complementari   e   delle   attivita'
          integrative nelle istituzioni scolastiche».
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          23 dicembre   2005,  n.  301,  reca:  «Regolamento  recante
          modifiche  ed  integrazioni al decreto del Presidente della
          Repubblica   10 ottobre   1996,   n.  567,  concernente  la
          disciplina delle iniziative complementari e delle attivita'
          integrative nelle istituzioni scolastiche».
              - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 9 aprile
          1999,  n.  156,  reca:  «Regolamento  recante  modifiche ed
          integrazioni  al  decreto  del  Presidente della Repubblica
          10 ottobre  1996,  n.  567, concernente la disciplina delle
          iniziative  complementari  e le attivita' integrative delle
          istituzioni scolastiche».
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  75  del  decreto
          legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,  recante:  «Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59»:
              «Art.   75   (Disposizioni   particolari   per   l'area
          dell'istruzione  non  universitaria).  - 1. Le disposizioni
          relative  al  Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
          della  ricerca,  limitatamente all'area dell'istruzione non
          universitaria,  fatta salva l'ulteriore fase di riordino in
          attuazione  del  presente  titolo, si applicano a decorrere
          dall'entrata  in vigore del presente decreto legislativo. A
          tal   fine   l'organizzazione,   la   dotazione   organica,
          l'individuazione dei dipartimenti e degli uffici di livello
          dirigenziale  generale  e  la  definizione  dei  rispettivi
          compiti  sono  stabiliti  con  regolamenti emanati ai sensi
          dell'art.  17,  comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
          400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
              2.  Il  regolamento  di  cui  al  comma 1 si attiene ai
          seguenti principi e criteri direttivi:
                a) individuazione  dei  dipartimenti  in  numero  non
          superiore a due e ripartizione fra essi dei compiti e delle
          funzioni   secondo   criteri  di  omogeneita',  coerenza  e
          completezza;
                b) eventuale  individuazione, quali uffici di livello
          non  equiparato  ad ufficio dirigenziale dipartimentale, di
          servizi  autonomi  di  supporto,  in numero non superiore a
          tre,  per  l'esercizio di funzioni strumentali di interesse
          comune  ai  dipartimenti,  con  particolare  riferimento ai
          compiti  in  materia di informatizzazione, comunicazione ed
          affari economici.
              3.   Relativamente   alle   competenze  in  materia  di
          istruzione    non    universitaria,    il    Ministero   ha
          organizzazione  periferica, articolata in uffici scolastici
          regionali  di livello dirigenziale generale, quali autonomi
          centri  di  responsabilita'  amministrativa, che esercitano
          tra  le funzioni residuate allo Stato in particolare quelle
          inerenti   all'attivita'   di   supporto  alle  istituzioni
          scolastiche  autonome,  ai  rapporti con le amministrazioni
          regionali  e  con  gli  enti  locali,  ai  rapporti  con le
          universita'  e le agenzie formative, al reclutamento e alla
          mobilita'  del  personale  scolastico,  ferma  restando  la
          dimensione  provinciale  dei  ruoli  del personale docente,
          amministrativo,  tecnico  e  ausiliare,  alla  assegnazione
          delle  risorse  finanziarie e di personale alle istituzioni
          scolastiche.  Ai  fini  di  un  coordinato  esercizio delle
          funzioni  pubbliche  in materia di istruzione e' costituito
          presso   ogni   ufficio   scolastico  regionale  un  organo
          collegiale  a  composizione mista, con rappresentanti dello
          Stato,   della   regione  e  delle  autonomie  territoriali
          interessate,  cui  compete il coordinamento delle attivita'
          gestionali di tutti i soggetti interessati e la valutazione
          della   realizzazione  degli  obiettivi  programmati.  Alla
          organizzazione  degli  uffici  scolastici  regionali  e del
          relativo  organo  collegiale  si  provvede  con regolamento
          adottato  ai  sensi  dell'art. 17, comma 4-bis, della legge
          23 agosto 1988, n. 400. A decorrere dalla entrata in vigore
          del  regolamento  stesso,  sono soppresse le sovrintendenze
          scolastiche regionali e, in relazione all'articolazione sul
          territorio  provinciale,  anche per funzioni, di servizi di
          consulenza  e  supporto  alle istituzioni scolastiche, sono
          contestualmente soppressi i provveditorati agli studi.
              4.   In   relazione   all'entrata   in   vigore   delle
          disposizioni   di   attuazione  dell'art.  21  della  legge
          15 marzo 1997, n. 59, il riordino dell'area dell'istruzione
          non  universitaria  e' definitivamente attuato entro l'anno
          2000,  garantendo l'invarianza della spesa per le dotazioni
          organiche  di personale previste dal decreto del Presidente
          del Consiglio dei Ministri 30 luglio 1996.
              5.  Fino  all'entrata  in vigore del regolamento di cui
          all'art.   4  il  Ministro  della  pubblica  istruzione  e'
          autorizzato  a  sperimentare anche con singoli atti modelli
          organizzativi   conformi  alle  disposizioni  del  presente
          decreto   legislativo   che  consentano  l'aggregazione  di
          compiti e funzioni omogenee con attribuzione delle connesse
          responsabilita'  amministrative  e  contabili  al dirigente
          preposto.  Per  tali  finalita'  e'  altresi' autorizzato a
          promuovere  i  procedimenti  di formazione, riconversione e
          riqualificazione   necessari   in   relazione   alla  nuova
          organizzazione e alle competenze dell'amministrazione.».
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  6  della  legge
          16 novembre  1950,  n.  1093,  che  reca:  «Concessione  di
          diplomi   ai  benemeriti  della  scuola,  della  cultura  e
          dell'arte»:
              «Art. 6. - Il Ministro per la pubblica istruzione fara'
          le  proposte,  di cui all'articolo precedente, su parere di
          una commissione da lui nominata e presieduta, e costituita:
                a) dai   direttori   generali   del  Ministero  della
          pubblica istruzione;
                b) da  un  membro  di  ciascuna delle tre sezioni del
          Consiglio superiore della pubblica istruzione; da un membro
          del  Consiglio superiore delle antichita' e belle arti e da
          uno  del Consiglio superiore delle accademie e biblioteche,
          tutti designati dai rispettivi Consigli;
                c) da      un      rappresentante     rispettivamente
          dell'Accademia  dei  Lincei,  dell'Accademia  di San Luca e
          dell'Accademia di Santa Cecilia;
                d) da  due membri scelti dal Ministro per la pubblica
          istruzione  tra  coloro che sono gia' insigniti del diploma
          di benemerenza di cui all'art. 1.
              La  commissione  dara'  parere anche sulle segnalazioni
          che   fossero   fatte   per   iniziativa  di  membri  della
          commissione stessa.
              In  caso  di  assenza o di impedimento del Ministro, la
          commissione  sara'  presieduta dal Sottosegretario di Stato
          per la pubblica istruzione.
              I  membri della commissione durano in carica due anni e
          possono essere confermati.».
              - La    legge    20 giugno    1990,   n.   162,   reca:
          «Aggiornamento,   modifiche  ed  integrazioni  della  legge
          22 dicembre   1975,   n.   685,  recante  disciplina  degli
          stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione, cura e
          riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza».
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
          1990,  n. 309, reca: «Testo unico delle leggi in materia di
          disciplina   degli   stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,
          prevenzione,  cura  e  riabilitazione dei relativi stati di
          tossicodipendenza».
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  15  della  legge
          5 febbraio   1992,   n.  104,  recante:  «Legge-quadro  per
          l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti delle
          persone handicappate»:
              «Art.   15   (Gruppi   di   lavoro  per  l'integrazione
          scolastica).    - 1. Presso    ogni    ufficio   scolastico
          provinciale  e'  istituito un gruppo di lavoro composto da:
          un  ispettore tecnico nominato dal provveditore agli studi,
          un  esperto  della scuola utilizzato ai sensi dell'art. 14,
          decimo  comma,  della  legge  20 maggio  1982,  n.  270,  e
          successive  modificazioni, due esperti designati dagli enti
          locali,  due  esperti  delle  unita'  sanitarie locali, tre
          esperti   designati   dalle   associazioni   delle  persone
          handicappate   maggiormente   rappresentative   a   livello
          provinciale nominati dal provveditore agli studi sulla base
          dei criteri indicati dal Ministro della pubblica istruzione
          entro  novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge.  Il  gruppo  di  lavoro dura in carica tre
          anni.
              2.  Presso ogni circolo didattico ed istituto di scuola
          secondaria  di primo e secondo grado sono costituiti gruppi
          di studio e di lavoro composti da insegnanti, operatori dei
          servizi, familiari e studenti con il compito di collaborare
          alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal
          piano educativo.
              3.  I  gruppi di lavoro di cui al comma 1 hanno compiti
          di  consulenza  e  proposta  al provveditore agli studi, di
          consulenza  alle  singole scuole, di collaborazione con gli
          enti locali e le unita' sanitarie locali per la conclusione
          e la verifica dell'esecuzione degli accordi di programma di
          cui  agli  articoli 13,  39  e  40,  per  l'impostazione  e
          l'attuazione  dei piani educativi individualizzati, nonche'
          per  qualsiasi  altra  attivita'  inerente all'integrazione
          degli alunni in difficolta' di apprendimento.
              4.  I  gruppi  di  lavoro predispongono annualmente una
          relazione  da inviare al Ministro della pubblica istruzione
          ed  al  presidente  della  giunta  regionale. Il presidente
          della  giunta  regionale  puo' avvalersi della relazione ai
          fini della verifica dello stato di attuazione degli accordi
          di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  5  del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  24 giugno  1998, n. 249, che
          reca:  «Regolamento  recante lo statuto delle studentesse e
          degli studenti della scuola secondaria»:
              «Art.  5  (Impugnazioni).  - 1. Per l'irrogazione delle
          sanzioni  di  cui  all'art.  4,  comma 7,  e per i relativi
          ricorsi  si  applicano le disposizioni di cui all'art. 328,
          commi 2  e  4,  del  decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
          297.
              2. Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di
          cui  al  comma 1 e' ammesso ricorso da parte degli studenti
          nella  scuola  secondaria superiore e da parte dei genitori
          nella   scuola   media,   entro   quindici   giorni   dalla
          comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo
          di  garanzia  interno alla scuola, istituito e disciplinato
          dai  regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del
          quale  fa  parte  almeno  un  rappresentante degli studenti
          nella  scuola  secondaria  superiore  e  dei genitori nella
          scuola media.
              3.  L'organo  di  garanzia di cui al comma 2 decide, su
          richiesta  degli studenti della scuola secondaria superiore
          o  di  chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che
          sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione
          del presente regolamento.
              4.   Il   dirigente   dell'amministrazione   scolastica
          periferica  decide  in  via definitiva sui reclami proposti
          dagli  studenti  della  scuola  secondaria  superiore  o da
          chiunque  vi  abbia  interesse,  contro  le  violazioni del
          presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli
          istituti.  La decisione e' assunta previo parere vincolante
          di un organo di garanzia composto, per la scuola secondaria
          superiore,   da   due  studenti  designati  dalla  consulta
          provinciale,  da tre docenti e da un genitore designati dal
          consiglio  scolastico  provinciale,  e  presieduto  da  una
          persona  di  elevate  qualita' morali e civili nominata dal
          dirigente  dell'amministrazione  scolastica periferica. Per
          la  scuola  media  in  luogo  degli studenti sono designati
          altri due genitori.».
              - Il  decreto  legislativo  19 settembre  1994, n. 626,
          reca:  «Attuazione  delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE,
          89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE,
          90/679/CEE,   93/88/CEE,   95/63/CE,   97/42/CE,  98/24/CE,
          99/38/CE,  99/92/CE,  2001/45/CE,  2003/10/CE  e 2003/18/CE
          riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute
          dei lavoratori durante il lavoro».
              - Si  riporta il testo del terzo comma dell'art. 26 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.
          416,  che  reca:  «Istituzione  e  riordinamento  di organi
          collegiali  della scuola materna, elementare, secondaria ed
          artistica»:
              «I  provveditori  agli studi procedono all'approvazione
          dei  conti consuntivi, su parere di una commissione formata
          da  due  funzionari della carriera dirigenziale o direttiva
          appartenenti   uno  all'ufficio  scolastico  provinciale  e
          l'altro alla competente ragioneria provinciale dello Stato,
          nonche'  da  un  rappresentante  dei genitori degli allievi
          membro     del     consiglio     scolastico    provinciale,
          preferibilmente          esperto         in         materia
          amministrativo-contabile.».
              - La legge 5 febbraio 1992, n. 104, reca: «Legge-quadro
          per  l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
          persone handicappate».
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          30 settembre   1963,   n.   1409,   reca:  «Norme  relative
          all'ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato».
              - Si  riporta  il  comma 58  dell'art.  1  della  legge
          23 dicembre  2005,  n.  266,  recante: «Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2006)»:
              «58.   Le   somme   riguardanti  indennita',  compensi,
          gettoni, retribuzioni o altre utilita' comunque denominate,
          corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione
          e   controllo,   consigli   di   amministrazione  e  organi
          collegiali  comunque  denominati,  presenti nelle pubbliche
          amministrazioni  di  cui  all'art.  1, comma 2, del decreto
          legislativo   30 marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni,  e  negli enti da queste ultime controllati,
          sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli
          importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.».
              - Per  il testo dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio
          2006,  n.  223,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          4 agosto 2006, n. 248, si vedano le note al preambolo.