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LEGGE 11 gennaio 1996, n. 23

Norme per l'edilizia scolastica.

note: Entrata in vigore della legge: 3-2-1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/07/2015)
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Testo in vigore dal:  16-7-2015
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Art. 6

Osservatorio per l'edilizia scolastica
1. È istituito presso il Ministero della pubblica istruzione l'Osservatorio per l'edilizia scolastica, composto dai rappresentanti degli organismi nazionali, regionali e locali competenti in materia di edilizia scolastica, nonché da una rappresentanza del Ministero per i beni culturali e ambientali, con compiti di promozione, di indirizzo e di coordinamento delle attività di studio, ricerca e normazione tecnica espletate dalle regioni e dagli enti locali territoriali nel campo delle strutture edilizie per la scuola e del loro assetto urbanistico, nonché di supporto dei soggetti programmatori e attuatori degli interventi previsti dalla presente legge.
((4))
2. L'Osservatorio è presieduto dal Ministro della pubblica istruzione, il quale ne determina la composizione con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La partecipazione alle riunioni dell'Osservatorio non comporta il diritto a percepire alcun compenso a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.
3. I competenti uffici e i servizi statistico ed informatico operanti presso il Ministero della pubblica istruzione sono di supporto all'Osservatorio, ai fini delle attività di cui al comma 1.
Ai medesimi fini, nonché ai fini di cui all'articolo 5, comma 1, opera presso il Ministero della pubblica istruzione un'apposita struttura tecnica funzionalmente incardinata nel competente Ufficio per l'edilizia scolastica. Per le esigenze di tale struttura può essere disposto il comando di personale qualificato appartenente ai ruoli delle amministrazioni dello Stato, fino ad un massimo di cinque unità nella fase di predisposizione delle norme tecniche di cui all'articolo 5, comma 1, e di due unità per l'attività ordinaria.

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AGGIORNAMENTO (4)

La L. 13 luglio 2015, n. 107 ha disposto (con l'art. 1, comma 159) che "All'Osservatorio per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 6 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, al quale partecipa la Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 maggio 2014 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, sono attribuiti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche compiti di indirizzo, di programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica nonché di diffusione della cultura della sicurezza. Alle sedute dell'Osservatorio è consentita, su specifiche tematiche, la partecipazione delle organizzazioni civiche aventi competenza ed esperienza comprovate sulla base di criteri oggettivi e predefiniti".