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DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2006, n. 303

Coordinamento con la legge 28 dicembre 2005, n. 262, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (T.U.B.) e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (T.U.F.).

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/1/2007
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Testo in vigore dal: 25-1-2007
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per
la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, ed in
particolare   l'articolo 43   recante   delega   al  Governo  per  il
coordinamento legislativo;
  Visto  il  testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
  Visto   il   testo   unico   delle   disposizioni   in  materia  di
intermediazione  finanziaria,  ai  sensi  degli articoli 8 e 21 della
legge   6 febbraio  1996,  n.  52,  di  cui  al  decreto  legislativo
24 febbraio 1998, n. 58;
  Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per la tutela
della concorrenza e del mercato;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 31 agosto 2006;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 1° dicembre 2006;
  Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
      Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria
                            e creditizia
  1. L'articolo  2  del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia  di  cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
di  seguito  denominato:  «decreto  legislativo 1° settembre 1993, n.
385», e' modificato come segue:
    a) al  comma 1,  le  parole:  «dal  Ministro  del  commercio  con
l'estero, dal Ministro per il coordinamento delle politiche agricole,
alimentari  e  forestali,  dal  Ministro  delle finanze, dal Ministro
dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato, dal Ministro dei
lavori  pubblici»  sono  sostituite dalle seguenti: «dal Ministro del
commercio  internazionale,  dal  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari  e  forestali,  dal Ministro dello sviluppo economico, dal
Ministro delle infrastrutture, dal Ministro dei trasporti»;
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  «2.  Il  Presidente  puo'  invitare  altri Ministri a intervenire a
singole  riunioni  a  fini consultivi. Agli stessi fini il Presidente
puo'  invitare  i  Presidenti  delle  altre  Autorita'  competenti  a
prendere  parte a singole riunioni in cui vengano trattati argomenti,
attinenti  a  materie loro attribuite dalla legge, connessi a profili
di  stabilita'  complessiva,  trasparenza  ed  efficienza del sistema
finanziario.».
  2.  Al  comma 4  dell'art.  14 del decreto legislativo 1° settembre
1993,  n.  385,  le  parole:  «con  decreto  del Ministro del tesoro,
d'intesa  con  il  Ministro  degli  affari  esteri,  sentita la Banca
d'Italia.  L'autorizzazione  e' comunque subordinata» sono sostituite
dalle  seguenti:  «dalla  Banca  d'Italia, sentito il Ministero degli
affari esteri, subordinatamente».
  3. L'articolo 45 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
e' abrogato.
  4. L'articolo 53 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
e' modificato come segue:
    a) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
  «4. La Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR,
disciplina  condizioni  e  limiti  per  l'assunzione,  da parte delle
banche,  di  attivita' di rischio nei confronti di coloro che possono
esercitare,   direttamente   o   indirettamente,  un'influenza  sulla
gestione  della  banca  o  del gruppo bancario nonche' dei soggetti a
essi  collegati.  Ove verifichi in concreto l'esistenza di situazioni
di   conflitto   di  interessi,  la  Banca  d'Italia  puo'  stabilire
condizioni  e  limiti  specifici  per l'assunzione delle attivita' di
rischio.»;
    b) il comma 4-bis e' abrogato;
    c) al  comma 4-quater, le parole: «alle altre attivita' bancarie»
sono  sostituite  dalle  seguenti: «ad altre tipologie di rapporti di
natura economica».
  5.   Al   comma 1   dell'articolo 116   del   decreto   legislativo
1° settembre 1993, n. 385, le parole: «computato secondo le modalita'
stabilite  a norma dell'articolo 122» sono sostituite dalle seguenti:
«previsto  dall'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 7 marzo 1996, n.
108».
  6.   Al   comma 1   dell'art.   128-bis   del  decreto  legislativo
1° settembre  1993,  n.  385,  le  parole:  «con  i consumatori» sono
sostituite dalle seguenti: «con la clientela».
  7.  L'articolo  129  del  decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, e' sostituito dal seguente:
                             «Art. 129.
                  Emissione di strumenti finanziari
  1. La  Banca  d'Italia  puo'  richiedere  a  chi  emette  od  offre
strumenti  finanziari  segnalazioni periodiche, dati e informazioni a
carattere  consuntivo  riguardanti gli strumenti finanziari emessi od
offerti in Italia, ovvero all'estero da soggetti italiani, al fine di
acquisire  elementi  conoscitivi  sull'evoluzione  dei prodotti e dei
mercati finanziari.
  2.  La  Banca  d'Italia  emana  disposizioni attuative del presente
articolo.».
  8.  L'articolo  136  del  decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, e' modificato come segue:
    a) al  comma 1,  dopo  le  parole: «in materia di interessi degli
amministratori» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e di operazioni
con parti correlate»;
    b) al  comma 2-bis,  le  parole:  «o sono ad esse collegate» sono
sostituite  dalle  seguenti: «. Il presente comma non si applica alle
obbligazioni  contratte  tra societa' appartenenti al medesimo gruppo
bancario   ovvero   tra   banche   per   le  operazioni  sul  mercato
interbancario.».
  9.   Il   comma 1   dell'articolo 143   del   decreto   legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e' abrogato.
  10.   Al   comma 1   dell'articolo 144   del   decreto  legislativo
1° settembre  1993,  n.  385,  dopo  le  parole:  «114-quater,»  sono
inserite le seguenti: «129, comma 1,».
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restono
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Si riporta il testo dell'art. 76 della Costituzione:
              «Art.  76. - L'esercizio della funzione legislativa non
          puo'  essere  delegato al Governo se non con determinazione
          di  principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per tempo
          limitato e per oggetti definiti.
              L'art.  87  della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  ed  emanare  i  decreti  aventi  valore di legge e i
          regolamenti.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  43  della legge 28
          dicembre  2005,  n. 262, recante disposizioni per la tutela
          del  risparmio  e  la  disciplina  dei  mercati finanziari,
          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale n. 31 del 28 dicembre
          2005, supplemento ordinario.
              «Art.  43  (Delega  al  Governo  per  il  coordinamento
          legislativo).  -  1.  Il  Governo  e' delegato ad adottare,
          entro  un  anno  dalla  data  di  entrata  in  vigore della
          presente   legge,   uno  o  piu'  decreti  legislativi  per
          l'adeguamento  del  testo  unico  delle  leggi  in  materia
          bancaria  e  creditizia,  di  cui  al  decreto  legislativo
          1° settembre  1993,  n.  385, e successive modificazioni, e
          del   testo   unico   delle   disposizioni  in  materia  di
          intermediazione  finanziaria, di cui al decreto legislativo
          24 febbraio   1998,  n.  58,  e  successive  modificazioni,
          nonche' delle altre leggi speciali, alle disposizioni della
          presente  legge,  apportando le modifiche necessarie per il
          coordinamento delle disposizioni stesse.».
              - Il  decreto  legislativo  1° settembre  1993, n. 385,
          recante  il  testo  unico delle leggi in materia bancaria e
          creditizia,  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230
          del 30 settembre 1993, supplemento ordinario.
              - Il  decreto  legislativo  24 febbraio  1998,  n.  58,
          recante  il  testo  unico  delle disposizioni in materia di
          intermediazione  finanziaria,  e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 71 del 26 marzo 1998, supplemento ordinario.
              - La  legge  10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per
          la  tutela  della  concorrenza e del mercato, e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 1990.
          Note all'art. 1:
              - Si riporta il testo degli articoli 2 e 14 del decreto
          legislativo  n.  385 del 1993, come modificati dal presente
          decreto:
              «Art. 2 (Comitato interministeriale per il credito e il
          risparmio).  -  1.  Il  Comitato  interministeriale  per il
          credito  e  il  risparmio ha l'alta vigilanza in materia di
          credito  e  di  tutela  del  risparmio. Esso delibera nelle
          materie attribuite alla sua competenza dal presente decreto
          legislativo  o  da  altre  leggi.  Il  CICR e' composto dal
          Ministro  dell'economia  e  delle finanze, che lo presiede,
          dal  Ministro  del  commercio  internazionale, dal Ministro
          delle  politiche  agricole,  alimentari  e  forestali,  dal
          Ministro  dello  sviluppo  economico,  dal  Ministro  delle
          infrastrutture,  dal  Ministro dei trasporti e dal Ministro
          per  le  politiche  comunitarie.  Alle  sedute partecipa il
          Governatore della Banca d'Italia.
              2.   Il  Presidente  puo'  invitare  altri  Ministri  a
          intervenire  a  singole  riunioni  a  fini consultivi. Agli
          stessi  fini il presidente puo' invitare i presidenti delle
          altre  Autorita'  competenti  a  prendere  parte  a singole
          riunioni  in  cui  vengano  trattati argomenti, attinenti a
          materie  loro attribuite dalla legge, connessi a profili di
          stabilita'   complessiva,  trasparenza  ed  efficienza  del
          sistema finanziario.
              3.  Il  CICR  e' validamente costituito con la presenza
          della  mag-gioranza  dei suoi membri e delibera con il voto
          favorevole della maggioranza dei presenti.
              4.  Il direttore generale del tesoro svolge funzioni di
          segretario.  Il  CICR  determina  le  norme  concernenti la
          propria  organizzazione  e  il  proprio  funzionamento. Per
          l'esercizio  delle proprie funzioni il CICR si avvale della
          Banca d'Italia.».
              «Art.  14 (Autorizzazione all'attivita' bancaria). - 1.
          La  Banca  d'Italia  autorizza  l'attivita' bancaria quando
          ricorrano le seguenti condizioni:
                a) sia  adottata la forma di societa' per azioni o di
          societa' cooperativa per azioni a responsabilita' limitata;
                a-bis)  la  sede legale e la Direzione generale siano
          situate nel territorio della Repubblica;
                b) il capitale versato sia di ammontare non inferiore
          a quello determinato dalla Banca d'Italia;
                c) venga    presentato   un   programma   concernente
          l'attivita'  iniziale,  unitamente  all'atto  costitutivo e
          allo statuto;
                d) i  titolari  di partecipazioni rilevanti abbiano i
          requisiti   di   onorabilita'   stabiliti  dall'art.  25  e
          sussistano     i     presupposti     per     il    rilascio
          dell'autorizzazione prevista dall'art. 19;
                e) i    soggetti    che    svolgono    funzioni    di
          amministrazione,  direzione e controllo abbiano i requisiti
          di  professionalita', onorabilita' ed indipendenza indicati
          nell'art. 26;
                f) non  sussistano,  tra  la  banca  o i soggetti del
          gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che
          ostacolino   l'effettivo   esercizio   delle   funzioni  di
          vigilanza.
              2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla
          verifica  delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti
          garantita la sana e prudente gestione.
              2-bis.  La  Banca  d'Italia  disciplina la procedura di
          autorizzazione  e  le  ipotesi  di  decadenza  dalla stessa
          quando  la banca autorizzata non abbia iniziato l'esercizio
          dell'attivita'.
              3.   Non   si  puo'  dare  corso  al  procedimento  per
          l'iscrizione  nel  registro  delle  imprese  se  non consti
          l'autorizzazione del comma 1.
              4.  Lo stabilimento in Italia della prima succursale di
          una  banca  extracomunitaria  e'  autorizzato  dalla  Banca
          d'Italia,   sentito   il  Ministero  degli  affari  esteri,
          subordinatamente al rispetto di condizioni corrispondenti a
          quelle  del comma 1, lettere b), c) ed e). L'autorizzazione
          e'  rilasciata  tenendo  anche  conto  della  condizione di
          reciprocita'.»
              - L'art.  45  del  decreto legislativo n. 385 del 1993,
          abrogato dal presente decreto, recava: «Fondo interbancario
          di garanzia».
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  53  del  decreto
          legislativo  n.  385 del 1993, come modificato dal presente
          decreto:
              «Art.  53 (Vigilanza  regolamentare).  -  1.  La  Banca
          d'Italia,  in  conformita'  delle  deliberazioni  del CICR,
          emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:
                a) l'adeguatezza patrimoniale;
                b) il  contenimento  del  rischio  nelle  sue diverse
          configurazioni;
                c) le partecipazioni detenibili;
                d) l'organizzazione  amministrativa  e  contabile e i
          controlli interni.
              2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono
          prevedere  che  determinate  operazioni siano sottoposte ad
          autorizzazione della Banca d'Italia.
              3. La Banca d'Italia puo':
                a) convocare   gli  amministratori,  i  sindaci  e  i
          dirigenti  delle  banche  per esaminare la situazione delle
          stesse;
                b) ordinare  la  convocazione degli organi collegiali
          delle  banche,  fissandone  l'ordine del giorno, e proporre
          l'assunzione di determinate decisioni;
                c) procedere  direttamente  alla  convocazione  degli
          organi collegiali delle banche quando gli organi competenti
          non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);
                d) adottare,   ove   la   situazione   lo   richieda,
          provvedimenti specifici nei confronti di singole banche per
          le materie indicate nel comma 1.
              4.    La   Banca   d'Italia,   in   conformita'   delle
          deliberazioni  del CICR, disciplina condizioni e limiti per
          l'assunzione,  da  parte  delle  banche,  di  attivita'  di
          rischio  nei  confronti  di  coloro che possono esercitare,
          direttamente  o indirettamente, un'influenza sulla gestione
          della  banca  o  del gruppo bancario nonche' dei soggetti a
          essi  collegati.  Ove  verifichi in concreto l'esistenza di
          situazioni  di  conflitto  di  interessi, la Banca d'Italia
          puo'   stabilire   condizioni   e   limiti   specifici  per
          l'assunzione delle attivita' di rischio.
              4-bis. [Abrogato].
              4-ter.  La  Banca  d'Italia  individua i casi in cui il
          mancato   rispetto  delle  condizioni  di  cui  al  comma 4
          comporta la sospensione dei diritti amministrativi connessi
          con la partecipazione.
              4-quater.   La  Banca  d'Italia,  in  conformita'  alle
          deliberazioni  del CICR, disciplina i conflitti d'interessi
          tra  le  banche  e  i  soggetti  indicati  nel  comma 4, in
          relazione   ad   altre  tipologie  di  rapporti  di  natura
          economica.».
              - Si   riporta  il  testo  dell'art.  116  del  decreto
          legislativo  n.  385 del 1993, come modificato dal presente
          decreto:
              «Art.  116 (Pubblicita).  - 1. In ciascun locale aperto
          al  pubblico  sono  pubblicizzati  i  tassi di interesse, i
          prezzi, le spese per le comunicazioni alla clientela e ogni
          altra  condizione  economica  relativa alle operazioni e ai
          servizi  offerti,  ivi  compresi gli interessi di mora e le
          valute  applicate per l'imputazione degli interessi. Per le
          operazioni   di   finanziamento,  comunque  denominate,  e'
          pubblicizzato  il  tasso  effettivo  globale medio previsto
          dall'art. 2, commi 1 e 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108.
          Non puo' essere fatto rinvio agli usi.
              2.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze, sentite
          la  CONSOB e la Banca d'Italia, stabilisce, con riguardo ai
          titoli di Stato:
                a) criteri  e  parametri  per la determinazione delle
          eventuali  commissioni  massime addebitabili alla clientela
          in occasione del collocamento;
                b) criteri   e   parametri   volti   a  garantire  la
          trasparente determinazione dei rendimenti;
                c) gli ulteriori obblighi di pubblicita', trasparenza
          e propaganda, da osservare nell'attivita' di collocamento.
              3. Il CICR:
                a) individua  le operazioni e i servizi da sottoporre
          a pubblicita';
                b) detta   disposizioni   relative   alla  forma,  al
          contenuto,   alle   modalita'   della  pubblicita'  e  alla
          conservazione   agli  atti  dei  documenti  comprovanti  le
          informazioni pubblicizzate;
                c) stabilisce  criteri uniformi per l'indicazione dei
          tassi  d'interesse e per il calcolo degli interessi e degli
          altri  elementi  che  incidono  sul contenuto economico dei
          rapporti;
                d) individua  gli  elementi  essenziali,  fra  quelli
          previsti  dal  comma 1,  che  devono  essere indicati negli
          annunci  pubblicitari  e nelle offerte, con qualsiasi mezzo
          effettuati,  con  cui  i  soggetti  indicati  nell'art. 115
          rendono  nota  la  disponibilita'  delle  operazioni  e dei
          servizi.
              4.  Le  informazioni  pubblicizzate  non  costituiscono
          offerta  al  pubblico  a  norma  dell'art.  1336 del codice
          civile.»
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 128-bis del decreto
          legislativo  n.  385 del 1993, come modificato dal presente
          decreto:
              «Art.  128-bis (Risoluzione delle controversie). - 1. I
          soggetti  di  cui  all'art.  115  aderiscono  a  sistemi di
          risoluzione   stragiudiziale   delle  controversie  con  la
          clientela.
              2.  Con deliberazione del CICR, su proposta della Banca
          d'Italia,  sono  determinati i criteri di svolgimento delle
          procedure   di   risoluzione   delle   controversie   e  di
          composizione  dell'organo  decidente,  in  modo che risulti
          assicurata    l'imparzialita'    dello    stesso    e    la
          rappresentativita'  dei  soggetti interessati. Le procedure
          devono in ogni caso assicurare la rapidita', l'economicita'
          della  soluzione  delle controversie e l'effettivita' della
          tutela.
              3.   Le   disposizioni  di  cui  ai  commi 1  e  2  non
          pregiudicano  per  il  cliente  il  ricorso,  in  qualunque
          momento,   a   ogni   altro   mezzo   di   tutela  previsto
          dall'ordinamento.»
              - Si   riporta  il  testo  dell'art.  136  del  decreto
          legislativo  n.  385 del 1993, come modificato dal presente
          decreto:
              «Art.  136 (Obbligazioni degli esponenti bancari). - 1.
          Chi   svolge   funzioni  di  amministrazione,  direzione  e
          controllo  presso una banca non puo' contrarre obbligazioni
          di  qualsiasi  natura  o  compiere  atti  di compravendita,
          direttamente   od   indirettamente,   con   la   banca  che
          amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione
          dell'organo  di  amministrazione presa all'unanimita' e col
          voto  favorevole  di  tutti  i  componenti  dell'organo  di
          controllo,  fermi restando gli obblighi previsti dal codice
          civile  in  materia  di interessi degli amministratori e di
          operazioni con parti correlate.
              2.  Le  medesime  disposizioni si applicano anche a chi
          svolge  funzioni di amministrazione, direzione e controllo,
          presso  una  banca  o  societa'  facenti parte di un gruppo
          bancario,  per  le obbligazioni e per gli atti indicati nel
          comma 1  posti  in essere con la societa' medesima o per le
          operazioni  di  finanziamento  poste  in  essere  con altra
          societa'  o  con  altra  banca  del  gruppo.  In  tali casi
          l'obbligazione  o  l'atto sono deliberati, con le modalita'
          previste  dal  comma 1, dagli organi della societa' o banca
          contraente e con l'assenso della capogruppo.
              2-bis.  Per  l'applicazione  dei  commi 1  e 2 rilevano
          anche    le   obbligazioni   intercorrenti   con   societa'
          controllate  dai soggetti di cui ai medesimi commi o presso
          le   quali   gli   stessi  soggetti  svolgono  funzioni  di
          amministrazione,  direzione  o  controllo,  nonche'  con le
          societa'  da  queste  controllate  o che le controllano. Il
          presente  comma non  si applica alle obbligazioni contratte
          tra  societa'  appartenenti  al  medesimo  gruppo  bancario
          ovvero   tra   banche   per   le   operazioni  sul  mercato
          interbancario.
              3.  L'inosservanza  delle disposizioni dei commi 1, 2 e
          2-bis  e'  punita con la reclusione da uno a tre anni e con
          la multa da 206 a 2.066 euro.».
              - L'art.  143  del decreto legislativo n. 385 del 1993,
          abrogato dal presente decreto, recava: «Emissione di valori
          mobiliari».
              - Si   riporta  il  testo  dell'art.  144  del  decreto
          legislativo  n.  385 del 1993, come modificato dal presente
          decreto:
              «Art. 144 (Altre sanzioni amministrative pecuniarie). -
          1.  Nei  confronti  dei  soggetti  che svolgono funzioni di
          amministrazione  o  di direzione, nonche' dei dipendenti e'
          applicabile  la  sanzione amministrativa pecuniaria da lire
          cinque   milioni   a  lire  duecentocinquanta  milioni  per
          l'inosservanza  delle norme degli articoli 18, comma 4, 26,
          commi 2  e  3,  34,  comma 2,  35,  49, 51, 53, 54, 55, 64,
          commi 2  e  4,  66,  67,  68,  106,  commi 6 e 7, 107, 109,
          commi 2  e 3, 114-quater, 129, comma 1, 145, comma 3, 147 e
          161,  comma 5,  o  delle  relative  disposizioni generali o
          particolari impartite dalle autorita' creditizie.
              2.  Le sanzioni previste nel comma 1 si applicano anche
          ai  soggetti  che  svolgono  funzioni  di  controllo per la
          violazione  delle  norme  e delle disposizioni indicate nel
          medesimo  comma o per non aver vigilato affinche' le stesse
          fossero   osservate  da  altri.  Per  la  violazione  degli
          articoli 52, 61, comma 5, e 112, e' applicabile la sanzione
          prevista dal comma 1.
              3.  Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di
          amministrazione o di direzione, dei dipendenti, nonche' dei
          soggetti indicati nell'art. 121, comma 3, e' applicabile la
          sanzione  amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a
          lire  centoventicinque  milioni  per  l'inosservanza  delle
          norme  contenute  negli articoli 116 e 123 o delle relative
          disposizioni   generali   o   particolari  impartite  dalle
          autorita' creditizie.
              4.  Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di
          amministrazione o di direzione, dei dipendenti, nonche' dei
          soggetti indicati nell'art. 121, comma 3, e' applicabile la
          sanzione  amministrativa pecuniaria fino a lire cinquecento
          milioni  per l'inosservanza delle norme contenute nell'art.
          128,  comma 1,  ovvero  nel  caso di ostacolo all'esercizio
          delle funzioni di controllo previste dal medesimo art. 128.
          La stessa sanzione e' applicabile nel caso di frazionamento
          artificioso  di un unico contratto di credito al consumo in
          una  pluralita'  di  contratti  dei quali almeno uno sia di
          importo  inferiore  al  limite inferiore previsto dall'art.
          121, comma 4, lettera a).
              5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per i
          dipendenti  dai  commi 1, 3 e 4 si applicano anche a coloro
          che  operano  sulla  base  di  rapporti  che ne determinano
          l'inserimento  nell'organizzazione  della  banca,  anche in
          forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato.
              6.».