DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 1993, n. 385

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/1994. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 30-11-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 53 
                       Vigilanza regolamentare 
 
  1. La Banca  d'Italia  emana  disposizioni  di  carattere  generale
aventi a oggetto: 
    a) l'adeguatezza patrimoniale; 
    b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni; 
    c) le partecipazioni detenibili; 
    d)  il  governo  societario,  l'organizzazione  amministrativa  e
contabile, nonche' i controlli interni e i sistemi di remunerazione e
di incentivazione; 
    d-bis) l'informativa da rendere al pubblico sulle materie di  cui
alle lettere da a) a d). 
  2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 72. 
  2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma  1,  lettera  a),
prevedono che le banche possano utilizzare: 
    a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da societa' o
enti esterni; le disposizioni  disciplinano  i  requisiti,  anche  di
competenza tecnica  e  di  indipendenza,  che  tali  soggetti  devono
possedere e le relative modalita' di accertamento; 
    b)  sistemi  interni   di   misurazione   dei   rischi   per   la
determinazione  dei  requisiti  patrimoniali,  previa  autorizzazione
della  Banca  d'Italia.  Per  le  banche  sottoposte  alla  vigilanza
consolidata  di  un'autorita'  di  un   altro   Stato   ((dell'Unione
europea)), la decisione e' di competenza  della  medesima  autorita',
qualora,  entro  sei  mesi  dalla  presentazione  della  domanda   di
autorizzazione, non venga adottata una  decisione  congiunta  con  la
Banca d'Italia, e sempre che, entro il medesimo termine, il caso  non
sia stato rinviato all'ABE ai fini della procedura per la risoluzione
delle controversie con le autorita' di vigilanza  degli  altri  Stati
membri in situazioni transfrontaliere. 
  2-ter. Le societa' o  enti  esterni  che,  anche  gestendo  sistemi
informativi creditizi, rilasciano alle banche valutazioni del rischio
di credito o sviluppano modelli statistici per l'utilizzo ai fini  di
cui a1 comma 1, lettera a), conservano, per tale esclusiva finalita',
anche in deroga alle altre vigenti  disposizioni  normative,  i  dati
personali detenuti legittimamente per un periodo di tempo storico  di
osservazione che  sia  congruo  rispetto  a  quanto  richiesto  dalle
disposizioni emanate ai  sensi  del  comma  2-bis.  Le  modalita'  di
attuazione e i criteri che assicurano la non  identificabilita'  sono
individuati su conforme parere del Garante per la protezione dei dati
personali. 
  3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 72. 
  4.  La  Banca  d'Italia  disciplina   condizioni   e   limiti   per
l'assunzione,  da  parte  delle  banche  o  dei  gruppi  bancari,  di
attivita' di rischio nei confronti di coloro che possono  esercitare,
direttamente o  indirettamente,  un'influenza  sulla  gestione  della
banca o del gruppo bancario nonche' dei soggetti a essi collegati. In
ogni caso i soci e gli amministratori, fermi  restando  gli  obblighi
previsti dall'articolo 2391,  primo  comma,  del  codice  civile,  si
astengono  dalle  deliberazioni  in  cui  abbiano  un  interesse   in
conflitto, per conto proprio o di terzi. Ove  verifichi  in  concreto
l'esistenza  di  situazioni  di  conflitto  di  interessi,  la  Banca
d'Italia  puo'  stabilire   condizioni   e   limiti   specifici   per
l'assunzione delle attivita' di rischio. 
  4-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 DICEMBRE 2006, N. 303. 
  4-ter. La Banca  d'Italia  individua  i  casi  in  cui  il  mancato
rispetto delle condizioni di cui al comma 4 comporta  la  sospensione
dei diritti amministrativi connessi con la partecipazione. 
  4-quater. La Banca d'Italia disciplina i conflitti d'interessi  tra
le banche e i soggetti indicati nel comma 4, in  relazione  ad  altre
tipologie di rapporti di natura economica. 
  4-quinquies. Le disposizioni emanate ai sensi del presente articolo
possono prevedere che  determinate  operazioni  siano  sottoposte  ad
autorizzazione della Banca d'Italia. Possono  inoltre  prevedere  che
determinate decisioni in materia di remunerazione e di incentivazione
siano rimesse alla competenza  dell'assemblea  dei  soci,  anche  nel
modello dualistico di amministrazione e controllo, stabilendo  quorum
costitutivi e deliberativi anche in deroga a norme di legge. 
  4-sexies. E' nullo qualunque patto o  clausola  non  conforme  alle
disposizioni  in  materia  di   sistemi   di   remunerazione   e   di
incentivazione emanate ai sensi del comma 1, lettera d), o  contenute
in atti dell'Unione europea  direttamente  applicabili.  La  nullita'
della clausola non comporta la nullita' del contratto. Le  previsioni
contenute nelle  clausole  nulle  sono  sostituite  di  diritto,  ove
possibile, con i parametri indicati nelle disposizioni  suddette  nei
valori piu' prossimi alla pattuizione originaria.