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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

DECRETO 20 aprile 2006, n. 239

Modifiche al regolamento di cui al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507: «Norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali».

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/8/2006
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Testo in vigore dal: 10-8-2006
                             IL MINISTRO
                 PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
  Visti gli articoli 101, 102, 103, 110 e 130 del decreto legislativo
22 gennaio  2004,  n.  42, recante il Codice dei beni culturali e del
paesaggio, di seguito denominato «Codice»;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  20 ottobre  1998,  n.  368, che ha
istituito  il  Ministero  per  i  beni  e  le attivita' culturali, di
seguito denominato «Ministero», e successive modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n.
173,  recante  il  regolamento  di organizzazione del Ministero per i
beni e le attivita' culturali;
  Visto  l'articolo 1,  comma 1,  della  legge  25 marzo 1997, n. 78,
concernente la soppressione della tassa di ingresso ai musei statali;
  Visto  il  decreto  ministeriale  11 dicembre 1997, n. 507, recante
norme  per  l'istituzione  del  biglietto  di  ingresso ai monumenti,
musei,  gallerie, scavi di antichita', parchi e giardini monumentali,
e successive modificazioni;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 16 gennaio 2006;
  Vista  la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data
16 maggio  2006,  a  seguito  di  comunicazione  effettuata  ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  L'articolo 4 del decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507,
e' sostituito dal seguente:
  «Art.  4 (Libero ingresso e ingresso gratuito). - 1. E' autorizzato
il  libero  ingresso  agli istituti ed ai luoghi della cultura di cui
all'articolo 1,  comma 1, quando gli introiti derivanti dalla vendita
dei   titoli   di   legittimazione  siano  inferiori  alle  spese  di
riscossione,  calcolate  sulla  base  dei  costi diretti ed indiretti
sostenuti dal Ministero nell'anno precedente.
  2.  Il  comitato  regionale  per  i  servizi  di  biglietteria puo'
stabilire  che agli istituti ed ai luoghi di cui al comma 1 si acceda
liberamente in occasione di particolari avvenimenti.
  3. E' consentito l'ingresso gratuito:
    a) alle guide turistiche dell'Unione europea nell'esercizio della
propria   attivita'  professionale,  mediante  esibizione  di  valida
licenza rilasciata dalla competente autorita';
    b) agli  interpreti  turistici dell'Unione europea quando occorra
la  loro  opera  a  fianco della guida, mediante esibizione di valida
licenza rilasciata dalla competente autorita';
    c) al personale del Ministero;
    d) ai membri dell'I.C.O.M. (International Council of Museums);
    e) ai  cittadini  dell'Unione europea che non abbiano compiuto il
diciottesimo  o  che  abbiano  superato il sessantacinquesimo anno di
eta'.  I  visitatori  che  abbiano meno di dodici anni debbono essere
accompagnati;
    f) a  gruppi  o  comitive  di  studenti  delle scuole pubbliche e
private dell'Unione europea, accompagnati dai loro insegnanti, previa
prenotazione e nel contingente stabilito dal capo dell'istituto;
    g) ai   docenti  ed  agli  studenti  iscritti  alle  facolta'  di
architettura,  di  conservazione dei beni culturali, di scienze della
formazione  e  ai corsi di laurea in lettere o materie letterarie con
indirizzo  archeologico o storico-artistico delle facolta' di lettere
e  filosofia,  o  a  facolta'  e corsi corrispondenti istituiti negli
Stati membri dell'Unione europea. Il biglietto gratuito e' rilasciato
agli  studenti  mediante esibizione del certificato di iscrizione per
l'anno accademico in corso;
    h) ai  docenti  ed agli studenti iscritti alle accademie di belle
arti  o  a  corrispondenti istituti dell'Unione europea. Il biglietto
gratuito   e'   rilasciato  agli  studenti  mediante  esibizione  del
certificato di iscrizione per l'anno accademico in corso;
    i) ai cittadini dell'Unione europea portatori di handicap e ad un
loro  familiare  o  ad  altro  accompagnatore che dimostri la propria
appartenenza a servizi di assistenza socio-sanitaria;
    l) agli   operatori   delle   associazioni  di  volontariato  che
svolgano,  in base a convenzioni in essere stipulate con il Ministero
ai   sensi  dell'articolo 112,  comma 8,  del  Codice,  attivita'  di
promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali.
  4.  Per  ragioni  di  studio o di ricerca, attestate da istituzioni
scolastiche  o  universitarie, da accademie, da istituti di ricerca e
di  cultura  italiani  o  stranieri  nonche' da organi del Ministero,
ovvero  per  particolari  e  motivate esigenze, i capi degli istituti
possono  consentire  ai soggetti che ne facciano richiesta l'ingresso
gratuito per periodi determinati.
  5.  Per  le  ragioni  e  le esigenze di cui al comma 4, i direttori
generali competenti per materia possono rilasciare a singoli soggetti
tessere  di  durata annuale di ingresso gratuito a tutti gli istituti
ed  i  luoghi  di cui al comma 1, nonche' individuare - previo parere
del  comitato  regionale per i servizi di biglietteria - categorie di
soggetti  alle  quali consentire, per determinati periodi, l'ingresso
gratuito ai medesimi luoghi.
  6.  Per  i  cittadini  dell'Unione  europea  di eta' compresa tra i
diciotto  ed  i  venticinque  anni nonche' per i docenti delle scuole
statali  con  incarico a tempo indeterminato, l'importo del biglietto
di ingresso e' ridotto della meta'.
  7.  Ai cittadini di Stati non facenti parte dell'Unione europea, si
applicano,    a   condizione   di   reciprocita',   le   disposizioni
sull'ingresso  gratuito  di  cui  al  comma  3,  lettera e),  e sulle
riduzioni di cui al comma 6.».
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   in  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di facilitare la lettura delle disposizioni di legge,
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alla premessa:
              - Il  testo degli articoli 101, 102, 103, 110 e 130 del
          decreto  legislativo  22 gennaio  2004,  n.  42, recante il
          «Codice  dei  beni  culturali  e del paesaggio», pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2004, n. 45, e' il
          seguente:
              «Art.  101  (Istituti  e luoghi della cultura). - 1. Ai
          fini  del  presente  codice  sono  istituti  e luoghi della
          cultura  i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i
          parchi archeologici, i complessi monumentali.
              2. Si intende per:
                a) «museo»,  una struttura permanente che acquisisce,
          conserva,  ordina ed espone beni culturali per finalita' di
          educazione e di studio;
                b) «biblioteca»,   una   struttura   permanente   che
          raccoglie  e  conserva  un  insieme  organizzato  di libri,
          materiali  e  informazioni,  comunque editi o pubblicati su
          qualunque  supporto, e ne assicura la consultazione al fine
          di promuovere la lettura e lo studio;
                c) «archivio»,    una    struttura   permanente   che
          raccoglie,  inventaria  e  conserva  documenti originali di
          interesse  storico  e  ne  assicura  la  consultazione  per
          finalita' di studio e di ricerca.
                d) «area  archeologica», un sito caratterizzato dalla
          presenza  di  resti  di  natura  fossile  o  di manufatti o
          strutture preistorici o di eta' antica;
                e) «parco   archeologico»,   un  ambito  territoriale
          caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla
          compresenza  di valori storici, paesaggistici o ambientali,
          attrezzato come museo all'aperto;
                f) «complesso monumentale», un insieme formato da una
          pluralita' di fabbricati edificati anche in epoche diverse,
          che  con  il  tempo  hanno  acquisito,  come  insieme,  una
          autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica.
              3.  Gli  istituti  ed  i  luoghi  di cui al comma 1 che
          appartengono   a  soggetti  pubblici  sono  destinati  alla
          pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico.
              4. Le strutture espositive e di consultazione nonche' i
          luoghi  di  cui  al  comma 1  che  appartengono  a soggetti
          privati  e  sono  aperti  al pubblico espletano un servizio
          privato di utilita' sociale.».
              «Art.  102 (Fruizione degli istituti e dei luoghi della
          cultura  di  appartenenza  pubblica).  -  1.  Lo  Stato, le
          regioni, gli altri enti pubblici territoriali ed ogni altro
          ente ed istituto pubblico, assicurano la fruizione dei beni
          presenti negli istituti e nei luoghi indicati all'art. 101,
          nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente
          codice.
              2.  Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la
          legislazione  regionale  disciplina  la  fruizione dei beni
          presenti  negli  istituti  e  nei  luoghi della cultura non
          appartenenti   allo  Stato  o  dei  quali  lo  Stato  abbia
          trasferito  la  disponibilita'  sulla  base della normativa
          vigente.
              3. La fruizione dei beni culturali pubblici al di fuori
          degli  istituti  e  dei  luoghi  di  cui  all'art.  101  e'
          assicurata,  secondo  le  disposizioni del presente Titolo,
          compatibilmente    con    lo    svolgimento   degli   scopi
          istituzionali cui detti beni sono destinati.
              4.  Al  fine di coordinare, armonizzare ed integrare la
          fruizione  relativamente  agli  istituti ed ai luoghi della
          cultura  di  appartenenza  pubblica lo Stato, e per esso il
          Ministero,   le   regioni   e   gli   altri  enti  pubblici
          territoriali  definiscono  accordi  nell'ambito  e  con  le
          procedure  dell'art.  112.  In  assenza di accordo, ciascun
          soggetto  pubblico  e'  tenuto a garantire la fruizione dei
          beni di cui ha comunque la disponibilita'.
              5.  Mediante gli accordi di cui al comma 4 il Ministero
          puo'  altresi'  trasferire  alle  regioni e agli altri enti
          pubblici    territoriali,    in   base   ai   principi   di
          sussidiarieta',   differenziazione   ed   adeguatezza,   la
          disponibilita'  di istituti e luoghi della cultura, al fine
          di  assicurare  un'adeguata  fruizione e valorizzazione dei
          beni ivi presenti.».
              «Art.  103  (Accesso  agli  istituti ed ai luoghi della
          cultura).  -  1.  L'accesso  agli  istituti  ed  ai  luoghi
          pubblici  della cultura puo' essere gratuito o a pagamento.
          Il   Ministero,  le  regioni  e  gli  altri  enti  pubblici
          territoriali   possono   stipulare  intese  per  coordinare
          l'accesso ad essi.
              2.  L'accesso alle biblioteche ed agli archivi pubblici
          per finalita' di lettura, studio e ricerca e' gratuito.
              3.  Nei  casi  di accesso a pagamento, il Ministero, le
          regioni e gli altri enti pubblici territoriali determinano:
                a) i casi di libero accesso e di ingresso gratuito;
                b) le  categorie  di  biglietti  e  i  criteri per la
          determinazione del relativo prezzo. Il prezzo del biglietto
          include gli oneri derivanti dalla stipula delle convenzioni
          previste alla lettera c);
                c) le modalita' di emissione, distribuzione e vendita
          del    biglietto    d'ingresso   e   di   riscossione   del
          corrispettivo,  anche  mediante  convenzioni  con  soggetti
          pubblici   e   privati.   Per  la  gestione  dei  biglietti
          d'ingresso   possono   essere  impiegate  nuove  tecnologie
          informatiche,  con  possibilita'  di  prevendita  e vendita
          presso terzi convenzionati.
                d) l'eventuale percentuale dei proventi dei biglietti
          da  assegnare all'Ente nazionale di assistenza e previdenza
          per  i  pittori,  scultori,  musicisti, scrittori ed autori
          drammatici.
              4.  Eventuali  agevolazioni per l'accesso devono essere
          regolate    in   modo   da   non   creare   discriminazioni
          ingiustificate  nei  confronti  dei  cittadini  degli altri
          Stati membri dell'Unione europea.».
              «Art.  110  (Incasso  e  riparto di proventi). - 1. Nei
          casi  previsti dall'art. 115, comma 2, i proventi derivanti
          dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti ed ai
          luoghi  della  cultura, nonche' dai canoni di concessione e
          dai  corrispettivi  per la riproduzione dei beni culturali,
          sono  versati  ai  soggetti  pubblici  cui  gli istituti, i
          luoghi o i singoli beni appartengono o sono in consegna, in
          conformita'  alle  rispettive  disposizioni di contabilita'
          pubblica.
              2.   Ove   si   tratti   di  istituti,  luoghi  o  beni
          appartenenti o in consegna allo Stato, i proventi di cui al
          comma 1  sono versati alla sezione di tesoreria provinciale
          dello  Stato,  anche  mediante versamento in conto corrente
          postale intestato alla tesoreria medesima, ovvero sul conto
          corrente   bancario   aperto  da  ciascun  responsabile  di
          istituto  o  luogo  della  cultura  presso  un  istituto di
          credito.   In   tale  ultima  ipotesi  l'istituto  bancario
          provvede,  non  oltre  cinque  giorni dalla riscossione, al
          versamento  delle  somme affluite alla sezione di tesoreria
          provinciale  dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle
          finanze riassegna le somme incassate alle competenti unita'
          previsionali  di base dello stato di previsione della spesa
          del Ministero, secondo i criteri e nella misura fissati dal
          Ministero medesimo.
              3.  I  proventi  derivanti  dalla vendita dei biglietti
          d'ingresso  agli  istituti  ed  ai luoghi appartenenti o in
          consegna  allo  Stato  sono destinati alla realizzazione di
          interventi  per  la sicurezza e la conservazione dei luoghi
          medesimi, ai sensi dell'art. 29, nonche' all'espropriazione
          e  all'acquisto di beni culturali, anche mediante esercizio
          della prelazione.
              4.  I  proventi  derivanti  dalla vendita dei biglietti
          d'ingresso  agli  istituti  ed  al luoghi appartenenti o in
          consegna   ad   altri   soggetti  pubblici  sono  destinati
          all'incremento   ed   alla  valorizzazione  del  patrimonio
          culturale.».
              «Art. 130 (Disposizioni regolamentari precedenti). - 1.
          Fino  all'emanazione dei decreti e dei regolamenti previsti
          dal   presente   codice,   restano  in  vigore,  in  quanto
          applicabili,  le disposizioni dei regolamenti approvati con
          regio  decreto  2 ottobre  1911,  n.  1163  e regio decreto
          30 gennaio   1913,   n.  363,  e  ogni  altra  disposizione
          regolamentare  attinente  alle  norme  contenute  in questa
          Parte.».
              -  Si  riporta  il testo del comma 3 dell'art. 17 della
          legge   23 agosto   1988,   n.  400,  recante:  «Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri»,  pubblicata nel supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n.
          214.
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. (Omissis).
              2. (Omissis).
              3. Con  decreto  ministeriale  possono  essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4. (Omissis).
              4-bis. (Omissis).
              -  Il  decreto  legislativo  20 ottobre  1998,  n. 368,
          recante   «Istituzione  del  Ministero  per  i  beni  e  le
          attivita'   culturali»,   e'   pubblicato   nella  Gazzetta
          Ufficiale del 26 ottobre 1998, n. 250.
            - Il  decreto  del  Presidente della Repubblica 10 giugno
          2004, n. 173, recante il «Regolamento di organizzazione del
          Ministero   per  i  beni  e  le  attivita'  culturali»,  e'
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale del 17 luglio 2004, n. 166.
              - Il  testo  dell'art.  1 della legge 25 marzo 1997, n.
          78,  recante  «Soppressione della tassa d'ingresso ai musei
          statali»,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 marzo
          1997, n. 74, e' il seguente:
              «Art.  1.  - 1.  La  tassa  d'ingresso per l'accesso ai
          monumenti,  musei,  gallerie  e  scavi  di antichita' dello
          Stato,  prevista  dal  regio  decreto  11 novembre 1885, n.
          3191, e successive modificazioni, e' soppressa».
              2. [abrogato].
              3.  Gli  introiti derivanti dalla vendita dei biglietti
          d'ingresso sono destinati alle finalita' di cui all'art. 3,
          comma 1,   della   legge   27 giugno  1985,  n.  332,  come
          sostituito  dall'art.  5  della  legge 29 dicembre 1990, n.
          431.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato a riassegnare,
          con  propri  decreti, ai competenti capitoli dello stato di
          previsione  del Ministero per i beni culturali e ambientali
          le  somme  affluite all'entrata del bilancio dello Stato ai
          sensi del presente comma.
              4. [abrogato].
              5.  La soppressione della tassa di cui al comma 1 opera
          dalla  data  di entrata in vigore del regolamento di cui al
          comma 2.  In attesa dell'entrata in vigore del regolamento,
          il Ministro per i beni culturali e ambientali o, su delega,
          il  competente  soprintendente  e'  autorizzato  ad emanare
          specifiche  disposizioni e a stipulare apposite convenzioni
          sia   con  altri  soggetti  pubblici  e  privati,  sia  con
          operatori  interessati  per  attivare le nuove modalita' di
          emissione,   distribuzione,   vendita   e  riscossione  del
          corrispettivo  dei  biglietti d'ingresso. Le disposizioni e
          le  convenzioni  possono riguardare alcuni o tutti i luoghi
          di   cui  al  comma 1,  situati  in  singole  citta'  o  in
          delimitate aree geografiche.».
              - Il  decreto  ministeriale  11 dicembre  1997, n. 507,
          recante  «Regolamento  recante  norme per l'istituzione del
          biglietto  d'ingresso  ai monumenti, musei, gallerie, scavi
          di  antichita', parchi e giardini monumentali dello Stato»,
          e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del 12 febbraio
          1998, n. 35.