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LEGGE 29 dicembre 1990, n. 431

Misure urgenti di sicurezza per i beni culturali. Modificazioni alle leggi 1› marzo 1975, n. 44, 7 agosto 1982, n. 526, 27 giugno 1985, n. 332.

note: Entrata in vigore della legge: 29/01/1991
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Testo in vigore dal:  29-1-1991

Art. 5

1. L'articolo 3 della legge 27 giugno 1985, n. 332, è sostituito dal seguente:
"Art. 3. - 1. A decorrere dal 1› gennaio 1991, le entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 sono destinate all'adeguamento strutturale e funzionale dei locali adibiti a sedi di musei, gallerie, archivi e biblioteche dello Stato, alle misure di prevenzione degli incendi, alla installazione dei sistemi antifurto e di ogni altra misura di prevenzione nei locali stessi, nonché all'espropriazione o all'acquisto, anche mediante l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato, di beni di interesse artistico e storico.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del comma 1".
Nota all'art. 5:
- La legge n. 332/1985, reca: "Interventi per la ristrutturazione e l'adeguamento degli edifici edibiti a musei, gallerie, archivi e biblioteche dello Stato e modifiche alla legge 23 luglio 1980, n. 502.".