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LEGGE 27 giugno 1985, n. 332

Interventi per la ristrutturazione e l'adeguamento degli edifici adibiti a musei, gallerie, archivi e biblioteche dello Stato e modifiche alla legge 23 luglio 1980, n. 502.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/1999)
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Testo in vigore dal:  29-1-1991
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Art. 3

((
1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, le entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 sono destinate all'adeguamento strutturale e funzionale dei locali adibiti a sedi di musei, gallerie, archivi e biblioteche dello Stato, alle misure di prevenzione degli incendi, alla installazione dei sistemi antifurto e di ogni altra misura di prevenzione nei locali stessi, nonché all'espropriazione o all'acquisto, anche mediante l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato, di beni di interesse artistico e storico.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del comma 1
))

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella accolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 giugno 1985

PERTINI

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

GULLOTTI, Ministro per i beni culturali e ambientali

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI