LEGGE 27 giugno 1985, n. 332

Interventi per la ristrutturazione e l'adeguamento degli edifici adibiti a musei, gallerie, archivi e biblioteche dello Stato e modifiche alla legge 23 luglio 1980, n. 502.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/1999)
Testo in vigore dal: 29-1-1991
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3. 
 
  ((1.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  1991,  le  entrate  derivanti
dall'applicazione  dell'articolo  2  sono  destinate  all'adeguamento
strutturale  e  funzionale  dei  locali  adibiti  a  sedi  di  musei,
gallerie,  archivi  e  biblioteche  dello  Stato,  alle   misure   di
prevenzione degli incendi, alla installazione dei sistemi antifurto e
di ogni altra  misura  di  prevenzione  nei  locali  stessi,  nonche'
all'espropriazione o all'acquisto,  anche  mediante  l'esercizio  del
diritto di prelazione da parte dello  Stato,  di  beni  di  interesse
artistico e storico. 
  2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a riassegnare, con  propri
decreti,  ai  competenti  capitoli  dello  stato  di  previsione  del
Ministero per  i  beni  culturali  e  ambientali  le  somme  affluite
all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del comma 1)). 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella accolta ufficiale delle leggi e dei  decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 27 giugno 1985 
 
                               PERTINI 
 
                                  CRAXI, Presidente del Consiglio dei 
                                Ministri 
                              GULLOTTI, Ministro per i beni culturali 
                                e ambientali 
 
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI