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LEGGE 27 giugno 1985, n. 332

Interventi per la ristrutturazione e l'adeguamento degli edifici adibiti a musei, gallerie, archivi e biblioteche dello Stato e modifiche alla legge 23 luglio 1980, n. 502.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/1999)
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Testo in vigore dal:  19-7-1985 al: 10-1-2000
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1980, n. 502, è sostituito dal seguente:
"Il comitato è presieduto dal Ministro per i beni culturali e ambientali o da un suo delegato ed è composto da un rappresentante del Ministro delle finanze, del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro del turismo e dello spettacolo e da tre componenti il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, designati dal Consiglio stesso".
2. L'articolo 2 della legge 23 luglio 1980, n. 502, è sostituito dal seguente:
"Ai lavori del comitato di cui al precedente articolo possono prendere parte il presidente della conferenza regionale di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, competente per territorio e un rappresentante della regione interessata per territorio, che partecipano ai lavori con voto consultivo.
Il comitato esprime parere sulla determinazione della tassa di ingresso di ciascun monumento, museo, galleria o scavo archeologico dello Stato, tenuto conto delle caratteristiche specifiche e del contesto socioculturale".
3. L'articolo 3 della legge 23 luglio 1980, n. 502, è sostituito dal seguente:
"L'istituzione, l'abolizione e l'importo della tassa di ingresso per ogni monumento, museo, galleria o scavo archeologico dello Stato sono stabiliti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il comitato di cui al precedente articolo 1. Con la stessa procedura può essere variato l'importo della tassa di ingresso.
Il decreto di cui al comma precedente ha validità dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
L'ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scavi archeologici dello Stato, per i quali gli introiti della tassa risultino inferiori alle spese di esazione, può essere gratuito.
Con il decreto di cui al primo comma è stabilita, entro il limite del 5 per cento, la percentuale dei proventi della tassa di ingresso da assegnarsi all'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici".
4. I commi primo, secondo e terzo dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1980, n. 502, sono sostituiti dai seguenti:
"Il libero ingresso, l'ingresso gratuito e ogni forma agevolativa di ingresso ai monumenti, musei, gallerie o scavi archeologici dello Stato sono aboliti.
Il Ministro per i beni culturali e ambientali può stabilire, in via temporanea e per particolari avvenimenti, che ad alcuni o a tutti gli istituti di cui al primo comma si acceda liberamente.
Ai cittadini italiani che non abbiano compiuto il diciottesimo o che abbiano superato il sessantesimo anno di età è consentito l'ingresso gratuito. Tale facilitazione è riconosciuta anche agli stranieri, a condizione di reciprocità.
I visitatori minori di anni dodici debbono essere accompagnati.
Al personale appartenente ai ruoli del Ministero per i beni culturali e ambientali è consentito il libero accesso ai monumenti, musei, gallerie e scavi archeologici dello Stato.
L'ingresso dei gruppi o comitive di studenti delle scuole italiane di ogni ordine e grado, statali e non statali, accompagnati dai loro insegnanti, è gratuito.
I monumenti, musei, gallerie, scavi archeologici, le biblioteche e gli archivi dello Stato restano aperti tutti i giorni. L'orario di apertura al pubblico è disciplinato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali.
Il Ministro per i beni culturali e ambientali, in via temporanea e per particolari esigenze, può disporre la chiusura degli istituti di cui al precedente comma".
NOTE

Nota all'art. 1:
La legge 23 luglio 1980, n. 502, concerne istituzione del comitato per il coordinamento e la disciplina della tassa di ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato.
L'art. 1, primo comma, di detta legge prevede:
"È istituito presso il Ministero per i beni culturali e ambientali il comitato per il coordinamento e la disciplina della tassa di ingresso per l'accesso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato di cui alla tabella allegata alla legge 26 novembre 1955, n. 1317, come modificata dalla legge 13 marzo 1958, n. 263".