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MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 11 dicembre 1997, n. 507

Regolamento recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-2-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/02/2021)
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Testo in vigore dal:  7-3-2021
aggiornamenti all'articolo

Art. 4

(Libero ingresso e ingresso gratuito).
1. È autorizzato il libero ingresso agli istituti ed ai luoghi della cultura di cui all'articolo 1, comma 1, quando gli introiti derivanti dalla vendita dei titoli di legittimazione siano inferiori alle spese di riscossione, calcolate sulla base dei costi diretti ed indiretti sostenuti dal Ministero nell'anno precedente.
2. Il competente Direttore
((della Direzione regionale Musei))
, e, con riferimento ai musei dotati di autonomia speciale, il Direttore del museo possono stabilire, d'intesa con il Direttore generale Musei, che agli istituti e ai luoghi di cui al comma 1 di rispettiva competenza si acceda liberamente in occasione di particolari avvenimenti o in attuazione di specifiche direttive del Ministro. La prima domenica
((di ogni mese))
è in ogni caso libero l'accesso a tutti gli istituti ed ai luoghi della cultura di cui all'articolo 1, comma 1, ivi inclusi, in assenza di un percorso espositivo separato e di un biglietto distinto, gli spazi in cui sono allestite mostre o esposizioni temporanee. (4)
((
2-bis. Il competente Direttore della Direzione regionale Musei e, con riferimento ai musei e istituti dotati di autonomia speciale, il Direttore possono stabilire, d'intesa con la Direzione generale Musei, ulteriori giornate di libero accesso o, in alternativa, fasce orarie di libero accesso, tenendo conto delle esigenze degli utenti e delle caratteristiche dell'ambito territoriale di riferimento. Il relativo calendario è pubblicato sui siti internet dell'istituto o luogo della cultura e della Direzione regionale interessati, nonché sul sito internet del Ministero.
))
3. È consentito l'ingresso gratuito agli istituti ed ai luoghi della cultura di cui all'articolo 1, comma 1, ivi inclusi, in assenza di un percorso espositivo separato e di un biglietto distinto, gli spazi in cui sono allestite mostre o esposizioni temporanee: (4)
a) alle guide turistiche dell'Unione europea nell'esercizio della propria attività professionale, mediante esibizione di valida licenza rilasciata dalla competente autorità;
b) agli interpreti turistici dell'Unione europea quando occorra la loro opera a fianco della guida, mediante esibizione di valida licenza rilasciata dalla competente autorità;
c) al personale del Ministero;
d) ai membri dell'I.C.O.M. (International Council of Museums);
e) ai visitatori che non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. I visitatori che abbiano meno di dodici anni debbono essere accompagnati; (4)
f) a gruppi o comitive di studenti delle scuole pubbliche e private dell'Unione europea, accompagnati dai loro insegnanti, previa prenotazione e nel contingente stabilito dal direttore dell'istituto o del luogo della cultura;
g) ai docenti ed agli studenti iscritti alle facoltà di architettura, di conservazione dei beni culturali, di scienze della formazione e ai corsi di laurea in lettere o materie letterarie con indirizzo archeologico o storico-artistico delle facoltà di lettere e filosofia, o a facoltà e corsi corrispondenti istituiti negli Stati membri dell'Unione europea. Il biglietto gratuito è rilasciato agli studenti mediante esibizione del certificato di iscrizione per l'anno accademico in corso;
h) ai docenti ed agli studenti iscritti alle accademie di belle arti o a corrispondenti istituti dell'Unione europea. Il biglietto gratuito è rilasciato agli studenti mediante esibizione del certificato di iscrizione per l'anno accademico in corso;
h-bis) al personale docente della scuola, di ruolo o con contratto a termine, dietro esibizione di idonea attestazione rilasciata dalle istituzioni scolastiche, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sul modello predisposto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
i) ai portatori di handicap e ad un loro familiare o ad altro accompagnatore che dimostri la propria appartenenza a servizi di assistenza socio-sanitaria;
l) agli operatori delle associazioni di volontariato che svolgano, in base a convenzioni in essere stipulate con il Ministero ai sensi dell'articolo 112, comma 8, del Codice, attività di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali.
4. Per ragioni di studio o di ricerca, attestate da istituzioni scolastiche o universitarie, da accademie, da istituti di ricerca e di cultura italiani o stranieri nonché da organi del Ministero, ovvero per particolari e motivate esigenze, i direttori degli istituti o dei luoghi della cultura possono consentire ai soggetti che ne facciano richiesta l'ingresso gratuito per periodi determinati.
5. Per le ragioni e le esigenze di cui al comma 4, il Direttore generale Musei può rilasciare a singoli soggetti tessere di durata annuale di ingresso gratuito a tutti gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1, nonché individuare categorie di soggetti alle quali consentire, per determinati periodi, l'ingresso gratuito ai medesimi luoghi.
5-bis. In occasione di eventi o manifestazioni di particolare rilevanza internazionale, sulla base degli indirizzi del Ministro, il Direttore generale Musei, anche su proposta dei direttori degli istituti e luoghi della cultura, può consentire a particolari categorie di visitatori l'ingresso gratuito, per periodi determinati, comunque previa esibizione del titolo di accreditamento all'evento o manifestazione.
6. Per i cittadini dell'Unione europea di età compresa tra i diciotto ed i venticinque anni l'importo del biglietto di ingresso è pari a due euro.
7. Ai cittadini di Stati non facenti parte dell'Unione europea, si applicano, a condizione di reciprocità, le disposizioni sulle riduzioni di cui al comma 6.
7-bis. Con cadenza
((annuale))
la Direzione generale Musei predispone una relazione al Ministro concernente l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis
((...))
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AGGIORNAMENTO (4)

Il Decreto 27 giugno 2014, n. 94 ha disposto (con l'articolo unico, comma 2) che "Le modificazioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2014".