MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 11 dicembre 1997, n. 507

Regolamento recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichita', parchi e giardini monumentali dello Stato.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-2-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/02/2021)
Testo in vigore dal: 7-3-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4 
               (Libero ingresso e ingresso gratuito). 
 
  1. E' autorizzato il libero ingresso agli  istituti  ed  ai  luoghi
della cultura di cui all'articolo 1, comma  1,  quando  gli  introiti
derivanti dalla vendita dei titoli di legittimazione siano  inferiori
alle spese di riscossione, calcolate sulla base dei costi diretti  ed
indiretti sostenuti dal Ministero nell'anno precedente. 
  2. Il competente Direttore ((della Direzione regionale Musei)),  e,
con riferimento ai musei dotati di autonomia speciale,  il  Direttore
del museo possono  stabilire,  d'intesa  con  il  Direttore  generale
Musei, che agli istituti e ai luoghi di cui al comma 1 di  rispettiva
competenza  si  acceda  liberamente  in  occasione   di   particolari
avvenimenti o in attuazione di specifiche direttive del Ministro.  La
prima domenica ((di ogni mese)) e' in ogni caso  libero  l'accesso  a
tutti gli istituti ed ai luoghi della cultura di cui all'articolo  1,
comma 1, ivi inclusi, in assenza di un percorso espositivo separato e
di un biglietto distinto, gli spazi in cui sono  allestite  mostre  o
esposizioni temporanee. (4) 
  ((2-bis. Il competente Direttore della Direzione regionale Musei e,
con riferimento ai musei e istituti dotati di autonomia speciale,  il
Direttore possono  stabilire,  d'intesa  con  la  Direzione  generale
Musei, ulteriori giornate di libero accesso o, in alternativa,  fasce
orarie di libero accesso, tenendo conto delle esigenze degli utenti e
delle caratteristiche dell'ambito  territoriale  di  riferimento.  Il
relativo calendario e' pubblicato sui siti internet  dell'istituto  o
luogo della cultura e della Direzione regionale interessati,  nonche'
sul sito internet del Ministero.)) 
  3. E' consentito l'ingresso gratuito agli  istituti  ed  ai  luoghi
della cultura di cui all'articolo 1, comma 1, ivi inclusi, in assenza
di un percorso espositivo separato e di un  biglietto  distinto,  gli
spazi in cui sono allestite mostre o esposizioni temporanee: (4) 
    a) alle guide turistiche dell'Unione europea nell'esercizio della
propria  attivita'  professionale,  mediante  esibizione  di   valida
licenza rilasciata dalla competente autorita'; 
    b) agli interpreti turistici dell'Unione europea  quando  occorra
la loro opera a fianco della guida,  mediante  esibizione  di  valida
licenza rilasciata dalla competente autorita'; 
    c) al personale del Ministero; 
    d) ai membri dell'I.C.O.M. (International Council of Museums); 
    e) ai visitatori che non abbiano compiuto il diciottesimo anno di
eta'. I visitatori che abbiano meno di  dodici  anni  debbono  essere
accompagnati; (4) 
    f) a gruppi o comitive  di  studenti  delle  scuole  pubbliche  e
private dell'Unione europea, accompagnati dai loro insegnanti, previa
prenotazione e nel contingente stabilito dal direttore  dell'istituto
o del luogo della cultura; 
    g)  ai  docenti  ed  agli  studenti  iscritti  alle  facolta'  di
architettura, di conservazione dei beni culturali, di  scienze  della
formazione e ai corsi di laurea in lettere o materie  letterarie  con
indirizzo archeologico o storico-artistico delle facolta' di  lettere
e filosofia, o a facolta'  e  corsi  corrispondenti  istituiti  negli
Stati membri dell'Unione europea. Il biglietto gratuito e' rilasciato
agli studenti mediante esibizione del certificato di  iscrizione  per
l'anno accademico in corso; 
    h) ai docenti ed agli studenti iscritti alle accademie  di  belle
arti o a corrispondenti istituti dell'Unione  europea.  Il  biglietto
gratuito  e'  rilasciato  agli  studenti  mediante   esibizione   del
certificato di iscrizione per l'anno accademico in corso; 
    h-bis)  al  personale  docente  della  scuola,  di  ruolo  o  con
contratto  a  termine,  dietro  esibizione  di  idonea   attestazione
rilasciata dalle istituzioni  scolastiche,  senza  nuovi  o  maggiori
oneri per la finanza pubblica, sul modello predisposto dal  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
    i) ai portatori di handicap e ad un loro  familiare  o  ad  altro
accompagnatore che dimostri la  propria  appartenenza  a  servizi  di
assistenza socio-sanitaria; 
    l)  agli  operatori  delle  associazioni  di   volontariato   che
svolgano, in base a convenzioni in essere stipulate con il  Ministero
ai sensi  dell'articolo  112,  comma  8,  del  Codice,  attivita'  di
promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali. 
  4. Per ragioni di studio o di  ricerca,  attestate  da  istituzioni
scolastiche o universitarie, da accademie, da istituti di  ricerca  e
di cultura italiani o stranieri  nonche'  da  organi  del  Ministero,
ovvero  per  particolari  e  motivate  esigenze,  i  direttori  degli
istituti o dei luoghi della cultura possono  consentire  ai  soggetti
che  ne  facciano   richiesta   l'ingresso   gratuito   per   periodi
determinati. 
  5. Per le ragioni e le esigenze di cui al  comma  4,  il  Direttore
generale Musei puo' rilasciare a singoli soggetti tessere  di  durata
annuale di ingresso gratuito a tutti gli istituti ed i luoghi di  cui
al comma 1, nonche' individuare  categorie  di  soggetti  alle  quali
consentire, per determinati periodi, l'ingresso gratuito ai  medesimi
luoghi. 
  5-bis. In occasione  di  eventi  o  manifestazioni  di  particolare
rilevanza internazionale, sulla base degli indirizzi del Ministro, il
Direttore generale Musei,  anche  su  proposta  dei  direttori  degli
istituti e  luoghi  della  cultura,  puo'  consentire  a  particolari
categorie di visitatori l'ingresso gratuito, per periodi determinati,
comunque previa esibizione del titolo di accreditamento all'evento  o
manifestazione. 
  6. Per i cittadini dell'Unione  europea  di  eta'  compresa  tra  i
diciotto ed i venticinque anni l'importo del biglietto di ingresso e'
pari a due euro. 
  7. Ai cittadini di Stati non facenti parte dell'Unione europea,  si
applicano,  a  condizione  di  reciprocita',  le  disposizioni  sulle
riduzioni di cui al comma 6. 
  7-bis.  Con  cadenza  ((annuale))  la  Direzione   generale   Musei
predispone una relazione al Ministro concernente  l'attuazione  delle
disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis ((...)). 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (4) 
  Il Decreto 27 giugno 2014, n. 94 ha disposto (con l'articolo unico,
comma 2) che "Le modificazioni di cui  al  comma  1  si  applicano  a
decorrere dal 1° luglio 2014".