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LEGGE 25 marzo 1997, n. 78

Soppressione della tassa d'ingresso ai musei statali

note: Entrata in vigore della legge: 13-3-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/1999)
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Testo in vigore dal:  11-2-2000
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica anno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. La tassa d'ingresso per l'accesso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato, prevista dal regio decreto 11 giugno 1885, n. 3191, e successive modificazioni, è soppressa.
2.
((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490))
.
3. Gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso sono destinati alle finalità di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 27 giugno 1985, n. 332, come sostituito dall'articolo 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 431. Il Ministro del tesoro è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del presente comma.
4.
((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490))
.
5. La soppressione della tassa di cui al comma 1 opera dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2. In attesa dell'entrata in vigore del regolamento, il Ministro per i beni culturali e ambientali o, su delega, il competente soprintendente è autorizzato ad emanare specifiche disposizioni e a stipulare apposite convenzioni sia con altri soggetti pubblici e privati, sia con operatori interessati per attivare le nuove modalità di emissione, distribuzione, vendita e riscossione del corrispettivo dei biglietti d'ingresso. Le disposizioni e le convenzioni possono riguardare alcuni o tutti i luoghi di cui al comma 1, situati in singole città o in delimitate aree geografiche.