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MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 15 febbraio 2006, n. 129

Modifiche ed integrazioni al regolamento recante disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore postale, adottato con decreto del Ministro delle comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 73.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/4/2006
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vigente al 10/05/2024
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Testo in vigore dal:  13-4-2006

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655, che ha approvato il regolamento riguardante i servizi delle corrispondenze e dei pacchi;
Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e la riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, recante «Principi in materia di erogazione dei servizi pubblici», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 1994;
Vista la direttiva n. 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari ed il miglioramento della qualità del servizio;
Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ha trasposto la predetta direttiva n. 97/67/CE ed, in particolare, l'articolo 2, comma 1, che ha designato quale autorità di regolamentazione del settore postale il Ministero delle comunicazioni e l'articolo 5 che prevede l'emanazione di un regolamento ministeriale per il rilascio delle licenze individuali, relative ai singoli servizi non riservati, rientranti nell'ambito del servizio universale;
Visto, altresì, l'articolo 23, comma 2, del medesimo decreto legislativo, che affida a Poste Italiane S.p.a. l'espletamento del servizio postale universale;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed in particolare l'articolo 11, che dispone in tema di qualità dei servizi pubblici e carte dei servizi;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 73, che dispone in materia di rilascio delle licenze individuali nel settore postale;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 17 aprile 2000 con il quale è stata confermata la concessione del servizio postale universale alla società Poste Italiane S.p.a. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2000;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 20 aprile 2000, in materia di contributi per le licenze individuali e per le autorizzazioni generali concernenti l'offerta al pubblico dei servizi postali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2000 e successive modificazioni;
Vista la direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 giugno 2002, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366, concernente le modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di funzioni e di struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni del 16 dicembre 2004 concernente la riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2004;
Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni 18 dicembre 2002 concernente l'ambito della riserva per il mantenimento del servizio universale pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2002;
Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni 13 gennaio 2004 concernente la modifica alla deliberazione del Ministro delle comunicazioni 18 dicembre 2002, recante la definizione dell'ambito della riserva postale per il mantenimento del servizio universale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2004;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 16 settembre 2005;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota GM/144224/4693/DL del 22 dicembre 2005;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche all'articolo 1 del decreto del Ministro delle comunicazioni n. 73 del 2000
1. La lettera a) dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Ministro delle comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 73, è sostituita dalla seguente:
«a) per la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione degli invii postali fino a 2 kg, compresi gli invii di corrispondenza il cui peso o prezzo siano superiori ai limiti previsti dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 261 del 1999 nonché della pubblicità diretta per corrispondenza, nell'ambito di quanto stabilito dall'Autorità, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2, lettera p) del medesimo decreto legislativo;».
Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operaio il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 3 maggio 1973, n. 113.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655 (Approvazione del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni enorme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi) è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 16 settembre 1982, n. 256.
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministmtivo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
- Il decreto-legge 10 dicembre 1993, n. 487 (Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 dicembre 1993, n. 283, e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 1994, n. 24.
- La direttiva n. 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 è pubblicata nella G.U.C.E. 21 gennaio 1998, n. L 15.
- Il testo dell'art. 2, comma 1, e dell'art. 5 e dell'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 (Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 agosto 1999, n. 182, e il seguente:
«Art. 2. (Autorità di regolamentazione). - 1.
L'autorità di regolamentazione del settore postale è il Ministero delle comunicazioni.».
«Art. 5. (Licenza individuale). - 1. L'offerta al pubblico di singoli servizi non riservati, che rientrano nel campo di applicazione del servizio universale, è soggetta al rilascio di licenza individuale.
2. Il rilascio della licenza individuale, tenuto conto della situazione del mercato e dell'organizzazione dei servizi postali, può essere subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo anche alla qualità, alla disponibilità ed all'esecuzione dei servizi in questione.
3. Il termine per il rilascio della licenza individuale o per il rifiuto è di 90 giorni; in caso di richiesta di chiarimenti o di documenti, il termine è sospeso fino al ricevimento di questi ultimi.
4. Con regolamento del Ministro delle comunicazioni, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati i requisiti e per il rilascio delle licenze individuali, gli obblighi a carico dei titolari delle licenze stesse, le modalità dei controlli presso le sedi di attività ed, in caso di violazione degli obblighi, le procedure di diffida, nonché di sospensione e di revoca della licenza individuale. Le disposizioni di cui al predetto regolamento garantiscono il rispetto dei principi di obiettività, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.».
«Art. 23 (Norme transitorie). - (Omissis).
2. In sede di prima attuazione, con riferimento all'art. 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, il servizio universale è affidato alla società p.a. Poste Italiane per un periodo, comunque non superiore a quindici anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, da determinarsi dall'autorità di regolamentazione, compatibilmente con il processo di liberalizzazione in sede comunitaria.
(Omissis)».
Il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo lì della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1999, n. 193, è il seguente:
«Art. 11 (Qualità dei servizi pubblici). - 1. I servizi pubblici nazionali e locali sono erogati con modalità che promuovono il miglioramento della qualità e assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione, nelle forme, anche associative, riconosciute dalla legge, alle inerenti procedure di valutazione e definizione degli standard qualitativi.
2. Le modalità di definizione, adozione e pubblicizzazione degli standard di qualità, i casi e le modalità di adozione delle carte dei servizi, i criteri di misurazione della qualità dei servizi, le condizioni di tutela degli utenti, nonché i casi e le modalità di indennizzo automatico e forfettario all'utenza per mancato rispetto degli standard di qualità sono stabilite con direttive, aggiornabili annualmente, del Presidente del Consiglio dei Ministri. Per quanto riguarda i servizi erogati direttamente o indirettamente dalle regioni e dagli enti locali, si provvede con atti di indirizzo e coordinamento adottati d'intesa con la conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Le iniziative di coordinamento, supporto operativo alle amministrazioni interessate e monitoraggio sull'attuazione del presente articolo sono adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, supportato da apposita struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri. È ammesso il ricorso a un soggetto privato, da scegliersi con gara europea di assistenza tecnica, sulla base di criteri oggettivi e trasparenti.
4. Sono in ogni caso fatte salve le funzioni e i compiti legislativamente assegnati, per alcuni servizi pubblici, ad autorità indipendenti.
5. È abrogato l'art. 2 della legge 11 luglio 1995, n. 273. Restano applicabili, sino a diversa disposizione adottata ai sensi del comma 2, i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti gli schemi generali di riferimento già emanati ai sensi del suddetto articolo.».
Il decreto del Ministro delle comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 73 (Regolamento recante disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore postale) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 marzo 2000, n. 75.
La direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 giugno 2002, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità è pubblicata nella G.U.C.E. 5 luglio 2002, n. L 176.
Il decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 384 (Attuazione della direttiva 2002/39/CE che modifica la direttiva 97/67/CE relativamente all'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della comunita) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 gennaio 2004, n. 22.
Il testo dell'art. 14, comma 5-bis, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come integrato dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 384, è il seguente:
«Art. 14 (Reclami). - (Omissis).
5-bis. - Le disposizioni del presente articolo sono estese ai titolari di licenza individuale, i quali sono tenuti a comunicare all'Autorità di regolamentazione del settore postale le procedure elaborate per la trattazione dei reclami degli utenti. L'Autorità può richiedere modifiche alle procedure anzidette.».
Il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a nonna dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 2004, n. 5.
Il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 luglio 2004, n. 167.
Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, è il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

Nota all'art. 1:
Il testo vigente dell'art. 1 del citato decreto del Ministro delle comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 73 è il seguente:
«Art. 1. (Oggetto ed ambito di applicazione). - 1.
L'Autorità di regolamentazione per il settore postale, individuata nel Ministero delle comunicazioni dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, è detta di seguito «Autorita».
2. Si intendono recepite nel presente regolamento le definizioni contenute nell'art. 1 del decreto legislativo n. 261 del 1999.
3. Il presente regolamento fissa le disposizioni per il rilascio delle licenze individuali per l'offerta al pubblico di singoli servizi non riservati, rientranti nel campo di applicazione del servizio universale postale da intendersi quale definito dall'art. 3 del decreto legislativo n. 261 del 1999.
4. È necessario il previo rilascio di una licenza individuale per lo svolgimento delle seguenti attività:
a) per la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione degli invii postali fino a 2 kg compresi gli invii di corrispondenza il cui peso o prezzo siano superiori ai limiti previsti dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 261 del 1999 nonché della pubblicità diretta per corrispondenza, nell'ambito di quanto stabilito dall'Autorità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 2, lettera p) del medesimo decreto legislativo:
b) per la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione dei pacchi postali fino a 20 kg;
c) per i servizi relativi agli invii raccomandati ed agli invii assicurati che non siano attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie e che superino i limiti di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 261 del 1999.
5. Il rilascio della licenza è necessario anche nel caso di svolgimento di singole fasi dei servizi sopra descritti.»