stai visualizzando l'atto

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 22 dicembre 2005, n. 299

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/3/2006
nascondi
vigente al 29/04/2024
  • Articoli
  • 1
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-3-2006
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto  l'articolo  3  del  decreto  del Presidente della Repubblica
23 agosto  1982,  n. 777, come modificato dall'articolo 3 del decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;
  Visto  il  regolamento CE n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti
destinati  a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga
le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;
  Visto   il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  21 marzo  1973,
pubblicato  nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 104
del   20 aprile   1973,  concernente  la  disciplina  igienica  degli
imballaggi,  recipienti,  utensili destinati a venire in contatto con
le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale;
  Visto in particolare il decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220
modificato  da  ultimo  con  il  decreto  del  Ministro  della salute
28 marzo 2003, n. 123;
  Vista  la  richiesta  del  Consorzio  nazionale imballaggi plastica
riguardante  l'autorizzazione all'utilizzo nel settore ortofrutticolo
di  cassette  in  polipropilene  ottenute  da  materiali  di  secondo
impiego;
  Visti  i pareri espressi dall'Istituto superiore di sanita' in data
29 luglio 2002 ed 8 aprile 2004;
  Considerata  la  proposta dell'Istituto sopra indicato di estendere
l'autorizzazione  all'utilizzo  nel  settore  ortofrutticolo anche di
cassette  in  polietilene  ad  alta densita' ottenute da materiali di
secondo impiego;
  Ritenuto   di   dover   provvedere   pertanto  a  modificazioni  ed
integrazioni del citato decreto ministeriale 21 marzo 1973;
  Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Sentito  il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso nella
seduta del 14 luglio 2004;
  Vista   la   comunicazione  alla  Commissione  dell'Unione  europea
effettuata in data 21 ottobre 2004 ai sensi della direttiva 98/34/CE;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nella sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 agosto 2005;

                             A d o t t a

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
  1. Al   decreto   ministeriale   21 marzo   1973,   pubblicato  nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile
1973 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:
    a) dopo l'articolo 13 e' inserito il seguente articolo 13-bis:
      «Art. 13-bis 1. In deroga a quanto stabilito all'articolo 13 e'
consentita  la  produzione di cassette in polipropilene e polietilene
ad alta densita' a condizione che:
        a) il materiale o le cassette di recupero siano costituiti da
materie plastiche originariamente idonee al contatto con gli alimenti
ai sensi di quanto stabilito dal presente decreto;
        b) il  materiale  o  le  cassette  di cui alla lettera a) non
siano venuti a contatto con sostanze diverse dagli alimenti.
  2.  Le  cassette  di  cui  al  comma  1  possono venire a contatto,
limitatamente  al  settore  ortofrutticolo, con i prodotti alimentari
riportati nell'allegato V.
  3.  Le  disposizioni  di  cui  ai commi 1 e 2 non si applicano alle
cassette  legalmente  prodotte e/o commercializzate in un altro Stato
dell'Unione  europea  e  a  quelli  originari  dei  Paesi  contraenti
dell'accordo sullo spazio economico europeo, nonche' della Turchia»;
    b) nell'allegato   II,   sezione   2,  parte  B  -  Additivi  per
elastomeri,  come  modificato  dall'articolo  5,  comma 2 del decreto
ministeriale  26 aprile  1993,  n.  220, le condizioni, limitazioni e
tolleranze             d'impiego            della            sostanza
Tris-(2,4-di-terz.butil-fenil)difosfito    sono    sostituite   dalle
seguenti:  «Per gomma butadienica in quantita' non superiore allo 0,4
per  cento  e  non per alimenti per i quali e' previsto l'impiego del
simulante D»;
    c) nell'allegato IV, sezione 1, come sostituito dall'allegato III
del   decreto   ministeriale  26 aprile  1993,  n.  220,  al  capo  C
«Determinazione  della  migrazione globale negli alimenti per i quali
e' previsto l'impiego del simulante D»:
      1)  la voce «1,1,2-trisclorotrifluoroetano» e' sostituita dalla
voce «n-pentano»;
      2)  al  punto  4.2  e' eliminata la dizione «per spettroscopia,
reagente Merck o equivalente distillato a 47, 6oC»;
    d) dopo  l'allegato  IV e' aggiunto, quale allegato V, l'allegato
al presente decreto.
  Il  presente  decreto,  munito del sigillo dello Stato, e' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 22 dicembre 2005
                                                 Il Ministro: Storace

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2006
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 73
          Avvertenze:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  i  regolamenti  CE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          Europee (GUUE).
          Note alle premesse:
              - Il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento e del
          Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli
          oggetti  destinati  a  venire  a  contatto  con  i prodotti
          alimentari   e   che   abroga  le  direttive  80/590/CEE  e
          89/109/CEE  e'  stato  pubblicato nella GUUE serie L n. 338
          del 13 novembre 2004.
              - Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della
          Repubblica   23 agosto   1982,  n.  777  (Attuazione  della
          direttiva  CEE  n.  76/893  relativa  ai  materiali ed agli
          oggetti  destinati  a  venire  a  contatto  con  i prodotti
          alimentari),  cosi'  come modificato dalIart. 3 del decreto
          legislativo  25 gennaio  1992,  n.  108  (Attuazione  della
          direttiva  89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti
          destinati  a  venire a contatto con i prodotti alimentari),
          e' il seguente:
              «Art.  3.  - 1. Con decreti del Ministro della sanita',
          sentito  il  Consiglio  superiore di sanita', sono indicati
          per  i  materiali  e  gli  oggetti,  destinati  a  venire a
          contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato I,
          da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti
          nella  loro  produzione,  e,  ove occorrano, i requisiti di
          purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli
          oggetti   debbono   essere   sottoposti   per   determinare
          l'idoneita'   all'uso   cui   sono   destinati  nonche'  le
          limitazioni,  le  tolleranze e le condizioni di impiego sia
          per  i  limiti di contaminazione degli alimenti che per gli
          eventuali pericoli risultanti dal contatto orale.
              2.  Per  i materiali e gli oggetti di materia plastica,
          di gomma, di cellulosa rigenerata, di carta, di cartone, di
          vetro,  di  acciaio  inossidabile,  di  banda  stagnata, di
          ceramica   e  di  banda  cromata  valgono  le  disposizioni
          contenute  nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3 agosto
          1974,  13 settembre  1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980,
          25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1° giugno
          1988, n. 243.
              3.  Il  Ministro  della  sanita',  sentito il Consiglio
          superiore  di  sanita',  procede  all'aggiornamento  e alle
          modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2.
              4.  Chiunque  impieghi  nella  produzione  materiali  o
          oggetti  destinati,  da  soli o in combinazione tra loro, a
          venire   a   contatto   con   le  sostanze  alimentari,  in
          difformita' da quanto stabilito nei decreti di cui ai commi
          1  e  2,  e'  punito per cio' solo con l'arresto sino a tre
          mesi   o   con  l'ammenda  da  lire  cinquemilioni  a  lire
          quindicimilioni».
              - Il   decreto  ministeriale  26 aprile  1993,  n.  220
          (Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale
          21 marzo  1973,  concernente  la  disciplina igienica degli
          imballaggi,  recipienti,  utensili  destinati  a  venire in
          contatto  con  le  sostanze alimentari e con sostanze d'uso
          personale.    Recepimento   delle   direttive   82/711/CEE,
          85/572/CEE, 90/128/CEE e 92/39/CEE) e' stato pubblicato nel
          supplemento  ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 162
          del 13 luglio 1993;
              - Il   decreto   ministeriale  28 marzo  2003,  n.  123
          (Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale
          21 marzo  1973,  concernente  la  disciplina igienica degli
          imballaggi,  recipienti,  utensili  destinati  a  venire in
          contatto  con  le  sostanze alimentari o con sostanze d'uso
          personale.  Recepimento  della  direttiva 2001/62/CE, della
          direttiva 2002/16/CE e della direttiva 2002/17/CE) e' stato
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2003.
              - Il  testo  vigente dell'art. 17 della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e'
          il seguente:
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme di principio, esclusi,
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge.
              2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.
              4-bis.  L'organizzazione  e  la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b) individuazione    degli    uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d) indicazione    e    revisione    periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali».
          Nota all'art. 1:
              L'allegato  II,  sezione  2,  parte B, e l'allegato IV,
          sezione  1,  del  decreto ministeriale 21 marzo 1973 recano
          rispettivamente  l'elenco degli «additivi per elastomeri» e
          il metodo per la «determinazione della migrazione globale».