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MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 1 giugno 1988, n. 243

Disciplina degli oggetti in banda cromata verniciata destinati a venire in contatto con gli alimenti.

note: Entrata in vigore del decreto: 16/07/1988
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Testo in vigore dal:  16-7-1988

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, relativa alla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 28 ottobre 1982), riguardante l'attuazione della direttiva CEE n. 76/893 relativa ai materiali ed agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
Vista la relazione della Direzione generale per l'igiene degli alimenti e nutrizione in data 13 gennaio 1988;
Ritenuta l'opportunità di disciplinare i contenitori di banda cromata destinati a venire a contatto con gli alimenti;
Considerato che tale disciplina viene adottata ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica sopracitato a titolo cautelativo e pertanto il superamento del limite fissato non può essere interpretato, senza ulteriore valutazione, come indice di nocività;
Visto il regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, ed in particolare gli articoli 6 ed 8;

Sentito

il Consiglio superiore di sanità; Decreta:

Art. 1

Gli oggetti in banda cromata, destinati a venire in contatto con gli alimenti, disciplinati dal presente decreto, devono essere verniciati e preparati esclusivamente con i materiali previsti nell'allegato I alle condizioni fissate.
Per quanto non previsto dal presente decreto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto ministeriale 21 marzo 1973 e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 6 e 7.
Le disposizioni previste dall'art. 6 del decreto ministeriale sopracitato si applicano anche ai materiali utilizzabili per la produzione degli oggetti riportati nell'allegato I del presente decreto.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 3 del D P.R. n. 777/1982 è il seguente:
"Art. 3. - Con decreti del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, sono indicati per i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari: i componenti consentiti nella loro produzione, i loro requisiti di purezza e, ove occorrano, le prove di cessione alle quali i materiali e gli oggetti debbano essere sottoposti per determinare l'idoneità all'uso cui sono destinati, nonché le limitazioni, le tolleranze e le condizioni di impiego sia per i limiti di contaminazione degli alimenti che per eventuali pericoli risultanti dal contatto orale.
Per i materiali e gli oggetti di materie plastiche, di gomma, di cellulosa rigenerata, di carta e cartone, di vetro e di acciaio inossidabile, valgono le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3 agosto 1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980 e 25 giugno 1981.
Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, procede all'aggiornamento e alle modifiche da apportare ai decreti di cui ai precedenti commi.
I materiali elencati alle lettere da a) ad e) dell'art. 11 della legge 30 aprile 1962, n. 283, devono corrispondere alle prescrizioni di composizione e cessione in esse contenute fino a che non vengano diversamente disciplinati con i decreti ministeriali di cui al primo comma.
I contravventori alle disposizioni contenute nei decreti ministeriali di cui al presente articolo sono puniti con la sanzione penale prevista dall'art. 11 della legge 30 aprile 1962, n. 283".
- Il testo degli articoli 6 ed 8 del D P.R. n. 327/1980 è il seguente:
"Art. 6 (Modalità e norme di prelevamento dei campioni da sottoporre ad analisi chimica). - Per il prelievo dei campioni destinati all'analisi chimica, salvo quanto previsto da norme speciali, nonché dal successivo art. 9, o quando ricorrano particolari esigenze di controllo, si applicano le modalità stabilite dall'allegato A del presente regolamento.
Qualora non sia possibile applicare esattamente le modalità di cui al comma precedente deve essere fatta espressa menzione, nel verbale di prelevamento, dei motivi che vi hanno ostato".
"Art. 8 (Prelevamenti di campioni dalle grandi partite).
- Per eseguire il controllo di grandi partite giacenti presso stabilimenti di produzione o depositi, si debbono prelevare campioni sufficientemente rappresentativi, idonei ad accertare i requisiti dell'intera partita.
Con le procedure dell'art. 21 della legge, possono essere stabiliti i piani di prelevamento dei campioni".
Nota all'art. 1:
Il testo degli articoli 6 e 7 del D.M. 21 marzo 1973 (Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale), pubblicato nel suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, è il seguente:
"Art. 6. - Le imprese che producono oggetti destinati a venire in contatto con sostanze alimentari e preparati con le sostanze di cui al presente decreto sono tenute a controllarne la rispondenza alle norme ad essi applicabili ed a dimostrare in ogni momento di aver adeguatamente provveduto ai controlli ed accertamenti necessari.
Ogni partita deve essere corredata da dichiarazione del produttore attestante che gli oggetti di cui al comma precedente sono conformi alle norme vigenti".
"Art. 7. - L'utilizzazione, in sede industriale o commerciale, di oggetti disciplinati dal presente decreto è subordinata all'accertamento della loro conformità alle norme vigenti nonché della idoneità tecnologica allo scopo cui sono destinati.
L'impresa dovrà essere pertanto fornita della dichiarazione di conformità rilasciata dal produttore, di cui all'articolo precedente, ad essere sempre in grado di consentire all'autorità sanitaria di identificare il fornitore o il produttore dell'oggetto impiegato".