DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 1992, n. 108

Attuazione della direttiva n. 89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

  • Allegati
Testo in vigore dal: 17-4-1992
                               Art. 3.
   1.  L'articolo  3  del  decreto del Presidente della Repubblica 23
agosto 1982, n. 777, e' sostituito dal seguente:
   "Art.  3.  - 1. Con decreti del Ministro della sanita', sentito il
Consiglio  superiore  di sanita', sono indicati per i materiali e gli
oggetti, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari, di
cui  all'allegato I, da soli o in combinazione tra loro, i componenti
consentiti  nella  loro  produzione, e, ove occorrano, i requisiti di
purezza  e  le prove di cessione alle quali i materiali e gli oggetti
debbono  essere  sottoposti  per  determinare l'idoneita' all'uso cui
sono  destinati nonche' le limitazioni, le tolleranze e le condizioni
di  impiego sia per i limiti di contaminazione degli alimenti che per
gli eventuali pericoli risultanti dal contatto orale.
    2.  Per  i materiali e gli oggetti di materia plastica, di gomma,
di  cellulosa  rigenerata, di carta, di cartone, di vetro, di acciaio
inossidabile,  di  banda  stagnata,  di  ceramica  e di banda cromata
valgono  le  disposizioni contenute nei decreti ministeriali 21 marzo
1973,  3  agosto  1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre
1980,  25  giugno  1981,  18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1' giugno
1988, n. 243.
    3.  Il  Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di
sanita',  procede  all'aggiornamento e alle modifiche da apportare ai
decreti di cui ai commi 1 e 2.
    4.   Chiunque  impieghi  nella  produzione  materiali  o  oggetti
destinati,  da  soli  o in combinazione tra loro, a venire a contatto
con  le  sostanze  alimentari, in difformita' da quanto stabilito nei
decreti  di cui ai commi 1 e 2, e' punito per cio' solo con l'arresto
sino  a  tre  mesi  o  con  l'ammenda  da  lire  cinquemilioni a lire
quindicimilioni".