DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 agosto 1982, n. 777

Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/893 relativa ai materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/03/2017)
Testo in vigore dal: 17-4-1992
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3.

  ((1.  Con  decreti del Ministro della sanita', sentito il Consiglio
superiore  di  sanita',  sono indicati per i materiali e gli oggetti,
destinati  a  venire  a  contatto  con le sostanze alimentari, di cui
all'allegato  I,  da  soli  o  in combinazione tra loro, i componenti
consentiti  nella  loro  produzione, e, ove occorrano, i requisiti di
purezza  e  le prove di cessione alle quali i materiali e gli oggetti
debbono  essere  sottoposti  per  determinare l'idoneita' all'uso cui
sono  destinati nonche' le limitazioni, le tolleranze e le condizioni
di  impiego sia per i limiti di contaminazione degli alimenti che per
gli eventuali pericoli risultanti dal contatto orale.
  2.  Per i materiali e gli oggetti di materia plastica, di gomma, di
cellulosa  rigenerata,  di  carta,  di  cartone, di vetro, di acciaio
inossidabile,  di  banda  stagnata,  di  ceramica  e di banda cromata
valgono  le  disposizioni contenute nei decreti ministeriali 21 marzo
1973,  3  agosto  1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre
1980,  25  giugno  1981,  18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1' giugno
1988, n. 243.
  3.  Il  Ministro  della  sanita', sentito il Consiglio superiore di
sanita',  procede  all'aggiornamento e alle modifiche da apportare ai
decreti di cui ai commi 1 e 2.
  4.   Chiunque   impieghi   nella  produzione  materiali  o  oggetti
destinati,  da  soli  o in combinazione tra loro, a venire a contatto
con  le  sostanze  alimentari, in difformita' da quanto stabilito nei
decreti  di cui ai commi 1 e 2, e' punito per cio' solo con l'arresto
sino  a  tre  mesi  o  con  l'ammenda  da  lire  cinquemilioni a lire
quindicimilioni)).