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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 agosto 1982, n. 777

Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/893 relativa ai materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/03/2017)
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Testo in vigore dal:  29-10-1982

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea;
Vista la direttiva n. 76/893 del 23 novembre 1976, emanata dal Consiglio delle Comunità europee, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai materiali ed agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
Considerato che in data 30 aprile 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;
Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;
Considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e di grazia e giustizia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 1982;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1



Le disposizioni del presente decreto sostituiscono quelle contenute all'art. 11 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 8 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, limitatamente alla parte riguardante i materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari.
Le norme del presente decreto non si applicano:
a) agli impianti fissi che servono per la distribuzione dell'acqua;
b) agli oggetti di antiquariato o ad altri oggetti artistici manifestamente non destinati ad uso alimentare;
c) ai materiali e agli oggetti posti a contatto con gli alimenti da consumare personalmente dall'utilizzatore.
Per i materiali di ricopertura o di rivestimento che fanno parte degli alimenti e possono essere consumati con i medesimi, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei decreti ministeriali emanati ai sensi degli articoli 5, lettera g), e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283.