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MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1993, n. 220

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari e con sostanze d'uso pesonale. Recepimento delle direttive 82/711/CEE, 85/572/CEE, 90/128/CEE e 92/39/CEE.

note: Entrata in vigore del decreto: 28-7-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/11/2008)
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Testo in vigore dal:  28-7-1993

Art. 5

1. Le dizioni di cui ai punti
a) e
b) dell'art. 27, primo comma, del decreto ministeriale 21 marzo 1973 sono sostituite dalle seguenti:
" a) nel caso di imballaggi per alimenti per i quali sono previste prove di migrazione;
b) nel caso di imballaggi per alimenti per i quali non sono previste prove di migrazione.
2. Nell'allegato II del decreto ministeriale 21 marzo 1973 le condizioni, limitazioni e tolleranze d'impiego, per le sostanze di seguito elencate, sono sostituite dalle seguenti:
"Sezione 1: MATERIE PLASTICHE
Parte A: Resine
Condizioni, limitazioni e
tolleranze d'impiego.
Alcool polivinilico
Se presente negli oggetti
finiti in quantità superiore
al 2% non può essere
impiegato per alimenti per i
quali è previsto l'impiego
dei simulanti A o B.
Copolimeri di cloruro di vinile con
acetato di vinile modificato con
anidride maleica e con alcool
polivinilico
Se presente alcool
polivinilico libero nella
resina in quantità superiore
al 2%, questa non può essere
impiegata per alimenti per i
quali è previsto l'impiego
del simulante A o B.
Copolimeri di due o più dei
seguenti composti: alcooli allilico
e polivinilico
Se presente alcool
polivinilico libero nella
resina, in quantità
superiore al 2%, questa non
può essere impiegata per
alimenti per i quali è
previsto l'impiego del
simulante A o B.
Parte B: Additivi per materie
plastiche
Condizioni, limitazioni e
tolleranze d'impiego.
Dibutile ftalato
Se presente in quantità
superiore al 5% sul prodotto
finito non per alimenti per i
quali è previsto l'impiego
del simulante D.
Dicicloesile ftalato
Se presente in quantità
superiore al 5% sul prodotto
finito non per alimenti per i
quali è previsto l'impiego
del simulante D.
Dietile ftalato
Se presente in quantità
superiore al 5% sul prodotto
finito non per alimenti per i
quali è previsto l'impiego
del simulante D.
Di-2-etilesile adipato
Solamente per acqua, ghiaccio
e ghiaccioli e per ortaggi e
frutta freschi, secchi,
congelati e surgelati, per
funghi freschi e secchi e per
tartufi; nel caso di capsule,
guarnizioni e simili,
limitatamente agli alimenti
per i quali è previsto
l'impiego del simulante A e D
(con esclusione di carne e
derivati e latte e derivati)
del simulante C e quelli per
i quali non sono previste
prove di migrazione.
Di 2 etilesil-ftalato
Solamente per acqua, ghiaccio
e ghiaccioli e per ortaggi e
frutta freschi, secchi,
congelati e surgelati, per
funghi freschi e secchi e per
tartufi; nel caso di capsule,
guarnizioni e simili,
limitatamente agli alimenti
per i quali è previsto
l'impiego dei simulanti A e D
(con esclusione di carne e
derivati e latte e derivati)
del simulante C e quelli per
i quali non sono previste
prove di migrazione.
Di-isononile-ftalato
Se presente in quantità
superiore al 5% sul prodotto
finito non per alimenti per i
quali è previsto l'impiego
del simulante D.
Di n-esile azelato
Non per alimenti per i quali
è previsto l'impiego del
simulante D.
Di-isodecile-ftalato
Se presente in quantità
superiore al 5% sul prodotto
finito non per alimenti per i
quali è previsto l'impiego
del simulante D.
Dimetilcicloesileftalato
Se presente in quantità
superiore al 5% sul prodotto
finito non per alimenti per i
quali è previsto l'impiego
del simulante D.
Dimetossietileftalato
Se presente in quantità
superiore al 5% sul prodotto
finito non per alimenti per i
quali è previsto l'impiego
del simulante D.
Estere di glicol dietilenico con
acido stearico
Per alimenti per i quali non
sono previste prove di
migrazione.
Estere glicolico dell'acido 3,3-bis
(4 - idrossi-3'-terz.butilfenil)
butirrico
Per polietilene: in quantità
non superiore allo 0,5% sulla
materia plastica per alimenti
per i quali è previsto
l'impiego dei simulanti A, B,
C e per alimenti per i quali
non sono previste prove di
cessione; in quantità non
superiori allo 0,2% per
alimenti per i quali è
previsto l'impiego di
simulanti A, B, D non
soggetti a sterilizzazione.
Per polipropilene: in
quantità non superiore allo
0,5% sulla materia plastica
per alimenti per i quali è
previsto l'impiego dei
simulanti A, B, C e per
alimenti per i quali non sono
previste prove di cessione e
per alimenti per i quali è
previsto l'impiego di
simulanti A, B, D non
soggetti a sterilizzazione.
Per polipropilene: in
quantità non superiore allo
0,3% per alimenti per i quali
è previsto l'impiego dei
simulanti A, B, D in
qualsiasi condizione di
temperatura.
Esteri di acidi grassi con
poliglicerolo
Per films estensibili di PVC
destinati al contatto con
alimenti per i quali è
previsto l'impiego dei
simulanti A o B.
Glicol dietilenico
Per alimenti per i quali non
sono previste prove di
cessione.
2 idrossi-4-n-ortossibenzofenone
Per polietilene e
polipropilene, in quantità
non superiore a 0,5% sulla
materia plastica e con
esclusione dall'impiego per
gli alimenti per i quali è
previsto l'impiego del
simulante D o contenenti
oltre il 20% di alcool
etilico.
Sodio diottile solfosuccinato
Per polietilene in quantità
non superiore all'1% ed
esclusivamente in contatto
con alimenti per i quali è
previsto l'impiego dei
simulanti A, D e per alimenti
per i quali non sono previste
prove di cessione.
Tris (mono e/o dinonil)
fenilfosfito
Copolimero butadiene-stirene
alla dose massima di 1,5%
sulla materia plastica e non
per alimenti per i quali è
previsto l'impiego del
simulante D.
1,4-diidro-2,6 - dimetil-3,5 -
dicarbo - dodecilossi - piridina
Per polivinilcloruro e suoi
copolimeri in quantità non
superiore allo 0,3% sulla
materia plastica ed
esclusivamente per alimenti
per i quali è previsto
l'impiego del simulante A o
B.
Sezione 2: G O M M A
Parte B: Additivi per elastomeri
Condizioni, limitazioni e
tolleranze d'impiego.
Butilbenzilftalato
Se presente in quantità
superiore al 5% sul prodotto
finito, non per alimenti per
i quali è prevista la prova
di migrazione con il
simulante D.
Dibutilftalato
Se presente in quantità
superiore al 5% sul prodotto
finito, non per alimenti per
i quali è prevista la prova
di migrazione con il
simulante D.
Dietilftalato
Se presente in quantità
superiore al 5% sul prodotto
finito, non per alimenti per
i quali è prevista la prova
di migrazione con il
simulante D.
Di-2-etilesile adipato
Solamente per acqua,
ghiaccio, ghiaccioli e per
ortaggi e frutta freschi,
secchi e per tartufi; nel
caso di capsule, guarnizioni
e simili limitatamente agli
alimenti per i quali è
previsto l'impiego dei
simulanti A e B (con
esclusione di carne e
derivati, latte e derivati)
del simulante C e quelli per
i quali non sono previste
prove di migrazione.
Di-2-etilesile ftalato
Solamente per acqua,
ghiaccio, ghiaccioli e per
ortaggi e frutta freschi,
secchi e per tartufi; nel
caso di capsule, guarnizioni
e simili limitatamente agli
alimenti per i quali è
previsto l'impiego dei
simulanti A e B (con
esclusione di carne e
derivati, latte e derivati)
del simulante C e quelli per
i quali non sono previste
prove di migrazione.
Diisodecilftalato
Se presente in quantità
superiore al 5% sul prodotto
finito, non per alimenti per
i quali è prevista la prova
di migrazione con il
simulante D.
Diisoottilftalato
Se presente in quantità
superiore al 5% sul prodotto
finito, non per alimenti per
i quali è prevista la prova
di migrazione con il
simulante D.
Tris - (2,4-di-terz. butil-fenil)
difosfito
Per gomma butadienica in
quantità non superiore allo
0,4% e non per alimenti per i
quali è previsto l'impiego
dei simulanti A, B, D.
2,4 bis-(n-ottiltio - 6 -
(4'idrossi - 3', 5'-diterz.
butilanilino)-1,3.5-triazina
Alla dose massima dello 0,5%
e non per alimenti per i
quali è previsto l'impiego
del simulante D.
Sezione 4: CARTE E CARTONI
Parte A: Costituenti delle carte e
cartoni
Condizioni, limitazioni e
tolleranze d'impiego.
1) Materie fibrose:
Materie fibrose cellulosiche di
primo impiego, naturali
(meccaniche, chimiche,
semichimiche; gregge, bianchite,
semibianchite) o artificiali
Per alimenti per i quali è
prevista la prova di
migrazione: almeno il 75%;
per alimenti per i quali non
è prevista la prova di
migrazione: almeno il 60%.
Materie fibrose sintetiche di primo
impiego
Non più del 20% sulle
materie fibrose e comunque
rispondenti alle norme del
decreto ministeriale 21 marzo
1973 modificato per ultimo
con il decreto ministeriale
30 ottobre 1991, n. 408.
Materie fibrose cellulosiche
provenienti da carte, cartoni e
altri manufatti cartari
Soltanto per alimenti per i
quali non è prevista la
prova di migrazione e a
condizione che le carte e i
cartoni con esse preparate
corrispondano alle
prescrizioni del presente
decreto.
2) Sostanze di carica:
Per alimenti per i quali è
prevista la prova di
migrazione: al massimo 10%; per alimenti per i quali non
è prevista la prova di
migrazione in totale al
massimo 25%.
3) Sostanze ausiliarie:
a) solubili e/o parzialmente
solubili in acqua e solvente.
Alcool polivinilico
Non per alimenti per i quali
sia prevista una prova di
migrazione con i simulanti A,
B, C.
Resina poliamidica-epicloridrica
ottenuta da acido adipico,
dietilentriammina, biscloridrina e
dimetilammina
Come agente di ritenzione e
flocculante, in quantità non
superiore a 0,20% e comunque
soltanto per carta e cartoni
destinati al contatto con
alimenti per i quali non è
prevista prova di migrazione.
Deve rispondere al saggio di
cui all'allegato IV, sezione
3, punto 2 del decreto
ministeriale 21 marzo 1973.
Ammonio-bis (N-etil-2 perfluoro
ottansulfonammido-etil) - fosfato,
contenente non più del 15% di
ammonio-mono-(N-etil-2-perfluo
roottansulfonammido - etil)fosfato
Come agente repellente
all'olio e all'acqua nel
trattamento di carta e
cartoni, in quantità non
superiore a 0,50% in peso
riferito al prodotto finito o
secco e non per alimenti per
i quali è prevista la prova
con simulante C.
Le carte e cartoni così
trattati devono rispondere
alle norme previste nel
titolo II capo I del decreto
ministeriale 21 marzo 1973".

3. Gli allegati III e IV - Sezione 1, del decreto ministeriale 21 marzo 1973, modificato da ultimo con il decreto ministeriale 30 ottobre 1991, n. 408 sono sostituiti, rispettivamente, dagli allegati II e III del presente decreto.