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MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1993, n. 220

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari e con sostanze d'uso pesonale. Recepimento delle direttive 82/711/CEE, 85/572/CEE, 90/128/CEE e 92/39/CEE.

note: Entrata in vigore del decreto: 28-7-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/11/2008)
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Testo in vigore dal: 28-7-1993
                      IL MINISTRO DELLA SANITA' 
  Visto  il  decreto  ministeriale  21  marzo  1973,  pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104  del  20  aprile
1973,  concernente   la   disciplina   igienica   degli   imballaggi,
recipienti, utensili destinati a venire in contatto con  le  sostanze
alimentari o con sostanze d'uso personale; 
  Visti i decreti ministeriali: 
   3 agosto 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227  del  31
agosto 1974; 
   27 marzo 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  96  del  10
aprile 1975; 
   13 settembre 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272  del
13 ottobre 1975; 
   18 giugno 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180  del  3
luglio 1979; 
   2 dicembre 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 347 del 19
dicembre 1980; 
   25 giugno 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del  21
luglio 1981; 
   2 giugno 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200  del  22
luglio 1982; 
   20 ottobre  1982,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  340
dell'11 dicembre 1982; 
   4 aprile 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120  del  13
maggio 1985; 
   7 agosto 1987, n. 395, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  226
del 28 settembre 1987; 
   18 gennaio 1991, n. 90, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  67
del 20 marzo 1991; 
   30 ottobre 1991, n. 408, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
303 del 28 dicembre 1991; 
recanti  modificazioni  ed  aggiornamenti  al   sopracitato   decreto
ministeriale 21 marzo 1973; 
  Vista la direttiva del Consiglio n. 82/711/CEE che fissa  le  norme
di base necessarie per la verifica della migrazione  dei  costituenti
dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a  venire
a contatto con i prodotti alimentari; 
  Vista la direttiva del Consiglio n. 85/572/CEE che  fissa  l'elenco
dei simulanti da impiegare  per  la  verifica  della  migrazione  dei
costituenti  dei  materiali  e  degli  oggetti  di  materia  plastica
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari; 
  Vista la direttiva della  Commissione  n.  90/128/CEE  relativa  ai
materiali e oggetti di materla plastica destinati a venire a contatto
con i prodotti alimentari; 
  Vista la direttiva della Commissione n. 92/39/CEE recante la  prima
modifica della direttiva della Commissione n. 90/128/CEE relativa  ai
materiali e  oggetti  di  materia  plastica  destinati  a  venire  in
contatto con i prodotti alimentari; 
  Ritenuto di dover provvedere alle modificazioni ed integrazioni del
decreto ministeriale 21 marzo  1973  necessarie  per  il  recepimento
delle direttive comunitarie sopra citate; 
  Vista la relazione della  Direzione  generale  per  l'igiene  degli
alimenti e la nutrizione in data 24 giugno 1992; 
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108; 
  Sentito il Consiglio Superiore di Sanita'; 
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere  espresso  dal  Consiglio  di  Stato  nell'adunanza
generale del 25 febbraio 1993; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri  ai
sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
 
                            A D O T T A: 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
 
  1. I commi 2, 3 e 4 dell'art. 5 del decreto ministeriale  21  marzo
1973 sono sostituiti dal seguente: 
  "Salvo diverse indicazioni  particolari  riportate  per  i  singoli
materiali ed oggetti nel titolo II, i materiali  e  gli  oggetti  non
devono cedere i loro costituenti ai prodotti alimentari in  quantita'
superiori a 8 mg per decimetro quadrato (mg/dm(Elevato al  Quadrato))
di  superficie  del  materiale  o  dell'oggetto  (limite  globale  di
migrazione). Tuttavia, tale limite e' pari a 50 mg di sostanza ceduta
per chilogrammo di prodotto alimentare (mg/kg) nei seguenti casi: 
    a) oggetti che siano recipienti o siano assimilabili a recipienti
o che possano essere riempiti, di capacita' non inferiore a 500 ml  e
non superiore a 10 l; 
    b) oggetti che possono  essere  riempiti  ma  dei  quali  non  e'
possibile determinare l'area della  superficie  di  contatto  con  il
prodotto alimentare; 
    c) coperchi, guarnizioni, tappi o altri dispositivi  di  chiusura
simili". 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.   28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - Il D.M. 21 marzo 1973  detta  la  disciplina  igienica
          degli imballagi, recipienti, utensili destinati a venire in
          contatto  con  le  sostanze alimentari o con sostanze d'uso
          personale per quanto attiene i seguenti materiali:
               a) materie plastiche;
               b) gomma;
               c) cellulosa rigenerata;
               d) carta e cartone;
               e) vetro;
               f) acciaio inossidabile.
             -   Il   testo   dell'art.  3  del  D.P.R.  n.  777/1982
          (Attuazione della direttiva (CEE)  n.  76/893  relativa  ai
          materiali  e agli oggetti destinati a venire a contatto con
          i prodotti alimentari) cosi' come  modificato  dall'art.  3
          del D.leg. 25 gennaio 1992, n. 108 e' il seguente:
             "Art.  3.  -  1. Con decreti del Ministro della sanita',
          sentito il Consiglio superiore di  sanita',  sono  indicati
          per  i  materiali  e  gli  oggetti,  destinati  a  venire a
          contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato I,
          da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti
          nella loro produzione, e, ove  occorrano,  i  requisiti  di
          purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli
          oggetti   debbono   essere   sottoposti   per   determinare
          l'idoneita'  all'uso  cui   sono   destinati   nonche'   le
          limitazioni,  le  tolleranze e le condizioni di impiego sia
          per i limiti di contaminazione degli alimenti che  per  gli
          eventuali pericoli risultanti dal contatto orale.
             2. Per i materiali e gli oggetti di materia plastica, di
          gomma,  di  cellulosa  rigenerata, di carta, di cartone, di
          vetro, di  acciaio  inossidabile,  di  banda  stagnata,  di
          ceramica   e  di  banda  cromata  valgono  le  disposizioni
          contenute nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3  agosto
          1974,  13  settembre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980,
          25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1  giugno
          1988, n. 243.
             3. Il  Ministro  della  sanita',  sentito  il  Consiglio
          superiore  di  sanita',  procede  all'aggiornamento  e alle
          modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2.
             4.  Chiunque  impieghi  nella  produzione  materiali   o
          oggetti  destinati,  da  soli o in combinazione tra loro, a
          venire  a  contatto  con   le   sostanze   alimentari,   in
          difformita' da quanto stabilito nei decreti di cui ai commi
          1  e  2,  e'  punito per cio' solo con l'arresto sino a tre
          mesi  o  con  l'ammenda  da  lire  cinquemilioni   a   lire
          quindicimilioni".
             -  il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.