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LEGGE 4 novembre 2005, n. 230

Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari.

note: Entrata in vigore della legge: 20-11-2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/06/2022)
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Testo in vigore dal: 30-6-2022
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  L'universita',  sede  della  formazione  e  della  trasmissione
critica del sapere, coniuga in modo  organico  ricerca  e  didattica,
garantendone la completa liberta'. La gestione delle  universita'  si
ispira ai principi di autonomia e di responsabilita' nel quadro degli
indirizzi  fissati  con   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. 
  2. I professori universitari  hanno  il  diritto  e  il  dovere  di
svolgere attivita' di ricerca e di didattica, con piena  liberta'  di
scelta dei temi e dei metodi delle  ricerche  nonche',  nel  rispetto
della programmazione universitaria  di  cui  all'articolo  1-ter  del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, dei contenuti  e  dell'impostazione
culturale dei propri corsi di insegnamento; i professori  di  materie
cliniche esercitano altresi', senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la
finanza  pubblica,  e  ferme  restando   le   disposizioni   di   cui
all'articolo 5 del decreto legislativo  21  dicembre  1999,  n.  517,
funzioni assistenziali  inscindibili  da  quelle  di  insegnamento  e
ricerca; i professori  esercitano  infine  liberamente  attivita'  di
diffusione  culturale  mediante   conferenze,   seminari,   attivita'
pubblicistiche ed editoriali nel rispetto del mantenimento dei propri
obblighi istituzionali. 
  3. Ai professori universitari compete la partecipazione agli organi
accademici  e  agli  organi  collegiali  ufficiali   riguardanti   la
didattica,  l'organizzazione  e  il  coordinamento  delle   strutture
didattiche  e  di  ricerca  esistenti  nella  sede  universitaria  di
appartenenza. 
  4. Il professore,  a  qualunque  livello  appartenga,  nel  periodo
dell'anno sabbatico, concesso ai sensi dell'articolo 17  del  decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e'  abilitato
senza  restrizione  alcuna  alla   presentazione   di   richieste   e
all'utilizzo dei fondi per lo svolgimento delle attivita'. 
  5. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 SETTEMBRE 2011, N. 222. 
  6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
sono bandite per la copertura dei posti  di  professore  ordinario  e
professore associato esclusivamente le procedure di cui al  comma  5,
lettera a). Sono fatte salve le procedure di valutazione  comparativa
per posti di professore e  ricercatore  gia'  bandite  alla  data  di
entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della  delega
di cui al comma 5 e, comunque, non  oltre  il  30  giugno  2006,  nel
rispetto dei limiti di cui all'articolo 51, comma 4, della  legge  27
dicembre 1997, n. 449, e all'articolo 1, comma 105,  della  legge  30
dicembre 2004, n. 311. I candidati giudicati idonei, e non chiamati a
seguito  di  procedure  gia'  espletate,  ovvero  i  cui  atti   sono
approvati, conservano l'idoneita' per un periodo di cinque  anni  dal
suo conseguimento. La copertura dei posti di professore  ordinario  e
di professore associato da parte delle singole universita',  mediante
chiamata dei docenti risultati idonei, tenuto conto  anche  di  tutti
gli incrementi dei contingenti e di tutte le riserve  previste  dalle
lettere a), b), c), d) ed e) del comma 5, deve in ogni caso  avvenire
nel rispetto dei limiti e delle procedure  di  cui  all'articolo  51,
comma 4, della legge 27 dicembre 1997,  n.  449,  e  all'articolo  1,
comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 
  7.  COMMA  ABROGATO  DALLA  L.  30  DICEMBRE  2010,  N.  240,  COME
MODIFICATA  DAL  D.L.  9  FEBBRAIO  2012,  N.   5,   CONVERTITO   CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35. 
  8. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2010, N. 240. 
  9. Nell'ambito delle relative disponibilita' di bilancio e a valere
sulle facolta' assunzionali disponibili a  legislazione  vigente,  le
universita' possono procedere alla copertura di posti  di  professore
ordinario, di professore associato e di ricercatore mediante chiamata
diretta  di  studiosi  stabilmente  impegnati  all'estero  o   presso
istituti universitari o di  ricerca  esteri,  anche  se  ubicati  nel
territorio italiano, in attivita' di ricerca o insegnamento a livello
universitario, che ricoprono da almeno un triennio presso istituzioni
universitarie  o  di  ricerca   estere   una   posizione   accademica
equipollente sulla base  di  tabelle  di  corrispondenza  definite  e
aggiornate ogni  tre  anni  dal  Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca, sentito il  Consiglio  universitario  nazionale,  ovvero  di
studiosi che  siano  risultati  vincitori  nell'ambito  di  specifici
programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto
del Ministro dell'universita'  e  della  ricerca,  sentiti  l'Agenzia
nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca  e
il  Consiglio  universitario  nazionale,  finanziati,  in   esito   a
procedure  competitive  finalizzate  al  finanziamento  di   progetti
condotti da singoli ricercatori, da  amministrazioni  centrali  dello
Stato, dall'Unione europea o da altre organizzazioni  internazionali.
PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 30  DICEMBRE  2010,  N.  240.  Nell'ambito
delle relative disponibilita' di  bilancio,  le  universita'  possono
altresi' procedere alla copertura dei posti di  professore  ordinario
mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama. A tali fini  le
universita'    formulano    specifiche    proposte    al     Ministro
dell'universita' e della ricerca il quale concede o rifiuta il  nulla
osta  alla  nomina,  previo  parere,  in  merito  alla  coerenza  del
curriculum dello studioso  con  il  settore  concorsuale  in  cui  e'
ricompreso il settore scientifico disciplinare  per  il  quale  viene
effettuata la chiamata, nonche' in merito al possesso  dei  requisiti
per il riconoscimento della chiara fama, della  commissione  nominata
per  l'espletamento  delle  procedure  di  abilitazione   scientifica
nazionale, di cui all'articolo 16, comma 3, lettera f),  della  legge
30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, per il  settore
per il quale e' proposta  la  chiamata,  da  esprimere  entro  trenta
giorni dalla richiesta del  medesimo  parere.  Non  e'  richiesto  il
parere della commissione di cui al terzo periodo nel caso di chiamate
di studiosi che siano risultati vincitori di  uno  dei  programmi  di
ricerca di alta qualificazione di cui al  primo  periodo,  effettuate
entro tre anni dalla vincita del programma. Il rettore,  con  proprio
decreto,  dispone  la  nomina  determinando  la  relativa  classe  di
stipendio sulla base della eventuale  anzianita'  di  servizio  e  di
valutazioni di merito. 
  9-bis. Dalle disposizioni di cui al comma  9  non  devono  derivare
nuovi oneri a carico della finanza pubblica. 
  10. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2010, N. 240. (6) 
  11. Ai ricercatori, agli assistenti del ruolo ad esaurimento  e  ai
tecnici laureati di cui all'articolo 50 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre anni di
insegnamento ai sensi dell'articolo 12 della legge 19 novembre  1990,
n. 341, nonche' ai professori incaricati stabilizzati, sono affidati,
con il loro consenso e fermo restando il rispettivo  inquadramento  e
trattamento  giuridico  ed  economico,  corsi  e  moduli  curriculari
compatibilmente  con  la  programmazione   didattica   definita   dai
competenti  organi  accademici  nonche'  compiti  di  tutorato  e  di
didattica integrativa. Ad essi e' attribuito il titolo di  professore
aggregato per l'anno accademico in cui essi  svolgono  tali  corsi  e
moduli. Il titolo e'  conservato  altresi'  nei  periodi  di  congedo
straordinario per motivi di studio di cui il  ricercatore  usufruisce
nell'anno successivo a quello in cui ha svolto tali corsi  e  moduli.
Lo  stesso  titolo  e'  attribuito,  per   il   periodo   di   durata
dell'incarico, ai ricercatori reclutati come previsto al comma 7, ove
ad essi siano affidati corsi o moduli curriculari. (3) 
  12.  Le  universita'  possono  realizzare  specifici  programmi  di
ricerca sulla base di convenzioni con imprese  o  fondazioni,  o  con
altri soggetti pubblici o privati, che prevedano anche  l'istituzione
temporanea,  per  periodi  non  superiori  a  sei  anni,  con   oneri
finanziari a carico dei medesimi soggetti,  di  posti  di  professore
straordinario da coprire mediante  conferimento  di  incarichi  della
durata massima di tre anni,  rinnovabili  sulla  base  di  una  nuova
convenzione, a coloro che hanno conseguito l'idoneita' per la  fascia
dei professori ordinari, ovvero a soggetti  in  possesso  di  elevata
qualificazione  scientifica  e  professionale.  Ai   titolari   degli
incarichi e' riconosciuto, per il periodo di durata del rapporto,  il
trattamento  giuridico  ed  economico  dei  professori  ordinari  con
eventuali integrazioni economiche, ove previste dalla convenzione.  I
soggetti  non  possessori  dell'idoneita'   nazionale   non   possono
partecipare al processo di formazione delle  commissioni  di  cui  al
comma 5, lettera a), numero 3),  ne'  farne  parte,  e  sono  esclusi
dall'elettorato attivo  e  passivo  per  l'accesso  alle  cariche  di
preside di facolta' e  di  rettore.  Le  convenzioni  definiscono  il
programma di ricerca, le relative risorse  e  la  destinazione  degli
eventuali utili netti anche a titolo di  compenso  dei  soggetti  che
hanno partecipato al programma. 
  13. Le universita' possono  stipulare  convenzioni  con  imprese  o
fondazioni, o con  altri  soggetti  pubblici  o  privati,  con  oneri
finanziari posti a carico dei medesimi, per realizzare  programmi  di
ricerca affidati a professori universitari, con definizione del  loro
compenso aggiuntivo a valere sulle  medesime  risorse  finanziarie  e
senza pregiudizio per il loro  status  giuridico  ed  economico,  nel
rispetto degli impegni di istituto. 
  14. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2010, N. 240. 
  15. Il conseguimento dell'idoneita' scientifica di cui al comma  5,
lettera a), costituisce  titolo  legittimante  la  partecipazione  ai
concorsi per l'accesso alla dirigenza pubblica secondo i criteri e le
modalita'  stabiliti  con  decreto  del  Ministro  per  la   funzione
pubblica, sentito il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, ed e' titolo  valutabile  nei  concorsi  pubblici  che
prevedano la valutazione dei titoli. 
  16.  Resta  fermo,  secondo  l'attuale  struttura  retributiva,  il
trattamento economico dei professori universitari articolato  secondo
il regime prescelto a tempo  pieno  ovvero  a  tempo  definito.  Tale
trattamento   e'   correlato   all'espletamento    delle    attivita'
scientifiche e all'impegno per le altre  attivita',  fissato  per  il
rapporto a tempo pieno in non meno di 350 ore annue di didattica,  di
cui 120 di didattica ((per  lo  svolgimento  dell'insegnamento  nelle
varie forme previste)), e per il rapporto a  tempo  definito  in  non
meno di 250 ore annue di didattica, di cui 80 di didattica  ((per  lo
svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste)). Le ore di
didattica ((per lo svolgimento dell'insegnamento  nelle  varie  forme
previste)) possono variare sulla base dell'organizzazione didattica e
della specificita' e della diversita' dei ((gruppi  e  dei))  settori
scientifico-disciplinari e del rapporto docenti-studenti, sulla  base
di  parametri  definiti  con  ((regolamento  di  ateneo,   ai   sensi
dell'articolo 6, comma 9, della legge 9 maggio  1989,  n.  168)).  Ai
professori a tempo pieno e'  attribuita  una  eventuale  retribuzione
aggiuntiva nei limiti delle disponibilita' di bilancio, in  relazione
agli  impegni  ulteriori  di  attivita'  di  ricerca,   didattica   e
gestionale, oggetto di specifico incarico, nonche'  in  relazione  ai
risultati conseguiti, secondo i criteri e le modalita'  definiti  con
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca, sentiti il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  il
Ministro  per  la  funzione  pubblica.  Per   il   personale   medico
universitario, in caso di svolgimento delle  attivita'  assistenziali
per conto del Servizio sanitario nazionale, resta fermo  lo  speciale
trattamento aggiuntivo previsto dalle vigenti disposizioni. 
  17. Per i professori  ordinari  e  associati  nominati  secondo  le
disposizioni della presente legge il limite massimo di  eta'  per  il
collocamento a riposo e' determinato al termine dell'anno  accademico
nel quale si e' compiuto il settantesimo anno di eta',  ivi  compreso
il biennio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n.  503,  e  successive  modificazioni,  ed  e'   abolito   il
collocamento fuori ruolo per limiti di eta'. 
  18. I professori di materie  cliniche  in  servizio  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge mantengono le proprie funzioni
assistenziali e primariali, inscindibili da quelle di insegnamento  e
ricerca e ad esse complementari, fino al termine dell'anno accademico
nel quale si e' compiuto il settantesimo anno di eta', ferma restando
l'applicazione dell'articolo 16 del decreto legislativo  30  dicembre
1992, n. 503, e successive modificazioni. 
  19. I professori,  i  ricercatori  universitari  e  gli  assistenti
ordinari del ruolo ad esaurimento in servizio alla data di entrata in
vigore della presente  legge  conservano  lo  stato  giuridico  e  il
trattamento economico in godimento, ivi compreso l'assegno aggiuntivo
di tempo pieno. I professori possono optare per il regime di  cui  al
presente articolo e con salvaguardia dell'anzianita' acquisita. 
  20. Per tutto il periodo di durata dei contratti di diritto privato
di cui al comma 14, i dipendenti delle amministrazioni  statali  sono
collocati   in   aspettativa   senza   assegni   ne'    contribuzioni
previdenziali, ovvero in posizione di fuori ruolo  nei  casi  in  cui
tale  posizione  e'  prevista  dagli  ordinamenti  di   appartenenza,
parimenti senza assegni ne' contributi previdenziali. 
  21. Con decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, adottato di  concerto  con  i  Ministri  dell'interno,
degli affari esteri e del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  sono
definite specifiche modalita' per favorire l'ingresso in  Italia  dei
cittadini stranieri non appartenenti all'Unione  europea  chiamati  a
ricoprire posti di professore ordinario  e  associato  ai  sensi  dei
commi 8 e 9, ovvero cui siano attribuiti  gli  incarichi  di  cui  ai
commi 10 e 12. 
  22. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei  decreti
legislativi di cui al comma 5 sono abrogati 1'articolo 12 della legge
19 novembre 1990, n. 341, e gli articoli 1 e 2 della legge  3  luglio
1998,  n.  210.  Relativamente  al   reclutamento   dei   ricercatori
l'abrogazione degli articoli 1 e  2  della  legge  n.  210  del  1998
decorre dal 30 settembre 2013. Sono comunque portate a compimento  le
procedure in atto alla predetta data. 
  23. I decreti legislativi di  cui  al  comma  5  sono  adottati  su
proposta  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  e
con il Ministro per la funzione pubblica, sentiti la CRUI e il CUN  e
previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e
per le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro  trenta
giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi.  Decorso  tale
termine, i  decreti  legislativi  possono  essere  comunque  emanati.
Ciascuno degli schemi di decreto legislativo deve essere corredato da
relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 
  24. Ulteriori disposizioni correttive ed  integrative  dei  decreti
legislativi di cui  al  comma  5  possono  essere  adottate,  con  il
rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e  con  le  stesse
procedure, entro diciotto mesi  dalla  data  della  loro  entrata  in
vigore. 
  25. Dall'attuazione delle disposizioni  della  presente  legge  non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
 
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
      Data a Roma, addi' 4 novembre 2005 
 
                               CIAMPI 
 
                                 Berlusconi, Presidente del Consiglio 
                                                         dei Ministri 
                                   Moratti, Ministro dell'istruzione, 
                                     dell'universita' e della ricerca 
 
Visto, il Guardasigilli: Castelli 
 
 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  La L. 30 dicembre 2010, n. 240 ha disposto (con  l'art.  29,  comma
11, lettera c)) che a decorrere dalla data di entrata in vigore della
suddetta legge e' abrogato il comma 11 del presente articolo. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (6) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 22 - 24 aprile  2013,  n.  78
(in G.U. 1a s.s. 02/05/2013, n. 18), ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 10, della legge 4 novembre 2005  n.
230.