LEGGE 30 dicembre 2010, n. 240

Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario. (11G0009)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/01/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2023)
Testo in vigore dal: 28-2-2023
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 16. 
 
        (Istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale) 
 
  1. E' istituita l'abilitazione scientifica  nazionale,  di  seguito
denominata «abilitazione». L'abilitazione ha durata di  nove  anni  e
richiede requisiti distinti per le funzioni di professore di prima  e
di  seconda  fascia.   L'abilitazione   attesta   la   qualificazione
scientifica che costituisce requisito necessario per  l'accesso  alla
prima e alla seconda fascia dei professori. 
  2. Entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge,  con  uno  o  piu'  regolamenti  emanati  ai   sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
proposta del Ministro, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e con il Ministro per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione, sono disciplinate le modalita' di  espletamento  delle
procedure  finalizzate   al   conseguimento   dell'abilitazione,   in
conformita' ai criteri di cui al comma 3.(12) 
  3. I regolamenti di cui al comma 2 prevedono: 
    a) l'attribuzione dell'abilitazione con motivato giudizio fondato
sulla valutazione dei  titoli  e  delle  pubblicazioni  scientifiche,
previa  sintetica  descrizione  del   contributo   individuale   alle
attivita' di ricerca e sviluppo svolte, ed  espresso  sulla  base  di
criteri  e  parametri  differenziati  per  funzioni  e  per   settore
concorsuale, definiti con decreto del Ministro ,  sentiti  il  CUN  e
l'ANVUR;(12) 
    b) la  possibilita'  che  il  decreto  di  cui  alla  lettera  a)
prescriva un numero massimo di pubblicazioni  che  ciascun  candidato
puo' presentare ai fini del  conseguimento  dell'abilitazione,  anche
differenziato per fascia e per area disciplinare e in ogni  caso  non
inferiore a dieci; 
    c)  meccanismi  di  verifica  quinquennale   dell'adeguatezza   e
congruita' dei criteri e parametri  di  cui  alla  lettera  a)  e  di
revisione o  adeguamento  degli  stessi  con  la  medesima  procedura
adottata per la loro definizione; la  prima  verifica  e'  effettuata
dopo il primo biennio; 
    d)  la  presentazione  della   domanda   per   il   conseguimento
dell'abilitazione  senza  scadenze  prefissate,  con   le   modalita'
individuate  nel  regolamento  medesimo;  il  regolamento  disciplina
altresi' il termine  entro  il  quale  inderogabilmente  deve  essere
conclusa la valutazione  di  ciascuna  domanda  e  le  modalita'  per
l'eventuale ritiro della stessa a seguito  della  conoscibilita'  dei
parametri utilizzati  dalla  commissione  per  il  singolo  candidato
nell'ambito dei criteri e dei parametri di cui alla lettera a); 
    e) i termini e le modalita' di espletamento  delle  procedure  di
abilitazione, distinte per settori concorsuali, e l'individuazione di
modalita' informatiche, idonee  a  consentire  la  conclusione  delle
stesse entro cinque mesi dalla data di scadenza del  termine  per  la
presentazione delle domande da parte dei candidati  all'abilitazione;
la garanzia della pubblicita' degli atti e dei giudizi espressi dalle
commissioni giudicatrici; 
    f) l'istituzione per ciascun settore concorsuale, senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza  pubblica  ed  a  carico  delle
disponibilita' di bilancio  degli  atenei,  di  un'unica  commissione
nazionale di durata biennale per le procedure  di  abilitazione  alle
funzioni di  professore  di  prima  e  di  seconda  fascia,  mediante
sorteggio di  commissari  all'interno  di  una  lista  di  professori
ordinari costituita ai sensi della lettera h). La partecipazione alla
commissione nazionale di cui alla presente lettera non da' luogo alla
corresponsione di compensi, emolumenti ed  indennita'.  Nel  rispetto
della rappresentanza proporzionale di cui alla  lettera  i)  e  fatta
salva la durata biennale della commissione, il regolamento di cui  al
presente comma puo' disciplinare la graduale sostituzione dei  membri
della commissione; (20)(21)(26) 
    g) il divieto che della commissione di cui alla lettera f) faccia
parte  piu'  di  un  commissario   della   stessa   universita';   la
possibilita' che i commissari  in  servizio  presso  atenei  italiani
siano, a richiesta, parzialmente esentati dalla  ordinaria  attivita'
didattica, nell'ambito della programmazione didattica e  senza  oneri
aggiuntivi per la finanza pubblica; 
    h)  l'effettuazione  del  sorteggio  di  cui  alla   lettera   f)
all'interno  di  liste,  una  per  ciascun  settore   concorsuale   e
contenente i nominativi dei  professori  ordinari  appartenenti  allo
stesso che hanno presentato domanda per  esservi  inclusi,  corredata
della documentazione concernente  la  propria  attivita'  scientifica
complessiva,  con  particolare  riferimento  all'ultimo  quinquennio;
l'inclusione nelle liste dei soli professori  positivamente  valutati
ai sensi dell'articolo 6, comma 7, ed in possesso di  un  curriculum,
reso pubblico  per  via  telematica,  coerente  con  i  criteri  e  i
parametri di cui alla lettera a) del presente  comma,  riferiti  alla
fascia e al settore di appartenenza; (24) 
    i)  il  sorteggio  di  cui  alla   lettera   h)   garantisce   la
rappresentanza  fin  dove   possibile   proporzionale   dei   settori
scientifico-disciplinari   all'interno   della   commissione   e   la
partecipazione  di  almeno  un  commissario   per   ciascun   settore
scientifico-disciplinare compreso nel settore  concorsuale  al  quale
afferiscano almeno dieci professori  ordinari;  la  commissione  puo'
acquisire pareri scritti pro veritate sull'attivita' scientifica  dei
candidati  da  parte  di   esperti   revisori   in   possesso   delle
caratteristiche di cui alla lettera h); il parere e' obbligatorio nel
caso di candidati afferenti ad  un  settore  scientifico-disciplinare
non rappresentato  nella  commissione;  i  pareri  sono  pubblici  ed
allegati agli atti della procedura; 
    l) il divieto per i commissari di far parte contemporaneamente di
piu' di una  commissione  di  abilitazione  e,  per  tre  anni  dalla
conclusione  del  mandato,  di  commissioni   per   il   conferimento
dell'abilitazione relativa a qualunque settore concorsuale; 
    m)   la   preclusione,   in   caso   di   mancato   conseguimento
dell'abilitazione, a presentare una nuova  domanda  di  abilitazione,
per lo stesso settore  e  per  la  stessa  fascia  o  per  la  fascia
superiore,  nel  corso  dei  dodici  mesi  successivi  alla  data  di
presentazione   della   domanda   e,   in   caso   di   conseguimento
dell'abilitazione, a presentare una nuova  domanda  di  abilitazione,
per lo stesso settore e per la stessa fascia,  nei  quarantotto  mesi
successivi al conseguimento della stessa; 
    m-bis) l'applicazione alle procedure di abilitazione,  in  quanto
compatibili, delle norme previste dall'articolo 9  del  decreto-legge
21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 1995, n. 236; 
    n) la valutazione dell'abilitazione come titolo preferenziale per
l'attribuzione dei contratti di insegnamento di cui all'articolo  23,
comma 2; 
    o)  lo  svolgimento  delle   procedure   per   il   conseguimento
dell'abilitazione presso universita' dotate  di  idonee  strutture  e
l'individuazione delle procedure  per  la  scelta  delle  stesse;  le
universita' prescelte  assicurano  le  strutture  e  il  supporto  di
segreteria nei limiti delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
disponibili e sostengono  gli  oneri  relativi  al  funzionamento  di
ciascuna commissione; di tale onere si tiene conto nella ripartizione
del fondo di finanziamento ordinario. 
  4. Il conseguimento dell'abilitazione scientifica  non  costituisce
titolo  di  idoneita'  ne'  da'  alcun   diritto   relativamente   al
reclutamento in ruolo o alla promozione presso un'universita'  al  di
fuori delle procedure previste dagli articoli 18 e 24, commi 5 e 6. 
                                                     (19) (31) ((40)) 
 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (12) 
  Il D.L. 30 dicembre 2015,  n.  210,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
10-sexies)  che  "Ai  fini  della  procedura  di  chiamata   di   cui
all'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010,  n.  240,  il
termine per l'emanazione dei decreti previsti dall'articolo 16, comma
2 e comma 3,  lettera  a),  della  medesima  legge,  come  modificato
dall'articolo 14 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,  e'  prorogato
al 31 dicembre 2016". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (19) 
  Il D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, ha disposto (con l'art.  5,  comma
2) che "La durata dei titoli di abilitazione  scientifica  nazionale,
di cui  all'articolo  16  della  legge  30  dicembre  2010,  n.  240,
conseguiti  precedentemente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, e' di nove  anni  dalla  data  del  rilascio  degli
stessi". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (20) 
  Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L.
24 aprile 2020, n. 27, ha disposto (con l'art. 101, comma 6) che  "Le
Commissioni nazionali formate sulla  base  del  decreto  direttoriale
1052 del 30 aprile 2018, come  modificato  dal  decreto  direttoriale
2119 dell'8 agosto 2018, in deroga a  quanto  disposto  dall'articolo
16, comma 3, lettera f) della legge  n.  240  del  2010,  restano  in
carica fino al 31 dicembre 2020". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (21) 
  Il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla L.
6 giugno 2020, n. 41, ha disposto (con l'art. 7-bis, comma 1) che "Le
Commissioni nazionali formate sulla base del decreto direttoriale  n.
1052 del 30 aprile 2018, come modificato dal decreto direttoriale  n.
2119 dell'8 agosto 2018, in deroga a  quanto  disposto  dall'articolo
16, comma 3, lettera f), della legge 30  dicembre  2010,  n.  240,  e
dall'articolo 101, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020, n. 27, restano in carica fino al 30 giugno 2021". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (24) 
  Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con  modificazioni  dalla
L. 11 settembre 2020, n. 120,  ha  disposto  (con  l'art.  19,  comma
1-bis) che "L'articolo 16,  comma  3,  lettera  h),  della  legge  30
dicembre 2010, n. 240, si interpreta nel  senso  che  la  valutazione
richiesta ai fini dell'inclusione nelle liste dei professori ordinari
positivamente valutati ai sensi dell'articolo 6, comma 7,  e'  quella
di cui al secondo periodo del citato comma 7". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla L.
6 giugno 2020, n. 41, come modificato dal D.L. 31 dicembre  2020,  n.
183, ha disposto (con l'art. 7-bis,  comma  1)  che  "Le  Commissioni
nazionali formate sulla base del decreto direttoriale n. 1052 del  30
aprile 2018, come modificato dal decreto direttoriale n. 2119  dell'8
agosto 2018, in deroga a quanto disposto dall'articolo 16,  comma  3,
lettera f), della legge 30 dicembre 2010,  n.  240,  e  dall'articolo
101, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
restano in carica fino al 30 luglio 2021". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (31) 
  Il D.L. 30 dicembre 2021,  n.  228,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, ha disposto (con  l'art.  6,  comma
4-bis) che "La durata dell'abilitazione scientifica nazionale, di cui
all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e' prorogata da
nove a dieci anni". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (40) 
  Il D.L. 30 dicembre 2021,  n.  228,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 25 febbraio  2022,  n.  15,  come  modificato  dal  D.L.  29
dicembre 2022, n. 198,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  24
febbraio 2023, n. 14, ha disposto (con l'art. 6, comma 4-bis) che "La
durata dell'abilitazione scientifica nazionale, di  cui  all'articolo
16 della legge 30 dicembre 2010, n.  240,  e'  prorogata  da  nove  a
undici anni".