DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 1999, n. 517

Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed universita', a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/2015)
Testo in vigore dal: 27-1-2000
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5. 
                    Norme in materia di personale 
 
 
  1.  I  professori  e  i  ricercatori  universitari,  che   svolgono
attivita' assistenziale presso le  aziende  e  le  strutture  di  cui
all'articolo 2 sono  individuate  con  apposito  atto  del  direttore
generale dell'azienda di riferimento  d'intesa  con  il  rettore,  in
conformita' ai criteri  stabiliti  nel  protocollo  d'intesa  tra  la
regione  e  l'universita'  relativi  anche  al   collegamento   della
programmazione  della  facolta'  di  medicina  e  chirurgia  con   la
programmazione  aziendale.  Con  lo   stesso   atto,   e'   stabilita
l'afferenza dei singoli  professori  e  ricercatori  universitari  ai
dipartimenti di cui all'articolo 3, assicurando la  coerenza  fra  il
settore    scientifico-disciplinare    di    inquadramento    e    la
specializzazione   disciplinare   posseduta   e    l'attivita'    del
dipartimento.  I  protocolli  d'intesa  tra  universita'  e   regione
determinano,  in  caso  di   conferimento   di   compiti   didattici,
l'attribuzione di funzioni assistenziali alle  figure  equiparate  di
cui all'articolo 16  della  legge  19  novembre  1990,  n.  341,  con
l'applicazione delle disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  e
all'articolo 6. 
  2. Ai professori e ricercatori universitari  di  cui  al  comma  1,
fermo restando il loro stato  giuridico,  si  applicano,  per  quanto
attiene all'esercizio dell'attivita' assistenziale, al  rapporto  con
le aziende e a quello con il direttore generale, le  norme  stabilite
per il personale del Servizio  sanitario  nazionale.  Fermo  restando
l'applicazione del presente decreto, apposite linee guida emanate con
decreti dei Ministri della sanita' e dell'universita',  d'intesa  con
la Conferenza Stato-Regioni, possono stabilire  specifiche  modalita'
attuative in relazione alle  esigenze  di  didattica  e  di  ricerca.
Dell'adempimento dei doveri assistenziali il personale  universitario
risponde al direttore generale. Le attivita' assistenziali svolte dai
professori e dai ricercatori universitari si integrano con quelle  di
didattica  e   ricerca.   L'obbligo   dell'esercizio   dell'attivita'
assistenziale per i professori e per i  ricercatori  e'  sospeso  nei
casi di aspettativa o congedo ai sensi degli articoli 12, 13 e 17 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,  n.  382.  Le
autorizzazioni di cui al  predetto  articolo  17  sono  concesse  dal
rettore, previa intesa con il direttore generale, per  assicurare  la
compatibilita'    con    l'ordinario     esercizio     dell'attivita'
assistenziale. Non e' altrimenti  consentito  al  predetto  personale
recedere dall'attivita' assistenziale. 
  3. Salvo quanto diversamente disposto  dal  presente  decreto,  nei
confronti  del  personale  di  cui  al  comma  1,  si  applicano   le
disposizioni  degli   articoli   15,   15-bis,   15-ter,   15-quater,
15-quinquies, 15-sexies e 15-novies, comma 2. del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. 
  4. Ai professori di prima fascia ai quali non sia  stato  possibile
conferire un incarico di direzione di struttura semplice o complessa,
il direttore  generale,  sentito  il  rettore,  affida,  comunque  la
responsabilita'   e   la   gestione    di    programmi,    infra    o
interdipartimentali finalizzati  alla  integrazione  delle  attivita'
assistenziali, didattiche e di ricerca, con particolare riguardo alle
innovazioni tecnologiche ed assistenziali, nonche'  al  coordinamento
delle attivita' sistematiche di revisione e valutazione della pratica
clinica  ed  assistenziale.  La  responsabilita'  e  la  gestione  di
analoghi programmi puo' essere affidata,  in  relazione  alla  minore
complessita' e rilevanza degli stessi, anche ai professori di seconda
fascia ai quali non sia stato  conferito  un  incarico  di  direzione
semplice o complessa. Gli incarichi  sono  assimilati,  a  tutti  gli
effetti,  agli  incarichi  di  responsabilita'   rispettivamente   di
struttura complessa e di struttura semplice. I  professori  di  prima
fascia che non  accettano  gli  incarichi  di  responsabilita'  e  di
gestione dei programmi di cui al primo periodo del presente comma non
possono svolgere funzioni di direzione nell'ambito delle disposizioni
attuative  del  decreto  legislativo  17   agosto   1999,   n.   368,
limitatamente alle scuole di specializzazione. 
  5. L'attribuzione e  la  revoca  ai  professori  e  ai  ricercatori
universitari dell'incarico di direzione di una struttura, individuata
come complessa ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e'  effettuata  dal
direttore generale d'intesa con il rettore, sentito il  direttore  di
dipartimento. L'attribuzione e' effettuata  senza  esperimento  delle
procedure di cui all'articolo 15-ter, comma 2, dello  stesso  decreto
legislativo n. 502 del 1992 fermo restando l'obbligo del possesso dei
requisiti di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
dicembre 1997, n. 484. L'attestato di formazione manageriale  di  cui
all'articolo 15, comma 8, del decreto legislativo 30  dicembre  1992,
n. 502, e successive modificazioni puo' essere  sostituito  da  altro
titolo  dichiarato  equipollente,  con  decreto  dei  Ministri  della
sanita' e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. 
  Fino alla costituzione dei dipartimenti, si  prescinde  dal  parere
del direttore di dipartimento. 
  6. L'attribuzione e  la  revoca  ai  professori  e  ai  ricercatori
universitari degli incarichi di struttura semplice e degli  incarichi
di natura professionale  e'  effettuata  dal  direttore  generale  su
proposta del responsabile della struttura complessa di  appartenenza,
previo  accertamento  della  sussistenza  delle  condizioni   e   dei
requisiti di cui agli  articoli  15,  15-bis  e  15-ter  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. 
  7.  I  professori  e  i  ricercatori  universitari  afferenti  alla
facolta'  di  medicina  e  chirurgia   optano   rispettivamente   per
l'esercizio  di  attivita'   assistenziale   intramuraria   i   sensi
dell'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre  1992,
n. 502, e successive modificazioni e secondo le tipologie di cui alle
lettere a), b), c) e d) del comma 2 dello stesso articolo, di seguito
definita  come  attivita'   assistenziale   esclusiva,   ovvero   per
l'esercizio di attivita' libero professionale extramuraria. L'opzione
per l'attivita' assistenziale esclusiva e' requisito  necessario  per
l'attribuzione  ai  professori  e  ai  ricercatori  universitari   di
incarichi di direzione di struttura nonche' dei programmi di  cui  al
comma 4. 
  8. Entro 45 giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto i professori e i ricercatori universitari, in  servizio  alla
predetta data ovvero che saranno  nominati  in  ruolo  a  seguito  di
procedure  di  reclutamento  indette  prima  della   predetta   data,
esercitano o rinnovano l'opzione ai sensi e per gli effetti di cui al
comma 7. In assenza di comunicazione entro il termine, si intende che
abbia optato per l'attivita' assistenziale esclusiva. 
  9. I professori e i ricercatori universitari che hanno  optato  per
l'attivita'  libero  professionale  extramuraria  possono  modificare
l'opzione al 31 dicembre di ogni anno. 
  10. I professori e i ricercatori universitari di cui al comma 8 che 
  ha  optato  per   l'attivita'   assistenziale   esclusiva   possono
modificare l'opzione solamente nei seguenti casi: 
    a) mutamento di stato giuridico per effetto della nomina in ruolo
nelle  fasce  di  professore  associato  e  ordinario  a  seguito  di
procedure di valutazione comparativa ai sensi della legge n. 210  del
1998; 
    b)   mutamento   del    settore    scientifico-disciplinare    di
inquadramento che  comporti  l'esercizio  di  una  diversa  attivita'
assistenziale; 
    c) trasferimento da diverso ateneo di altra regione; 
    d) cessazione dai periodi di congedo e aspettativa  di  cui  agli
articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica  n.  382
del 1980, nonche' di cui all'articolo 17  del  predetto  decreto  del
Presidente della Repubblica, se di durata pari o  superiore  all'anno
ed al comma 17 del presente articolo. 
  11. I professori e i ricercatori universitari che hanno  modificato
l'opzione ai sensi del comma 10  cessa  dall'attivita'  assistenziale
ordinaria, salvo la facolta' di  optare  nuovamente  per  l'attivita'
assistenziale esclusiva. L'eventuale attivita'  libero  professionale
non puo' comunque essere svolta nelle strutture  accreditate  con  il
Servizio sanitario nazionale. Ad essi si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 15-nonies, comma  2,  ultimo  periodo,  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n.  502,  e  successive  modificazioni.
Qualora i protocolli d'intesa di cui al predetto articolo  15-nonies,
comma 2, non siano stipulati entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto  si   provvede   in   via
sostitutiva, previa diffida ad adempiere entro  i  successivi  trenta
giorni, con decreti interministeriali dei Ministri  della  sanita'  e
dell'universita', sentita la Conferenza Stato regioni. 
  12. I professori e i ricercatori  universitari  nominati  in  ruolo
successivamente alla data di entrata in vigore del  presente  decreto
possono svolgere unicamente l'attivita' assistenziale esclusiva;  gli
interessati  possono  optare  per  l'attivita'  libero  professionale
extramuraria nei casi ed alle condizioni di cui ai  commi  10  e  11.
Fino alla data di entrata in vigore della  legge  di  riordino  dello
stato giuridico universitario  lo  svolgimento  di  attivita'  libero
professionale intramuraria comporta l'opzione per il tempo pieno e lo
svolgimento dell'attivita' extramuraria  comporta  l'opzione  per  il
tempo definito ai sensi dell'articolo 11 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. 
  13. Gli incarichi di natura professionale e quelli di direzione  di
struttura semplice  o  complessa  nonche'  quella  di  direzione  dei
programmi, attribuiti a professori o ricercatori  universitari,  sono
soggetti alle valutazioni e verifiche previste  dalle  norme  vigenti
per  il  personale  del  servizio  sanitario  nazionale,  secondo  le
modalita'  indicate  da  apposito   collegio   tecnico   disciplinato
nell'atto aziendale di cui all'articolo 3. Sono, altresi', soggetti a
valutazione i professori di prima fascia di  cui  all'ultimo  periodo
del comma 4. Nel  caso  di  valutazione  negativa  nei  confronti  di
professori  o   ricercatori   universitari   il   direttore   ne   da
comunicazione al rettore per i conseguenti provvedimenti. 
  14. Ferme restando le sanzioni ed i  procedimenti  disciplinari  da
attuare in base alle vigenti  disposizioni  di  legge,  nei  casi  di
gravissime mancanze ai doveri d'ufficio, il direttore generale previo
parere conforme, da esprimere entro ventiquattro ore dalla richiesta,
di un apposito comitato costituito da tre garanti, nominati di intesa
tra rettore e direttore generale per un triennio, puo'  sospendere  i
professori ed i ricercatori universitari dall'attivita' assistenziale
e   disporne   l'allontanamento   dall'azienda,   dandone   immediata
comunicazione  al  rettore  per  gli   ulteriori   provvedimenti   di
competenza. Qualora il comitato non si esprime nelle ventiquattro ore
previste, il parere si intende espresso in senso conforme. 
  15. Le aziende di cui all'articolo 2,  comma  2,  lettera  a),  per
esigenze assistenziali cui non  possono  far  fronte  con  l'organico
funzionale di cui al comma 1, possono stipulare, nel limite del 2 per
cento dell'organico, contratti di  lavoro  a  tempo  determinato,  di
durata non superiore a 4 anni, non rinnovabili, con personale  medico
o sanitario  laureato  assunto  con  le  modalita'  previste  per  il
corrispondente personale  del  Servizio  sanitario  nazionale.  Detto
personale e' assoggettato alla disciplina sul rapporto  esclusivo  di
cui all'articolo 15-quinquies del  decreto  legislativo  30  dicembre
1992, n. 502. E' fatto divieto all'universita' di assumere  personale
medico o sanitario laureato con compiti esclusivamente assistenziali. 
  16.  I  professori  e  i  ricercatori  universitari,  ai  quali  e'
attribuito dalle aziende di cui agli  articoli  3  e  4  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,  un
incarico di struttura complessa ai sensi degli articoli 15, comma  7,
e 15-ter, comma 2, dello stesso decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, cessano  dal  servizio  salvo  che,  compatibilmente  con  le
esigenze didattiche e di ricerca siano collocati in aspettativa senza
assegni con riconoscimento della anzianita' di servizio per tutta  la
durata dell'incarico. Si applica il comma 11, terzo e quarto periodo,
dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U.  25/01/2000,  n.  19
durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
    

  Nota all'articolo 5
  L'articolo 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341  (Riforma  degli
ordinamenti didattici universitari) recita:
  "Art. 16 - 1. Nella presente legge, nelle dizioni  "ricercatori"  o
"ricercatori  confermati"  si  intendono  comprese  anche  quelle  di
"assistenti di ruolo  ad  esaurimento"  e  di  "tecnici  laureati  in
possesso dei requisiti previsti  dall'articolo  50  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,  n.  382,  alla  data  di
entrata in vigore del predetto  decreto";  nella  dizione  "corsi  di
diploma" si intende compresa anche  quella  di  "corsi  delle  scuole
dirette  a  fini  speciali"   fino   alla   loro   trasformazione   o
soppressione.
  2.   L'istituzione   e   l'attivazione   dei   corsi   di   diploma
universitario, di laurea,  di  specializzazione  e  di  dottorato  di
ricerca,  saranno  attuate  in  conformita'  alle  disposizioni   che
regolano le procedure inerenti al piano di sviluppo dell'universita',
nei limiti del finanziamento di  parte  corrente  del  piano  stesso,
previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge  7  agosto  1990,  n.
245, e tenuto conto altresi'  del  concorso  di  ulteriori  forme  di
finanziamento, quali i  fondi  derivanti  da:  convenzioni  con  enti
pubblici, con particolare riferimento alle regioni nell'ambito  delle
competenze per la formazione professionale: convenzioni con  soggetti
privati;  eventuali  variazioni  dei   contributi   degli   iscritti;
trasferimenti del fondo sociale europeo, nonche' risparmi  conseguiti
con una piu' flessibile ed intensa utilizzazione dei  docenti  e  con
una utilizzazione finalizzata alle nuove esigenze dei posti di  ruolo
vacanti gia' previsti nella pianta organica alla data di  entrata  in
vigore della presente legge.
  3. Nella prima applicazione della presente  legge,  le  universita'
che attivino un corso di diploma, oltre a dare inizio  ai  corsi  del
primo anno, provvedono  ai  riconoscimenti,  ai  sensi  del  comma  2
dell'articolo 2, di  esami  sostenuti  in  un  corso  di  laurea  per
studenti aspiranti al diploma; qualora cio'  risulti  necessario  per
consentire  il  conseguimento  del  titolo,  le  universita'  possono
altresi' attivare anche insegnamenti previsti per gli ulteriori  anni
del corso.
  4. Le disposizioni degli statuti  che,  alla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge, prevedono scuole che  rilasciano  titoli
aventi valore di  laurea,  ovvero  scuole  che  nella  loro  unitaria
costituzione sono  articolate  in  piu'  corsi,  anche  autonomi,  di
diverso livello di studi per  il  conseguimento  di  distinti  titoli
finali,  possono  essere  confermate  dalle  universita'   con   atto
ricognitivo adottato dagli organi competenti,  entro  un  anno  dalla
data di entrata in vigore della  presente  legge,  da  comunicare  al
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
restano ferme le disposizioni concernenti gli istituti  superiori  ad
ordinamento speciale".
  Gli  articoli  12,  13  e  17  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 11  luglio  1980,  n.  382  (Riordinamento  della  docenza
universitaria, relativa fascia di formazione nonche'  sperimentazione
organizzativa e didattica) cosi' recitano:
  "Art.12 - Con decreto del Ministro della  pubblica  istruzione,  su
conforme  parere  del  rettore  e   dei   consigli   delle   facolta'
interessate, i professori ordinari, straordinari ed associati possono
essere autorizzati a dirigere istituti  e  laboratori  e  centri  del
Consiglio nazionale delle ricerche o istituti ed enti  di  ricerca  a
carattere nazionale o regionale.
  I professori  di  ruolo  possono  essere  collocati  a  domanda  in
aspettativa   per   la   direzione   di   istituti    e    laboratori
extrauniversitari di ricerca nazionali e internazionali.
  I  professori  chiamati  a  dirigere  istituti  o  laboratori   del
Consiglio nazionale delle  ricerche  e  di  altri  enti  pubblici  di
ricerca possono essere collocati in aspettativa con assegni.
  L'aspettativa e' concessa con decreto del Ministro  della  pubblica
istruzione, su parere  del  Consiglio  universitario  nazionale,  che
considerera' le  caratteristiche  e  le  dimensioni  dell'istituto  o
laboratorio nonche' l'impegno che la funzione direttiva richiede.
  Durante  il  periodo  dell'aspettativa   ai   professori   ordinari
competono eventualmente le indennita' a carico degli enti o  istituti
di ricerca ed eventualmente la  retribuzione  ove  l'aspettativa  sia
senza assegni.
  Il periodo dell'aspettativa e' utile  ai  fini  della  progressione
della carriera, ivi compreso il conseguimento dell'ordinariato  e  ai
fini del  trattamento  di  previdenza  e  di  quiescenza  secondo  le
disposizioni vigenti.
  Ai  professori  collocati  in  aspettativa  e'  garantita,  con  le
modalita' di cui al 5° comma del successivo art. 13, la  possibilita'
di svolgere, presso l'Universita' in  cui  sono  titolari,  cicli  di
conferenze, attivita'  seminariali  e  attivita'  di  ricerca,  anche
applicativa. Si applica nei loro  confronti,  per  la  partecipazione
agli organi universitari cui hanno titolo, la previsione  di  cui  ai
comma terzo e quarto dell'art. 14, L. 18 marzo 1958, n. 311.
  La direzione dei centri del Consiglio nazionale  delle  ricerche  e
dell'Istituto  nazionale  di  fisica  nucleare  operanti  presso   le
universita' puo' essere affidata ai professori di  ruolo  come  parte
delle loro attivita'  di  ricerca  e  senza  limitazione  delle  loro
funzioni universitarie.  Essa  e'  rinnovabile  con  il  rinnovo  del
contratto con il Consiglio nazionale delle ricerche e con  l'Istituto
nazionale di fisica nucleare.
  Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano  anche  con
riferimento alla direzione di centri di ricerca costituiti presso  le
universita' per contratto o per convenzione con altri  enti  pubblici
che non abbiano la natura di enti pubblici economici".
  "Art. 13 - Ferme restando le disposizioni  vigenti  in  materia  di
divieto di cumulo  dell'ufficio  di  professore  con  altri  impieghi
pubblici o privati, il professore ordinario e' collocato d'ufficio in
aspettativa per la durata della carica del mandato o dell'ufficio nei
seguenti casi:
  1) elezione al Parlamento nazionale od europeo;
  2) nomina alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri,  di
Ministro o di Sottosegretario di Stato;
  3) nomina a componente delle istituzioni dell'Unione europea;
  3-bis) nomina a componente di organi ed  istituzioni  specializzate
delle  Nazioni  Unite  che  comporti  un  impegno  incompatibile  con
l'assolvimento delle funzioni di professore universitario;
  4) [nomina a giudice della Corte costituzionale];
  5) nomina a presidente o vice presidente  del  Consiglio  nazionale
dell'economia e del lavoro;
  6) [nomina a membro del Consiglio superiore della magistratura];
  7) nomina a presidente o componente  della  giunta  regionale  e  a
presidente del consiglio regionale;
  8) nomina a presidente della giunta provinciale;
  9) nomina a sindaco del comune capoluogo di provincia;
  10) nomina alle cariche di presidente, di  amministratore  delegato
di enti pubblici a carattere nazionale, interregionale  o  regionale,
di enti pubblici economici, di societa'  a  partecipazione  pubblica,
anche a fini di lucro.  Restano  in  ogni  caso  escluse  le  cariche
comunque direttive di enti a carattere  prevalentemente  culturale  o
scientifico e la presidenza,  sempre  che  non  remunerata,  di  case
editrici di pubblicazioni a carattere scientifico;
  11) nomina a direttore, condirettore e vice direttore  di  giornale
quotidiano o a posizione corrispondente del settore dell'informazione
radio-televisiva;
  12)  nomina  a  presidente  o  segretario  nazionale   di   partiti
rappresentati in Parlamento;
  13) nomine ad incarichi dirigenziali di cui all'art. 16 del  D.P.R.
30 giugno 1972, n. 748, o comunque previsti da altre leggi presso  le
amministrazioni dello Stato,  le  pubbliche  amministrazioni  o  enti
pubblici economici.
  Hanno diritto a richiedere una limitazione dell'attivita' didattica
i  professori  di  ruolo  che  ricoprano  la   carica   di   rettore,
pro-rettore, preside di facolta'  e  direttori  di  dipartimento,  di
presidente di  consiglio  di  corso  di  laurea,  di  componente  del
Consiglio universitario nazionale. La  limitazione  e'  concessa  con
provvedimento del Ministro della pubblica istruzione e  non  dispensa
dall'obbligo di svolgere il corso ufficiale.
  Il professore che venga a  trovarsi  in  una  delle  situazioni  di
incompatibilita' di cui ai precedenti commi deve darne comunicazione,
all'atto della nomina, al rettore, che  adotta  il  provvedimento  di
collocamento in aspettativa per la durata della carica, del mandato o
dell'ufficio.  Nel  periodo  dell'aspettativa   e'   corrisposto   il
trattamento economico previsto dalle norme vigenti per gli  impiegati
civili dello Stato che versano in una delle situazioni  indicate  nel
primo comma. E' fatto salvo il disposto dell'art. 47, secondo  comma,
della legge 24 aprile 1980, n. 146. In mancanza di tali  disposizioni
l'aspettativa e' senza assegni.
  Il periodo dell'aspettativa, anche quando questo ultimo  sia  senza
assegni, e' utile ai fini  della  progressione  nella  carriera,  del
trattamento di quiescenza e di previdenza secondo le  norme  vigenti,
nonche'  della  maturazione  dello  straordinariato  ai   sensi   del
precedente art. 6.
  Qualora l'incarico per il quale  e'  prevista  l'aspettativa  senza
assegni non comporti, da parte dell'ente,  istituto  o  societa',  la
corresponsione di una indennita' di carica si applicano, a far  tempo
dal momento in  cui  e'  cominciata  a  decorrere  l'aspettativa,  le
disposizioni di cui alla L. 12 dicembre 1966,  n.  1078.  Qualora  si
tratti degli incarichi previsti ai nn. 10), 11) e  12)  del  presente
articolo, gli oneri di cui al n. 3) dell'art. 3 della  citata  L.  12
dicembre 1966, n. 1078, sono a carico dell'ente, istituto o societa'.
  I professori  collocati  in  aspettativa  conservano  il  titolo  a
partecipare  agli  organi  universitari  cui  appartengono,  con   le
modalita' previste dall'art. 14, terzo e quarto comma,  della  L.  18
marzo 1958, n. 311; essi mantengono il solo elettorato attivo per  la
formazione delle commissioni  di  concorso  e  per  l'elezione  delle
cariche accademiche previste dal precedente secondo comma ed hanno la
possibilita'  di  svolgere,  nel  quadro   dell'attivita'   didattica
programmata dal  consiglio  di  corso  di  laurea,  di  dottorato  di
ricerca, delle scuole di  specializzazione  e  delle  scuole  a  fini
speciali, cicli di conferenze e di lezioni ed  attivita'  seminariali
anche nell'ambito dei corsi ufficiali di insegnamento,  d'intesa  con
il titolare del  corso,  del  quale  e'  comunque  loro  preclusa  la
titolarita'. E' garantita loro, altresi', la possibilita' di svolgere
attivita' di ricerca anche applicativa, con modalita' da  determinare
d'intesa tra il professore ed il consiglio di facolta' e  sentito  il
consiglio di istituto o di dipartimento, ove istituito, e di accedere
ai fondi per la ricerca scientifica. Per quanto concerne l'esclusione
della possibilita' di far parte delle commissioni  di  concorso  sono
fatte salve le situazioni  di  incompatibilita'  che  si  verifichino
successivamente alla nomina dei componenti delle commissioni".
  "Art. 17 - Al fine di garantire e favorire una piena commutabilita'
tra insegnamento e ricerca, il rettore  puo',  con  proprio  decreto,
autorizzare il  professore  universitario  che  abbia  conseguito  la
nomina ad ondinario,  ovvero  la  conferma  in  ruolo  di  professore
associato, su sua domanda  e  sentito  il  consiglio  della  facolta'
interessata, a dedicarsi periodicamente  ad  esclusive  attivita'  di
ricerca scientifica in istituzioni  di  ricerca  italiane,  estere  e
internazionali complessivamente per non piu' di due  anni  accademici
in un decennio.
  Nel concedere le autorizzazioni di  cui  al  precedente  comma,  il
rettore  dovra'  tener  conto   delle   esigenze   di   funzionamento
dell'Universita' distribuendo nel tempo le autorizzazioni stesse  con
un  criterio  di  rotazione  tra  i  docenti  che  eventualmente   le
richiedano.
  I risultati dell'attivita' di ricerca sono comunicati al rettore  e
al consiglio di facolta' con le modalita' di cui al  successivo  art.
18.
  I periodi di esclusiva attivita' scientifica,  anche  se  trascorsi
all'estero, sono validi agli effetti della carriera e del trattamento
economico, ma non danno diritto all'indennita'  di  missione.  Per  i
casi di eccezionali e giustificate ragioni di  studio  o  di  ricerca
scientifica, resta fermo quanto disposto dall'art. 10 della legge  18
marzo 1958, n. 311.
  Restano altresi'  ferme  le  vigenti  disposizioni  concernenti  il
collocamento a disposizione del Ministero  degli  affari  esteri  per
incarichi di insegnamento o altri incarichi all'estero dei professori
di ruolo.
  Il periodo trascorso all'estero  per  attivita'  di  ricerca  o  di
insegnamento e' utile anche per  il  conseguimento  del  triennio  di
straordinario.
  I professori che assumano insegnamento o siano chiamati a  svolgere
attivita' scientifica nelle Universita'  dei  Paesi  della  Comunita'
europea, ovvero presso i centri o le  istituzioni  internazionali  di
ricerca  possono  essere  soggetti,  in  quanto   compatibile,   alla
normativa, se piu' favorevole, che disciplina l'attivita' dei docenti
o ricercatori di quelle istituzioni.
  In tali casi i professori di cui al precedente comma possono essere
collocati fuori ruolo, in deroga alle vigenti procedure, con  decreto
del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con  il  Ministro
del tesoro e degli affari esteri che disciplinera'  anche  il  regime
giuridico ed economico del periodo di attivita' all'estero.
  In ogni caso il docente ha diritto a riassumere il proprio  ufficio
all'atto della cessazione del rapporto  con  l'Universita'  o  l'ente
estero o internazionale".
  Gli articoli 15, 15-bis, 15-ter, 15-quater, 15-quinquies, 15 sexies
e 15-nonies, comma 2, del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.
502 e successive modificazioni prevedono:
  "Art. 15 - 1. Fermo restando  il  principio  dell'invarianza  della
spesa, la  dirigenza  sanitaria  e'  collocata  in  un  unico  ruolo,
distinto per profili professionali, e in un unico livello, articolato
in relazione alle diverse responsabilita' professionali e gestionali.
In sede di contrattazione  collettiva  nazionale  sono  previste,  in
conformita' ai principi e alle  disposizioni  del  presente  decreto,
criteri generali  per  la  graduazione  delle  funzioni  dirigenziali
nonche' per l'assegnazione, valutazione e  verifica  degli  incarichi
dirigenziali e per l'attribuzione del relativo trattamento  economico
accessorio  correlato  alle  funzioni  attribuite  e  alle   connesse
responsabilita' del risultato.
  2. La dirigenza sanitaria e' disciplinata dal decreto legislativo 3
febbraio 1993,  n.  29,  e  successive  modificazioni,  salvo  quanto
previsto dal presente decreto.
  3. L'attivita' dei  dirigenti  sanitari  e'  caratterizzata,  nello
svolgimento  delle  proprie  mansioni  e   funzioni,   dall'autonomia
tecnico-professionale i cui ambiti di esercizio, attraverso obiettivi
momenti di valutazione e verifica,  sono  progressivamente  ampliati.
L'autonomia tecnico-professionale, con le  connesse  responsabilita',
si esercita nel  rispetto  della  collaborazione  multiprofessionale,
nell'ambito di indirizzi operativi e programmi di attivita' promossi,
valutati  e  verificati  a  livello   dipartimentale   e   aziendale,
finalizzati all'efficace utilizzo delle risorse e  all'erogazione  di
prestazioni appropriate e di qualita'.  Il  dirigente,  in  relazione
all'attivita' svolta, ai programmi concordati da  realizzare  e  alle
specifiche funzioni  allo  stesso  attribuite,  e'  responsabile  del
risultato anche se richiedente un impegno orario superiore  a  quello
contrattualmente definito.
  4. All'atto della prima assunzione,  al  dirigente  sanitario  sono
affidati compiti professionali con precisi  ambiti  di  autonomia  da
esercitare nel rispetto degli indirizzi  del  dirigente  responsabile
della struttura  e  sono  attribuite  funzioni  di  collaborazione  e
corresponsabilita' nella gestione delle attivita'.  A  tali  fini  il
dirigente  responsabile  della  struttura  predispone  e  assegna  al
dirigente un programma di  attivita'  finalizzato  al  raggiungimento
degli obiettivi prefissati  e  al  perfezionamento  delle  competenze
tecnico  professionali  e  gestionali  riferite  alla  struttura   di
appartenenza. In relazione alla natura  e  alle  caratteristiche  dei
programmi da realizzare, alle attitudini  e  capacita'  professionali
del singolo dirigente,  accertate  con  le  procedure  valutative  di
verifica di cui  al  comma  5,  al  dirigente,  con  cinque  anni  di
attivita' con valutazione positiva possono essere attribuite funzioni
di  natura  professionale  anche   di   alta   specializzazione,   di
consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di  controllo,
nonche' incarichi di direzione di strutture semplici.
  5. Il dirigente e' sottoposto  a  verifica  triennale;  quello  con
incarico di struttura, semplice o complessa, e' sottoposto a verifica
anche al termine dell'incarico. Le verifiche concernono le  attivita'
professionali svolte e i risultati raggiunti e sono effettuate da  un
collegio tecnico, nominato dal direttore generale  e  presieduto  dal
direttore  del  dipartimento.  L'esito   positivo   delle   verifiche
costituisce condizione  per  il  conferimento  o  la  conferma  degli
incarichi di maggior rilievo, professionali o gestionali.
  6. Ai dirigenti con incarico di direzione  di  struttura  complessa
sono attribuite, oltre a quelle derivanti dalle specifiche competenze
professionali,  funzioni  di   direzione   e   organizzazione   della
struttura, da  attuarsi,  nell'ambito  degli  indirizzi  operativi  e
gestionali del dipartimento di appartenenza, anche mediante direttive
a tutto il  personale  operante  nella  stessa,  e  l'adozione  delle
relative  decisioni  necessarie  per  il  corretto  espletamento  del
servizio e  per  realizzare  l'appropriatezza  degli  interventi  con
finalita' preventive,  diagnostiche,  terapeutiche  e  riabilitative,
attuati nella struttura loro affidata. Il dirigente  e'  responsabile
dell'efficace ed efficiente  gestione  delle  risorse  attribuite.  I
risultati della gestione sono sottoposti a verifica  annuale  tramite
il nucleo di valutazione.
  7. Alla dirigenza sanitaria si accede  mediante  concorso  pubblico
per titoli ed esami, disciplinato ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483. Gli incarichi di direzione
di struttura complessa sono attribuiti a coloro che siano in possesso
dei requisiti di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  10
dicembre 1997, n. 484, e secondo le modalita' dallo stesso stabilite,
salvo quanto previsto  dall'articolo  15-ter,  comma  2.  Si  applica
quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo  3
febbraio 1993, n. 29, e  successive  modificazioni,  come  sostituito
dall'articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387.
  8. L'attestato di formazione manageriale  di  cui  all'articolo  5,
comma 1, lettera d) del decreto del Presidente  della  Repubblica  10
dicembre 1997, n. 484, come  modificato  dall'articolo  16-quinquies,
deve essere conseguito dai dirigenti con  incarico  di  direzione  di
struttura complessa  entro  un  anno  dall'inizio  dell'incarico;  il
mancato  superamento  del  primo  corso,   attivato   dalla   regione
successivamente al conferimento dell'incarico, determina la decadenza
dall'incarico stesso. I dirigenti sanitari con incarico  quinquennale
alla data di entrata in vigore del presente decreto, che modifica  il
decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.   502,   e   successive
modificazioni, sono tenuti a partecipare al primo corso di formazione
manageriale programmato dalla regione; i  dirigenti  gia'  confermati
nell'incarico  sono  esonerati   dal   possesso   dell'attestato   di
formazione manageriale.
  9. I contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro  disciplinano  le
modalita'  di  salvaguardia  del  trattamento  economico  fisso   dei
dirigenti in godimento alla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto, che modifica il decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.
502, e successive modificazioni".
  "Art. 15-bis - 1. L'atto aziendale di  cui  all'articolo  3,  comma
1-bis, disciplina  l'attribuzione  al  direttore  amministrativo,  al
direttore sanitario, nonche' ai direttori di presidio, di  distretto,
di  dipartimento  e  ai  dirigenti  responsabili  di  struttura,  dei
compiti,  comprese,  per  i  dirigenti  di  strutture  complesse,  le
decisioni che impegnano l'azienda verso l'esterno,  per  l'attuazione
degli  obiettivi  definiti  nel  piano  programmatico  e  finanziario
aziendale.
  2. La direzione delle strutture  e  degli  uffici  e'  affidata  ai
dirigenti secondo i criteri e le modalita' stabiliti nell'atto di cui
al  comma  1,  nel  rispetto,  per  la  dirigenza  sanitaria,   delle
disposizioni di cui all'articolo 15-ter. Il rapporto dei dirigenti e'
esclusivo, fatto salvo quanto previsto  in  via  transitoria  per  la
dirigenza sanitaria dall'articolo 15-sexies.
  3. Sono soppressi i rapporti di lavoro  a  tempo  definito  per  la
dirigenza sanitaria. In conseguenza della maggiore disponibilita'  di
ore di servizio sono resi indisponibili  in  organico  un  numero  di
posti della dirigenza per il corrispondente monte  ore.  I  contratti
collettivi  nazionali  di  lavoro  disciplinano   le   modalita'   di
regolarizzazione dei rapporti soppressi".
  "Art. 15-ter - 1. Gli incarichi di cui all'articolo  15,  comma  4,
sono attribuiti, a tempo determinato, dal direttore generale, secondo
le modalita'  definite  nella  contrattazione  collettiva  nazionale,
compatibilmente con le risorse finanziarie a tal fine  disponibili  e
nei limiti del numero degli incarichi  e  delle  strutture  stabiliti
nell'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis, tenendo conto
delle valutazioni triennali del collegio tecnico di cui  all'articolo
15, comma 5. Gli incarichi hanno durata non inferiore a  tre  anni  e
non superiore  a  sette  ,  con  facolta'  di  rinnovo.  Ai  predetti
incarichi si applica l'articolo 19, comma 1, del decreto  legislativo
n. 29 del 1993 e successive modificazioni.
  2. L'attribuzione dell'incarico di direzione di struttura complessa
e' effettuata dal direttore generale,  previo  avviso  da  pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sulla base di una
rosa di candidati idonei selezionata da una apposita commissione. Gli
incarichi hanno durata da  cinque  a  sette  anni,  con  facolta'  di
rinnovo  per  lo  stesso  periodo  o  per  periodo  piu'  breve.   La
commissione,  nominata  dal  direttore  generale,  e'  composta   dal
direttore sanitario, che la presiede, e da due  dirigenti  dei  ruoli
del personale  del  Servizio  sanitario  nazionale,  preposti  a  una
struttura complessa della disciplina oggetto  dell'incarico,  di  cui
uno  individuato  dal  direttore  generale  e  uno  dal  Collegio  di
direzione. Fino alla costituzione del  collegio  alla  individuazione
provvede il Consiglio dei sanitari.
  3. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 sono  revocati,  secondo  le
procedure  previste  dalle  disposizioni  vigenti  e  dai   contratti
collettivi nazionali  di  lavoro,  in  caso  di:  inosservanza  delle
direttive impartite dalla direzione generale o  dalla  direzione  del
dipartimento;  mancato  raggiungimento  degli  obiettivi   assegnati;
responsabilita' grave e reiterata; in tutti gli altri  casi  previsti
dai contratti di lavoro. Nei casi di maggiore gravita', il  direttore
generale  puo'  recedere  dal  rapporto   di   lavoro,   secondo   le
disposizioni del codice civile e dei contratti  collettivi  nazionali
di lavoro.
  4. I dirigenti ai quali non sia  stata  affidata  la  direzione  di
strutture svolgono funzioni di natura professionale,  anche  di  alta
specializzazione, di consulenza, studio e  ricerca  nonche'  funzioni
ispettive, di verifica e di controllo.
  5. Il dirigente preposto a una struttura complessa  e'  sostituito,
in caso di sua  assenza  o  impedimento,  da  altro  dirigente  della
struttura o  del  dipartimento  individuato  dal  responsabile  della
struttura stessa; alle predette mansioni  superiori  non  si  applica
l'articolo 2103, comma primo, del codice civile".
  "Art. 15-quater -1. I dirigenti sanitari, con rapporto di lavoro  a
tempo indeterminato o a tempo determinato,  con  i  quali  sia  stato
stipulato il contratto di lavoro o un nuovo contratto  di  lavoro  in
data successiva al 31 dicembre 1998, nonche' quelli che, alla data di
entrata in vigore del  presente  decreto,  che  modifica  il  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n.  502,  e  successive  modificazioni,
abbiano optato per l'esercizio  dell'attivita'  libero  professionale
intramuraria, sono assoggettati al rapporto di lavoro esclusivo.
  2. Salvo quanto previsto al comma 1, i dirigenti in  servizio  alla
data  del  31  dicembre  1998,  che  hanno  optato  per   l'esercizio
dell'attivita' libero professionale extramuraria, passano, a domanda,
al rapporto di lavoro esclusivo.
  3. Entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, che modifica il  decreto  legislativo  30  dicembre
1992, n. 502,  e  successive  modificazioni,  tutti  i  dirigenti  in
servizio alla data del 31 dicembre 1998 sono tenuti a  comunicare  al
direttore generale l'opzione in  ordine  al  rapporto  esclusivo.  In
assenza di comunicazione si presume che il  dipendente  abbia  optato
per il rapporto esclusivo.
  4. Il dirigente sanitario con rapporto di lavoro esclusivo non puo'
chiedere il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo.
  5. I contratti collettivi di  lavoro  stabiliscono  il  trattamento
economico aggiuntivo da attribuire ai dirigenti sanitari con rapporto
di lavoro esclusivo ai sensi dell'articolo 1, comma 12,  della  legge
23 dicembre 1996, n. 662, nei limiti  delle  risorse  destinate  alla
contrattazione collettiva".
  "Art. 15-quinquies  -  1.  Il  rapporto  di  lavoro  esclusivo  dei
dirigenti  sanitari   comporta   la   totale   disponibilita'   nello
svolgimento  delle  funzioni  dirigenziali  attribuite  dall'azienda,
nell'ambito   della   posizione   ricoperta   e   della    competenza
professionale posseduta  e  della  disciplina  di  appartenenza,  con
impegno orario contrattualmente definito.
  2.  Il  rapporto   di   lavoro   esclusivo   comporta   l'esercizio
dell'attivita' professionale nelle seguenti tipologie:
  a) il  diritto  all'esercizio  di  attivita'  libero  professionale
individuale, al di fuori dell'impegno di servizio, nell'ambito  delle
strutture aziendali individuate dal direttore generale  d'intesa  con
il  collegio  di  direzione;  salvo  quanto  disposto  dal  comma  11
dell'articolo 72 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
  b) la possibilita' di partecipazione ai  proventi  di  attivita'  a
pagamento svolta in equipe, al di  fuori  dell'impegno  di  servizio,
all'interno delle strutture aziendali;
  c) la possibilita' di  partecipazione  ai  proventi  di  attivita',
richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in
equipe, al di fuori dell'impegno di servizio, in strutture  di  altra
azienda  del  Servizio  sanitario  nazionale  o  di  altra  struttura
sanitaria non accreditata, previa  convenzione  dell'azienda  con  le
predette aziende e strutture;
  d) la possibilita'  di  partecipazione  ai  proventi  di  attivita'
professionali, richieste a pagamento da terzi all'azienda, quando  le
predette attivita' siano svolte al di fuori dell'impegno di  servizio
e consentano la riduzione dei  tempi  di  attesa,  secondo  programmi
predisposti  dall'azienda  stessa,  sentite  le  equipe  dei  servizi
interessati. Le modalita' di svolgimento delle attivita'  di  cui  al
presente comma e i criteri per l'attribuzione dei  relativi  proventi
ai dirigenti sanitari interessati nonche' al personale che presta  la
propria collaborazione  sono  stabiliti  dal  direttore  generale  in
conformita' alle previsioni dei  contratti  collettivi  nazionali  di
lavoro.
  3. Per assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra attivita'
istituzionale e corrispondente attivita' libero  professionale  e  al
fine anche di concorrere alla riduzione progressiva  delle  liste  di
attesa, l'attivita' libero professionale  non  puo'  comportare,  per
ciascun dipendente, un  volume  di  prestazioni  superiore  a  quella
assicurato per i compiti istituzionali.  La  disciplina  contrattuale
nazionale   definisce   il   corretto   equilibrio   fra    attivita'
istituzionale e  attivita'  libero  professionale  nel  rispetto  dei
seguenti principi: l'attivita' istituzionale e' prevalente rispetto a
quella libero professionale, che viene esercitata nella  salvaguardia
delle esigenze del servizio e della prevalenza dei  volumi  orari  di
attivita'  necessari  per  i  compiti  istituzionali;  devono  essere
comunque   rispettati   i   piani   di   attivita'   previsti   dalla
programmazione regionale e aziendale e conseguentemente assicurati  i
relativi volumi prestazionali e i tempi di attesa concordati  con  le
equipe; l'attivita' libero professionale e' soggetta  a  verifica  da
parte  di  appositi  organismi  e  sono  individuate  penalizzazioni,
consistenti anche nella sospensione del diritto all'attivita' stessa,
in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente  comma  o
di quelle contrattuali.
  4. Nello svolgimento dell'attivita'  di  cui  al  comma  2  non  e'
consentito l'uso del ricettario del Servizio sanitario nazionale.
  5. Gli incarichi di direzione di struttura, semplice  o  complessa,
implicano il rapporto di lavoro esclusivo. Per struttura ai fini  del
presente decreto, si intende  l'articolazione  organizzativa  per  la
quale e' prevista, dall'atto aziendale di cui all'articolo  3,  comma
1-bis, responsabilita' di  gestione  di  risorse  umane,  tecniche  o
finanziarie.
  6. Ai fini del presente decreto, si considerano strutture complesse
i dipartimenti e le unita' operative individuate secondo i criteri di
cui all'atto di  indirizzo  e  coordinamento  previsto  dall'articolo
8-quater,  comma  3.  Fino  all'emanazione  del  predetto   atto   si
considerano strutture complesse tutte  le  strutture  gia'  riservate
dalla  pregressa  normativa   ai   dirigenti   di   secondo   livello
dirigenziale.
  7. I dirigenti sanitari appartenenti a posizioni funzionali apicali
alla data del 31  dicembre  1998,  che  non  abbiano  optato  per  il
rapporto quinquennale ai sensi della pregressa normativa,  conservano
l'incarico di  direzione  di  struttura  complessa  alla  quale  sono
preposti. Essi sono sottoposti a verifica entro il 31 dicembre  1999,
conservando fino a tale data il trattamento tabellare  gia'  previsto
per il secondo livello dirigenziale. In caso di verifica positiva, il
dirigente e' confermato nell'incarico, con  rapporto  esclusivo,  per
ulteriori sette anni. In caso di  verifica  non  positiva  o  di  non
accettazione dell'incarico con rapporto esclusivo,  al  dirigente  e'
conferito un incarico  professionale  non  comportante  direzione  di
struttura in conformita' con le previsioni del  contratto  collettivo
nazionale di lavoro;  contestualmente  viene  reso  indisponibile  un
posto di organico di dirigente.
  8. Il rapporto di lavoro esclusivo costituisce titolo di preferenza
per gli incarichi didattici e di ricerca e per i comandi e i corsi di
aggiornamento tecnico-scientifico e professionale.
  9. Le disposizioni del presente  articolo  si  applicano  anche  al
personale di cui all'articolo 102 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 17 luglio 1980,  n.  382,  con  le  specificazioni  e  gli
adattamenti che saranno previsti in relazione ai modelli gestionali e
funzionali di cui all'articolo 6 della legge  30  novembre  1998,  n.
419, dalle disposizioni di attuazione della delega stessa.
  10. Resta fermo quanto disposto dall'articolo  72  della  legge  23
dicembre 1998, n. 448".
  "Art. 15-sexies - 1. Il rapporto di lavoro dei  dirigenti  sanitari
in servizio al 31 dicembre 1998 i quali, ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 10, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, abbiano comunicato al
direttore generale l'opzione per l'esercizio della libera professione
extramuraria e che non intendano revocare detta opzione, comporta  la
totale disponibilita' nell'ambito dell'impegno di  servizio,  per  la
realizzazione  dei  risultati  programmati  e  lo  svolgimento  delle
attivita' professionali di  competenza.  Le  aziende  stabiliscono  i
volumi e le tipologie delle  attivita'  e  delle  prestazioni  che  i
singoli  dirigenti  sono  tenuti  ad  assicurare,  nonche'  le   sedi
operative in cui le stesse devono essere effettuate".
  "15-nonies - 1.        omissis;
  2. Il personale medico universitario di cui  all'articolo  102  del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, cessa
dallo svolgimento delle  ordinarie  attivita'  assistenziali  di  cui
all'articolo 6, comma 1,  nonche'  dalla  direzione  delle  strutture
assistenziali, al  raggiungimento  del  limite  massimo  di  eta'  di
sessantasette  anni.  Il  personale  gia'  in  servizio  cessa  dalle
predette attivita' e direzione al compimento  dell'eta'  di  settanta
anni se alla data del 31 dicembre  1999  avra'  compiuto  sessantasei
anni e all'eta' di sessantotto  anni  se  alla  predetta  data  avra'
compiuto sessanta anni. I protocolli d'intesa tra  le  regioni  e  le
Universita' e gli accordi attuativi dei medesimi,  stipulati  tra  le
Universita' e le aziende sanitarie ai sensi dell'articolo 6, comma 1,
disciplinano le modalita' e i limiti per l'utilizzazione del suddetto
personale  universitario  per  specifiche   attivita'   assistenziali
strettamente correlate all'attivita' didattica e di ricerca".
  Per il titolo del decreto legislativo 17 agosto 1999,  n.  368,  si
veda la nota all'articolo 1.
  Il decreto del presidente della Repubblica  10  dicembre  1997,  n.
484, ha  ad  oggetto:  "Regolamento  recante  la  determinazione  dei
requisiti per l'accesso alla  direzione  sanitaria  aziendale  e  dei
requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale
per  il  personale  del  ruolo  sanitario  del   Servizio   sanitario
nazionale".
  La legge del 3 luglio 1998, n. 210 reca: "Norme per il reclutamento
dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo".
  L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382 cosi' dispone:
  "Art. 11 - Ciascun professore puo' optare tra  il  regime  a  tempo
pieno ed il regime a tempo definito.  La  scelta  va  esercitata  con
domanda da presentare al rettore almeno sei mesi prima dell'inizio di
ogni anno accademico. Essa obbliga al rispetto  dell'impegno  assunto
per almeno un biennio.
  L'opzione puo' essere esercitata non  oltre  l'inizio  del  biennio
precedente il collocamento fuori ruolo di cui al successivo  articolo
19, salvo che in sede di prima applicazione del presente decreto.  La
predetta limitazione non si applica allorche' dal regime di impegno a
tempo pieno si opta per quello a tempo definito.
  Il regime d'impegno a tempo definito:
  a) e' incompatibile con le funzioni  di  rettore,  preside,  membro
elettivo del consiglio di amministrazione, direttore di  dipartimento
e direttore dei corsi di dottorato di ricerca;
  b) e' compatibile con lo svolgimento di attivita'  professionali  e
di  attivita'  di  consulenza  anche  continuativa  esterne   e   con
l'assunzione  di  incarichi  retribuiti  ma  e'   incompatibile   con
l'esercizio del commercio e dell'industria.
  Il regime a tempo pieno:
  a) e' incompatibile  con  lo  svolgimento  di  qualsiasi  attivita'
professionale e di consulenza esterna e con l'assunzione di qualsiasi
incarico retribuito e con l'esercizio del commercio e dell'industria;
sono fatte salve le perizie giudiziarie e la partecipazione ad organi
di consulenza tecnico-scientifica dello Stato,  degli  enti  pubblici
territoriali e degli enti di ricerca, nonche' le attivita',  comunque
svolte, per conto di amministrazioni dello  Stato,  enti  pubblici  e
organismi a prevalente partecipazione  statale  purche'  prestate  in
quanto esperti nel proprio campo disciplinare e  compatibilmente  con
l'assolvimento dei propri compiti istituzionali;
  b) e' compatibile con lo svolgimento di  attivita'  scientifiche  e
pubblicistiche, espletate  al  di  fuori  di  compiti  istituzionali,
nonche' con lo svolgimento di attivita' didattiche,  comprese  quelle
di  partecipazione  a  corsi  di  aggiornamento   professionale,   di
istruzione permanente  e  ricorrente  svolte  in  concorso  con  enti
pubblici, purche' tali attivita' non corrispondano ad alcun esercizio
professionale;
  c) da' titolo preferenziale per la  partecipazione  alle  attivita'
relative alle consulenze o ricerche  affidate  alle  Universita'  con
convenzioni o contratti da altre amministrazioni pubbliche, da enti o
privati, compatibilmente con le specifiche esigenze del committente e
della natura della commessa. I nominativi dei professori ordinari che
hanno optato per il  tempo  pieno  vengono  comunicati,  a  cura  del
rettore, all'ordine professionale al cui albo i professori  risultino
iscritti al fine della loro inclusione in un elenco speciale.
  Le incompatibilita' di cui al comma quarto, lettera a), operano  al
momento dell'assunzione di una delle funzioni ivi  previste,  con  il
contestuale automatico passaggio al regime di impegno a tempo  pieno.
A  tal  fine,  e'  necessario  che  l'interessato,   all'atto   della
presentazione  della  propria  candidatura,  produca  una  preventiva
dichiarazione di opzione per il regime di impegno a  tempo  pieno  in
caso di nomina".
  Per il testo degli articoli 3, 3-bis e 4 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, si veda la nota all'articolo 2.