DECRETO-LEGGE 30 aprile 2019, n. 35

Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria. (19G00041)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/05/2019
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 25 giugno 2019, n. 60 (in G.U. 01/07/2019, n. 152).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 11 
 
Disposizioni in materia di personale  e  di  nomine  negli  enti  del
                    Servizio sanitario nazionale 
 
  1. A decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli  enti  del
Servizio sanitario nazionale delle regioni, nell'ambito  del  livello
del finanziamento del fabbisogno  sanitario  nazionale  standard  cui
concorre lo Stato e ferma  restando  la  compatibilita'  finanziaria,
sulla base degli indirizzi  regionali  e  in  coerenza  con  i  piani
triennali dei fabbisogni di personale, non puo'  superare  il  valore
della spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo  di
verifica degli adempimenti di  cui  all'articolo  12  dell'Intesa  23
marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente  per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano,  o,  se  superiore,   il   valore   della   spesa   prevista
dall'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009,  n.  191.  I
predetti valori sono incrementati annualmente, a  livello  regionale,
di ((un importo pari al 10  per  cento))  dell'incremento  del  Fondo
sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente.  Nel  triennio
2019-2021 la predetta percentuale e' pari al 10 per cento per ciascun
anno. ((Qualora nella singola  Regione  emergano,  sulla  base  della
metodologia di cui al sesto periodo, oggettivi)) ulteriori fabbisogni
di personale  rispetto  alle  facolta'  assunzionali  consentite  dal
presente articolo, valutati congiuntamente dal Tavolo tecnico per  la
verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la  verifica
dell'erogazione dei livelli essenziali  di  assistenza,  puo'  essere
concessa alla medesima Regione  un'ulteriore  variazione  del  5  per
cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'anno
precedente, fermo restando il rispetto  dell'equilibrio  economico  e
finanziario del Servizio sanitario regionale. Tale importo include le
risorse per il trattamento accessorio del personale, il  cui  limite,
definito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per  garantire
l'invarianza del valore medio  pro-capite,  riferito  all'anno  2018,
prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio
al 31 dicembre 2018. ((Dall'anno 2022 l'incremento di cui  al  quarto
periodo  e'  subordinato  all'adozione  di  una  metodologia  per  la
determinazione del fabbisogno di personale degli  enti  del  Servizio
sanitario nazionale. Entro centottanta giorni dalla data  di  entrata
in vigore della presente disposizione, il Ministro della  salute,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa
in sede di Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  su  proposta
dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, nel rispetto
del  valore  complessivo  della  spesa  di  personale  del   Servizio
sanitario nazionale determinata  ai  sensi  dei  precedenti  periodi,
adotta con decreto la suddetta metodologia per la determinazione  del
fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario  nazionale,
in coerenza con quanto stabilito dal regolamento di  cui  al  decreto
del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70,  e  dall'articolo  1,
comma 516, lettera c), della legge 30 dicembre 2018, n.  145,  e  con
gli  standard  organizzativi,  tecnologici  e  quantitativi  relativi
all'assistenza territoriale, anche ai fini di una graduale  revisione
della disciplina delle assunzioni di cui  al  presente  articolo.  Le
regioni, sulla base  della  predetta  metodologia,  predispongono  il
piano dei fabbisogni triennali per il servizio  sanitario  regionale,
che  sono  valutati  e  approvati  dal  tavolo  di   verifica   degli
adempimenti di cui all'articolo 12, comma  1,  dell'intesa  23  marzo
2005, sancita dalla Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  105
del 7 maggio 2005, congiuntamente al Comitato  paritetico  permanente
per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di  assistenza
(LEA) di cui all'articolo 9, comma 1, della medesima intesa, anche al
fine di salvaguardare l'invarianza della spesa complessiva)). (10) 
  2. Ai fini del comma 1, la spesa e'  considerata,  al  lordo  degli
oneri  riflessi  a  carico  delle  amministrazioni   e   dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, per il personale  con  rapporto
di  lavoro  a  tempo   indeterminato,   a   tempo   determinato,   di
collaborazione coordinata e continuativa e di  personale  che  presta
servizio con altre forme di  rapporto  di  lavoro  flessibile  o  con
convenzioni. La predetta spesa e' considerata al  netto  degli  oneri
derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi  nazionali  di  lavoro
successivi all'anno 2004, per personale  a  carico  di  finanziamenti
comunitari o privati e relativi alle assunzioni a tempo determinato e
ai  contratti  di  collaborazione  coordinata  e   continuativa   per
l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'articolo
12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. 
  3. Le regioni, previo accordo da definirsi con il  Ministero  della
salute  ed  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  possono
ulteriormente incrementare i limiti di spesa di cui al comma 1, di un
ammontare non superiore alla riduzione strutturale della  spesa  gia'
sostenuta per servizi sanitari esternalizzati prima  dell'entrata  in
vigore del presente decreto. 
  4. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 73, della legge  23
dicembre 2009, n. 191, si applicano con riferimento a quanto previsto
dal presente articolo. Le regioni indirizzano e coordinano  la  spesa
dei propri enti del servizio sanitario in  conformita'  a  quanto  e'
previsto dal comma 1. 
  4.1. Resta ferma l'autonomia  finanziaria  delle  regioni  e  delle
province autonome che  provvedono  al  finanziamento  del  fabbisogno
complessivo del Servizio  sanitario  nazionale  nel  loro  territorio
senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato. 
  4-bis. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160. 
  4-ter. All'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004,  n.
311, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al quinto periodo: 
      1) le parole: "il blocco automatico del turn over del personale
del servizio  sanitario  regionale  fino  al  31  dicembre  dell'anno
successivo a quello di verifica," sono soppresse; 
      2) le parole: "per il medesimo periodo" sono  sostituite  dalle
seguenti: "fino al 31  dicembre  dell'anno  successivo  a  quello  di
verifica"; 
    b) al sesto periodo, le parole: "del blocco automatico  del  turn
over e" sono soppresse; 
    c) al settimo periodo, le parole:  "dei  predetti  vincoli"  sono
sostituite dalle seguenti: "del predetto vincolo". 
  4-quater. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 4
agosto 2016, n. 171, e' inserito il seguente: 
    "2-bis. Nell'elenco nazionale di cui  al  comma  2  e'  istituita
un'apposita sezione  dedicata  ai  soggetti  idonei  alla  nomina  di
direttore generale presso gli Istituti zooprofilattici  sperimentali,
aventi i requisiti di cui all'articolo 11, comma  6,  primo  periodo,
del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106". 
  4-quinquies. All'articolo 11, comma 6, primo periodo,  del  decreto
legislativo 28 giugno 2012, n. 106, dopo le parole: "sicurezza  degli
alimenti" sono aggiunte le seguenti: "e, specificamente, in  possesso
dei seguenti requisiti: a) eta' non superiore a sessantacinque  anni;
b) diploma di laurea rilasciato ai sensi dell'ordinamento  previgente
alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto  del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3
novembre 1999, n. 509, ovvero laurea specialistica o  magistrale;  c)
comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel  settore
della sanita' pubblica veterinaria nazionale ovvero internazionale  e
della sicurezza degli alimenti, o settennale in  altri  settori,  con
autonomia gestionale e diretta responsabilita' delle  risorse  umane,
tecniche e finanziarie, maturata nel settore pubblico o  nel  settore
privato; d) master o specializzazione  di  livello  universitario  in
materia di sanita' pubblica veterinaria o igiene  e  sicurezza  degli
alimenti". 
  5. Nelle more della formazione della  sezione  dell'elenco  di  cui
all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto legislativo 4  agosto  2016,
n. 171, introdotto  dal  comma  4-quater  del  presente  articolo,  e
comunque entro diciotto mesi dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, i direttori generali degli
istituti  zooprofilattici  sperimentali  sono   nominati   ai   sensi
dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n.
106, sulla base dei requisiti di cui al citato articolo 11, comma  6,
primo  periodo,  del  decreto  legislativo  n.  106  del  2012,  come
modificato dal comma 4-quinquies del presente articolo. 
  5-bis. Nelle more della revisione  dei  criteri  di  selezione  dei
direttori generali degli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo
restando, per le regioni non sottoposte alla disciplina dei piani  di
rientro, quanto previsto dall'articolo 2 del  decreto  legislativo  4
agosto 2016,  n.  171,  nelle  regioni  commissariate  ai  sensi  del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, per diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione  del  presente  decreto,  la  rosa  dei  candidati  e'
proposta secondo una graduatoria di merito, sulla base dei  requisiti
maggiormente  coerenti  con  le  caratteristiche   dell'incarico   da
attribuire.  Entro  i  medesimi  limiti  temporali,  per  le  regioni
sottoposte alla disciplina dei piani di rientro, il presidente  della
regione effettua la scelta, nell'ambito della predetta graduatoria di
merito, anche prescindendo, previa adeguata motivazione, dal relativo
ordine. Previo accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, la disciplina prevista dal primo periodo  del  presente
comma per le regioni commissariate puo' essere  estesa  alle  regioni
sottoposte ai piani di rientro. 
 
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AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 ha disposto (con l'art.  4,  comma
4) che "All'articolo 11, comma 1, quinto periodo,  del  decreto-legge
30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge  25
giugno 2019, n. 60, le parole "Dall'anno 2021," sono sostituite dalle
seguenti: "Dall'anno 2022,"".