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LEGGE 17 agosto 2005, n. 166

Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/8/2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/2017)
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Testo in vigore dal: 23-8-2005
al: 28-4-2012
aggiornamenti all'articolo
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
  
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  
                              Promulga 
  
  la seguente legge: 
  
                               Art. 1. 
                      (Sistema di prevenzione) 
1. E' istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze  un
sistema di prevenzione, sul piano amministrativo, delle  frodi  sulle
carte di pagamento. 
2. Con il termine "carte di pagamento" si  intendono  quei  documenti
che si identificano con le carte di credito e le carte  di  debito  e
con le altre carte definite nella normativa di attuazione. 
3. Partecipano al sistema di prevenzione, sul  piano  amministrativo,
delle frodi sulle carte di pagamento, le societa', le  banche  e  gli
intermediari finanziari che emettono carte di pagamento e  gestiscono
reti  commerciali  di  accettazione  di  dette  carte,   di   seguito
denominati  "societa'  segnalanti",  individuati  nel   decreto   del
Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 7. 
4. Le societa' segnalanti comunicano  al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze i dati e le informazioni di cui agli articoli 2 e 3.  I
dati   e   le   informazioni   alimentano   un   apposito    archivio
informatizzato. 
5. Titolare dell'archivio informatizzato  e  responsabile  della  sua
gestione e' l'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di  pagamento  del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  che,   nell'ambito   del
Dipartimento del tesoro, esercita funzioni di competenza  statale  in
materia di prevenzione, sul piano  amministrativo,  delle  frodi  sui
mezzi di pagamento, e che puo'  designare  anche  ulteriori  soggetti
responsabili ai sensi dell'articolo 29  del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196. 
6. Il personale di cui all'articolo 9  del  decreto-legge  15  aprile
2002, n. 63, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  giugno
2002, n. 112, puo' essere assegnato  all'Ufficio  centrale  antifrode
dei mezzi di pagamento. 
7. Nell'ambito del  sistema  di  prevenzione  opera,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un gruppo di lavoro,  con
funzioni  consultive,  per  la  trattazione  delle  problematiche  di
settore. 
8. Il sistema di prevenzione di cui alla presente legge si informa ai
principi e alla disciplina previsti dall'ordinamento comunitario. 
          Note all'art. 1:
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  29  del  decreto
          legislativo  30 giugno  2003,  n. 196 (Codice in materia di
          protezione  dei  dati personali), pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale del 29 luglio 2003, n. 174 - S.O.
              «Art.   29   (Responsabile  del  trattamento). - 1.  Il
          responsabile e' designato dal titolare facoltativamente.
              2.  Se  designato,  il  responsabile e' individuato tra
          soggetti  che  per  esperienza,  capacita' ed affidabilita'
          forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti
          disposizioni  in  materia  di  trattamento, ivi compreso il
          profilo relativo alla sicurezza.
              3.  Ove  necessario per esigenze organizzative, possono
          essere designati responsabili piu' soggetti, anche mediante
          suddivisione di compiti.
              4.    I   compiti   affidati   al   responsabile   sono
          analiticamente specificati per iscritto dal titolare.
              5. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi.
          alle  istruzioni  impartite  dal  titolare  il quale, anche
          tramite   verifiche   periodiche,   vigila  sulla  puntuale
          osservanza  delle  disposizioni  di  cui al comma 2 e delle
          proprie istruzioni.».
              -  Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto-legge 15
          aprile  2002,  n.  63, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  15 giugno  2002,  n. 112 (Disposizioni finanziarie e
          fiscali     urgenti     in    materia    di    riscossione,
          razionalizzazione  del  sistema di formazione del costo dei
          prodotti    farmaceutici,    adempimenti   ed   adeguamenti
          comunitari,     cartolarizzazioni,    valorizzazione    del
          patrimonio e finanziamento delle infrastrutture):
              «Art.  9  (Disposizioni  in materia di privatizzazione,
          liquidazione e finanziamento di enti pubblici e di societa'
          interamente    controllate    dallo   Stato,   nonche'   di
          cartolarizzazione  di  immobili). - 1.  lI termine previsto
          dall'art.  2,  comma  2, del decreto legislativo 29 ottobre
          1999,  n.  419,  per  la  privatizzazione, trasformazione e
          fusione  degli  enti  pubblici indicati nella tabella A del
          predetto  decreto  legislativo, e' differito al 31 dicembre
          2002,  fatta  salva, comunque, la possibilita' di applicare
          anche  ai predetti enti quanto previsto dagli articoli 28 e
          29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
              1-bis.  Gli  enti pubblici di cui alla legge 4 dicembre
          1956,    n.    1404,    sono   definitivamente   soppressi.
          Conseguentemente:
                a)  i  loro  immobili  possono essere alienati con le
          modalita' previste al capo I del decreto-legge 25 settembre
          2001,  n.  351,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          23 novembre  2001,  n. 410. I relativi decreti dirigenziali
          sono adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze -
          Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato.  I
          proventi  delle  vendite degli immobili ed ogni altra somma
          derivata   e  derivante  dalla  liquidazione  sono  versati
          all'entrata del bilancio dello Stato;
                b)  il  personale  finora  adibito  alle procedure di
          liquidazione  previste  dalla citata legge n. 1404 del 1956
          e'    destinato   prioritariamente   ad   altre   attivita'
          istituzionali del Ministero dell'economia e delle finanze;
                c) ferma   restando   la   titolarita',  in  capo  al
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  dei  rapporti
          giuridici  attivi e passivi, la gestione della liquidazione
          nonche'  del  contenzioso puo' essere da questo affidata ad
          una  societa',  direttamente  o  indirettamente controllata
          dallo  Stato,  scelta  in deroga alle norme di contabilita'
          generale  dello  Stato.  La  societa'  puo' avvalersi anche
          dell'assistenza,  della  rappresentanza  e  della difesa in
          giudizio dell'Avvocatura dello Stato alle stesse condizioni
          e  con le stesse modalita' con le quali se ne avvalgono, ai
          sensi  della  normativa  vigente,  le Amministrazioni dello
          Stato.  E',  altresi', facolta' della societa' di procedere
          alla   revoca  dei  mandati  gia'  conferiti.  La  societa'
          esercita  ogni  potere  finora  attribuito  all'ispettorato
          generale  per  la  liquidazione  degli  enti  disciolti del
          Dipartimento  della  Ragioneria generale dello Stato. Sulla
          base  di  criteri di efficacia ed economicita' e al fine di
          eliminare il contenzioso pendente, evitando l'instaurazione
          di nuove cause, la societa' puo' compiere qualsiasi atto di
          diritto   privato,   ivi  incluse  transazioni  relative  a
          rapporti  concernenti differenti procedure di liquidazione,
          cessioni  di  aziende,  cessioni  di  crediti in blocco pro
          soluto e rinunce a domande giudiziali. Sulle transazioni la
          societa'  puo'  chiedere  il  parere  all'Avvocatura  dello
          Stato.  La  societa'  puo' anche rinunciare a crediti al di
          fuori  delle  ipotesi  previste dal terzo comma dell'art. 9
          della  citata  legge  n.  1404  del  1956.  In  base ad una
          apposita  convenzione,  sono disciplinati i rapporti con il
          Ministero  dell'economia e delle finanze e, in particolare,
          il  compenso  spettante  alla societa', i profili contabili
          del  rapporto, nonche' le modalita' di rendicontazione e di
          controllo.
              1-ter.  Il  Ministero  dell'economia  e delle finanze -
          Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello Stato, con
          provvedimento  da  emanare entro sessanta giorni dalla data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente  decreto,  individua  le  liquidazioni  gravemente
          deficitarie  per  le  quali  si  fa luogo alla liquidazione
          coatta  amministrativa  ovvero le liquidazioni per le quali
          e'  comunque  opportuno  che la gestione liquidatoria resti
          distinta.  Per  queste liquidazioni lo Stato risponde delle
          passivita'    nei    limiti   dell'attivo   della   singola
          liquidazione.   Nelle   more   della  individuazione  della
          societa'   di   cui   alla  lettera  c)  del  comma  1-bis,
          l'Ispettorato  generale  per  la  liquidazione  degli  enti
          disciolti  del Dipartimento della Ragioneria generale dello
          Stato  prosegue  le  procedure di liquidazione con i poteri
          previsti  dal terzo, quarto e quinto periodo della medesima
          lettera c) del comma 1-bis.
              1-quater.  Con decreto del Presidente dei Consiglio dei
          Ministri,  da  emanare  ai  sensi dell'art. 6, comma 2, deI
          decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, sono approvate
          le  nuove  dotazioni  organiche del personale del Ministero
          dell'economia e delle finanze.
              1-quinquies.  Nella  citata legge n. 1404 del 1956 sono
          abrogati:
                a) il secondo comma dell'art. 14;
                b) l'art. 15.
              1-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, lettera
          c), del presente articolo, determinati nella misura massima
          di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2002, si
          provvede    mediante    corrispondente    riduzione   dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          2002-2004,  nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
          parte  corrente  «Fondo speciale» dello stato di previsione
          del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze per l'anno
          2002,  allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
          relativo al Ministero medesimo.
              2. Al pagamento dei creditori dell'EFIM in liquidazione
          coatta  amministrativa  e  delle  societa'  in liquidazione
          coatta amministrativa interamente possedute, direttamente o
          indirettamente,   dall'EFIM   continua   ad  applicarsi  la
          garanzia dello Stato prevista dall'art. 5 del decreto-legge
          19  dicembre  1992,  n. 487, convertito, con modificazioni,
          dalla   legge   17 febbraio   1993,  n.  33,  e  successive
          modificazioni.
              3.    Al    fine    di    favorire   il   processo   di
          ricapitalizzazione,   funzionale  al  raggiungimento  degli
          obiettivi   previsti   nel  piano  biennale  2002-2003,  il
          Ministero  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato a
          sottoscrivere  nell'anno  2002 un aumento di capitale della
          societa'  Alitalia  S.p.a.  nella  misura massima di 893,29
          milioni  di  euro,  in  aggiunta  a  quanto  gia'  previsto
          dall'art. 1, comma 4, della legge 18 giugno 1998, n. 194.
              4.  All'onere  derivante  dal  comma  3 si provvede per
          l'anno   2002,  quanto  a  250  milioni  di  euro  mediante
          corrispondente   riduzione   dell'autorizzazione  di  spesa
          recata  dall'art.  50,  comma  1,  lettera  c), della legge
          23 dicembre  1998,  n.  448;  quanto a 550 milioni di, euro
          mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione di
          spesa di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183,
          e  quanto  a 93,290 milioni di euro mediante corrispondente
          riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
          triennale  2002-2004,  nell'ambito dell'unita' previsionale
          di  base  di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di
          previsione  del Ministero dell'economia e delle finanze per
          l'anno   2002,  utilizzando  per  40,822  milioni  di  euro
          l'accantonamento  relativo  al  Ministero  medesimo  e  per
          52,468   milioni   di  euro  l'accantonamento  relativo  al
          Ministero  dell'ambiente  e della tutela del territorio. Il
          Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
          apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di
          bilancio.
              4-bis.  All'art. 3 del decreto-legge 25 settembre 2001,
          n.   351,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge
          23 novembre  2001,  n.  410,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni:
                a);
                b).
                5.».