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LEGGE 17 agosto 2005, n. 166

Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/8/2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/2017)
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Testo in vigore dal:  23-8-2005 al: 28-4-2012
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Sistema di prevenzione)
1. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un sistema di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi sulle carte di pagamento.
2. Con il termine "carte di pagamento" si intendono quei documenti che si identificano con le carte di credito e le carte di debito e con le altre carte definite nella normativa di attuazione.
3. Partecipano al sistema di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi sulle carte di pagamento, le società, le banche e gli intermediari finanziari che emettono carte di pagamento e gestiscono reti commerciali di accettazione di dette carte, di seguito denominati "società segnalanti", individuati nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 7.
4. Le società segnalanti comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i dati e le informazioni di cui agli articoli 2 e 3. I dati e le informazioni alimentano un apposito archivio informatizzato.
5. Titolare dell'archivio informatizzato e responsabile della sua gestione è l'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento del Ministero dell'economia e delle finanze che, nell'ambito del Dipartimento del tesoro, esercita funzioni di competenza statale in materia di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi sui mezzi di pagamento, e che può designare anche ulteriori soggetti responsabili ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
6. Il personale di cui all'articolo 9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, può essere assegnato all'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento.
7. Nell'ambito del sistema di prevenzione opera, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un gruppo di lavoro, con funzioni consultive, per la trattazione delle problematiche di settore.
8. Il sistema di prevenzione di cui alla presente legge si informa ai principi e alla disciplina previsti dall'ordinamento comunitario.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2003, n. 174 - S.O.
«Art. 29 (Responsabile del trattamento). - 1. Il responsabile è designato dal titolare facoltativamente.
2. Se designato, il responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.
4. I compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal titolare.
5. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi. alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 e delle proprie istruzioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112 (Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture):
«Art. 9 (Disposizioni in materia di privatizzazione, liquidazione e finanziamento di enti pubblici e di società interamente controllate dallo Stato, nonché di cartolarizzazione di immobili). - 1. lI termine previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, per la privatizzazione, trasformazione e fusione degli enti pubblici indicati nella tabella A del predetto decreto legislativo, è differito al 31 dicembre 2002, fatta salva, comunque, la possibilità di applicare anche ai predetti enti quanto previsto dagli articoli 28 e 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
1-bis. Gli enti pubblici di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, sono definitivamente soppressi.
Conseguentemente:
a) i loro immobili possono essere alienati con le modalità previste al capo I del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. I relativi decreti dirigenziali sono adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. I proventi delle vendite degli immobili ed ogni altra somma derivata e derivante dalla liquidazione sono versati all'entrata del bilancio dello Stato;
b) il personale finora adibito alle procedure di liquidazione previste dalla citata legge n. 1404 del 1956 è destinato prioritariamente ad altre attività istituzionali del Ministero dell'economia e delle finanze;
c) ferma restando la titolarità, in capo al Ministero dell'economia e delle finanze, dei rapporti giuridici attivi e passivi, la gestione della liquidazione nonché del contenzioso può essere da questo affidata ad una società, direttamente o indirettamente controllata dallo Stato, scelta in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato. La società può avvalersi anche dell'assistenza, della rappresentanza e della difesa in giudizio dell'Avvocatura dello Stato alle stesse condizioni e con le stesse modalità con le quali se ne avvalgono, ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni dello Stato. È, altresì, facoltà della società di procedere alla revoca dei mandati già conferiti. La società esercita ogni potere finora attribuito all'ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Sulla base di criteri di efficacia ed economicità e al fine di eliminare il contenzioso pendente, evitando l'instaurazione di nuove cause, la società può compiere qualsiasi atto di diritto privato, ivi incluse transazioni relative a rapporti concernenti differenti procedure di liquidazione, cessioni di aziende, cessioni di crediti in blocco pro soluto e rinunce a domande giudiziali. Sulle transazioni la società può chiedere il parere all'Avvocatura dello Stato. La società può anche rinunciare a crediti al di fuori delle ipotesi previste dal terzo comma dell'art. 9 della citata legge n. 1404 del 1956. In base ad una apposita convenzione, sono disciplinati i rapporti con il Ministero dell'economia e delle finanze e, in particolare, il compenso spettante alla società, i profili contabili del rapporto, nonché le modalità di rendicontazione e di controllo.
1-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con provvedimento da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua le liquidazioni gravemente deficitarie per le quali si fa luogo alla liquidazione coatta amministrativa ovvero le liquidazioni per le quali è comunque opportuno che la gestione liquidatoria resti distinta. Per queste liquidazioni lo Stato risponde delle passività nei limiti dell'attivo della singola liquidazione. Nelle more della individuazione della società di cui alla lettera c) del comma 1-bis, l'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato prosegue le procedure di liquidazione con i poteri previsti dal terzo, quarto e quinto periodo della medesima lettera c) del comma 1-bis.
1-quater. Con decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri, da emanare ai sensi dell'art. 6, comma 2, deI decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono approvate le nuove dotazioni organiche del personale del Ministero dell'economia e delle finanze.
1-quinquies. Nella citata legge n. 1404 del 1956 sono abrogati:
a) il secondo comma dell'art. 14;
b) l'art. 15.
1-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, lettera c), del presente articolo, determinati nella misura massima di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
2. Al pagamento dei creditori dell'EFIM in liquidazione coatta amministrativa e delle società in liquidazione coatta amministrativa interamente possedute, direttamente o indirettamente, dall'EFIM continua ad applicarsi la garanzia dello Stato prevista dall'art. 5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni.
3. Al fine di favorire il processo di ricapitalizzazione, funzionale al raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano biennale 2002-2003, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a sottoscrivere nell'anno 2002 un aumento di capitale della società Alitalia S.p.a. nella misura massima di 893,29 milioni di euro, in aggiunta a quanto già previsto dall'art. 1, comma 4, della legge 18 giugno 1998, n. 194.
4. All'onere derivante dal comma 3 si provvede per l'anno 2002, quanto a 250 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'art. 50, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448; quanto a 550 milioni di, euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e quanto a 93,290 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, utilizzando per 40,822 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero medesimo e per 52,468 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4-bis. All'art. 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:
a);
b).
5.».