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MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DECRETO 31 ottobre 2003, n. 361

Disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio del 24 settembre 1998, modificativo del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/1/2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/02/2022)
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Testo in vigore dal: 17-1-2004
al: 24-2-2022
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               IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE 
 
                           di concerto con 
 
IL MINISTRO DELL'INTERNO, IL MINISTRO DEL LAVORO  E  DELLE  POLITICHE
      SOCIALI, IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.   400,   sulla   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri, ed, in particolare l'articolo 17, comma 3; 
  Vista la legge 15 marzo 1997,  n.  59,  concernente  la  delega  al
Governo per il conferimento di funzioni e  compiti  alle  regioni  ed
enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e  per  la
semplificazione amministrativa; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della  legge
15 marzo 1997, n. 59, e le successive modificazioni; 
  Visti, in particolare, l'articolo 27 del citato decreto legislativo
n. 300  del  1999,  concernente  l'istituzione  del  Ministero  delle
attivita' produttive, l'articolo 28 relativo alle aree funzionali  di
competenza dello stesso Ministero nonche'  l'articolo  29,  comma  2,
relativo alla facolta' di avvalimento da parte  del  Ministero  degli
uffici  delle  camere  di  commercio,   industria,   artigianato   ed
agricoltura; 
  Visto il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio del 20 dicembre
1985 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei  trasporti
su strada; 
  Visto il regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio del 24 settembre
1998  che  modifica  il  regolamento  (CEE)   n.   3821/85   relativo
all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e la
direttiva 88/599/CEE concernente l'applicazione dei regolamenti (CEE)
n. 3820/85 e n. 3821/85; 
  Visto il regolamento n. 1360/02 della  Commissione  del  13  giugno
2002, che adegua  per  la  settima  volta  al  progresso  tecnico  il
regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo  all'apparecchio  di  controllo
nel settore dei trasporti su strada; 
  Vista la legge 13 novembre 1978, n. 727,  concernente  l'attuazione
del regolamento (CEE) n. 1463/70 e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente  il
conferimento di funzioni e compiti amministrativi  dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, ed, in particolare, gli  articoli  20  e
50, relativi all'attribuzione delle  funzioni  degli  uffici  metrici
provinciali  alle  Camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura; 
  Visto l'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 112/1998,  con
il  quale  e'  conservato  allo  Stato  il  potere  di  indirizzo   e
coordinamento relativamente alle funzioni ed ai compiti conferiti; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio
1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 6 dicembre 1999,
concernente l'individuazione dei beni e delle  risorse  degli  uffici
metrici  provinciali  da  trasferire  alle  camere  di  commercio,  a
decorrere dal 1° gennaio 2000; 
  Visto in particolare l'articolo 5, comma 2, del citato decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999, che  attribuisce
le funzioni e le risorse dell'ufficio metrico  provinciale  di  Aosta
alla regione Valle d'Aosta, ai sensi del decreto luogotenenziale  del
Capo Provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n.  532,  a  decorrere
dal 1° gennaio 2000; 
  Visto il decreto legislativo 5 settembre 2000,  n.  256,  che  reca
norme  di   attuazione   dello   statuto   speciale   della   regione
Friuli-Venezia Giulia concernenti il  trasferimento  alle  camere  di
commercio delle funzioni  e  dei  compiti  degli  uffici  provinciali
metrici; 
  Visto il decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113, che reca  norme
di attuazione dello  statuto  speciale  della  regione  Trentino-Alto
Adige concernenti, tra  l'altro,  il  trasferimento  alle  camere  di
commercio delle funzioni  e  dei  compiti  degli  uffici  provinciali
metrici; 
  Visto il decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 143, che reca  norme
di  attuazione  dello  statuto  speciale  della   Regione   siciliana
concernenti il trasferimento alle camere di commercio delle  funzioni
e dei compiti degli uffici provinciali metrici; 
  Vista la legge regionale 20  maggio  2002,  n.  7,  concernente  il
riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta e che istituisce la
Camera  valdostana  delle  imprese  e  delle  professioni  -  Chambre
valdoªtaine des entreprises et des activites liberales; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 aprile 2003; 
  Ritenuto di non poter condividere  le  osservazioni  formulate  nel
suddetto parere, nella parte relativa alla definizione ed  ai  poteri
di accertamento  e  vigilanza,  in  quanto  la  cooperazione  tra  le
Amministrazioni concertanti sul presente provvedimento e'  risolutiva
delle eventuali connessioni tra le attivita' di controllo; 
  Ravvisata l'esigenza di assicurare  l'uniforme  applicazione  delle
disposizioni contenute nel Regolamento (CE) n. 2135/98, raccordandole
con le attribuzioni gia' svolte dalle Camere di commercio; 
  Considerata la necessita'  di  dettare  disposizioni  nazionali  in
materia; 
  Sentita l'Unione italiana delle camere di commercio e l'assessorato
industria, artigianato, ed energia della regione Valle d'Aosta; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988,  con
nota n. 21959/Zg3C/45 del 7 luglio 2003; 
 
                             A d o t t a 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
 
                          F i n a l i t a' 
 
  1. Il  presente  regolamento  detta  disposizioni  applicative  del
Regolamento (CE) n. 2135/98 del  Consiglio  del  24  settembre  1998,
modificativo del Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, relativo
all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, con
riguardo ai seguenti aspetti: 
    a) individuazione delle Autorita' competenti per: 
      1) il rilascio delle omologazioni di  modello  dell'apparecchio
di controllo, o di foglio di registrazione o di carta tachigrafica; 
      2) il  rilascio  delle  autorizzazioni  al  montaggio  ed  alla
riparazione dell'apparecchio di controllo; 
      3) il rilascio delle carte tachigrafiche (carta del conducente,
carta di controllo, carta dell'officina, carta dell'azienda); 
      4) la tenuta del registro dei marchi e dei dati elettronici  di
sicurezza utilizzati nonche' delle carte di officina e  di  montatore
autorizzati rilasciate; 
    b) definizione ed  attribuzione  dei  poteri  di  accertamento  e
vigilanza sull'applicazione del presente decreto. 
          Avvertenza: 
 
              Le   note   qui   pubblicate   sono    state    redatte
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
 
          Note alle premesse: 
 
              - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  12
          settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario), recante: 
          «Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri», e' il seguente: 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. 
          I  regolamenti  ministeriali  non  possono  dettare   norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione.». 
              - La legge 15 marzo 1997, n. 59,  recante:  «Delega  al
          Governo per il conferimento  di  funzioni  e  compiti  alle
          regioni ed enti  locali,  per  la  riforma  della  Pubblica
          Amministrazione per la semplificazione  amministrativa»  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997,  n.  63,
          (S.O.). 
              - Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,
          recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a  norma
          dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n.  203
          (S.O.). 
              - Il testo dell'art.  27  del  decreto  legislativo  30
          luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma  dell'organizzazione
          del Governo, a norma dell'art.  11  della  legge  15  marzo
          1997, n. 59», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto
          1999, n. 203 (S.O.), e' il seguente: 
              «Art. 27 (Istituzione del Ministero e attribuzioni).  -
          1. E' istituito il Ministero delle attivita' produttive. 
              2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
          spettanti allo Stato in materia di industria,  artigianato,
          energia,   commercio,    fiere    e    mercati,    prodotti
          agroindustriali, salvo quanto stabilito dall'art. 33, comma
          3, lett. b), turismo e industria alberghiera, miniere, cave
          e torbiere, politiche per i consumatori, con eccezione  dei
          prodotti agricoli e agroalimentari, commercio con  l'estero
          e internazionalizzazione del sistema produttivo. 
              3.  Al  Ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti
          risorse, le  funzioni  del  Ministero  dell'industria,  del
          commercio e dell'artigianato, del Ministero  del  commercio
          con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso
          la Presidenza del Consiglio dei Ministri,  fatte  salve  le
          risorse e il personale che siano attribuiti con il presente
          decreto  legislativo  ad   altri   Ministeri,   agenzie   o
          autorita',  perche'  concernenti  funzioni   specificamente
          assegnate ad essi, e fatte in ogni caso salve, ai  sensi  e
          per gli effetti degli articolo 1, comma 2, e  3,  comma  1,
          lett. a) e b),  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59,  le
          funzioni conferite dalla vigente legislazione alle  regioni
          ed agli enti locali e alle autonomie funzionali. 
              4.  Spettano  inoltre  al  Ministero  delle   attivita'
          produttive le risorse e  il  personale  del  Ministero  del
          tesoro, del bilancio e della programmazione economica,  del
          Ministero della sanita', del Ministero del lavoro  e  della
          previdenza sociale, concernenti le  funzioni  assegnate  al
          Ministero delle attivita' produttive dal  presente  decreto
          legislativo. 
              5. Restano ferme le competenze spettanti  al  Ministero
          della difesa.». 
              - Il testo dell'art.  28  del  decreto  legislativo  30
          luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma  dell'organizzazione
          del Governo, a norma dell'art.  11  della  legge  15  marzo
          1997, n. 59», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto
          1999, n. 203 (S.O.), e' il seguente: 
              «Art. 28 (Aree funzionali). - 1. Il Ministero svolge in
          particolare le funzioni e i compiti  di  spettanza  statale
          nelle seguenti aree funzionali: 
                a) sviluppo  del  sistema  produttivo:  indirizzi  di
          politica industriale, agroindustriale, del commercio e  dei
          servizi;  definizione   di   un   sistema   coordinato   di
          monitoraggio della legislazione commerciale e  dell'entita'
          e dell'efficienza della  rete  distributiva,  agevolazioni,
          contributi,  sovvenzioni,   incentivi   e   benefici   alle
          attivita' produttive che abbiano come diretto  destinatario
          le imprese, ivi compresi quelli per la  ricerca  applicata;
          sviluppo e vigilanza  della  cooperazione;  rilascio  delle
          autorizzazioni prescritte; definizione  degli  obiettivi  e
          delle linee della politica energetica e mineraria nazionale
          e provvedimenti ad essa inerenti; tutela  e  valorizzazione
          della  qualita'  dei  prodotti   agroindustriali   e   loro
          valorizzazione economica; definizione, in  accordo  con  le
          regioni,  dei   principi   e   degli   obiettivi   per   la
          valorizzazione  e  lo  sviluppo  del   sistema   turistico;
          coordinamento  delle  attivita'   statali   connesse   alla
          promozione, sviluppo e valorizzazione del sistema turistico
          nazionale; agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi
          e benefici alle attivita'  produttive  diretti  ad  attuare
          politiche di coesione, ivi comprese le funzioni concernenti
          agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici
          per  le  attivita'   produttive   e   per   le   rispettive
          infrastrutture  nel  mezzogiorno  e  nelle  aree  depresse;
          brevetti, modelli e marchi; politiche  per  i  consumatori;
          determinazione di caratteristiche di macchine,  impianti  e
          prodotti  industriali,  esclusi  i  profili  di   sicurezza
          nell'impiego sul lavoro, con esclusione dei mezzi destinati
          alla circolazione  stradale,  delle  macchine,  impianti  e
          prodotti destinati specificamente ad attivita' sanitarie  o
          ospedaliere,    nonche'    dei     prodotti     alimentari;
          autorizzazioni,     certificazioni,     omologazioni      e
          immatricolazioni per  le  macchine,  impianti,  prodotti  e
          servizi di competenza; vigilanza sugli enti  di  normazione
          tecnica   e   di   accreditamento   degli   organismi    di
          certificazione di  qualita'  e  dei  laboratori  di  prova;
          promozione e diffusione dei sistemi di qualita' aziendale e
          dei prodotti; 
                b)  commercio  estero  e  internazionalizzazione  del
          sistema economico: indirizzi di politica commerciale  verso
          l'estero,  disciplina  degli  scambi  con  i  Paesi  terzi,
          elaborazioni,  negoziazione  e   gestione   degli   accordi
          bilaterali e  multilaterali;  rapporti  con  gli  organismi
          economici e finanziari internazionali e con le  istituzioni
          multilaterali  limitatamente  ai  settori  di   competenza;
          collaborazione all'attivita' di cooperazione internazionale
          e di aiuto allo sviluppo svolta dal Ministero degli  affari
          esteri; coordinamento  delle  attivita'  della  commissione
          CIPE per la politica commerciale con l'estero; rapporti con
          i soggetti pubblici e privati  che  svolgono  attivita'  di
          promozione degli  scambi  con  l'estero;  incentivazioni  e
          sostegno delle iniziative di  internazionalizzazione  delle
          imprese e delle attivita'  produttive  e  promozione  degli
          investimenti esteri in  Italia,  fatte  salve  le  funzioni
          concernenti   specificamente   la   disciplina    valutaria
          assegnata alla competenza  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze; vigilanza sull'Istituto per il commercio con
          l'estero,  credito  all'esportazione,   assicurazione   del
          credito all'esportazione  e  agli  investimenti  esteri  in
          Italia; esercizio dei diritti di azionista nelle societa' a
          partecipazione     pubblica     aventi      ad      oggetto
          l'internazionalizzazione del sistema  produttivo;  rilascio
          delle  autorizzazioni  prescritte  per   l'esportazione   e
          l'importazione,    ferme    le     disposizioni     vigenti
          sull'esportazione e l'importazione  dei  materiali  per  la
          difesa e  dei  materiali  con  duplice  uso;  tutela  della
          produzione italiana all'estero; promozione della formazione
          professionale   dei   soggetti   operanti    nel    settore
          dell'internazionalizzazione delle imprese; 
                c)  comunicazioni  e  tecnologie   dell'informazione:
          politiche  nel  settore  delle  comunicazioni,  adeguamento
          periodico del servizio universale delle  telecomunicazioni;
          piano nazionale di ripartizione delle frequenze e  relativo
          coordinamento  internazionale,  sviluppo   della   societa'
          dell'informazione; radiodiffusione sonora  e  televisiva  e
          telecomunicazioni,   con    particolare    riguardo    alla
          concessione del servizio  pubblico  radiotelevisivo  ed  ai
          rapporti con concessionario; alla  disciplina  del  settore
          delle telecomunicazioni,  al  rilascio  delle  concessioni,
          delle autorizzazioni e delle licenze ad uso  privato,  alla
          verifica degli obblighi di servizio universale nel  settore
          delle telecomunicazioni  alla  vigilanza  sulla  osservanza
          delle   normative   di   settore    e    sulle    emissioni
          radioelettriche ed alla emanazione delle norme  di  impiego
          dei  relativi  apparati;  alla  sorveglianza  sul  mercato;
          servizi postali e bancoposta, con  particolare  riferimento
          alla  regolamentazione  del  settore,   ai   contratti   di
          programma  e  di  servizio  con  le  poste  italiane,  alle
          concessioni  ed  autorizzazioni  nel  settore  dei  servizi
          postali, alla emissione delle carte valori, alla  vigilanza
          sul settore e  sul  rispetto  degli  obblighi  di  servizio
          universale; stampa, editoria e produzioni multimediali, con
          particolare  riferimento   alle   iniziative   volte   alla
          trasformazione  su  supporti  innovativi  e  con   tecniche
          interattive  delle  produzioni   tradizionali;   tecnologie
          dell'informazione,   con   particolare   riferimento   alle
          funzioni   di   normazione   tecnica,    standardizzazione,
          accreditamento, certificazione ed omologazione nel settore,
          coordinamento della ricerca  applicata  per  le  tecnologie
          innovative  nel  settore  delle  telecomunicazioni  e   per
          l'adozione e l'implementazione dei nuovi standard.». 
              -  Il  testo  dell'art.  29,  comma  2,   del   decreto
          legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante  «Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge 15 marzo 1997,  n.  59»,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203 (S.O.), e' il seguente: 
              «2. Il Ministero delle attivita' produttive  si  avvale
          degli uffici territoriali del governo, nonche', sulla  base
          di apposita  convenzione,  degli  uffici  delle  camere  di
          commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura,  delle
          regioni e degli enti locali.». 
              -  Il  testo  del  regolamento  (CEE)  n.   3821,   del
          Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo  «all'apparecchio
          di controllo nel  settore  dei  trasporti  su  strada»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea
          del 31 dicembre 1985, n. L 370. 
              - Il testo del regolamento (CEE) n. 2135 del Consiglio,
          del 24 settembre 1998, entrato  in  vigore  il  10  ottobre
          1998, che modifica il regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo
          all'apparecchio di controllo nel settore dei  trasporti  su
          strada e la direttiva 88/599/CEE concernente l'applicazione
          dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e  (CEE)  n.  3821/85,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' Europea
          del 9 ottobre 1998, n. L 274. 
              -  Il  testo  del  regolamento  (CEE)  n.  1360   della
          Commissione, del 13 giugno 2002, entrato in  vigore  il  25
          agosto 2002, che adegua per la settima volta  al  progresso
          tecnico il  regolamento  (CEE)  n.  3821/85  del  Consiglio
          relativo  all'apparecchio  di  controllo  nel  settore  dei
          trasporti su strada, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          della Comunita' europea del 5 agosto 2002, n. L 207. 
              - Il testo  della  legge  13  novembre  1978,  n.  727,
          recante «Attuazione del regolamento (CEE) n. 1463/70 del 20
          luglio 1970, e  successive  modificazioni  e  integrazioni,
          relativo all'istituzione di  uno  speciale  apparecchio  di
          misura destinato al controllo degli impieghi temporali  nel
          settore dei  trasporti  su  strada»,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1978, n. 328. 
              - Il testo dell'art.  20  del  decreto  legislativo  31
          marzo 1998, n. 112, recante: «Conferimento  di  funzioni  e
          compiti amministrativi dello Stato  alle  regioni  ed  agli
          enti locali, in attuazione del capo I della legge 15  marzo
          1997, n. 59», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  del  21
          aprile 1998, n. 92 (S.O.), (nel presente decreto sono state
          riportate le  correzioni  indicate  nell'avviso  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 21 maggio 1998,  n.  116),  e'  il
          seguente; 
              «Art.  20  (Funzioni   delle   camere   di   commercio,
          industria, artigianato e agricoltura). - 1. Sono attribuite
          alle  camere  di  commercio,   industria,   artigianato   e
          agricoltura le funzioni  esercitate  dagli  uffici  metrici
          provinciali e dagli uffici provinciali per l'industria,  il
          commercio e l'artigianato, ivi comprese quelle relative  ai
          brevetti e alla tutela della proprieta' industriale. 
              2.  Presso   le   camere   di   commercio,   industria,
          artigianato e agricoltura e'  individuato  un  responsabile
          delle attivita' finalizzate alla tutela del  consumatore  e
          della fede pubblica, con particolare riferimento ai compiti
          in materia di  controllo  di  conformita'  dei  prodotti  e
          strumenti di misura gia' svolti  dagli  uffici  di  cui  al
          comma 1.». 
              - Il testo dell'art.  50  del  decreto  legislativo  31
          marzo 1998, n. 112, recante: «Conferimento  di  funzioni  e
          compiti amministrativi dello Stato  alle  regioni  ed  agli
          enti locali, in attuazione del capo I della legge 15  marzo
          1997, n. 59, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  del  21
          aprile 1998, n. 92 (S.O.), (nel presente decreto sono state
          riportate le  correzioni  indicate  nell'avviso  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 21 maggio 1998,  n.  116),  e'  il
          seguente: 
              «Art. 50  (Accertamenti  e  soppressioni  di  strutture
          amministrative e statali e attribuzione di beni e risorse).
          - 1. Sono soppressi gli uffici metrici  provinciali  e  gli
          uffici  provinciali  per  l'industria,   il   commercio   e
          l'artigianato.  Sono,   inoltre,   soppressi   gli   uffici
          periferici gia' appartenenti all'Agenzia per la  promozione
          dello sviluppo per il Mezzogiorno  (Agensud),  a  decorrere
          dalla conclusione delle operazioni previste per la gestione
          stralcio. 
              2. - 3. Commi abrogati dall'art. 9 della legge 8  marzo
          1999, n. 50. 
              4. Il personale e le dotazioni  tecniche  degli  uffici
          metrici  provinciali  e  degli   uffici   provinciali   per
          l'industria, il commercio e l'artigianato  sono  trasferiti
          alle  camere  di  commercio,   industria,   artigianato   e
          agricoltura.». 
              - Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo
          1998, n. 112, recante: «Conferimento di funzioni e  compiti
          amministrativi  dello  Stato  alle  regioni  ed  agli  enti
          locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,
          n. 59, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del  21  aprile
          1998, n. 92,  (S.O.),  (nel  presente  decreto  sono  state
          riportate le  correzioni  indicate  nell'avviso  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 21 maggio 1998,  n.  116),  e'  il
          seguente: 
              «Art. 4 (Indirizzo e  coordinamento).  -  Relativamente
          alle funzioni e ai compiti conferiti alle  regioni  e  agli
          enti  locali  con  il  presente  decreto  legislativo,   e'
          conservato  allo   Stato   il   potere   di   indirizzo   e
          coordinamento da esercitarsi ai  sensi  dell'art.  8  della
          legge 15 marzo 1997, n. 59. (L'art. 8, della legge 5 giugno
          2003, n. 131, ha disposto che non possono  essere  adottati
          gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui al presente
          articolo nelle materie  previste  dall'art.  117,  terzo  e
          quarto comma, della Costituzione). 
              - Il testo  dell'art.  5,  comma  2,  del  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri del  6  luglio  1999,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  6  dicembre  1999,  n.
          286, recante: «lndividuazione  dei  beni  e  delle  risorse
          degli uffici metrici provinciali da trasferire alle  camere
          di commercio», e' il seguente: 
              «2. Le  funzioni  e  le  risorse  dell'ufficio  metrico
          provinciale di Aosta sono  attribuite  alla  regione  Valle
          d'Aosta, ai sensi  del  decreto  luogotenenziale  del  Capo
          provvisorio dello Stato  23  dicembre  1946,  n.  532,  che
          all'art. 11, ha statuito, nella circoscrizione della  Valle
          d'Aosta l'assunzione da parte  della  regione  dei  compiti
          della camera di commercio.». 
              - Il testo del decreto legislativo 1°  marzo  2001,  n.
          113, recante: «Norme di attuazione dello  statuto  speciale
          della regione Trentino-Alto Adige,  recanti  istituzione  e
          modifiche  di  tabelle  organiche   del   Ministero   della
          giustizia in provincia di Bolzano, nonche' il trasferimento
          di  funzioni  statali  alle  camere   di   commercio»,   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 aprile 2001,  n.
          86. 
              - Il testo del decreto legislativo 16  marzo  2001,  n.
          143, recante: «Norme di attuazione dello  statuto  speciale
          della Regione siciliana concernenti il  trasferimento  alle
          camere di commercio delle  funzioni  e  dei  compiti  degli
          Uffici metrici provinciali», e' pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 23 aprile 2001, n. 94. 
              - Il testo della legge della regione Valle d'Aosta  del
          20 maggio 2002, n. 7, concernente il «Riordino dei  servizi
          camerali della Valle d'Aosta», e' pubblicata nel Bollettino
          ufficiale della Valle d'Aosta dell'11 giugno 2002, n. 25. 
 
          Nota all'art. 1: 
              - Per il  testo  del  regolamento  (CEE)  n.  2135  del
          Consiglio, del 24 settembre 1998, entrato in vigore  il  10
          ottobre 1998, che modifica il regolamento  CEE  n.  3821/85
          relativo  all'apparecchio  di  controllo  nel  settore  dei
          trasporti su strada, si rimanda alle note alle premesse.