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REGIO DECRETO 7 giugno 1946, n. 532

Variazione dei prezzi di cessione dei sali destinati alle industrie di cui all'art. 20 della legge 17 luglio 1942, n. 907.

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Testo in vigore dal:  16-7-1946

Art. 1

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi;
Visto il decreto Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 333;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 113;
Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;
Udito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 1° luglio 1946, il prezzo di cessione dei sali destinati alle industrie è modificato come segue:

per quintale
--

Sale comune per la salagione dei pesci....... da L. 480 a L. 720 Sale macinato per la salagione dei pesci..... " " 560 "" 840 Sale comune per la salagione dei prodotti
del suolo, commestibili, destinati
all'esportazione .......................... " " 480 "" 720 Sale per la pastorizia....................... " " 400 "" 600
Sale comune per la preparazione dei gelati,
dei vini spumanti e della birra............ da L. 800 a L. 1200 Sale per le industrie ammesse all'acquisto del
sale a prezzo speciale e non particolarmente
previste dalla presente tariffa............ " " 480 "" 720 Salaccio..................................... " " 240 "" 360

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1946

UMBERTO

DE GASPERI - SCOCCIMARRO
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 291. - FRASCA