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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 19 giugno 2003, n. 179

Regolamento recante la disciplina dei concorsi pronostici su base sportiva.

note: Entrata in vigore del decreto: 20-7-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018)
Testo in vigore dal: 6-1-2010
aggiornamenti all'articolo
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto  il  decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive
modificazioni   ed  integrazioni,  concernente  la  disciplina  delle
attivita' di gioco;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 18 aprile
1951,  n.  581,  recante  norme  regolamentari  per  l'applicazione e
l'esecuzione  del  decreto  legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla
disciplina delle attivita' di gioco;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l'articolo  16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133,
in  base  al  quale,  con riferimento a nuovi tipi di scommessa sulle
competizioni  sportive  nonche' ad ogni altro tipo di gioco, concorso
pronostici  e  scommesse,  il  Ministro dell'economia e delle finanze
emana  regolamenti  a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto  1988,  n.  400,  per  disciplinare le modalita' ed i tempi di
gioco,  la  corresponsione  di  aggi,  diritti  e  proventi  dovuti a
qualsiasi titolo;
  Visto  il  decreto  del Ministro delle finanze 15 febbraio 2001, n.
156,  recante  autorizzazione  alla  raccolta telefonica o telematica
delle  giocate relative a scommesse, giochi e concorsi pronostici, in
base   al   quale  le  procedure  di  acquisizione,  registrazione  e
documentazione  delle  stesse sono stabilite con decreto direttoriale
emanato  dal  direttore  generale  dell'Amministrazione  autonoma dei
monopoli di Stato;
  Vista  la  legge  18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi
per il rilancio dell'economia, ed in particolare l'articolo 12, commi
1  e  2, concernenti il riordino delle funzioni statali in materia di
organizzazione  e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi
a premi;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002,
n. 33, emanato ai sensi dell'articolo 12 della legge 18 ottobre 2001,
n.  383,  che  ha attribuito all'Amministrazione autonoma monopoli di
Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione
e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
  Visto  il  decreto-legge  8  luglio  2002,  n. 138, convertito, con
modificazioni,  con  la legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attributo
all'Amministrazione  autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di
tutte  le  funzioni  in  materia  di  organizzazione ed esercizio dei
giochi, scommesse e concorsi pronostici;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 2000,
n. 453, con il quale si riordina l'Istituto per il credito sportivo;
  Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive
modifiche  ed  integrazioni, con il quale si riordina l'imposta unica
sui  concorsi  pronostici e sulle scommesse, a norma dell'articolo 1,
comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288;
  Visto  il regolamento speciale disciplinante il concorso pronostici
Totocalcio, approvato con decreto del Ministro delle finanze 23 marzo
1963 e successive modifiche ed integrazioni;
  Visto  il regolamento speciale disciplinante il concorso pronostici
Totogol,  approvato  con  decreto del Ministro delle finanze 10 marzo
1993 e successive modifiche ed integrazioni;
  Visto  i  pareri  favorevoli  del  Comitato  generale per i giochi,
espressi  nelle  sedute  del  20  gennaio  2003 e del 14 maggio 2003,
relativamente al piano di rilancio dei concorsi pronostici connessi a
manifestazioni  sportive,  ed  in  particolare  il  rinnovamento  dei
concorsi  pronostici  Totocalcio e Totogol nonche' l'introduzione del
concorso pronostici "il9", abbinato al Totocalcio;
  Visto  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 maggio 2003;
  Vista  la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
a  norma  dell'articolo  17,  comma  3, della citata legge n. 400 del
1988, effettuata con nota n. 3-8903/UCL del 6 giugno 2003;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1
               (Oggetto del regolamento e definizioni)

  1. Il presente regolamento definisce le regole generali relative ai
concorsi  pronostici  su base sportiva, comprese quelle riferite alla
gestione ed al controllo dei flussi finanziari relativi all'attivita'
di  vendita  degli  stessi,  nonche'  le regole di gioco dei concorsi
pronostici  Totocalcio,  "il9",  abbinato  al  Totocalcio,  Totogol e
"+Gol", abbinato al Totogol.
  ((2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
    a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
    b) CONI, il Comitato olimpico nazionale italiano;
    c)  apertura  dell'accettazione,  il momento in cui AAMS dichiara
aperto  il  concorso ed il totalizzatore nazionale viene abilitato ad
accettare giocate;
    d) cedola di caratura, la quota unitaria di partecipazione ad una
giocata  a  caratura,  anche  speciale,  che  costituisce ricevuta di
partecipazione;
    e)  chiusura  dell'accettazione,  il momento in cui AAMS dichiara
chiuso  il  concorso  ed  il  totalizzatore  nazionale non viene piu'
abilitato ad accettare giocate;
    f)  colonna  unitaria,  i  quattordici  pronostici,  uno per ogni
evento,   espressi   dal   partecipante,  relativamente  ai  concorsi
pronostici  Totocalcio;  i  nove  pronostici,  uno  per  ogni evento,
espressi  dal  partecipante, relativamente al concorso pronostici "il
9",   abbinato   al  Totocalcio;  i  sette  pronostici  espressi  dal
partecipante,  tra  i quattordici eventi in palinsesto, relativamente
al  concorso  pronostici  Totogol;  i quattro pronostici espressi dal
partecipante,  tra  i quattordici eventi in palinsesto, relativamente
al concorso pronostici "+Gol", abbinato al Totogol;
    f-bis) colonna unitaria vincente, l'esatta sequenza di pronostici
ufficializzata  da  AAMS  in  base all'esito degli eventi oggetto del
concorso;
    g)  commissione  di  controllo,  l'organo  deputato al controllo,
accertamento e verbalizzazione finale di tutte le operazioni inerenti
alla  chiusura dell'accettazione, alla determinazione dei montepremi,
allo  spoglio,  alla  determinazione  ed  al  riscontro delle colonne
unitarie  vincenti,  al  calcolo  delle  quote  di  vincita  ed  alla
comunicazione  ufficiale  degli esiti dei concorsi pronostici su base
sportiva;
    h)  concessionario,  l'operatore  di  gioco  selezionato da AAMS,
attraverso  procedura  ad  evidenza  pubblica,  per  l'affidamento di
attivita'  e  funzioni  pubbliche relative all'esercizio dei concorsi
pronostici connessi ad eventi sportivi;
    i)   concessione,  l'atto  di  affidamento  ai  concessionari  di
attivita' e funzioni pubbliche relative ai concorsi pronostici;
    l)  concorso,  per  tutti i concorsi pronostici su base sportiva,
l'insieme  degli  eventi  sportivi,  disputati  anche in piu' giorni,
oggetto del pronostico del partecipante;
    m)  concorso  di  chiusura definitiva, per il concorso pronostici
Totocalcio  l'ultimo  concorso  pronostici  Totocalcio  per  il quale
vengono  accettate  giocate,  prima  della  eventuale  abolizione del
concorso  stesso;  per  il  concorso  pronostici  "il 9", abbinato al
concorso  pronostici  Totocalcio, l'ultimo concorso pronostici "il 9"
per  il  quale  vengono  accettate  giocate,  prima  della  eventuale
abolizione  del  concorso  stesso; per il concorso pronostici Totogol
l'ultimo  concorso  pronostici Totogol per il quale vengono accettate
giocate, prima della eventuale abolizione del concorso stesso; per il
concorso  pronostici "+Gol", abbinato al concorso pronostici Totogol,
l'ultimo  concorso  pronostici  "+Gol" per il quale vengono accettate
giocate, prima della eventuale abolizione del concorso stesso;
    n) concorsi pronostici, i concorsi pronostici su base sportiva;
    o) evento, per il concorso pronostici Totocalcio e quello ad esso
abbinato  "il 9", un avvenimento sportivo, inteso nella sua totalita'
od  in  una  sua  frazione  temporale,  od un'azione dell'avvenimento
stesso  sul  cui  esito  si  esprime  un  pronostico; per il concorso
pronostici  Totogol  e quello ad esso abbinato "+Gol", un avvenimento
sportivo, inteso nella sua totalita' o in una sua frazione temporale;
    p) giocata, la scritturazione di una serie di colonne unitarie su
un'unica schedina di gioco;
    q)  giocata  accettata,  la  giocata registrata dal totalizzatore
nazionale;
    r) giocata a caratura, la ripartizione, tra piu' partecipanti, di
una giocata o di una giocata sistemistica;
    s)   giocata  a  caratura  speciale,  la  ripartizione  tra  piu'
partecipanti,  gestita dal concessionario ed effettuata attraverso il
punto   di  vendita  virtuale,  di  una  giocata  o  di  una  giocata
sistemistica;
    t)  giocata  sistemistica o a sistema, per il concorso pronostici
Totocalcio e l'abbinato concorso pronostici "il 9", la scritturazione
abbreviata,  su  un'unica  schedina di gioco, di una serie di colonne
unitarie  derivanti  dalla espressione di due o tre pronostici, cioe'
varianti  doppie  o  triple,  per uno o piu' degli eventi oggetto del
concorso;  per  il  concorso pronostici Totogol e l'abbinato concorso
pronostici  "+Gol", la scritturazione abbreviata su un'unica schedina
di   gioco,   di  una  serie  di  colonne  unitarie  derivanti  dalla
espressione  di due, o piu' pronostici, in almeno una delle posizioni
da  pronosticare; nello sviluppo della giocata sistemistica, non sono
considerate  valide,  e  quindi  sono escluse dalla giocata, tutte le
colonne  unitarie che contengono almeno uno stesso pronostico in piu'
di  una  posizione. Per le giocate sistemistiche riferite al concorso
pronostici  "+Gol",  sono  escluse  dalla  giocata  tutte  le colonne
unitarie non considerate valide ai fini del concorso Totogol;
    u)  giocata  valida,  la  giocata accettata e successivamente non
annullata  dal  partecipante;  la giocata valida determina le colonne
unitarie  valide  da  considerare  ai fini della individuazione delle
colonne unitarie vincenti;
    v)  incasso totale lordo, la differenza tra gli incassi derivanti
dalla raccolta al netto dei rimborsi pagati e dei rimborsi prescritti
nella settimana contabile di riferimento;
    z)  jackpot,  per  il  concorso pronostici Totocalcio, l'autonomo
montepremi  non  distribuito  in  mancanza  di  premi non assegnabili
ovvero   di  vincitori  di  premi  a  punteggio  di  1ª  categoria  e
riassegnato  esclusivamente  alla  medesima  categoria  del  concorso
immediatamente   successivo;  per  il  concorso  pronostici  "il  9",
abbinato al concorso pronostici Totocalcio, l'autonomo montepremi non
distribuito  in mancanza di premi non assegnabili ovvero di vincitori
di  premi  a  punteggio  e  riassegnato  esclusivamente  al  concorso
immediatamente   successivo;  per  il  concorso  pronostici  Totogol,
l'autonomo  montepremi  non  distribuito  in  mancanza  di  premi non
assegnabili  ovvero  di  vincitori  di premi a punteggio di qualsiasi
categoria e riassegnato alla 1ª categoria del concorso immediatamente
successivo;  per  il concorso pronostici "+Gol", abbinato al concorso
pronostici Totogol, l'autonomo montepremi non distribuito in mancanza
di  premi  non assegnabili ovvero di vincitori di premi a punteggio e
riassegnato esclusivamente al concorso immediatamente successivo;
    aa) operatore di gioco, un soggetto con competenze specialistiche
nella fornitura di servizi di gioco;
    bb) partecipante, colui che effettua la giocata accettata;
    cc) posta, l'importo pagato dal partecipante per ciascuna colonna
unitaria giocata;
    dd)  premio  precedente di partecipazione, il premio assegnato al
partecipante, in base alle modalita' definite per il singolo concorso
pronostici  su  base  sportiva,  subito dopo l'accettazione della sua
giocata e comunque prima della chiusura dell'accettazione;
    ee)  premio  a punteggio, il premio assegnato al partecipante, in
base  alle  modalita'  definite per il singolo concorso pronostici, a
fronte   del   possesso   e   della   riconsegna  della  ricevuta  di
partecipazione,   in  funzione  dei  punti  conseguiti  attraverso  i
pronostici espressi in ogni colonna unitaria precedentemente giocata;
    ff)  punti  di  pagamento  dei  premi,  i  punti  individuati dal
concessionario   nell'ambito   della   propria  organizzazione,  resi
pubblici  dal  concessionario  medesimo  e  comunicati  ad AAMS prima
dell'inizio  dell'attivita'  di concessione, abilitati alla ricezione
delle  ricevute  di  partecipazione  vincenti  emesse  da un punto di
vendita  collegato  con  il concessionario stesso ed al pagamento dei
premi ai vincitori di importo superiore ad una determinata soglia;
    gg)   punto   di   vendita,  l'esercizio  collegato  ad  uno  dei
concessionari  di cui all'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto-legge
4  luglio  2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto  2006,  n.  248,  ovvero  ad  uno  dei  concessionari  di  cui
all'articolo  1-bis  del  decreto-legge  25  settembre  2008, n. 149,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2008, n. 184,
come  modificato  dall'articolo  2,  commi  49  e  50, della legge 22
dicembre 2008, n. 203;
    hh)  resto,  i  decimali di euro risultanti dal troncamento delle
quote unitarie di vincita;
    ii)   ricevuta   di  partecipazione,  il  titolo  che  garantisce
l'avvenuta  registrazione della giocata nel totalizzatore nazionale e
che  costituisce, in caso di vincita o di rimborso, l'unico titolo al
portatore valido per la riscossione del premio o del rimborso stesso;
    ll)   saldo   settimanale,  il  valore  risultante,  per  ciascun
concessionario,  dalla differenza tra l'incasso colonnare complessivo
dei  punti  di  vendita  collegati  al  concessionario per i concorsi
chiusi nella settimana contabile di riferimento e le seguenti voci:
    i.  le  vincite  pagate  dai  punti  di  vendita  nell'arco della
settimana contabile di riferimento;
    ii.   il   compenso  degli  stessi  punti  di  vendita,  relativo
all'incasso totale lordo della settimana contabile di riferimento;
      iii.  i rimborsi effettuati nell'arco della settimana contabile
di riferimento;
    iiii. il compenso spettante al concessionario;
    mm) settimana contabile di riferimento, il periodo che intercorre
tra  la  giornata  del  lunedi'  e la giornata della domenica di ogni
settimana nella quale si giocano i concorsi pronostici;
    nn) schedina di gioco, il supporto, il cui formato ed i contenuti
specifici  sono  stabiliti da AAMS, la cui funzione e' esclusivamente
quella di riportare i pronostici espressi dal partecipante;
    oo)  terminale  di  gioco, l'apparecchiatura elettronica, fornita
dal  concessionario  e  utilizzata  dai  punti  di  vendita,  per  la
digitazione  dei pronostici, l'acquisizione delle schedine di gioco e
la stampa delle ricevute da restituire ai partecipanti;
    pp) totalizzatore nazionale, il sistema di elaborazione centrale,
organizzato  da AAMS, per la gestione dei concorsi pronostici su base
sportiva nonche' di altri, eventuali giochi connessi a manifestazioni
sportive.)) (2)((4))

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AGGIORNAMENTO (1)
Il  Decreto 5 agosto 2004, n. 228, ha disposto (con l'art. 2) che "Le
disposizioni  del presente regolamento trovano applicazione a partire
dal  primo  concorso  pronostici indetto successivamente alla data di
pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
decreto di approvazione del modello della nuova schedina di gioco dei
concorsi  pronostici  su base sportiva. I concorsi pronostici su base
sportiva  indetti ed effettuati prima della data di pubblicazione del
predetto  decreto, restano disciplinati sulla base delle disposizioni
del  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze 19 giugno
2003,  n.  179,  vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore
del presente regolamento."
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AGGIORNAMENTO (2)
Il  Decreto  31  gennaio 2006, n. 110, ha disposto (con l'art. 2) che
"Le  disposizioni  del  presente  regolamento  trovano applicazione a
partire  dal  primo  concorso pronostici indetto successivamente alla
data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica
italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina
di  gioco  dei  concorsi  pronostici  su  base  sportiva.  I concorsi
pronostici su base sportiva indetti ed effettuati prima della data di
pubblicazione  del  predetto decreto, restano disciplinati sulla base
delle  disposizioni  del  decreto  del Ministro dell'economia e delle
finanze  19  giugno  2003, n. 179, vigenti anteriormente alla data di
entrata in vigore del presente regolamento."
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AGGIORNAMENTO (4)
  Il  Decreto  18 settembre 2009, n. 185 (in G.U. 22/12/2009, n. 297)
ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che:
 "Le  disposizioni  del  presente  regolamento trovano applicazione a
partire  dal  primo  concorso pronostici indetto successivamente alla
data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica
italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina
di  gioco  dei  concorsi  pronostici  su  base  sportiva.  I concorsi
pronostici su base sportiva indetti ed effettuati prima della data di
pubblicazione  del  predetto decreto, restano disciplinati sulla base
delle  disposizioni  del  D.M.  19  giugno 2003, n. 179, del Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  vigenti  anteriormente alla data di
entrata in vigore del presente".