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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 13 febbraio 2003, n. 44

Regolamento di riorganizzazione della struttura operativa dell'Ispettorato centrale repressione frodi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/12/2004)
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Testo in vigore dal:  5-4-2003 al: 27-12-2004
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, che all'articolo 10 ha previsto l'istituzione dell'Ispettorato centrale repressione frodi presso il Ministero dell'agricoltura e foreste;
Visto il decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3, che all'articolo 2 autorizza il Ministro delle politiche agricole e forestali a provvedere, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla razionalizzazione dell'Ispettorato centrale repressione frodi, con particolare riguardo alla dislocazione logistica degli uffici, al fine di conseguire una più funzionale presenza del personale a livello centrale e periferico, fermo l'attuale organico determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 1996, ed una più razionale organizzazione dei laboratori, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;
Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, che all'articolo 3, comma 3, stabilisce che l'Ispettorato centrale repressione frodi è posto alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole e forestali, opera con organico proprio ed autonomia organizzativa ed amministrativa e costituisce un autonomo centro di responsabilità di spesa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
Vista la legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, recante modifiche al titolo V, parte II, della Costituzione;
Visto l'articolo 18, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2002, n. 278, recante "Rideterminazione della dotazione organica del personale appartenente alle aree funzionali dell'Ispettorato centrale repressione frodi";
Considerato che la razionalizzazione della struttura dell'Ispettorato centrale repressione frodi, prevista dal citato articolo 2 del decreto-legge n. 335/2000, convertito nella legge n. 3/2001, è necessaria per garantire una più efficace tutela della qualità dei prodotti agroalimentari ed un elevato livello di sicurezza agroalimentare;
Ritenuto che, nell'ambito della prescritta razionalizzazione, debbano essere privilegiate, in particolare, la programmazione delle attività istituzionali, nonché l'indirizzo ed il coordinamento delle attività ispettiva ed analitica, svolte dall'Amministrazione centrale, oltre alla formazione ed all'aggiornamento professionale del personale;
Ritenuto che, allo scopo precipuo di garantire una presenza più tempestiva e capillare sul territorio, l'attività ispettiva vada espletata per circoscrizioni territoriali omogenee, comprendenti una o più Regioni, tenuto conto del numero di aziende operanti e del tipo di produzioni più diffuse, nonché del più o meno elevato rischio di commissione di frodi nel comparto agro-alimentare;
Considerato, altresì, necessario procedere alla razionalizzazione delle attività di laboratorio, provvedendo alla individuazione di un congruo numero di laboratori, da accreditare a norma del decreto legislativo n. 156/97, con adeguata dotazione organica e strumentale, collocati in strutture funzionali ed idonee a garantire l'espletamento tempestivo delle analisi, nonché qualificati scientificamente, in grado di conseguire le necessarie specializzazioni nei diversi settori merceologici e di mettere in atto studi indirizzati alla messa a punto di metodi analitici per individuare le sempre più sofisticate frodi commesse nel settore agroalimentare e dei mezzi tecnici di produzione agricola;
Ritenuto indispensabile prevedere un'adeguata razionalizzazione dell'attività sanzionatoria, al fine di consentire la definizione con maggiore tempestività dei relativi procedimenti, anche in modo da non danneggiare gli operatori del settore nell'accesso al regime degli aiuti comunitari;
Ritenuto che una riorganizzazione fondata sui criteri poc'anzi descritti rappresenti anche lo strumento più idoneo per consentire all'Ispettorato di espletare con maggiore efficacia i propri compiti istituzionali;
Ritenuto necessario, allo scopo di rendere più agevole il concorso con le altre forze di polizia, così come previsto dall'articolo 6, comma 7, della legge n. 462/1986, istituire un apposito Comitato tecnico, composto da rappresentanti di tutti gli organi di controllo operanti sul territorio, con il compito di concertare azioni volte ad attuare una più incisiva lotta alle frodi agroalimentari, evitando possibili sovrapposizioni;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 28 ottobre 2002;
Ritenuta necessaria, in considerazione della competenza statale in materia di prevenzione e repressione delle frodi agroalimentari, nonché della peculiare operatività sul territorio nel settore agricolo ed agroalimentare delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, l'istituzione di un apposito Comitato tecnico, composto da rappresentanti del Ministero delle politiche agricole e forestali e rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano con il compito di individuare idonee forme di cooperazione volte a garantire la migliore efficienza e funzionalità dell'azione di vigilanza sul territorio e della lotta alle frodi commesse nel comparto agroalimentare e dei mezzi tecnici di produzione agricola;
Considerato che i suddetti organismi collegiali hanno carattere esclusivamente tecnico e che sono indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali prefissati;
Acquisito il parere della XIII Commissione Agricoltura della Camera dei deputati in data 16 gennaio 2003 e considerato che la IX Commissione Agricoltura del Senato della Repubblica non ha espresso il prescritto parere entro il termine previsto del 1 gennaio 2003;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota n. 5164 del 27 gennaio 2003;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'Amministrazione centrale dell'Ispettorato centrale repressione frodi è articolata nei seguenti uffici di livello dirigenziale non generale:
Ufficio I: programmazione delle attività istituzionali; monitoraggio e valutazione dei programmi annuali di attività; rapporti con gli altri organismi di controllo nazionali e comunitari; attività di studio nelle materie di competenza dell'Ispettorato.
Ufficio II: indirizzo e coordinamento operativo dell'attività ispettiva svolta dagli uffici periferici nei vari settori merceologici; elaborazione ed aggiornamento periodico dei dati riguardanti l'attività ispettiva svolta.
Ufficio III: indirizzo e coordinamento operativo dell'attività dei laboratori nei vari settori merceologici; aggiornamento delle metodiche ufficiali di analisi dei prodotti agro-alimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale; armonizzazione, per gli aspetti tecnicoanalitici, delle norme interne in materia di prevenzione e repressione delle frodi agro-alimentari con quelle degli altri Paesi europei.
Ufficio IV: trattamento giuridico, reclutamento, formazione ed aggiornamento professionale del personale; mobilità; contenzioso del lavoro; relazioni sindacali.
Ufficio V: affari generali; gestione dei capitoli di bilancio; trattamento economico del personale in servizio ed in quiescenza; conto annuale delle spese sostenute per il personale, predisposto a norma dell'articolo 60 del decreto legislativo n. 165/2001; tenuta della contabilità analitica; controllo di gestione a norma dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; stipula di convenzioni di collaborazione con enti vari; informatizzazione degli uffici centrali e periferici.
Ufficio VI: irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie nelle materie di competenza; indirizzo e coordinamento dell'attività sanzionatoria svolta dagli uffici periferici; esame delle problematiche giuridiche nelle materie attinenti all'attività istituzionale dell'Ispettorato.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dell'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si trascrive il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 10 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, recante: "Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 192 del 20 agosto 1986:
"1. Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituito un Ispettorato centrale repressione frodi per l'esercizio delle funzioni inerenti alla prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agro-alimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale, al controllo di qualità alle frontiere ed, in genere, al controllo nei settori di competenza del Ministero stesso, ivi compresi i controlli sulla distribuzione commerciale non espressamente affidati dalla legge ad altri organismi.
2. L'Ispettorato centrale si articola perifericamente in uffici a livello interregionale, regionale ed interprovinciale, con laboratori di analisi.".
- Si trascrive il testo dell'art. 2 del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3, recante: "Misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 16 del 20 gennaio 2001:
"Art. 2. - Allo scopo di garantire una maggiore efficienza operativa e funzionale dell'Ispettorato centrale repressione frodi, di cui al decreto-legge 18 giugno 1986, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, il Ministro delle politiche agricole e forestali è autorizzato a provvedere, con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988, sentite le rappresentanze del personale interessato e le competenti commissioni parlamentari, alla razionalizzazione di tale struttura operativa, con particolare riguardo alla dislocazione logistica degli Uffici, al fine di conseguire una piu funzionale presenza del personale a livello centrale e periferico, fermo l'attuale organico determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 1997, ed una più razionale organizzazione dei laboratori d'analisi, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. L'Ispettorato opera alle dirette dipendenze del Ministero delle politiche agricole e forestali. L'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN) è autorizzato ad effettuare a richiesta dell'Ispettorato le analisi di revisione".
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 1997, reca: "Rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali, e dei profili professionali del personale del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Ispettorato centrale repressione frodi".
- Si trascrive il testo del comma 3 dell'art. 3 del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, recante: "Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio. Ulteriori interventi per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 16 del 12 marzo 2001:
"3. L'Ispettorato centrale repressione frodi, anche ai fini di cui al comma 1, è posto alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole e forestali; opera con organico proprio ed autonomia organizzativa ed amministrativa e costituisce un autonomo centro di responsabilità di spesa".
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001, reca: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".
- La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001, reca: "Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione".
- Si trascrive il testo del comma 1 dell'art. 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2001, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)":
"1. Ai fini del contenimento della spesa e di maggiore funzionalità dei servizi e delle procedure, è fatto divieto alla pubbliche amministrazioni, escluse quelle delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, di istituire comitati, commissioni, consigli ed altri organismi collegiali, ad eccezione di quelli di carattere tecnico e ad elevata specializzazione indispensabili per la realizzazione di obiettivi istituzionali non perseguibili attraverso l'utilizzazione del proprio personale".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2002, n. 278, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 21 dicembre 2002, reca: "Regolamento recante rideterminazione della dotazione organica del personale appartenente alle aree funzionali dell'Ispettorato centrale repressione frodi".
- Il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno 1997, reca: "Attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo dei prodotti alimentari".
- Si trascrive il testo del comma 7 dell'art. 6 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, recante: "Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 192 del 20 agosto 1986:
"7. L'Ispettorato centrale repressione frodi e i nuclei antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri operano, in concorso, con i nuclei di polizia tributaria della Guardia di finanza, con il Corpo forestale dello Stato, con la Polizia di Stato e con l'Arma dei carabinieri".
- Si trascrive il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attività di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
Note all'art. 1:
- Si trascrive il testo dell'art. 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche":
"Art. 60 (Controllo del costo del lavoro). - 1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, definisce un modello di rilevazione della consistenza del personale, in servizio e in quiescenza, e delle relative spese, ivi compresi gli oneri previdenziali e le entrate derivanti dalle contribuzioni, anche per la loro evidenziazione a preventivo e a consuntivo, mediante allegati ai bilanci. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica elabora, altresì, un conto annuale che evidenzi anche il rapporto tra contribuzioni e prestazioni previdenziali relative al personale delle amministrazioni statali.
2. Le amministrazioni pubbliche presentano, entro il mese di maggio di ogni anno, alla Corte dei conti, per il tramite del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ed inviandone copia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il conto annuale delle spese sostenute per il personale, rilevate secondo il modello di cui al comma 1. Il conto è accompagnato da una relazione, con cui le amministrazioni pubbliche espongono i risultati della gestione del personale, con riferimento agli obiettivi che, per ciascuna amministrazione, sono stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti di programmazione. La mancata presentazione del conto e della relativa relazione determina, per l'anno successivo a quello cui il conto si riferisce, l'applicazione delle misure di cui all'art. 30, comma 11, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Gli enti pubblici economici e le aziende che producono servizi di pubblica utilità nonché gli enti e le aziende di cui all'art. 70, comma 4, sono tenuti a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il costo annuo del personale comunque utilizzato, in conformità alle procedure definite dal Ministero del tesoro, d'intesa con il predetto Dipartimento della funzione pubblica.
4. La Corte dei conti riferisce annualmente al Parlamento sulla gestione delle risorse finanziarie destinate al personale del settore pubblico, avvalendosi di tutti i dati e delle informazioni disponibili presso le amministrazioni pubbliche. Con apposite relazioni in corso d'anno, anche a richiesta del Parlamento, la Corte riferisce altresì in ordine a specifiche materie, settori ed interventi.
5. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, anche su espressa richiesta del Ministro della funzione pubblica, dispone visite ispettive, a cura dei servizi ispettivi di finanza del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, coordinate anche con altri analoghi servizi, per la valutazione e la verifica delle spese, con particolare riferimento agli oneri dei contratti nazionali e decentrati, denunciando alla Corte dei conti le irregolarità riscontrate. Tali verifiche vengono eseguite presso le amministrazioni pubbliche, nonché presso gli enti e le aziende di cui al comma 3. Ai fini dello svolgimento integrato delle verifiche ispettive, i servizi ispettivi di finanza del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato esercitano presso le predette amministrazioni, enti ed aziende sia le funzioni di cui all'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 ed all'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, sia i compiti di cui all'art. 27, comma quarto, della legge 29 marzo 1983, n. 93.
6. Allo svolgimento delle verifiche ispettive integrate di cui al comma 5 può partecipare l'ispettorato operante presso il Dipartimento della funzione pubblica.
L'ispettorato stesso si avvale di cinque ispettori di finanza, in posizione di comando o fuori ruolo, del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, cinque funzionari, particolarmente esperti in materia, in posizione di comando o fuori ruolo, del Ministero dell'interno e di altro personale comunque in servizio presso il Dipartimento della funzione pubblica.
L'ispettorato svolge compiti ispettivi vigilando sulla razionale organizzazione delle pubbliche amministrazioni, l'ottimale utilizzazione delle risorse umane, la conformità dell'azione amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento e l'osservanza delle disposizioni vigenti sul controllo dei costi, dei rendimenti e dei risultati e sulla verifica dei carichi di lavoro.".
- Si trascrive il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 18 agosto 1999, recante: "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59":
"Art. 1 (Principi generali del controllo interno). - 1.
Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della rispettiva autonomia, si dotano di strumenti adeguati a:
a) garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile);
b) verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione);
c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale (valutazione della dirigenza);
d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico).
2. La progettazione d'insieme dei controlli interni rispetta i seguenti principi generali, obbligatori per i Ministeri, applicabili dalle regioni nell'ambito della propria autonomia organizzativa e legislativa e derogabili da parte di altre amministrazioni pubbliche, fermo restando il principio di cui all'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, di qui in poi denominato "decreto n. 29":
a) l'attività di valutazione e controllo strategico supporta l'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo di cui agli articoli 3, comma 1, lettere b) e c), e 14 del decreto n. 29. Essa è pertanto svolta da strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico-amministrativo. Le strutture stesse svolgono, di norma, anche l'attività di valutazione dei dirigenti direttamente destinatari delle direttive emanate dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, in particolare dai Ministri, ai sensi del successivo art. 8;
b) il controllo di gestione e l'attività di valutazione dei dirigenti, fermo restando quanto previsto alla lettera a), sono svolte da strutture e soggetti che rispondono ai dirigenti posti al vertice dell'unità organizzativa interessata;
c) l'attività di valutazione dei dirigenti utilizza anche i risultati del controllo di gestione, ma è svolta da strutture o soggetti diverse da quelle cui è demandato il controllo di gestione medesimo;
d) le funzioni di cui alle precedenti lettere sono esercitate in modo integrato;
e) è fatto divieto di affidare verifiche di regolarità amministrativa e contabile a strutture addette al controllo di gestione, alla valutazione dei dirigenti, al controllo strategico.
3. Gli enti locali e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono adeguare le normative regolamentari alle disposizioni del presente decreto, nel rispetto dei propri ordinamenti generali e delle norme concernenti l'ordinamento finanziario e contabile.
4. Il presente decreto non si applica alla valutazione dell'attività didattica e di ricerca dei professori e ricercatori delle università, all'attività didattica del personale della scuola, all'attività di ricerca dei ricercatori e tecnologi degli enti di ricerca.
5. Ai sensi degli articoli 13, comma 1, e 24, comma 6, ultimo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le disposizioni relative all'accesso ai documenti amministrativi non si applicano alle attività di valutazione e controllo strategico. Resta fermo il diritto all'accesso dei dirigenti di cui all'art. 5, comma 3, ultimo periodo.
6. Gli addetti alle strutture che effettuano il controllo di gestione, la valutazione dei dirigenti e il controllo strategico riferiscono sui risultati dell'attività svolta esclusivamente agli organi di vertice dell'amministrazione, ai soggetti, agli organi di indirizzo politico-amministrativo individuati dagli articoli seguenti, a fini di ottimizzazione della funzione amministrativa. In ordine ai fatti così segnalati, e la cui conoscenza consegua dall'esercizio delle relative funzioni di controllo o valutazione, non si configura l'obbligo di denuncia al quale si riferisce l'art. 1, comma 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.".