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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 13 febbraio 2003, n. 44

Regolamento di riorganizzazione della struttura operativa dell'Ispettorato centrale repressione frodi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/12/2004)
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Testo in vigore dal: 5-4-2003
al: 27-12-2004
aggiornamenti all'articolo
          IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Visto  il  decreto-legge  18  giugno  1986, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, che all'articolo 10
ha previsto l'istituzione dell'Ispettorato centrale repressione frodi
presso il Ministero dell'agricoltura e foreste;
  Visto  il  decreto-legge  21 novembre 2000, n. 335, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3, che all'articolo 2
autorizza   il  Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali  a
provvedere,  con  regolamento  da  emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma  3,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla razionalizzazione
dell'Ispettorato centrale repressione frodi, con particolare riguardo
alla  dislocazione  logistica degli uffici, al fine di conseguire una
piu'   funzionale   presenza  del  personale  a  livello  centrale  e
periferico,  fermo  l'attuale  organico  determinato  con decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei Ministri del 27 novembre 1996, ed una
piu'  razionale organizzazione dei laboratori, senza oneri aggiuntivi
a carico del bilancio dello Stato;
  Visto  il  decreto-legge  11  gennaio  2001,  n. 1, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 9 marzo 2001, n. 49, che all'articolo 3,
comma  3,  stabilisce che l'Ispettorato centrale repressione frodi e'
posto alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole e
forestali,  opera  con organico proprio ed autonomia organizzativa ed
amministrativa e costituisce un autonomo centro di responsabilita' di
spesa;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni;
  Vista  la  legge  costituzionale  n. 3 del 18 ottobre 2001, recante
modifiche al titolo V, parte II, della Costituzione;
  Visto l'articolo 18, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
recante  disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002);
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2002,
n.  278,  recante  "Rideterminazione  della  dotazione  organica  del
personale appartenente alle aree funzionali dell'Ispettorato centrale
repressione frodi";
  Considerato    che    la    razionalizzazione    della    struttura
dell'Ispettorato  centrale  repressione  frodi,  prevista  dal citato
articolo  2  del decreto-legge n. 335/2000, convertito nella legge n.
3/2001,  e'  necessaria  per garantire una piu' efficace tutela della
qualita'  dei  prodotti  agroalimentari  ed  un  elevato  livello  di
sicurezza agroalimentare;
  Ritenuto   che,  nell'ambito  della  prescritta  razionalizzazione,
debbano  essere privilegiate, in particolare, la programmazione delle
attivita'  istituzionali,  nonche'  l'indirizzo  ed  il coordinamento
delle  attivita'  ispettiva ed analitica, svolte dall'Amministrazione
centrale,  oltre  alla  formazione ed all'aggiornamento professionale
del personale;
  Ritenuto  che,  allo  scopo precipuo di garantire una presenza piu'
tempestiva  e  capillare  sul  territorio, l'attivita' ispettiva vada
espletata  per circoscrizioni territoriali omogenee, comprendenti una
o  piu'  Regioni,  tenuto  conto del numero di aziende operanti e del
tipo  di  produzioni  piu'  diffuse,  nonche' del piu' o meno elevato
rischio di commissione di frodi nel comparto agro-alimentare;
  Considerato,  altresi', necessario procedere alla razionalizzazione
delle attivita' di laboratorio, provvedendo alla individuazione di un
congruo  numero  di  laboratori,  da  accreditare a norma del decreto
legislativo n. 156/97, con adeguata dotazione organica e strumentale,
collocati   in   strutture   funzionali   ed   idonee   a   garantire
l'espletamento   tempestivo   delle   analisi,   nonche'  qualificati
scientificamente,    in    grado    di   conseguire   le   necessarie
specializzazioni  nei  diversi  settori  merceologici e di mettere in
atto  studi  indirizzati  alla  messa a punto di metodi analitici per
individuare  le  sempre  piu'  sofisticate frodi commesse nel settore
agroalimentare e dei mezzi tecnici di produzione agricola;
  Ritenuto  indispensabile  prevedere  un'adeguata  razionalizzazione
dell'attivita'  sanzionatoria,  al  fine di consentire la definizione
con  maggiore  tempestivita' dei relativi procedimenti, anche in modo
da  non  danneggiare gli operatori del settore nell'accesso al regime
degli aiuti comunitari;
  Ritenuto  che  una  riorganizzazione  fondata  sui criteri poc'anzi
descritti  rappresenti  anche lo strumento piu' idoneo per consentire
all'Ispettorato  di espletare con maggiore efficacia i propri compiti
istituzionali;
  Ritenuto necessario, allo scopo di rendere piu' agevole il concorso
con  le  altre forze di polizia, cosi' come previsto dall'articolo 6,
comma  7,  della  legge  n.  462/1986, istituire un apposito Comitato
tecnico,  composto da rappresentanti di tutti gli organi di controllo
operanti sul territorio, con il compito di concertare azioni volte ad
attuare  una  piu' incisiva lotta alle frodi agroalimentari, evitando
possibili sovrapposizioni;
  Sentite  le  organizzazioni  sindacali maggiormente rappresentative
sul piano nazionale;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del
28 ottobre 2002;
  Ritenuta  necessaria, in considerazione della competenza statale in
materia  di  prevenzione  e  repressione  delle frodi agroalimentari,
nonche'  della  peculiare  operativita'  sul  territorio  nel settore
agricolo ed agroalimentare delle regioni e delle province autonome di
Trento  e  Bolzano,  l'istituzione  di  un apposito Comitato tecnico,
composto  da  rappresentanti del Ministero delle politiche agricole e
forestali e rappresentanti delle regioni e delle province autonome di
Trento  e  Bolzano  con  il  compito  di  individuare idonee forme di
cooperazione volte a garantire la migliore efficienza e funzionalita'
dell'azione  di  vigilanza  sul  territorio  e della lotta alle frodi
commesse   nel   comparto  agroalimentare  e  dei  mezzi  tecnici  di
produzione agricola;
  Considerato  che  i  suddetti  organismi collegiali hanno carattere
esclusivamente   tecnico   e   che   sono   indispensabili   per   il
raggiungimento degli obiettivi istituzionali prefissati;
  Acquisito il parere della XIII Commissione Agricoltura della Camera
dei  deputati  in  data  16  gennaio  2003  e  considerato  che la IX
Commissione  Agricoltura  del Senato della Repubblica non ha espresso
il prescritto parere entro il termine previsto del 1 gennaio 2003;
  Vista  la  comunicazione  al Presidente del Consiglio dei Ministri,
effettuata con nota n. 5164 del 27 gennaio 2003;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
  1.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente
regolamento,  l'Amministrazione  centrale  dell'Ispettorato  centrale
repressione  frodi  e'  articolata  nei  seguenti  uffici  di livello
dirigenziale non generale:
    Ufficio   I:   programmazione   delle   attivita'  istituzionali;
monitoraggio  e  valutazione  dei  programmi  annuali  di  attivita';
rapporti con gli altri organismi di controllo nazionali e comunitari;
attivita' di studio nelle materie di competenza dell'Ispettorato.
    Ufficio  II:  indirizzo  e coordinamento operativo dell'attivita'
ispettiva   svolta   dagli   uffici   periferici   nei  vari  settori
merceologici;   elaborazione  ed  aggiornamento  periodico  dei  dati
riguardanti l'attivita' ispettiva svolta.
    Ufficio  III:  indirizzo e coordinamento operativo dell'attivita'
dei  laboratori  nei  vari  settori merceologici; aggiornamento delle
metodiche  ufficiali  di analisi dei prodotti agro-alimentari e delle
sostanze  di uso agrario e forestale; armonizzazione, per gli aspetti
tecnicoanalitici,  delle  norme  interne  in materia di prevenzione e
repressione  delle frodi agro-alimentari con quelle degli altri Paesi
europei.
    Ufficio  IV:  trattamento  giuridico, reclutamento, formazione ed
aggiornamento professionale del personale; mobilita'; contenzioso del
lavoro; relazioni sindacali.
    Ufficio  V:  affari  generali; gestione dei capitoli di bilancio;
trattamento  economico  del  personale  in servizio ed in quiescenza;
conto  annuale  delle spese sostenute per il personale, predisposto a
norma  dell'articolo  60  del decreto legislativo n. 165/2001; tenuta
della   contabilita'   analitica;   controllo  di  gestione  a  norma
dell'articolo  1  del  decreto  legislativo  30  luglio 1999, n. 286;
stipula   di   convenzioni   di   collaborazione   con   enti   vari;
informatizzazione degli uffici centrali e periferici.
    Ufficio  VI: irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
nelle materie di competenza; indirizzo e coordinamento dell'attivita'
sanzionatoria   svolta   dagli   uffici   periferici;   esame   delle
problematiche   giuridiche   nelle  materie  attinenti  all'attivita'
istituzionale dell'Ispettorato.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dell'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -  Si  trascrive  il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 10
          del  decreto-legge  18 giugno 1986, n. 262, convertito, con
          modificazioni,  dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, recante:
          "Misure  urgenti  in  materia  di prevenzione e repressione
          delle sofisticazioni alimentari", pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale - serie generale - n. 192 del 20 agosto 1986:
              "1.   Presso  il  Ministero  dell'agricoltura  e  delle
          foreste  e'  istituito  un Ispettorato centrale repressione
          frodi   per   l'esercizio   delle  funzioni  inerenti  alla
          prevenzione    e   repressione   delle   infrazioni   nella
          preparazione e nel commercio dei prodotti agro-alimentari e
          delle  sostanze di uso agrario e forestale, al controllo di
          qualita'  alle  frontiere  ed,  in genere, al controllo nei
          settori  di competenza del Ministero stesso, ivi compresi i
          controlli sulla distribuzione commerciale non espressamente
          affidati dalla legge ad altri organismi.
              2.  L'Ispettorato  centrale si articola perifericamente
          in   uffici   a   livello   interregionale,   regionale  ed
          interprovinciale, con laboratori di analisi.".
              -  Si  trascrive il testo dell'art. 2 del decreto-legge
          21  novembre  2000,  n. 335, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge 19 gennaio 2001, n. 3, recante: "Misure per il
          potenziamento   della   sorveglianza  epidemiologica  della
          encefalopatia   spongiforme   bovina",   pubblicato   nella
          Gazzetta  Ufficiale - serie generale - n. 16 del 20 gennaio
          2001:
              "Art.  2.  -  Allo  scopo  di  garantire  una  maggiore
          efficienza operativa e funzionale dell'Ispettorato centrale
          repressione  frodi, di cui al decreto-legge 18 giugno 1986,
          n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
          1986,  n.  462,  il  Ministro  delle  politiche  agricole e
          forestali  e'  autorizzato a provvedere, con regolamento da
          emanarsi  ai  sensi  dell'art.  17, comma 3, della legge n.
          400/1988,   sentite   le   rappresentanze   del   personale
          interessato  e le competenti commissioni parlamentari, alla
          razionalizzazione   di   tale   struttura   operativa,  con
          particolare  riguardo  alla  dislocazione  logistica  degli
          Uffici,  al  fine di conseguire una piu funzionale presenza
          del  personale  a  livello  centrale  e  periferico,  fermo
          l'attuale  organico  determinato con decreto del Presidente
          del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 1996, pubblicato
          nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 23 del
          29  gennaio  1997, ed una piu' razionale organizzazione dei
          laboratori  d'analisi,  senza oneri aggiuntivi a carico del
          bilancio  dello  Stato.  L'Ispettorato  opera  alle dirette
          dipendenze   del   Ministero  delle  politiche  agricole  e
          forestali. L'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti
          e  la  nutrizione  (INRAN)  e'  autorizzato ad effettuare a
          richiesta dell'Ispettorato le analisi di revisione".
              -  Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          27 novembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla
          Gazzetta  Ufficiale  n.  23  del  29  gennaio  1997,  reca:
          "Rideterminazione    delle    dotazioni   organiche   delle
          qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali, e dei
          profili  professionali  del  personale  del Ministero delle
          risorse  agricole,  alimentari  e  forestali  - Ispettorato
          centrale repressione frodi".
              -  Si  trascrive  il  testo del comma 3 dell'art. 3 del
          decreto-legge  11  gennaio  2001,  n.  1,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  9 marzo 2001, n. 49, recante:
          "Disposizioni  urgenti  per  la  distruzione  del materiale
          specifico  a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e
          delle   proteine  animali  ad  alto  rischio,  nonche'  per
          l'ammasso  pubblico  temporaneo  delle  proteine  animali a
          basso   rischio.   Ulteriori  interventi  per  fronteggiare
          l'emergenza    derivante   dall'encefalopatia   spongiforme
          bovina",   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie
          generale - n. 16 del 12 marzo 2001:
              "3.  L'Ispettorato centrale repressione frodi, anche ai
          fini  di  cui  al comma 1, e' posto alle dirette dipendenze
          del  Ministro  delle  politiche agricole e forestali; opera
          con   organico   proprio   ed  autonomia  organizzativa  ed
          amministrativa   e   costituisce   un  autonomo  centro  di
          responsabilita' di spesa".
              -  Il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale  n.  106 del 9 maggio 2001, reca: "Norme generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche".
              -  La  legge  costituzionale  18  ottobre  2001,  n. 3,
          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre
          2001,  reca:  "Modifiche  al  Titolo  V della parte seconda
          della Costituzione".
              -  Si trascrive il testo del comma 1 dell'art. 18 della
          legge  28 dicembre 2001, n. 448, pubblicata nel supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 301 del 29 dicembre
          2001, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio
          annuale   e  pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria
          2002)":
              "1.  Ai fini del contenimento della spesa e di maggiore
          funzionalita'  dei  servizi  e  delle  procedure,  e' fatto
          divieto  alla  pubbliche  amministrazioni,  escluse  quelle
          delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
          montane,  di  istituire  comitati, commissioni, consigli ed
          altri  organismi  collegiali,  ad  eccezione  di  quelli di
          carattere    tecnico    e   ad   elevata   specializzazione
          indispensabili    per   la   realizzazione   di   obiettivi
          istituzionali  non  perseguibili attraverso l'utilizzazione
          del proprio personale".
              -   Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  15
          novembre  2002, n. 278, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n.  299  del  21  dicembre 2002, reca: "Regolamento recante
          rideterminazione  della  dotazione  organica  del personale
          appartenente alle aree funzionali dell'Ispettorato centrale
          repressione frodi".
              -  Il  decreto  legislativo  26  maggio  1997,  n. 156,
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale  n.  136  del  13  giugno 1997, reca: "Attuazione
          della  direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari
          in merito al controllo dei prodotti alimentari".
              -  Si  trascrive  il  testo del comma 7 dell'art. 6 del
          decreto-legge  18 giugno  1986,  n.  262,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, recante:
          "Misure  urgenti  in  materia  di prevenzione e repressione
          delle sofisticazioni alimentari", pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale - serie generale - n. 192 del 20 agosto 1986:
              "7. L'Ispettorato centrale repressione frodi e i nuclei
          antisofisticazione  dell'Arma  dei  carabinieri operano, in
          concorso,  con i nuclei di polizia tributaria della Guardia
          di  finanza,  con  il  Corpo  forestale dello Stato, con la
          Polizia di Stato e con l'Arma dei carabinieri".
              -  Si trascrive il testo del comma 3 dell'art. 17 della
          legge   23   agosto  1988,  n.  400,  recante:  "Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo ed ordinamento della Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri",  pubblicata nel supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre
          1988:
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
          Note all'art. 1:
              -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  60  del decreto
          legislativo   30   marzo   2001,  n.  165,  pubblicato  nel
          supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9
          maggio  2001, recante: "Norme generali sull'ordinamento del
          lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche":
              "Art.  60  (Controllo  del  costo  del lavoro). - 1. Il
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica,  d'intesa  con  la  Presidenza del Consiglio dei
          Ministri  - Dipartimento della funzione pubblica, definisce
          un  modello di rilevazione della consistenza del personale,
          in  servizio  e  in quiescenza, e delle relative spese, ivi
          compresi  gli  oneri  previdenziali  e le entrate derivanti
          dalle  contribuzioni,  anche  per  la loro evidenziazione a
          preventivo e a consuntivo, mediante allegati ai bilanci. Il
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica  elabora, altresi', un conto annuale che evidenzi
          anche   il   rapporto   tra   contribuzioni  e  prestazioni
          previdenziali  relative  al personale delle amministrazioni
          statali.
              2.  Le  amministrazioni  pubbliche presentano, entro il
          mese  di  maggio di ogni anno, alla Corte dei conti, per il
          tramite  del  Dipartimento  della ragioneria generale dello
          Stato ed inviandone copia alla Presidenza del Consiglio dei
          Ministri  -  Dipartimento della funzione pubblica, il conto
          annuale  delle  spese  sostenute per il personale, rilevate
          secondo  il  modello  di  cui  al  comma  1.  Il  conto  e'
          accompagnato  da  una relazione, con cui le amministrazioni
          pubbliche   espongono   i   risultati  della  gestione  del
          personale, con riferimento agli obiettivi che, per ciascuna
          amministrazione,    sono   stabiliti   dalle   leggi,   dai
          regolamenti  e  dagli  atti  di  programmazione. La mancata
          presentazione   del   conto   e  della  relativa  relazione
          determina,  per  l'anno successivo a quello cui il conto si
          riferisce,  l'applicazione delle misure di cui all'art. 30,
          comma  11,  della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
          modificazioni ed integrazioni.
              3.  Gli  enti  pubblici  economici  e  le  aziende  che
          producono  servizi  di pubblica utilita' nonche' gli enti e
          le  aziende  di  cui  all'art.  70,  comma 4, sono tenuti a
          comunicare  alla  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri -
          Dipartimento  della  funzione  pubblica ed al Ministero del
          tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica, il
          costo   annuo   del   personale   comunque  utilizzato,  in
          conformita'  alle  procedure  definite  dal  Ministero  del
          tesoro,   d'intesa   con  il  predetto  Dipartimento  della
          funzione pubblica.
              4.   La   Corte  dei  conti  riferisce  annualmente  al
          Parlamento   sulla   gestione   delle  risorse  finanziarie
          destinate al personale del settore pubblico, avvalendosi di
          tutti  i  dati  e  delle informazioni disponibili presso le
          amministrazioni  pubbliche. Con apposite relazioni in corso
          d'anno,   anche   a  richiesta  del  Parlamento,  la  Corte
          riferisce  altresi' in ordine a specifiche materie, settori
          ed interventi.
              5.  Il  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e della
          programmazione  economica,  anche su espressa richiesta del
          Ministro della funzione pubblica, dispone visite ispettive,
          a  cura  dei  servizi ispettivi di finanza del Dipartimento
          della ragioneria generale dello Stato, coordinate anche con
          altri  analoghi  servizi,  per la valutazione e la verifica
          delle  spese,  con  particolare  riferimento agli oneri dei
          contratti  nazionali  e  decentrati, denunciando alla Corte
          dei  conti  le  irregolarita'  riscontrate.  Tali verifiche
          vengono   eseguite  presso  le  amministrazioni  pubbliche,
          nonche'  presso gli enti e le aziende di cui al comma 3. Ai
          fini dello svolgimento integrato delle verifiche ispettive,
          i  servizi  ispettivi  di  finanza  del  Dipartimento della
          ragioneria   generale  dello  Stato  esercitano  presso  le
          predette  amministrazioni,  enti ed aziende sia le funzioni
          di  cui  all'art.  3,  comma  1, del decreto del Presidente
          della  Repubblica  20 febbraio  1998,  n. 38 ed all'art. 2,
          comma  1,  lettera  b)  del  decreto  del  Presidente della
          Repubblica  28  aprile  1998,  n. 154, sia i compiti di cui
          all'art.  27,  comma  quarto, della legge 29 marzo 1983, n.
          93.
              6. Allo svolgimento delle verifiche ispettive integrate
          di  cui  al comma 5 puo' partecipare l'ispettorato operante
          presso    il    Dipartimento   della   funzione   pubblica.
          L'ispettorato  stesso  si  avvale  di  cinque  ispettori di
          finanza,  in  posizione  di  comando  o  fuori  ruolo,  del
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica,  cinque  funzionari,  particolarmente esperti in
          materia,  in  posizione  di  comando  o  fuori  ruolo,  del
          Ministero  dell'interno  e  di  altro personale comunque in
          servizio  presso  il  Dipartimento della funzione pubblica.
          L'ispettorato  svolge  compiti  ispettivi  vigilando  sulla
          razionale  organizzazione  delle pubbliche amministrazioni,
          l'ottimale    utilizzazione   delle   risorse   umane,   la
          conformita'   dell'azione  amministrativa  ai  principi  di
          imparzialita'   e   buon  andamento  e  l'osservanza  delle
          disposizioni   vigenti   sul   controllo   dei  costi,  dei
          rendimenti  e dei risultati e sulla verifica dei carichi di
          lavoro.".
              -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  1  del  decreto
          legislativo  30  luglio  1999,  n.  286,  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  193  del  18 agosto 1999, recante:
          "Riordino  e  potenziamento  dei  meccanismi e strumenti di
          monitoraggio  e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
          risultati   dell'attivita'   svolta  dalle  amministrazioni
          pubbliche,  a  norma  dell'articolo 11 della legge 15 marzo
          1997, n. 59":
              "Art. 1 (Principi generali del controllo interno). - 1.
          Le  pubbliche amministrazioni, nell'ambito della rispettiva
          autonomia, si dotano di strumenti adeguati a:
                a) garantire    la    legittimita',   regolarita'   e
          correttezza   dell'azione   amministrativa   (controllo  di
          regolarita' amministrativa e contabile);
                b) verificare l'efficacia, efficienza ed economicita'
          dell'azione  amministrativa  al  fine di ottimizzare, anche
          mediante  tempestivi  interventi di correzione, il rapporto
          tra costi e risultati (controllo di gestione);
                c) valutare   le   prestazioni   del   personale  con
          qualifica dirigenziale (valutazione della dirigenza);
                d) valutare  l'adeguatezza  delle  scelte compiute in
          sede  di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti
          di  determinazione  dell'indirizzo  politico, in termini di
          congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti
          (valutazione e controllo strategico).
              2.  La  progettazione  d'insieme  dei controlli interni
          rispetta  i  seguenti  principi generali, obbligatori per i
          Ministeri,  applicabili  dalle  regioni  nell'ambito  della
          propria  autonomia organizzativa e legislativa e derogabili
          da parte di altre amministrazioni pubbliche, fermo restando
          il  principio  di  cui all'art. 3 del decreto legislativo 3
          febbraio   1993,  n.  29,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni, di qui in poi denominato "decreto n. 29":
                a) l'attivita'  di valutazione e controllo strategico
          supporta  l'attivita'  di  programmazione  strategica  e di
          indirizzo  politico-amministrativo  di cui agli articoli 3,
          comma  1,  lettere b) e c), e 14 del decreto n. 29. Essa e'
          pertanto  svolta  da  strutture che rispondono direttamente
          agli   organi   di  indirizzo  politico-amministrativo.  Le
          strutture  stesse  svolgono, di norma, anche l'attivita' di
          valutazione  dei  dirigenti  direttamente destinatari delle
          direttive     emanate    dagli    organi    di    indirizzo
          politico-amministrativo,  in  particolare  dai Ministri, ai
          sensi del successivo art. 8;
                b)   il   controllo  di  gestione  e  l'attivita'  di
          valutazione  dei  dirigenti, fermo restando quanto previsto
          alla  lettera  a),  sono svolte da strutture e soggetti che
          rispondono   ai  dirigenti  posti  al  vertice  dell'unita'
          organizzativa interessata;
                c) l'attivita'  di valutazione dei dirigenti utilizza
          anche  i  risultati del controllo di gestione, ma e' svolta
          da  strutture o soggetti diverse da quelle cui e' demandato
          il controllo di gestione medesimo;
                d) le  funzioni  di  cui alle precedenti lettere sono
          esercitate in modo integrato;
                e)   e'   fatto  divieto  di  affidare  verifiche  di
          regolarita'  amministrativa e contabile a strutture addette
          al  controllo  di gestione, alla valutazione dei dirigenti,
          al controllo strategico.
              3. Gli enti locali e le camere di commercio, industria,
          artigianato  e  agricoltura  possono  adeguare le normative
          regolamentari  alle  disposizioni del presente decreto, nel
          rispetto  dei  propri  ordinamenti  generali  e delle norme
          concernenti l'ordinamento finanziario e contabile.
              4.  Il presente decreto non si applica alla valutazione
          dell'attivita'  didattica  e  di  ricerca  dei professori e
          ricercatori  delle universita', all'attivita' didattica del
          personale   della  scuola,  all'attivita'  di  ricerca  dei
          ricercatori e tecnologi degli enti di ricerca.
              5.  Ai sensi degli articoli 13, comma 1, e 24, comma 6,
          ultimo  periodo,  della  legge  7  agosto  1990, n. 241, le
          disposizioni     relative    all'accesso    ai    documenti
          amministrativi   non   si   applicano   alle  attivita'  di
          valutazione  e controllo strategico. Resta fermo il diritto
          all'accesso  dei  dirigenti  di  cui  all'art.  5, comma 3,
          ultimo periodo.
              6.   Gli  addetti  alle  strutture  che  effettuano  il
          controllo  di  gestione,  la valutazione dei dirigenti e il
          controllo     strategico    riferiscono    sui    risultati
          dell'attivita' svolta esclusivamente agli organi di vertice
          dell'amministrazione, ai soggetti, agli organi di indirizzo
          politico-amministrativo          individuati          dagli
          articoli seguenti,  a fini di ottimizzazione della funzione
          amministrativa.  In  ordine  ai fatti cosi' segnalati, e la
          cui   conoscenza  consegua  dall'esercizio  delle  relative
          funzioni  di  controllo  o  valutazione,  non  si configura
          l'obbligo di denuncia al quale si riferisce l'art. 1, comma
          3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.".