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DECRETO-LEGGE 21 novembre 2000, n. 335

Misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina.

note: Entrata in vigore del decreto: 22-11-2000.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 gennaio 2001, n. 3 (in G.U. 20/01/2001, n.16).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/2007)
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Testo in vigore dal:  21-1-2001
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Art. 2

1. Allo scopo di garantire una maggiore efficienza operativa e funzionale dell'Ispettorato centrale repressione frodi, di cui al decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, il Ministro delle politiche agricole e forestali è autorizzato a provvedere,
(( con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le rappresentanze del personale interessato e le competenti commissioni parlamentari, alla razionalizzazione di tale struttura operativa, con particolare riguardo alla dislocazione logistica degli uffici, al fine di conseguire una più funzionale presenza del personale a livello centrale e periferico, fermo l'attuale organico determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 1997, e una più razionale organizzazione dei laboratori, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. L'Ispettorato opera alle dirette dipendenze del Ministero delle politiche agricole e forestali. L'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN) è autorizzato ad effettuare a richiesta dell'Ispettorato le analisi di revisione))
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